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DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 144.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali,centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Gestione posizioni assicurative, decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n.503.
Calcolo delle riserve matematiche in presenza di
iscrizione ad una gestione autonoma.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 24 giugno 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 144. Ai Coordinatori generali,centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO: Gestione posizioni assicurative, decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n.503.
Calcolo delle riserve matematiche in presenza di
iscrizione ad una gestione autonoma.
Con il decreto legislativo 30.12.1992, n.503, conte-
nente le norme delegate per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, sono state
introdotte nuove disposizioni riguardanti i requisiti di
eta' e di contribuzione per i pensionamenti di vecchiaia e
di anzianita' nonche' la determinazione delle retribuzioni
da prendere a base di calcolo delle pensioni.
Per quanto concerne le pratiche di costituzione di
posizioni assicurative nell'A.G.O., mediante trasferimento o
riscatto o ricongiunzione, per le quali sia prevista l'ap-
plicazione delle disposizioni di cui all'art.13 della legge
n.1338 del 12.8.1962 e dei relativi decreti ministeriali di
attuazione, e' noto che il calcolo della corrispondente
quota di pensione deve essere effettuato con gli stessi
criteri di determinazione della misura delle pensioni e
avuto riguardo alla potenziale maturazione dei requisiti di
eta' e di contribuzione previsti per l'insorgenza del
diritto alle pensioni stesse, il tutto riferito alla data di
presentazione delle relative domande.
Cio' premesso, nel richiamare quanto contenuto nella
circolare n.50 del 23 febbraio 1993 ad oggetto il citato
decreto legislativo n.503/1992, si precisa che i nuovi
criteri di liquidazione delle pensioni devono trovare
applicazione, anche per la determinazione delle quote di
pensione ai fini della definizione delle pratiche di cui
sopra e' cenno, per tutte le domande che risulteranno
presentate all'Istituto successivamente al 1 gennaio 1993.
Comunque, per la ricerca delle Sezioni e dei coeffi-
cienti da utilizzare nelle differenti fattispecie continue-
ranno a trovare applicazione le istruzioni attualmente
vigenti e i coefficienti a suo tempo approvati con i DD.MM.
del 19.2.1981 e del 29.2.1988 fino a quando la misura di
quest'ultimi non verra' aggiornata con altro decreto mini-
steriale.
In attesa che siano resi operativi gli aggiornamenti
alle procedure in atto, le SAP adotteranno idonei accorgi-
menti per il calcolo manuale degli oneri in parola e per i
necessari adattamenti da apportare alla relativa modulisti-
ca.
o o o o
Il decreto n.503/1992 in oggetto ha introdotto, tra
l'altro, nuove norme (artt.14 e 15) in materia di riscatto
di periodi non coperti da assicurazione e in materia di
accredito dei contributi figurativi.
In particolare, l'art.14 prevede:
A) al primo comma una particolare facolta' di riscatto in
favore degli assicurati che, complessivamente, possano far
valere almeno cinque anni di contribuzione acquisita in
relazione ad effettiva attivita' lavorativa, con esclusione
quindi di quella figurativa o volontaria o proveniente da
riscatto del corso legale di laurea e simili, presso l'as-
sicurazione generale obbligatoria ovvero presso uno dei
Fondi di previdenza sostitutivi o esclusivi della medesima.
La facolta' di riscatto in parola verra' concessa -a
domanda- solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993
fino ad un massimo di cinque anni, quando i periodi stessi
non risultino gia' coperti a qualsiasi titolo da assicura-
zione e quando siano corrispondenti:
- a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza
o puerperio;
- ovvero a quelli di congedo per motivi familiari
concernenti l'assistenza e la cura di disabili in misura
non inferiore all'80%.
La facolta' di riscatto in parola, come testualmente recita
il secondo comma dell'art.14, non e' cumulabile con il
riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Si ritiene che il legislatore abbia voluto con tale espres-
sione rendere alternative l'una all'altra le facolta' di
riscatto ex art.14 e quella degli studi universitari previ-
sta nell'ambito dello stesso ordinamento previdenziale,
indipendentemente dalla entita' dei periodi riscattabili e
ancorche' gli stessi non si sovrappongano cronologicamente;
B) al terzo comma, sempre per periodi successivi al 31
dicembre 1993, l'estensione dell'accreditamento figurativo
di cui all'art.8 della legge 23.4.1981, n.155, (vedi
circolare n.598 R.C.V. e n.13047 O./171 del 24.7.1992) a
tutti i periodi per i quali e' prevista l'astensione obbli-
gatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, anche se
collocati al di fuori e cioe' prima o dopo di un determinato
rapporto di lavoro e a favore di tutti coloro che possano
far valere nell'assicurazione generale obbligatoria o in
una delle gestioni sostitutive o esclusive della medesima il
requisito di cinque anni di anzianita' contributiva
acquisita in relazione ad effettiva attivita' lavorativa,
cosi' come previsto per l'ipotesi disciplinata al 1 comma
dello stesso art.14/503.
Il successivo art.15 e' diretto ai lavoratori che, alla
data del 31 dicembre 1992, non possano far valere periodi
pregressi di contribuzione nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei
commercianti, dei coltivatori diretti e, per effetto
dell'estensione contenuta nel secondo comma di tale arti-
colo, nelle forme di previdenza sostitutive o esclusive
dell'A.G.O. e dispone che -ai fini del diritto alla pen-
sione di anzianita' o a quella anticipata rispetto all'eta'
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle predette forme di previdenza- i periodi figurativi
complessivi computabili non potranno eccedere il limite dei
cinque anni.
A queste prime indicazioni di massima sulla portata
delle nuove disposizioni di legge in argomento seguiranno,
appena possibile, ulteriori dettagli e istruzioni di carat-
tere operativo.
Formeranno oggetto di separate circolari i particolari
riflessi che la normativa illustrata comporta sui Fondi
speciali amministrati dall'Istituto quando verranno emanate
le istruzioni operative in attuazione del decentramento
funzionale dei Fondi stessi.
o o o o
Quando si debba costituire una posizione assicurativa
nell'A.G.O. (per riscatto, trasferimento, costituzione di
rendita vitalizia) puo' verificarsi che il richiedente possa
far valere anche della contribuzione accreditata in una
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
E' stato chiesto da parte di alcune Sedi se, verifi-
candosi tale ipotesi e qualora con la totalizzazione dei
periodi (quelli da costituire e quelli gia' esistenti
nell'A.G.O. e quelli accreditati nelle gestioni degli
autonomi) si perfezioni il requisito previsto per il
diritto a pensione in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi, si debbano o meno applicare le tabelle dei
coefficienti di tariffa previsti nelle Sezioni che preve-
dono l'acquisizione di una pensione immediata o la mag-
giorazione di una pensione in atto.
Al riguardo si dispone che, analogamente a quanto gia'
comunicato con precedente circolare n.142 del 14.6.1990 per
i lavoratori che possano far valere periodi assicurativi in
paesi convenzionati con l'Italia, in tali casi -in virtu'
delle disposizioni contenute nell'art.21 della legge
n.613/1966 e nell'art.n.16 della successiva legge
n.233/1991- la riserva matematica deve essere calcolata
moltiplicando la quota di pensione determinata con le norme
in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per i
coefficienti contenuti nelle tabelle predisposte per coloro
che maturano appunto il diritto alla liquidazione di una
pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in
atto.
I criteri suddetti dovranno essere applicati a tutte le
domande presentate a partire dalla data della presente
circolare nonche' a quelle presentate precedentemente ma per
le quali non sia stato ancora provveduto ad inviare al
richiedente la lettera di accoglimento con la richiesta di
pagamento dell'onere.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA