900717 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 161 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 4.7.1990. n. 170. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 17 luglio 1990 Circolare n. 161 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 4.7.1990. n. 170. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato. Il D.L. 24.4.1990, n. 82, decaduto per mancata conversione in legge, e sostituito dal D.L. 4.7.1990, n. 170 (G.U. n. 155 serie generale del 5. entrato in vigore il 6.7.1990. In materia di contribuzioni dovute a questo Istituto il nuovo D.L. contiene norme gia' presenti nel precedente D.L. decaduto che erano state illustrate nella circolare n. 125 del 5.6.1990 e che nuovamente si segnalano all'attenzione delle Sedi. 1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni. L'art. 4, comma 1, del D.L. stabilisce che le disposi- zioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobili- ta' e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. (Ved. anche comma 6, lett. B). Pertanto, a decorrere dal mese di luglio 1990, per le imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre mille dipendenti viene meno - salve ulteriori proroghe che dovessero sopraggiungere - l'obbligo del pagamento del contributo addizionale (0,60 per cento) previsto dall'art. 12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modificazio- ni. Cio' premesso, si rileva che nel settore dell'editoria e della stampa dei giornali sono tuttora in vigore norme specifiche sul prepensionamento che non prevedono termine di scadenza ed in particolare l'art. 37 della legge 5.8.1981, n. 416, che ha disciplinato il prepensionamento dei dipen- denti di imprese editrici o stampatrici di giornali quoti- diani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, e l'art. 24 della legge 25.2.1987, n. 67, che ha esteso il predetto trattamento agli impiegati ed operai dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodi- ci, ivi comprese quelle che non producono esclusivamente giornali periodici. L'art. 37 (ved. commi 5 e 6) della citata legge n. 416/1981 ha stabilito, senza previsione di un termine, l'obbligo del pagamento del predetto contributo addizionale mediante autonomo ed espresso richiamo all'art. 12 della legge n. 1115/1968; sicche' se ne deve dedurre che stante il perdurare della vigenza delle specifiche norme sul prepen- sionamento nel settore in argomento, per le imprese so- praindicate, destinatarie di tale specifica normativa, continua a sussistere anche dopo il mese di giugno 1990 l'obbligo del pagamento del contributo addizionale dello 0,60 per cento. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione delle aziende ancora tenute al versamento del contributo addizio- nale dello 0,60 per cento, le Sedi provvederanno, con ogni sollecitudine, ad attribuire alle stesse, con effetto dal 1 luglio 1990, il codice di autorizzazione di nuova istitu- zione "3T" avente il significato di "Obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60% di cui all'art. 12 della L. 1115/68". 2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere. Calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'art. 3, comma 4, del D.L. in esame, in tema di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, reca una norma interpretativa dell'art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389. La norma stabilisce che per i detenuti ed internati in questione, il suddetto calcolo si effettua senza l'osservanza dei minimali previsti dalla normativa a carat- tere generale, bensi' sulla mercede stabilita ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. In merito all'applicazione della norma, si rinvia al punto n. 2 della circolare del 5.6.1990 n. 125. 3) Aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. L'art. 7, comma 7, conferma l'aumento, nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavo- ratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 (v. in proposito circ. n. 125 del 5.6.1990 e precedenti). 4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. L'art. 7, comma 9, conferma l'aumento delle aliquote contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990 (v. in proposito citata circ. n. 125 del 5.6.1990 e circ. n. 62 del 13.3.1990). 5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili. Contribuzione. L'art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili, secondo la disci- plina gia' contenuta nel precedente D.L. n. 82/1990, per cui si richiamano le precisazioni fornite nella piu' volte citata circolare n. 125 del 5.6.1990. Ancorche' i riferimenti temporali nel D.L. n. 170 siano mutati rispetto a quelli indicati in quello precedente (in particolare la decorrenza dal mese di luglio 1990 dell'as- soggettabilita' a contribuzione nella misura del 15 per cento delle somme versate alle Casse edili indicate sotto la lettera b) della circolare n. 125), si ritiene opportuno che i datori di lavoro, in considerazione della prevedibile conferma, da parte della legge di conversione, degli effetti del precedente D.L., effettuino gli adempimenti contributivi con le modalita' gia' rese note per i mesi ricadenti sotto la disciplina del D.L. in parola (aprile, maggio, giugno), al fine di evitare gli oneri conseguenti ad una regolariz- zazione per detti mesi. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA