920824 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n.209 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 17 agosto 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n.209 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti. Sulla G.U. n. 190 del 13 agosto 1992 e' stata pubbli- cata la legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333. A seguito delle modifiche apportate all'art. 6, comma 1 del D.L. suddetto, il comma stesso ha assunto il seguente contenuto: "Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assi- curazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso". Pertanto, a modifica di quanto comunicato con circolare n. 188 del 21 luglio 1992, l'aumento delle aliquote contri- butive a carico dei lavoratori dipendenti dovute all'assi- curazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e alle forme di previdenza esclu- sive e sostitutive della medesima e' fissato nella misura dello 0,60% a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e di un ulteriore 0,20% a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993. La variazione contributiva interessa anche gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, nonche' gli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'assicurazione IVS gestiti dall'Istituto. Come precisato nella sopra citata circolare n. 188 l'aumento di aliquota non riguarda, invece, i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento la cui tutela previdenziale e assistenziale e' disciplinata dalla legge 6 agosto 1975, n. 418. In conseguenza di quanto disposto dalla legge n. 359 in argomento, a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, l'aliquota complessiva IVS per la generalita' dei lavoratori dipendenti, compresa l'addizionale asili nido, risulta fissata nella misura del 27,07 per cento di cui 8,14 per cento a carico del dipendente. A decorrere dal 1 .1.1993, l'aliquota complessiva di cui sopra sara' pari al 27,27 per cento di cui 8,34 per cento a carico del dipendente. Ai sensi dell'art. 21 della legge 28.2.1986, n. 41, l'aliquota IVS a carico degli apprendisti e' stabilita come segue: - dal periodo di paga in corso all'11.7.1992 nella misura del 5,14 per cento (l'aliquota totale comprensiva del contributo per le prestazioni del S.S.N. e', quindi, pari a 5,54 per cento); - dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993, nella misura del 5,34 per cento (l'aliquota totale compren- siva del contributo per le prestazioni del S.S.N. e', quindi, pari al 5,74 per cento). Si riportano, inoltre, le nuove aliquote per i Fondi e le Gestioni appresso indicati e si precisa che l'aliquota Gescal dovuta sino al 31 dicembre 1992 (art. 22 legge 11.3.1988, n. 67 (1) e' stata esposta anche per i periodi successivi a tale scadenza, avendo riguardo all'ipotesi di eventuale proroga del contributo in parola. 1) FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!-------------------------------------------------- !--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 34,94 ! 6,841 ! 28,099 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!-------------- !--------------! ! ! 35,04 ! 6,841 ! 28,199 ! !--------------!------------!- !--------------! ------------------------------------------- ---------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!-------------- !--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 35,14 ! 7,041 ! 28,099 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!-------------- !--------------! ! ! 35,24 ! 7,041 ! 28,199 ! !--------------!------------!--------------!--------------! 2) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 21,13 ! 6,107 ! 15,023 ! ! ! ! ! ! ! Gescal ! 0,62 ! 0,35 ! 0,27 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 21,85 ! 6,457 ! 15,393 ! !--------------!------------!--------------!--------------! ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 21,33 ! 6,307 ! 15,023 ! ! ! ! ! ! ! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 22,48 ! 6,657 ! 15,823 ! !--------------!------------!--------------!--------------! 3) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 36,18 ! 10,876 ! 25,304 ! ! ! ! ! ! ! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 37,33 ! 11,226 ! 26,104 ! !--------------!------------!--------------!--------------! ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 36,38 ! 11,076 ! 25,304 ! ! ! ! ! ! ! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 37,53 ! 11,426 ! 26,104 ! !--------------!------------!--------------!--------------! ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.6.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 35,27 ! 10,706 ! 24,564 ! ! ! ! ! ! ! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 36,42 ! 11,056 ! 25,364 ! !--------------!------------!--------------!--------------! 4) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 22,85 ! 8,85 ! 14,00 ! ! ! ! ! ! ! TFR ! 15,50 ! - ! 15,50 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 38,35 ! 8,85 ! 29,50 ! !--------------!------------!--------------!- ! ---------------------------------------------------------- - ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!-------------- ! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 23,05 ! 9,05 ! 14,00 ! ! ! ! ! ! ! TFR ! 15,50 ! - ! 15,50 ! ! !------------!--------------!-------------- ! ! ! 38,55 ! 9,05 ! 29,50 ! !--------------!------------!--------------!-------------- ! 5) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 35,49 ! 12,958 ! 22,532 ! ! ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Fondo ! 35,69 ! 13,158 ! 22,532 ! ! ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! 6) GESTIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I.V.S. DEGLI ENTI CREDITIZI PUBBLICI DI CUI AL D.LGV. N. 357/1990 ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.7.1992 ! ! ! ! !--------------!------------!--------------!--------------! ! ! ! ! ! ! Gestione ! 26,97 ! 8,14 ! 18,83 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 27,07 ! 8,14 ! 18,93 ! !--------------!------------!--------------!--------------! ----------------------------------------------------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. ! ! 1.1.1993 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gestione ! 27,17 ! 8,34 ! 18,83 ! ! ! ! ! ! ! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 ! ! !------------!--------------!--------------! ! ! 27,27 ! 8,34 ! 18,93 ! !--------------!------------!--------------!--------------! Poiche' la variazione di aliquota riguarda unicamente la quota a carico dei lavoratori, per le aziende che hanno diritto ad agevolazioni contributive, l'aliquota contribu- tiva complessiva, puntualizzata nelle circolari n. 74 del 19 marzo 1991 e n. 103 dell'8 aprile 1992 risultera' aumentata dal 1 .7.1992 dello 0,60% e dal 1 .1.1993 dello 0,80% in conseguenza dei corrispondenti aumenti della quota a carico del lavoratore. L'aumento previsto dalla disposizione in argomento non riguarda la contribuzione dovuta al Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, gestione compatibile con l'assicu- razione generale I.V.S., il cui contributo e' in quota capitaria. L'aumento non riguarda, altresi', i sottoelencati Fondi e Gestioni integrative dell'assicurazione generale I.V.S.. In tali casi il contributo con le maggiori aliquote e' ovviamente dovuto solo per la parte relativa all'assicura- zione generale stessa: - Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici; - Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del Gas; - Fondo speciale per i lavoratori occupati presso il Consorzio autonomo del porto di Genova e presso l'Ente autonomo del porto di Trieste; - Gestione speciale per il personale degli Enti, Gestioni e servizi soppressi, passato allo Stato, alle Regioni, alle Unita' sanitarie locali o ad altri Enti pubblici. SISTEMAZIONE DELLE PARTITE CONTRIBUTIVE CONSEGUENTE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 333/92 DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 359/1992. 1. Datori di lavoro che avranno provveduto al versa- mento dei contributi con l'applicazione dell'aumento dello 0,60 per cento a decorrere dal periodo di paga in corso all'11.7.1992. Nessun adempimento particolare deve essere espletato da parte delle aziende. 2. Datori di lavoro che avranno provveduto al versa- mento dei contributi riferiti al mese di luglio 1992 con l'applicazione dell'aumento dello 0,80 per cento. I datori di lavoro in epigrafe potranno recuperare le eccedenze contributive di aliquota con la denuncia relativa al mese di agosto (da presentare entro il 20 settembre 1992), ovvero con quella di settembre (da presentare entro il 20 ottobre 1992) o, infine, con quella di ottobre (da presentare entro il 20 novembre 1992). A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle differenze da recuperare per tutti i lavoratori e lo espor- ranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L186" e dalla dicitura "REC. IVS L. 359". Nel caso in cui il recupero riguardi differenze con- tributive versate in eccedenza per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'importo delle differenze stesse deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "X402" e dalla dicitura "REC. F.P. L. 359". Ove il recupero riguardi dipendenti degli enti credi- tizi pubblici di cui al D. LGT.VO n. 357/90, l'importo delle differenze contributive da recuperare sara' esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "B101" e dalla dicitura "REC. IVS L. 359". Le S.A.P. provvederanno all'annullamento di eventuali note di rettifica "passive" emesse dalla procedura automa- tizzata relativamente alle differenze di aliquota tra 0,60 e 0,80 per cento. 3. Datori di lavoro che non avranno provveduto ad applicare per il mese di luglio alcun aumento di aliquota. Per il versamento della differenza dello 0,60 per cento i datori di lavoro si atterrano alle modalita' illustrate con la circolare n. 188/92 che, ad ogni buon fine, si riportano con le opportune modifiche: "Le Aziende che non saranno in grado di provvedere al versamento dei contributi nella nuova misura in occasione della scadenza della denuncia relativa al mese di luglio 1992 (20 agosto), potranno effettuare la regolarizzazione delle differenze contributive per il mese di luglio scatu- renti dalla nuova aliquota con la denuncia relativa al mese di agosto (da presentare entro il 20 settembre), maggiorando il relativo importo degli interessi di differimento nella misura che risultera' al momento della regolarizzazione stessa. In tal caso le aziende dovranno attenersi alle seguenti modalita': - calcoleranno l'importo delle differenze dovute per tutti i lavoratori e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS L. 359/92" e dal codice "S147". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni"; - calcoleranno, sulle differenze contributive di cui sopra l'importo degli interessi di differimento a decorrere dal 21 agosto e fino alla data di versamento e lo esporranno in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "INT. DIFF." e dal codice "Q930". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni". Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti. Nel caso in cui la regolarizzazione relativa al mese di luglio riguardi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'importo della differenza deve essere contrassegnato dal codice "X401" preceduto dalla dicitura "DIFF. L. 359/92". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "N. dipen- denti", "N. giornate" e "Retribuzioni". Ove la predetta regolarizzazione riguardi dipendenti degli Enti creditizi pubblici di cui al D.Lgt.vo n. 357/1990, l'importo delle differenze contributive dovute alla Gestione Speciale per l'I.V.S. sara' contrassegnato dal codice "B100" preceduto dalla dicitura "DIFF. L. 359/92". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "N. dipen- denti", "N. giornate" e "Retribuzioni". In entrambi i casi rimangono ferme le istruzioni sopraindicate per il calcolo ed il versamento degli inte- ressi di differimento, nonche' quelle in materia di tardiva regolarizzazione. Infine, si precisa che, nel caso di regolarizzazioni effettuate da parte di datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate beneficiari delle agevolazioni contributive di cui all'art. 9, commi 5 e 6 della legge n. 67/1988 (1), dovranno essere osservate le seguenti modalita': - dovra' essere calcolata la differenza di aliquota (0,60%) relativa al mese di luglio ed esposta come sopra detto con il codice "S147"; - l'importo delle agevolazioni spettanti sulla predetta differenza sara' esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CONG. L. 67/88" e dal codice "V867". In quest'ultimo caso gli interessi di differimento saranno calcolati sulle differenze contributive al netto dei benefici spettanti. Le Aziende che effettueranno, con la denuncia relativa al mese di agosto, la regolarizzazione delle differenze contributive dovute per il mese di luglio dovranno chiedere l'annullamento delle note di addebito emesse allo stesso titolo dalla procedura di controllo, relativamente alla denuncia contributiva di pertinenza del mese di luglio 1992." per IL DIRETTORE GENERALE MANZARA --------------------- (1) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 509