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951020
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 263
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI
LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335  ART. 3, COMMA 8 -
VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI
LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 19 ottobre 1995   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 263        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                           E, PER CONOSCENZA,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                           DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335  ART. 3, COMMA 8 -
         VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI
         LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI
SOMMARIO: 1)   PREMESSA - SITUAZIONE NORMATIVA PREGRESSA
          2)   NUOVA NORMATIVA
          2.1) VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO RIGUARDANTI
               SINGOLE AZIENDE
          2.2) VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO RIGUARDANTI
               INTERI SETTORI O CATEGORIE DI DATORI DI
               LAVORO
          3)   LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
     La legge 8.8.1995, n. 335, recante norme in materia di
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complemen-
tare, all'art. 3, comma 8, modificando la pregressa disci-
plina in materia di decorrenza dei provvedimenti di varia-
zione dell'inquadramento delle aziende, detta nuovi principi
nonche' criteri di raccordo tra la nuova e la previgente
normativa.
     Per espressa disposizione (art. 17), la legge e'
entrata in vigore il 17.8.1995.
1) PREMESSA - SITUAZIONE NORMATIVA PREGRESSA
     I provvedimenti adottati dall'Istituto di inquadramento
dei datori di lavoro in una delle categorie prefissate dalla
legge, assumendo carattere di accertamento di un rapporto
intersoggettivo gia' costituito ope legis, hanno, come tali,
natura dichiarativa e non costitutiva del rapporto stesso.
     Di conseguenza, qualora a seguito di riesame o di
verifica di singole situazioni aziendali ovvero in conse-
guenza di una generale variazione d'indirizzo nella classi-
ficazione  emerga la necessita' di procedere ad una modifica
di inquadramento, l'Istituto, nell'esercizio del potere di
autotutela, procede all'annullamento del provvedimento
originario.
     All' annullamento di atti amministrativi viziati da
illegittimita', in assenza di norme specifiche, non puo' che
essere applicata la normativa di carattere generale, con
conseguente efficacia retroattiva, salvo i limiti derivanti
dai termini prescrizionali.
     Pertanto, le variazioni di inquadramento, retroagendo
per periodi  pregressi, hanno sempre comportato non solo la
revisione degli adempimenti contributivi effettuati dalle
aziende con conseguente obbligo, per il datore di lavoro, di
provvedere al pagamento delle eventuali differenze contri-
butive e, per l'Istituto, di rimborsare somme riscosse in
eccedenza rispetto al dovuto, ma anche la necessita' di
procedere alla revisione delle prestazioni gia' concesse.
2) NUOVA NORMATIVA
     La legge 8.8.1995, n. 335, all'art. 3, comma 8, ha
dettato nuove norme circa i limiti di efficacia dei provve-
dimenti di variazione dell'inquadramento dei datori di
lavoro.
     La disposizione in esame, innovando rispetto alla
pregressa disciplina dell'efficacia ex tunc delle variazioni
di inquadramento, ha previsto, per tali variazio-
ni,decorrenze diverse differenziando i provvedimenti adot-
tati d'ufficio da quelli adottati a seguito di richiesta
dell'azienda e, nell'ambito dei primi, a seconda che ri-
guardino singole situazioni aziendali ovvero interi settori
di datori di lavoro.
     Resta, peraltro, fermo che il trasferimento dell'a-
zienda nel settore economico spettante dovra' essere effet-
tuato con decorrenza ex tunc, mentre gli effetti ai fini
previdenziali, fatti salvi i casi previsti dalla legge,
avranno le decorrenze fissate dalla legge medesima.
2.1  VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE
     La prima parte della norma in esame disciplina la
decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento
disposte a seguito di riesame o verifica di singole situa-
zioni aziendali, qualora si rilevi che il settore economico
assegnato deve essere modificato in quanto non conforme ai
criteri di classificazione vigenti ovvero in quanto attri-
buito su errata valutazione dell'effettiva attivita' svolta.
     In tale ipotesi, gli effetti di tali variazioni decor-
reranno:
1) dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento per le variazioni disposte d'ufficio;
2) dal periodo di paga in corso alla data della richiesta
per le variazioni disposte su espressa richiesta dell'a-
zienda.
     Il provvedimento di variazione produrra', al contrario,
i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale
nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le
notizie, relative all'effettiva attivita' svolta, fornite
dal datore di lavoro all'atto della domanda di iscrizione e
sulla cui base l'Istituto emana il provvedimento di classi-
ficazione.
2.2  VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO RIGUARDANTI INTERI SETTORI
     O CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO
     La norma in esame disciplina altresi' la decorrenza da
attribuire alle variazioni di inquadramento disposte con
provvedimenti di carattere generale (quelle ad esempio
conseguenti a pronunce della Suprema Corte di Cassazione)
che, modificando la disciplina in vigore, stabiliscono nuovi
criteri di inquadramento riguardanti interi settori o
categorie di datori di lavoro.
     In tale ipotesi gli effetti delle variazioni decorre-
ranno dalla data che sara' stabilita dall'Istituto, nel
rispetto dell'irretroattivita' introdotta dalla legge.
3) DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA
     La norma sopraillustrata, come gia' detto, ha effetto
dalla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995
(17.8.1995).
     La nuova normativa si applica anche ai rapporti per i
quali, alla data sopracitata, pendano controversie, sia
amministrative che giudiziarie, per le quali non sia inter-
venuta sentenza passata in giudicato.
     In relazione a tali casi le Sedi dovranno procedere al
loro riesame, con conseguente applicazione, nelle singole
fattispecie, della nuova disciplina, in particolare per
quanto riguarda la rideterminazione degli importi contribu-
tivi, dandone comunicazione alle aziende interessate, con
espresso riferimento alla norma di legge in oggetto.
     Eventuali situazioni, non disciplinate dalla presente
circolare, dovranno essere sottoposte a questa Direzione
Generale.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                            TRIZZINO