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Versione Grafica

920824
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n.209
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle
aliquote contributive a carico dei lavoratori
dipendenti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 17 agosto 1992     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n.209          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del
         D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle
         aliquote contributive a carico dei lavoratori
         dipendenti.
     Sulla G.U. n. 190 del 13 agosto 1992 e'  stata  pubbli-
cata  la legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L.
11 luglio 1992, n. 333.
     A seguito delle modifiche apportate all'art. 6, comma 1
del  D.L.  suddetto,  il comma stesso ha assunto il seguente
contenuto:
     "Le  aliquote  contributive  a  carico  dei  lavoratori
dipendenti  del  settore privato e pubblico dovute all'assi-
curazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle
forme di previdenza esclusive e sostitutive  della  medesima
sono  aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e  di  ulteriori  0,2  punti a decorrere dal periodo di paga
relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti  riferiti  ai
periodi  di  paga  compresi fra la data di entrata in vigore
del presente decreto e quella di  entrata  in  vigore  della
relativa  legge di conversione, eseguiti in misura superiore
a quella prevista dal  presente  comma,  sono  computati  in
diminuzione  dei contributi dovuti per i periodi successivi,
fino a compensazione delle somme versate in eccesso".
     Pertanto, a modifica di quanto comunicato con circolare
n.  188 del 21 luglio 1992, l'aumento delle aliquote contri-
butive a carico dei lavoratori dipendenti  dovute  all'assi-
curazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti e alle forme di previdenza  esclu-
sive  e  sostitutive  della medesima e' fissato nella misura
dello 0,60% a decorrere dal periodo di paga in corso  all'11
luglio  1992 e di un ulteriore 0,20% a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1  gennaio 1993.
     La variazione contributiva interessa anche gli  addetti
ai  servizi  domestici  e  familiari  ed  i  pescatori della
piccola pesca, nonche' gli  iscritti  ai  Fondi  sostitutivi
dell'assicurazione IVS gestiti dall'Istituto.
     Come  precisato  nella  sopra  citata  circolare n. 188
l'aumento di aliquota non riguarda,  invece,  i  disoccupati
avviati  ai  cantieri  di  lavoro e di rimboschimento la cui
tutela previdenziale e assistenziale e'  disciplinata  dalla
legge 6 agosto 1975, n. 418.
     In conseguenza di quanto disposto dalla legge n. 359 in
argomento, a decorrere dal periodo di paga in  corso  all'11
luglio  1992,  l'aliquota complessiva IVS per la generalita'
dei  lavoratori  dipendenti,  compresa  l'addizionale  asili
nido,  risulta  fissata  nella misura del 27,07 per cento di
cui 8,14 per cento a carico del dipendente.
     A decorrere dal 1 .1.1993,  l'aliquota  complessiva  di
cui  sopra  sara'  pari  al  27,27 per cento di cui 8,34 per
cento a carico del dipendente.
     Ai sensi dell'art. 21 della  legge  28.2.1986,  n.  41,
l'aliquota  IVS a carico degli apprendisti e' stabilita come
segue:
     - dal periodo di  paga  in  corso  all'11.7.1992  nella
misura del 5,14 per cento (l'aliquota totale comprensiva del
contributo per le prestazioni del S.S.N. e', quindi, pari  a
5,54 per cento);
     - dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993,
nella misura del 5,34 per cento (l'aliquota totale  compren-
siva  del  contributo  per  le  prestazioni  del  S.S.N. e',
quindi, pari al 5,74 per cento).
     Si  riportano, inoltre, le nuove aliquote per i Fondi e
le Gestioni appresso indicati e si  precisa  che  l'aliquota
Gescal  dovuta  sino  al  31  dicembre  1992  (art. 22 legge
11.3.1988, n. 67 (1) e' stata esposta anche  per  i  periodi
successivi a tale scadenza, avendo riguardo  all'ipotesi  di
eventuale proroga del contributo in parola.
1) FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE
   AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------------------------------------------
!--------------!                    !              !            !
!              !                    !  Fondo       !  34,94     !     6,841
!    28,099    !                    !              !            !
!              !                    !  As. Nido    !   0,10     !       -
!     0,10     !                    !              !------------!--------------
!--------------!                    !              !  35,04     !     6,841
!    28,199    !
!--------------!------------!-
!--------------!
                                    -------------------------------------------
----------------                    ! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.
!      DAT.    !                    !  1.1.1993    !            !
!              !                    !--------------!------------!--------------
!--------------!                    !              !            !
!              !                    !  Fondo       !  35,14     !     7,041
!    28,099    !                    !              !            !
!              !                    !  As. Nido    !   0,10     !       -
!     0,10     !                    !              !------------!--------------
!--------------!                    !              !  35,24     !     7,041
!    28,199    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
2) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
   SERVIZI DI TELEFONIA
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !  21,13     !     6,107    !    15,023    !
!              !            !              !              !
!  Gescal      !   0,62     !     0,35     !     0,27     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  21,85     !     6,457    !    15,393    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.1.1993    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !  21,33     !     6,307    !    15,023    !
!              !            !              !              !
!  Gescal      !   1,05     !     0,35     !     0,70     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  22,48     !     6,657    !    15,823    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
3) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
   SERVIZI DI TRASPORTO
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !  36,18     !    10,876    !    25,304    !
!              !            !              !              !
!  Gescal      !   1,05     !     0,35     !     0,70     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  37,33     !    11,226    !    26,104    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.1.1993    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !  36,38     !    11,076    !    25,304    !
!              !            !              !              !
!  Gescal      !   1,05     !     0,35     !     0,70     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  37,53     !    11,426    !    26,104    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.6.1993    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !  35,27     !    10,706    !    24,564    !
!              !            !              !              !
!  Gescal      !   1,05     !     0,35     !     0,70     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  36,42     !    11,056    !    25,364    !
!--------------!------------!--------------!--------------!
4) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE
   IMPOSTE DI CONSUMO
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !   22,85    !     8,85     !    14,00     !
!              !            !              !              !
!  TFR         !   15,50    !       -      !    15,50     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !   38,35    !     8,85     !    29,50     !
!--------------!------------!--------------!-
!
                     ----------------------------------------------------------
-                    ! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.
!                    !  1.1.1993    !            !              !
!                    !--------------!------------!--------------!--------------
!                    !              !            !              !
!                    !  Fondo       !   23,05    !     9,05     !    14,00
!                    !              !            !              !
!                    !  TFR         !   15,50    !       -      !    15,50
!                    !              !------------!--------------!--------------
!                    !              !   38,55    !     9,05     !    29,50
!                    !--------------!------------!--------------!--------------
!
5) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
   DALLE AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !   35,49    !    12,958    !    22,532    !
!              !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.1.1993    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Fondo       !   35,69    !    13,158    !    22,532    !
!              !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
6) GESTIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE
   OBBLIGATORIA PER I.V.S. DEGLI ENTI CREDITIZI PUBBLICI DI
   CUI AL D.LGV. N. 357/1990
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.7.1992    !            !              !              !
!--------------!------------!--------------!--------------!
!              !            !              !              !
!  Gestione    !  26,97     !     8,14     !    18,83     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  27,07     !     8,14     !    18,93     !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA   !    TOT.    !      LAV.    !      DAT.    !
!  1.1.1993    !            !              !              !
!              !            !              !              !
!  Gestione    !  27,17     !     8,34     !    18,83     !
!              !            !              !              !
!  As. Nido    !   0,10     !       -      !     0,10     !
!              !------------!--------------!--------------!
!              !  27,27     !     8,34     !    18,93     !
!--------------!------------!--------------!--------------!
     Poiche' la variazione di aliquota  riguarda  unicamente
la  quota  a carico dei lavoratori, per le aziende che hanno
diritto ad agevolazioni contributive,  l'aliquota  contribu-
tiva complessiva, puntualizzata nelle circolari n. 74 del 19
marzo 1991 e n. 103 dell'8 aprile 1992 risultera'  aumentata
dal  1 .7.1992  dello  0,60%  e dal 1 .1.1993 dello 0,80% in
conseguenza dei corrispondenti aumenti della quota a  carico
del lavoratore.
     L'aumento  previsto dalla disposizione in argomento non
riguarda la contribuzione dovuta al Fondo di Previdenza  del
Clero  e  dei  Ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica, gestione compatibile con  l'assicu-
razione  generale  I.V.S.,  il  cui  contributo  e' in quota
capitaria.
     L'aumento non riguarda, altresi', i sottoelencati Fondi
e  Gestioni  integrative dell'assicurazione generale I.V.S..
In tali casi il  contributo  con  le  maggiori  aliquote  e'
ovviamente  dovuto  solo per la parte relativa all'assicura-
zione generale stessa:
     - Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti  dai
concessionari  del  Servizio  di  riscossione  dei tributi e
delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici;
     - Fondo di previdenza per il  personale  delle  aziende
private del Gas;
     -  Fondo  speciale  per i lavoratori occupati presso il
Consorzio autonomo del  porto  di  Genova  e  presso  l'Ente
autonomo del porto di Trieste;
     -  Gestione  speciale  per  il  personale  degli  Enti,
Gestioni e  servizi  soppressi,  passato  allo  Stato,  alle
Regioni,  alle  Unita'  sanitarie  locali  o  ad  altri Enti
pubblici.
SISTEMAZIONE  DELLE  PARTITE  CONTRIBUTIVE  CONSEGUENTE ALLE
MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 6, COMMA 1,  DEL  D.L.  333/92
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 359/1992.
     1.    Datori di lavoro che avranno provveduto al versa-
mento dei contributi con l'applicazione  dell'aumento  dello
0,60  per  cento  a  decorrere  dal periodo di paga in corso
all'11.7.1992.
     Nessun adempimento particolare deve essere espletato da
parte delle aziende.
     2.    Datori di lavoro che avranno provveduto al versa-
mento dei contributi riferiti al mese  di  luglio  1992  con
l'applicazione dell'aumento dello 0,80 per cento.
     I  datori  di lavoro in epigrafe potranno recuperare le
eccedenze contributive di aliquota con la denuncia  relativa
al  mese  di  agosto  (da  presentare  entro il 20 settembre
1992), ovvero con quella di settembre (da  presentare  entro
il  20  ottobre  1992)  o, infine, con quella di ottobre (da
presentare entro il 20 novembre 1992).
     A tal fine  le  aziende  calcoleranno  l'importo  delle
differenze  da recuperare per tutti i lavoratori e lo espor-
ranno in uno dei righi in bianco del  quadro  "D"  del  mod.
DM10/2  preceduto  dal  codice di nuova istituzione "L186" e
dalla dicitura "REC. IVS L. 359".
     Nel caso in cui il recupero  riguardi  differenze  con-
tributive  versate in eccedenza per i lavoratori iscritti al
Fondo di previdenza per il  personale  addetto  ai  pubblici
servizi di trasporto, l'importo delle differenze stesse deve
essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "X402"
e dalla dicitura "REC. F.P. L. 359".
     Ove il recupero riguardi dipendenti degli  enti  credi-
tizi pubblici di cui al D. LGT.VO n. 357/90, l'importo delle
differenze contributive da recuperare sara' esposto  in  uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dal codice di nuova  istituzione  "B101"  e  dalla  dicitura
"REC. IVS L. 359".
     Le  S.A.P.  provvederanno all'annullamento di eventuali
note di rettifica "passive" emesse dalla  procedura  automa-
tizzata relativamente alle differenze di aliquota tra 0,60 e
0,80 per cento.
     3.  Datori di lavoro  che  non  avranno  provveduto  ad
applicare per il mese di luglio alcun aumento di aliquota.
     Per il versamento della differenza dello 0,60 per cento
i datori di lavoro si atterrano  alle  modalita'  illustrate
con  la  circolare  n.  188/92  che,  ad  ogni buon fine, si
riportano con le opportune modifiche:
     "Le Aziende che non saranno in grado di  provvedere  al
versamento  dei  contributi  nella nuova misura in occasione
della scadenza della denuncia relativa  al  mese  di  luglio
1992  (20  agosto),  potranno effettuare la regolarizzazione
delle differenze contributive per il mese di  luglio  scatu-
renti  dalla nuova aliquota con la denuncia relativa al mese
di agosto (da presentare entro il 20 settembre), maggiorando
il  relativo  importo  degli interessi di differimento nella
misura che  risultera'  al  momento  della  regolarizzazione
stessa.
     In tal caso le aziende dovranno attenersi alle seguenti
modalita':
     - calcoleranno l'importo delle  differenze  dovute  per
tutti  i  lavoratori  e  lo  esporranno  in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla  dicitura  "DIFF.IVS
L.  359/92"  e  dal codice "S147". Nessun dato dovra' essere
indicato nelle caselle  "N.  dipendenti",  "N.  giornate"  e
"Retribuzioni";
     -  calcoleranno,  sulle  differenze contributive di cui
sopra l'importo degli interessi di differimento a  decorrere
dal 21 agosto e fino alla data di versamento e lo esporranno
in un successivo rigo in bianco dei quadri  "B-C"  del  mod.
DM10/2  preceduto  dalla  dicitura "INT. DIFF." e dal codice
"Q930". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "N.
dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
     Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno  sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.
     Nel caso in cui la regolarizzazione relativa al mese di
luglio riguardi lavoratori iscritti al Fondo  di  previdenza
per  il  personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
l'importo della differenza deve  essere  contrassegnato  dal
codice  "X401"  preceduto  dalla dicitura "DIFF. L. 359/92".
Nessun dato deve essere indicato nelle  caselle  "N.  dipen-
denti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
     Ove  la  predetta  regolarizzazione riguardi dipendenti
degli  Enti  creditizi  pubblici  di  cui  al  D.Lgt.vo   n.
357/1990,  l'importo  delle  differenze  contributive dovute
alla Gestione Speciale per l'I.V.S. sara' contrassegnato dal
codice  "B100"  preceduto  dalla dicitura "DIFF. L. 359/92".
Nessun dato deve essere indicato nelle  caselle  "N.  dipen-
denti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
     In  entrambi  i  casi  rimangono  ferme  le  istruzioni
sopraindicate per il calcolo ed il  versamento  degli  inte-
ressi  di differimento, nonche' quelle in materia di tardiva
regolarizzazione.
     Infine, si precisa che, nel  caso  di  regolarizzazioni
effettuate  da  parte  di datori di lavoro agricolo operanti
nei  comuni  montani  e  nelle  zone  agricole  svantaggiate
beneficiari  delle agevolazioni contributive di cui all'art.
9, commi 5 e 6 della legge n. 67/1988 (1),  dovranno  essere
osservate le seguenti modalita':
     -  dovra'  essere  calcolata  la differenza di aliquota
(0,60%) relativa al mese di luglio  ed  esposta  come  sopra
detto con il codice "S147";
     - l'importo delle agevolazioni spettanti sulla predetta
differenza sara' esposto in uno  dei  righi  in  bianco  del
quadro  "D"  del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CONG.
L. 67/88" e dal codice "V867".
     In quest'ultimo  caso  gli  interessi  di  differimento
saranno calcolati sulle differenze contributive al netto dei
benefici spettanti.
     Le Aziende che effettueranno, con la denuncia  relativa
al  mese  di  agosto,  la  regolarizzazione delle differenze
contributive dovute per il mese di luglio dovranno  chiedere
l'annullamento  delle  note  di  addebito emesse allo stesso
titolo dalla  procedura  di  controllo,  relativamente  alla
denuncia  contributiva  di  pertinenza  del  mese  di luglio
1992."
                                 per IL DIRETTORE GENERALE
                                          MANZARA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 509