Versione Grafica

930625
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 144.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali,centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
         e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Gestione posizioni assicurative, decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n.503.
Calcolo delle riserve matematiche in presenza di
iscrizione ad una gestione autonoma.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 24 giugno 1993   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 144.      Ai Coordinatori generali,centrali e
                          periferici dei Rami professionali
                       Ai Primari Coordinatori generali e
                          Primari Medico Legali
                       Ai Direttori dei Centri Operativi
                                e, per conoscenza,
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
 OGGETTO: Gestione posizioni assicurative, decreto
          legislativo del 30 dicembre 1992, n.503.
          Calcolo delle riserve matematiche in presenza di
          iscrizione ad una gestione autonoma.
     Con  il  decreto  legislativo  30.12.1992, n.503, conte-
nente le norme delegate  per  il  riordinamento  del  sistema
previdenziale  dei  lavoratori privati e pubblici, sono state
introdotte nuove  disposizioni  riguardanti  i  requisiti  di
eta'  e  di  contribuzione per i pensionamenti di vecchiaia e
di anzianita' nonche' la  determinazione  delle  retribuzioni
da prendere a base di calcolo delle pensioni.
     Per quanto  concerne  le  pratiche  di  costituzione  di
posizioni  assicurative nell'A.G.O., mediante trasferimento o
riscatto o ricongiunzione, per le quali  sia  prevista  l'ap-
plicazione  delle  disposizioni di cui all'art.13 della legge
n.1338 del 12.8.1962 e dei relativi decreti  ministeriali  di
attuazione,  e'  noto  che  il  calcolo  della corrispondente
quota di pensione  deve  essere  effettuato  con  gli  stessi
criteri  di  determinazione  della  misura  delle  pensioni e
avuto riguardo alla potenziale maturazione dei  requisiti  di
eta'   e  di  contribuzione  previsti  per  l'insorgenza  del
diritto alle pensioni stesse, il tutto riferito alla data  di
presentazione delle relative domande.
     Cio' premesso, nel  richiamare  quanto  contenuto  nella
circolare  n.50  del  23  febbraio  1993 ad oggetto il citato
decreto  legislativo  n.503/1992,  si  precisa  che  i  nuovi
criteri   di   liquidazione  delle  pensioni  devono  trovare
applicazione, anche per  la  determinazione  delle  quote  di
pensione  ai  fini  della  definizione  delle pratiche di cui
sopra e' cenno,  per    tutte  le  domande  che  risulteranno
presentate all'Istituto successivamente al 1 gennaio 1993.
     Comunque, per la ricerca delle  Sezioni  e  dei  coeffi-
cienti  da  utilizzare nelle differenti fattispecie continue-
ranno a trovare applicazione le istruzioni attualmente
vigenti  e  i coefficienti a suo tempo approvati con i DD.MM.
del 19.2.1981 e del 29.2.1988 fino  a  quando  la  misura  di
quest'ultimi  non  verra'  aggiornata con altro decreto mini-
steriale.
     In  attesa  che  siano resi operativi  gli aggiornamenti
alle procedure in atto, le SAP  adotteranno  idonei  accorgi-
menti  per  il  calcolo manuale degli oneri in parola e per i
necessari adattamenti da apportare alla  relativa  modulisti-
ca.
                        o o o o
     Il decreto n.503/1992  in  oggetto  ha  introdotto,  tra
l'altro,  nuove  norme  (artt.14 e 15) in materia di riscatto
di periodi non coperti da assicurazione  e  in    materia  di
accredito dei contributi figurativi.
     In particolare, l'art.14 prevede:
A)  al  primo  comma  una particolare facolta' di riscatto in
favore degli assicurati che,  complessivamente,  possano  far
valere  almeno  cinque  anni  di  contribuzione  acquisita in
relazione ad effettiva attivita' lavorativa,  con  esclusione
quindi  di  quella  figurativa  o volontaria o proveniente da
riscatto del corso legale di laurea e  simili,  presso  l'as-
sicurazione  generale  obbligatoria  ovvero  presso  uno  dei
Fondi di previdenza sostitutivi o esclusivi della  medesima.
La  facolta'  di  riscatto  in    parola  verra'  concessa -a
domanda- solo per i periodi successivi al  31  dicembre  1993
fino  ad  un  massimo di cinque anni, quando i periodi stessi
non risultino gia' coperti a qualsiasi  titolo  da  assicura-
zione e quando siano corrispondenti:
- a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza
  o puerperio;
- ovvero a quelli di congedo per motivi familiari
  concernenti l'assistenza e la cura di disabili in misura
  non inferiore all'80%.
La  facolta'  di riscatto in parola, come testualmente recita
il secondo  comma  dell'art.14,  non  e'  cumulabile  con  il
riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Si ritiene che il legislatore abbia voluto con  tale  espres-
sione  rendere  alternative  l'una  all'altra  le facolta' di
riscatto ex art.14 e quella degli studi  universitari  previ-
sta   nell'ambito  dello  stesso  ordinamento  previdenziale,
indipendentemente dalla entita' dei  periodi  riscattabili  e
ancorche' gli stessi non si sovrappongano cronologicamente;
B) al terzo  comma,  sempre  per  periodi  successivi  al  31
dicembre  1993,  l'estensione  dell'accreditamento figurativo
di  cui  all'art.8    della  legge  23.4.1981,  n.155,  (vedi
circolare  n.598  R.C.V.  e  n.13047  O./171 del 24.7.1992) a
tutti i periodi per i quali e' prevista  l'astensione  obbli-
gatoria  dal  lavoro  per  gravidanza  e puerperio, anche  se
collocati al di fuori e cioe' prima o dopo di un  determinato
rapporto  di    lavoro e a favore di tutti coloro che possano
far valere nell'assicurazione generale  obbligatoria    o  in
una  delle gestioni sostitutive o esclusive della medesima il
requisito    di  cinque  anni    di  anzianita'  contributiva
acquisita  in  relazione  ad  effettiva attivita' lavorativa,
cosi' come previsto per l'ipotesi  disciplinata  al  1  comma
dello stesso art.14/503.
     Il successivo art.15 e' diretto ai lavoratori che,  alla
data  del  31  dicembre 1992, non possano far  valere periodi
pregressi  di   contribuzione   nell'assicurazione   generale
obbligatoria  dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei
commercianti,  dei  coltivatori  diretti   e,   per   effetto
dell'estensione  contenuta    nel secondo comma di tale arti-
colo, nelle  forme  di  previdenza  sostitutive  o  esclusive
dell'A.G.O.  e  dispone  che  -ai fini del diritto  alla pen-
sione di anzianita' o a quella anticipata  rispetto  all'eta'
prevista  per  il  collocamento  a  riposo d'ufficio a carico
delle predette forme di previdenza-    i  periodi  figurativi
complessivi  computabili non potranno  eccedere il limite dei
cinque anni.
     A  queste  prime  indicazioni  di  massima sulla portata
delle nuove disposizioni di legge  in argomento   seguiranno,
appena  possibile,  ulteriori dettagli e istruzioni di carat-
tere operativo.
     Formeranno   oggetto di separate circolari i particolari
riflessi che  la  normativa  illustrata  comporta  sui  Fondi
speciali  amministrati  dall'Istituto quando verranno emanate
le  istruzioni  operative  in  attuazione  del  decentramento
funzionale dei Fondi stessi.
                        o  o  o  o
     Quando si debba  costituire una  posizione  assicurativa
nell'A.G.O.  (per  riscatto,  trasferimento,  costituzione di
rendita vitalizia) puo' verificarsi che il richiedente  possa
far  valere  anche  della  contribuzione  accreditata  in una
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
     E'  stato  chiesto  da  parte di alcune Sedi se, verifi-
candosi tale ipotesi e  qualora  con  la  totalizzazione  dei
periodi   (quelli  da  costituire  e  quelli  gia'  esistenti
nell'A.G.O.  e  quelli  accreditati  nelle   gestioni   degli
autonomi)    si  perfezioni  il  requisito  previsto  per  il
diritto a pensione in una  delle  gestioni  dei    lavoratori
autonomi,  si  debbano    o  meno  applicare  le  tabelle dei
coefficienti di tariffa previsti nelle Sezioni    che  preve-
dono  l'acquisizione    di   una pensione immediata o la mag-
giorazione di una pensione in atto.
     Al  riguardo  si dispone che, analogamente a quanto gia'
comunicato con precedente circolare n.142 del  14.6.1990  per
i  lavoratori  che possano far valere periodi assicurativi in
paesi convenzionati con l'Italia, in  tali  casi  -in  virtu'
delle   disposizioni   contenute   nell'art.21   della  legge
n.613/1966   e   nell'art.n.16   della    successiva    legge
n.233/1991-  la  riserva  matematica  deve  essere  calcolata
moltiplicando la quota di pensione determinata con  le  norme
in  vigore  per  l'assicurazione  generale obbligatoria per i
coefficienti contenuti  nelle tabelle predisposte per  coloro
che  maturano    appunto  il diritto alla liquidazione di una
pensione immediata o la  maggiorazione  di  una  pensione  in
atto.
     I criteri suddetti dovranno essere applicati a tutte  le
domande  presentate  a  partire  dalla  data  della  presente
circolare nonche' a quelle presentate precedentemente ma  per
le  quali    non  sia  stato  ancora provveduto ad inviare al
richiedente la lettera di accoglimento con  la  richiesta  di
pagamento dell'onere.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                          F.to  D.ssa MANZARA