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SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
SERVIZIO CONTRIBUTI VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Circolare n. 257
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
decentramento alle SAP della riscossione dei contributi
dovuti al Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Istruzioni contabili e
variazione al piano dei conti.
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
SERVIZIO CONTRIBUTI VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Roma, 7 dicembre 1989 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 257 Ai Coordinatori generali centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
Oggetto: decentramento alle SAP della riscossione dei contributi
dovuti al Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Istruzioni contabili e
variazione al piano dei conti.
Secondo le linee programmatiche di attuazione del decentramento
funzionale delle attivita' gestionali finora svolte a livello centra-
le, si dispone di affidare alla competenza delle Sedi autonome di
produzione - a decorrere dal mese di gennaio 199O in poi - gli adem-
pimenti connessi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei
contributi dovuti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto.
A tal fine, si riporta qui di seguito il quadro normativo delle
disposizioni di legge che disciplinano la materia, nonche' le opportune
istruzioni operative di carattere amministrativo e contabile.
FONTI NORMATIVE
Il Fondo per gli autoferrotranvieri, sorto come forma obbli-
gatoria di previdenza nel 1919 ( D.L.L. 25.3.1919 n. 467 e Regola-
mento appr. con R.D. 3O.9.192O, n. 1538 ), ha assunto natura sostitu-
tiva dell'assicurazione obbligatoria nel 1945 (D.L. 3O.12.1945, N.820)
ed e' stato trasformato in gestione a ripartizione ( prima a capita-
lizzazione mista ) con l'entrata in vigore della legge del 29.10.1971,
n. 889, legge quest'ultima che ha ampiamente ridisciplinato la gestio-
ne del Fondo stesso.
Le norme speciali che individuano i soggetti protetti dalla
particolare tutela assicurativa e che disciplinano sia le prestazioni
pensionistiche ( invalidita' ordinaria e per causa di servizio, anzia-
nita', vecchiaia, indiretta e di riversibilita' ) sia la materia della
contribuzione risiedono largamente, ancora oggi, nelle leggi 28.7.1961
n. 830 e 29.10.1971, n. 889.
Hanno trovato altresi' applicazione, nell'ambito della gestione
del Fondo speciale, anche numerose leggi di carattere generale suc-
cedutesi nel tempo in materia di pensioni e di contribuzione, quali le
leggi 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni,
20.5.1970 n. 300 (art. 31 ), 11.11.1983, n.638 ( art. 1 ), 7.2.1979 n.
29, 29.3.1985 n. 113, 15.2.1974 n. 36, 19.12.1984 n. 863, 31.1.1986 n.
11, 29.2.1988 n. 48 ed altre.
Una citazione piu' puntuale di tali disposizioni di legge verra'
effettuata, come e' d'uopo, in sede di trattazione delle singole mate-
rie e in occasione delle successive fasi di attuazione del decentra-
mento delle altre attivita' gestionali del Fondo.
Allo scopo di mettere in grado le SAP di operare convenientemente
l'argomento in oggetto verra' trattato specificamente con riguardo ai
datori di lavoro, agli assicurati e alla contribuzione dovuta.
Eventuali ulteriori chiarimenti o precisazioni verranno forniti,
anche a richiesta delle Sedi in indirizzo, appena se ne ravvisi l'esi-
genza.
DATORI DI LAVORO
La norma che in particolare stabilisce quali siano i datori di
lavoro tenuti a versare i contributi di pertinenza del Fondo speciale
e per quali lavoratori detti contributi debbano essere pagati ai fini
dell'assicurazione IVS nell'ambito del Fondo stesso e' l'art. 4 della
citata legge 29.10.1971, n. 889.
L'insorgenza di tale obbligo assicurativo presuppone, oltre alla
caratteristica essenziale della subordinazione del rapporto di lavoro,
un duplice requisito: uno di carattere giuridico-formale consistente
nel vincolo di dipendenza del lavoratore con Azienda autoferrotran-
viaria, l'altro di natura tecnico-funzionale dato dalla inerenza della
prestazione lavorativa alle finalita' istituzionali proprie dell'Azien-
da stessa in quanto esercente un servizio di pubblico trasporto di
linea.
In particolare, per Aziende autoferrotranviarie si intendono:
a) tutte le imprese che, previo rilascio di apposita concessione o
semplice autorizzazione amministrativa, esplicano attivita' di
trasporto pubblico di linea urbano o extraurbano, mediante fer-
rovie, tramvie, autolinee, filovie e funivie assimilate alle fer-
rovie e mezzi di navigazione in acque territoriali, siano esse
costituite da ditte individuali o da societa' a base personale o
di capitale che da enti pubblici, quali i Comuni, le Province, le
Regioni, le Aziende municipalizzate e loro consorzi, nonche' le
Gestioni Governative;
b) le imprese che esercitano in appalto operazioni di riparazione,
manutenzione , rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto
utilizzati per la gestione del pubblico servizio di linea eserci-
tato dalle Aziende anzidette, sempre che esse imprese siano tenu-
te ad applicare la disciplina di cui al R. D. dell' 8.1.1931, n.
148.
Quando un'impresa esplichi, oltre al pubblico servizio di tra-
sporto, anche altre attivita' ( trasporto merci, noleggio, servizi
turistici, erogazione di elettricita', acqua e gas etc. ), l'obbligo
dell'iscrizione al Fondo speciale in ogni caso ricorre per il perso-
nale addetto esclusivamente alla gestione del servizio di trasporto di
linea di cui sopra e' cenno, mentre per i lavoratori che esplichino
attivita' mista in servizi a diversa rilevanza previdenziale la loro
iscrizione a tale Fondo e' consentita a condizione che l'attivita'
connessa al trasporto pubblico possa considerarsi prevalente rispetto
alle altre.
L'obbligo assicurativo in parola deve invece ritenersi escluso
allorche' l'attivita' di pubblico trasporto, esclusiva o prevalente che
sia, risulti autorizzata soltanto per alcune stagioni dell'anno ( nove
mesi o meno su dodici ), ovvero quando debba essere esercitata con una
frequenza inferiore ai quattro giorni a settimana.
ASSICURATI
Fermi restando i principi di carattere generale per la indi-
viduazione dei datori di lavoro, l' obbligo dell' iscrizione al Fondo
deve essere in concreto assolto per tutti quei lavoratori i quali,
addetti esclusivamente o prevalentemente a servizi connessi con la
gestione del trasporto pubblico di linea, si trovino in una delle
seguenti posizioni:
a) quando il loro rapporto di lavoro e' regolato dalle norme di cui
al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e relativi allegati, a condizione
che sia stato deliberato il provvedimento di inquadramento in
ruolo (in servizio di prova o in pianta stabile) e, ovviamente, a
decorrere dalla data dalla quale ha effetto il provvedimento
stesso;
b) quando il loro rapporto di lavoro non e' regolato dalle norme di
cui sopra ( R. D. n. 148/1931 ), purche' trattisi di personale
effettivo o adibito in modo continuativo a pubblici servizi di
trasporto.
In definitiva, il legislatore individua i soggetti iscrivibili al
Fondo speciale con il palese intento di limitare l'ambito di applica-
zione della normativa in esame alle sole categorie di lavoratori che
prestano in modo permanente la loro opera per il servizio pubblico di
trasporto.
Sono, invece, esclusi comunque dall'iscrizione al Fondo le se-
guenti categorie di lavoratori:
a) il personale avente qualifica di "dirigente", in quanto iscri-
vibile all'INPDAI;
b) il personale "straordinario" e "avventizio";
c) i guardabarriere, le guardie di fermata e gli assuntori;
d) il personale assunto con contratto a termine e con contratto di
formazione-lavoro (legge 11.4.1986, n. 113);
e) gli apprendisti;
f) coloro che svolgano attivita' connessa al trasporto pubblico sola-
mente in alcune stagioni dell'anno (3 su 4) ovvero con frequenza
inferiore ai quattro giorni a settimana, anche se con contratto a
part-time verticale;
g) coloro che siano distaccati o comandati a prestare servizio pres-
so datori di lavoro diversi da quelli sopra indicati, quando il
relativo provvedimento non sia stato assunto per l'interesse
istituzionale proprio dell'Azienda di appartenenza e quando non
sia del tutto provvisorio e temporaneo.
CONTRIBUZIONE ORDINARIA
Le Aziende autoferrotranviarie, per assolvere l'obbligo contri-
butivo, devono presentare apposite denunce mensili e provvedere al
versamento delle somme dovute entro il termine del giorno 20 di ogni
mese successivo ai periodi di paga cui le somme stesse si riferiscono.
Cio' a decorrere dal 1ø giugno 1985, a seguito dell'emanazione del
decreto interministeriale 24.2.1984 di attuazione delle disposizioni
contenute nell' art. 1, 1ø e 2ø comma del D. L. 12.9.1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, disposi-
zioni queste che hanno abrogato quelle di cui all'art. 16 della legge
28.7.1961, n. 83o e che prevedevano la tenuta di un particolare conto
aziendale con chiusura contabile degli addebiti e degli accrediti alla
fine di ogni anno solare di competenza.
Inoltre, dalla stessa data del 1ø giugno 1985 in poi, hanno
trovato applicazione anche per le omissioni contributive riguardanti
la gestione del Fondo le norme ex art. 2 della citata legge n. 638/83
e successive modificazioni ( legge n. 11/86, legge n. 48/88 ) come per
la generalita' dei datori di lavoro.
E' rimasto in vigore, e lo e' attualmente, il primo comma dello
art. n. 12 della citata legge n. 889/71, il quale pone a carico dei
rappresentanti legali delle Aziende di trasporto, per ogni mese di
inadempienza contributiva, la sanzione di carattere amministrativo da
œ. 500.000 a œ. 2.000.000, da applicare in sede di accessi ispettivi.
Parimenti trovano applicazione, per le inadempienze contributive
verso il Fondo, le disposizioni di carattere generale in materia di
rateazioni e di differimento contributivi, anche per quanto concerne i
relativi tassi d'interesse.
L'Istituto della prescrizione, invece, e' disciplinato dall'art.
n. 15 della legge n. 889/71, secondo cui i contributi dovuti al Fondo
si prescrivono nel termine di dieci anni ed entro tale limite opera il
principio dell'automaticita' delle prestazioni.
Si chiarisce al riguardo che tale norma non vieta al datore di
lavoro di versare spontaneamente i contributi prescritti. Comunque, in
ogni caso di regolarizzazione contributiva per i periodi prescritti
devono addebitarsi in relazione al ritardo le somme aggiuntive previ-
ste dalla normativa vigente al momento della regolarizzazione stessa.
Si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni conte-
nute negli artt. 8 e 9 della legge 29.10.71 n. 889. Il primo di tali
articoli prevede una responsabilita' solidale, in caso di cessione o di
fusione di aziende ovvero di subingresso convenzionale nell'esercizio
del pubblico servizio di trasporto, a carico del nuovo esercente per
il pagamento dei contributi e relativi accessori lasciati insoluti
dall'Azienda cedente.
L'art. n. 9/889 impone all'Amministrazione dello Stato ( Mini-
stero dei trasporti) e agli Enti locali ( Regioni, Province e Comuni )
di sospendere l'erogazione dei finanziamenti a qualsiasi titolo dovuti
alle Aziende di trasporto, quando queste risultino inadempienti nel
versamento delle somme di pertinenza della gestione del Fondo specia-
le.
Per le finalita' di cui alla norma teste' richiamata, le Sedi in
indirizzo dovranno provvedere, in caso di accertata regolarita' con-
tributiva delle Aziende ed a loro richiesta al rilascio di apposite
dichiarazioni che attestino tale regolarita'. Per contro, appena sia
dato rilevare ritardi od omissioni nei versamenti contributivi, anche
parziali ed anche se per soli accessori di legge, le Sedi dovranno
diffidare gli Enti competenti (di norma le Regioni-Servizio trasporti)
a sospendere i finanziamenti anzidetti fino a quando non sia stato
provveduto alle dovute regolarizzazioni e non si possa quindi rila-
sciare gli attestati di regolarita' fino a tutto il periodo contribu-
tivo da ultimo scaduto al momento dell'attestato stesso.
Da ultimo, si richiama il principio secondo il quale l'insorgenza
dell'obbligo contributivo coincide con il momento genetico dell'obbli-
go a carico del datore di lavoro di corrispondere la prestazione eco-
nomica a compenso di quella lavorativa. Le due obbligazioni in parola,
peraltro, una volta insorte, hanno rilevanze giuridiche del tutto
autonome l'una dall'altra, per cui la retribuzione sulla quale e'
calcolato ed e' dovuto il contributo previdenziale e' quella che il
datore di lavoro deve per legge, o per contratto, ai propri dipenden-
ti, anche se non effettivamente corrisposta ai dipendenti stessi al
termine dei rispettivi periodi di paga di competenza ed, al limite,
ancorche' prescritta.
Le retribuzioni imponibili, in altri termini, vanno denunciate
per il mese in cui sorge l'obbligo giuridico della loro corresponsio-
ne, anche se riferite a periodi pregressi ovvero se materialmente pa-
gate ai lavoratori in epoca successiva.
Altra rilevanza, invece, assume l'esigenza che, nei confronti dei
lavoratori assicurati, l'attribuzione delle retribuzioni imponibili
sulle singole posizioni avvenga comunque in relazione ai periodi di
competenza e cioe' dei periodi cui sono riferite le retribuzioni stes-
se ai fini del calcolo della misura delle prestazioni pensionistiche.
Ne consegue che, nei casi di regolarizzazioni contributive tar-
dive rispetto alle scadenze mensili, le aliquote da applicare sono
quelle vigenti nei periodi cui si riferiscono le retribuzioni che il
datore di lavoro aveva l'obbligo di corrispondere ai lavoratori e le
somme aggiuntive vanno addebitate secondo le misure in atto al momento
della definizione della posizione debitoria nella sua globalita', vale
a dire al momento del pagamento delle somme aggiuntive.
Nei casi in cui determinate competenze arretrate, riferite a
periodi pregressi, siano dovute per effetto di norme di legge o con-
trattuali che ne dispongono il pagamento ai lavoratori in un determi-
nato mese, l'aliquota da applicare e' quella vigente in tale mese e,
ovviamente, per lo stesso principio di cui sopra e' cenno non sono
dovute sanzioni se non per periodi di ritardo nel pagamento dei con-
tributi oltre il termine del giorno 20 del mese successivo.
In quest'ultima ipotesi, le competenze retributive arretrate
devono comunque essere denunciate per gli anni solari cui le compe-
tenze stesse si riferiscono e cio', come si e' detto sopra, ai fini
della loro esatta attribuzione alle posizioni assicurative indivi-
duali.
CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA
Altra particolarita' che caratterizza la contribuzione al Fondo e'
quella che scaturisce dall'art. n. 7 della legge n. 889/1971.
In base al primo comma di tale articolo 7/889, infatti, a carico
delle Aziende tenute ad applicare le norme contenute nel R. D. n.
148/1931 permane l'obbligo del versamento dei contributi dovuti al
Fondo durante i periodi di malattia o di infortunio sussidiati a cari-
co dell'INPS (prima a carico delle disciolte Casse di soccorso azien-
dali). Per l'applicazione di tale norma, si richiamano integralmente
le istruzioni diramate con circolare n. 214 in data 24.10.1988.
Inoltre, per effetto di quanto dispone l'ultimo comma dello stes-
so articolo 7/889, e' data facolta' sia all'Azienda che al lavoratore
assicurato di continuare a corrispondere l'integrale contributo ordi-
ordinario nei termini e con le modalita' previste per il personale in
servizio, nel corso dei periodi di assenza dal lavoro non retribuiti
ne' sussidiati e a condizione che gli stessi periodi non siano gia' ri-
conosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.
La contribuzione facoltativa in parola puo' essere autorizzata a
condizione che la relativa domanda sia presentata, a pena di decaden-
za, nel corso del periodo di assenza senza paga che si intenda regola-
rizzare e cioe' prima che il lavoratore riprenda servizio.
Al riguardo si precisa che, in attesa del decentramento della
gestione di tutti i periodi assicurativi dei lavoratori interessati
(riscatti e ricongiunzioni, versamenti volontari, accrediti figurativi
etc.), le domande di autorizzazione al versamento della contribuzione
facoltativa anzidetta continueranno temporaneamente ad essere trattate
a cura degli Uffici centrali.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
I contributi sia obbligatori che facoltativi, di cui si e' parlato
innanzi, sono calcolati in ragione percentuale della retribuzione
imponibile all'aliquota, attualmente in vigore, del 29,43% ( ripartita
per il 21,37% a carico del datore di lavoro e per l'8,06% a carico del
Si riportano qui di seguito le aliquote contributive applicate
dal 1971 in poi e rispettive decorrenze (1):
Dal 1ø luglio 1971 ........ 24% (17,75% e 6,25%)
" 1ø giugno 1981 ........ 18% (13,75% e 4,25%)
" 1ø gennaio 1983 ....... 28,56% (20,79% e 7,77%)
" 1ø luglio 1986 ........ 29,49% (21,41% e 8,08%)
" 1ø gennaio 1987 ....... 29,43% (21,37% e 8,06%)
La retribuzione imponibile e' quella individuata dall'art. n. 5
della legge n. 889/71 quale corrispettivo in denaro dell'opera presta-
ta, fatta eccezione di quelle voci tassativamente escluse, con l' ap-
plicazione dei minimi retributivi di cui alla normativa di carattere
generale (D.L. 9.10.89, n. 338).
Gli elementi che compongono tale retribuzione imponibile sono i
seguenti:
a) retribuzione tabellare, comprensiva degli aumenti periodici di
anzianita' e dell'indennita' di contingenza, assegni ad personam
spettanti per legge e per contratto, mensilita' eccedenti la
dodicesima (13^ e 14^), competenze accessorie e alloggio gratuito
o indennita' sostitutiva di esso nella misura effettivamente
corrisposta e nei limiti di un decimo della retribuzione
anzidetta;
b) compensi per lavoro straordinario, anche se corrisposti in misura
forfettaria, per prestazioni rese oltre l'orario ordinario obbli-
torio e qualsiasi altro emolumento spettante come corrispettivo
dell'opera prestata;
c) trattamento economico di malattia o di infortunio, quest'ultimo
limitatamente alla quota di integrazione della rendita a carico
dell'INAIL, spettante ai lavoratori dipendenti da Aziende tenute
ad applicare il citato R.D. n. 148/1931 e gia' carico delle di-
sciolte Casse di soccorso ed ora dell'INPS che ad esse e' suben-
trato nella gestione e nelle funzioni, nonche' qualsiasi somma che
il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai dipendenti,
anche se non rientranti nella disciplina ex R.D. n. 148/1931 e
che non faccia carico ad Enti previdenziali o mutualistici.
Sia la 13^ che la 14^ mensilita' sono riferite a tutti i mesi
dell'anno solare nel corso del quale il lavoratore abbia prestato
servizio o comunque abbia avuto titolo alla retribuzione.
In particolare, la 13^ mensilita' deve essere corrisposta in uno
con le competenze relative al mese di dicembre e, quindi, assoggettata
a contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo, mentre la 14^
mensilita' deve essere corrisposta e assoggettata a contribuzione per
intero e insieme con le competenze del mese di luglio. La 14^ mensili-
ta', infatti, comprende i ratei riferiti anche ai mesi da agosto a di-
cembre dello stesso anno solare, fatti salvi i recuperi che le Aziende
abbiano titolo ad effettuare in caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso del secondo semestre di tale anno.
Le voci retributive non impomibili di previdenza, in quanto la
legge le esclude tassativamente dalla contribuzione al Fondo, sono le
seguenti:
a) compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di parti-
colari eventi (feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevi-
cate, inondazioni etc. ) e compensi dovuti, oltre la normale
retribuzione ordinaria e straordinaria, per ripagare prestazioni
di lavoro rese nei giorni in cui ricadono le festivita' nazionali
e del Santo Patrono e nei giorni destinati al riposo ( domenicale
o periodico) al termine dei turni di lavoro;
b) indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento solo per
il 50% costituente rimborso di spesa, l'indennita' di caro pane e
di concorso pasti per la parte eccedente l'indennita' sostitutiva
di mensa e qualsiasi altra somma corrisposta a titolo di rimborso
spese effettivamente sostenute dal lavoratore;
c) competenze erogate a titolo di assegni ad personam aventi natura
diversa da quelli concessi per legge o per contratto ed altre
elargizioni o gratificazioni date una tantum per mera liberalita'
dal datore di lavoro e non collegate, neanche indirettamente, al
rendimento dei lavoratori ne' all'andamento aziendale;
d) somme corrisposte a titolo di prestazioni di malattia o di infor-
tunio a carico di Enti mutualistici in favore di lavoratori di-
pendenti da Aziende non tenute ad applicare il R.D. n. 148/1931;
e) tutte le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita.
Gli assegni ad personam rientranti nella previsione di cui e' cen-
no alla precedente lettera c) devono pur sempre rivestire la caratte-
ristica propria di somme corrisposte per il mantenimento di diritti
patrimoniali acquisiti e non piu' riconosciuti o soppressi in base a
nuove norme di legge o contrattuali.
DENUNCE CONTRIBUTIVE
Attualmente le Aziende che iscrivono il proprio personale dipen-
dente al Fondo, come gia' accennato, provvedono ad inviare:
a) per ogni mese una denuncia ( mod. ET.12 ) con l'indicazione del
numero dei dipendenti, dell'ammontare complessivo delle retri-
buzioni imponibili, dell'importo del contributo dovuto e degli
estremi di versamento delle relative somme;
b) per ogni anno solare, una denuncia ( mod.ET.9 ) nominativa degli
assicurati, con l'indicazione delle singole retribuzioni, distin-
te per voci, nonche' di altre notizie quali le assenze senza paga,
la data di assunzione o di esonero dal servizio, la percentuale
del rapporto di lavoro a part-time etc., utili per la costituzio-
ne e l'aggiornamento delle posizioni assicurative;
c) denunce suppletive, mensili e annuali, per emolumenti non denun-
ciati in quelle principali di cui sopra e' cenno.
Dal mese di gennaio 1990 in poi, detti adempimenti dovranno esse-
re eseguiti direttamente presso le SAP:
- a mezzo dei modd. DM 10/1-89, DM 10/2-89 e DM 10/3-89, per la
denuncia ed il versamento, mediante conguaglio, dei contributi
mensili con l'osservanza delle istruzioni riportate nel paragrafo
successivo;
- a mezzo dei modd. 03/M e 01/M per le denunce annuali delle
retri-
buzioni individuali. I modelli 01/M, i quali sostituiranno i
modd. ET.9 ora in uso, dovranno essere compilati secondo il trac-
ciato riportato in fac simile nell'allegato n.1 e con l'osservan-
za delle istruzioni che saranno successivamente impartite;
- a mezzo dei modd. DM 10/V e 01/M-VIG2 per le regolarizzazioni,
con l'osservanza delle istruzioni di cui alla circolare n. 51059
RCV ed altri del 14 novemre 1986 e successive integrazioni.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DM 10/89
A partire dal mese di gennaio 1990 ( denunce da presentare entro
il 20 febbraio) i contributi dovuti al Fondo devono essere versati,
utilizzando le posizioni contributive gia' intestate alle Aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto, mediante i modelli DM
10/1-89, DM 10/2-89 e DM 10/3-89 con i quali attualmente vengono ver-
sati i contributi previdenziali minori ed assistenziali.
In particolare, le Aziende in questione per il versamento della
contribuzione di cui all'allegata tabella 2, dovuta al Fondo di previ-
denza, devono attenersi alle modalita' di seguito riportate.
a) Dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno:
le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo, unita-
mente a quella per la GESCAL e Asili-nido, in uno dei righi in
bianco dei quadri B - C del mod. DM 10/2-89 utilizzando il codice
X400 preceduto dalla dizione "F.P. GESCAL A. N.". Nelle apposite
caselle dovranno essere indicati, altresi', il numero dei dipen-
denti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle
retribuzioni imponibili.
b) Dipendenti con contratto di lavoro part-time:
le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo, unita-
mente a quella per la GESCAL e Asili-nido con le modalita' sopra
riportate, utilizzando i codici di nuova istituzione X40P e X40S
preceduti dalla dizione " F.P. GESCAL A.N. PT ", rispettivamente
per il personale con numero di ore lavorate nel mese inferiore a
78 ovvero pari o superiore a detto limite.
Per i dipendenti in questione, nella casella riservata al numero
delle giornate retribuite, deve essere indicato il numero delle ore
retribuite.
Ovviamente i contributi dovuti al Fondo devono essere compresi,
ai fini del relativo versamento, negli importi da indicare nelle
caselle "TOTALE A" e "SALDO A DEBITO O A CREDITO AZIENDA" del mod. DM
10/1-89.
Per quanto concerne le modalita' di compilazione e di presen-
tazione dei modelli DM 10/1-89 e DM 10/3-89, nonche' le modalita' di
com-com-pilazione del mod. DM 10/2-89 riguardanti tutte le altre
contribuzioni dovute, sia per il personale iscritto al Fondo che
per quello non iscritto, si richiamano le istruzioni riportate nel
manuale per la compilazione delle denunce DM 10/89, edizione gennaio
1989.
ISTRUZIONI CONTABILI
Gli importi dei contributi dovuti al Fondo di previdenza di cui
trattasi saranno imputati ai seguenti conti di nuova istituzione:
ETR 21/10 - Contributi dovuti dalle Aziende tenute alla denuncia e
al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti.
ETR 21/70 - Contributi dovuti dalle Aziende tenute alla denuncia e
al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell'anno in corso.
Per la rilevazione delle sanzioni amministrative previste dallo
art. 12 della legge n.889 del 29 ottobre 1971 sara' utilizzato il conto
gia' esistente, movimentabile da parte delle SAP a partire dall'eserci-
izio 1990:
ETR 24/21 - Entrate varie - Sanzioni amministrative di cui all'art.
12 della legge n. 889/1971.
Il programma di ripartizione contabile della procedura D. M.,
appositamente aggiornato, provvedera' ad imputare ai suddetti conti i
relativi importi.
Per quanto riguarda il versamento delle sanzioni di cui all'art.
12 della legge 889/1971, si precisa che le stesse devono essere versa-
te con il mod. DM 20 Reg. ( o DM 20 Reg. Aut. ) unitamente a tutte le
altre sanzioni e differenze contributive rilevate dall'ispettore in
sede di accertamento.
La procedura "Recupero Crediti" provvedera' ad imputare al pre-
detto conto ETR 24/21 le sanzioni in argomento.
RICORSI AMMINISTRATIVI
Come e' noto, alla gestione del Fondo di previdenza per gli auto-
ferrotranvieri sovraintende il Comitato di Vigilanza con sede presso
questa Direzione Generale, le cui attribuzioni sono dettate dall' art.
n. 1 della piu' volte citata legge n. 889/1971 e riguardano la compe-
tenza a decidere i ricorsi che vertono sia in materia di prestazioni
e, quindi, di determinazione della retribuzione pensionabile che sulla
materia contributiva.
Al riguardo si precisa che tale competenza ai articola nelle
materie appresso indicate:
a) inquadramento delle Aziende tenute ad iscrivere il personale di-
pendente al Fondo;
b) contribuzione obbligatoria e facoltativa;
c) natura subordinata del rapporto di lavoro comportante l'iscrizio-
ne al predetto Fondo;
d) posizioni assicurative degli iscritti.
Pertanto, tutti i ricorsi che verranno presentati avverso le de-
cisioni delle SAP e che riguardino la gestione del Fondo di previdenza
per gli autoferrotranvieri, per ora nelle materie anzi indicate,
dovranno essere trasmessi, opportunamente istruiti, al competente
Servizio di questa Direzione Generale, che a sua volta provvedera' a
sottoporli per le definitive pronunce all' esame del Comitato di
Vigilanza del Fondo stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
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(1) Per le aliquote precedentemente in vigore si rinvia al prospetto
riepilogativo allegato n. 2 alla presente circolare.