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DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTI
Circolare n. 292.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993
concernente la regolamentazione della materia
relativa alla denuncia ed al versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali
all'Istituto nazionale della previdenza Sociale
delegificata ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito
nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTI
Roma, 23 dicembre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 292. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
ALL. N. 1
OGGETTO: D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993
concernente la regolamentazione della materia
relativa alla denuncia ed al versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali
all'Istituto nazionale della previdenza Sociale
delegificata ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito
nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Con il D.M. 7.10.1993 (G.U. n. 245 - serie generale
parte prima - del 18.10.1993), che si allega alla presente,
e' stata approvata la delibera del Consiglio di Amministra-
zione n. 5 del 26.3.1993.
Il predetto Consiglio, con detta delibera adottata
nell'esercizio del potere di delegificazione attribuitogli
dall'art. 10 del D.L. 30.12.1987, n. 536 convertito nella
legge 29.2.1988, n. 48, ha regolato rilevanti aspetti
inerenti le modalita' per l'assolvimento degli adempimenti
contributivi da parte dei datori di lavoro.
Si illustrano, pertanto, di seguito i principi dettati
con la delibera.
1) Modifiche in campo normativo aventi riflessi sulla misura
ed il versamento delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali.
Il primo criterio adottato dal Consiglio e' scaturito
dalla considerazione che in occasione della introduzione di
novita' in materia contributiva - sempre piu' frequenti ed
il piu' delle volte disposte con decreto-legge a ridosso
delle scadenze previste - sono a disposizione dell'Istituto
tempi ristrettissimi per dare notizia delle innovazioni e
per fornire le indicazioni, complesse e minuziose, per la
compilazione della modulistica, il rispetto delle quali e'
alla base di una corretta gestione delle posizioni contri-
butive aziendali, e dei datori di lavoro per adeguare le
proprie procedure e provvedere ai conseguenti adempimenti
contributivi.
In tali casi e' stata, quindi, ravvisata una vera e
propria situazione di impossibilita' oggettiva ad adempiere
nei termini agli obblighi di legge, in particolare per le
imprese che si avvalgano di tecnologie informatiche.
In relazione a quanto sopra e' stato fissato il crite-
rio per il quale in presenza di innovazioni normative aventi
riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, la sistemazione delle
partite connesse con i mutamenti in campo contributivo puo'
essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese succes-
sivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione
Generale delle relative istruzioni applicative ed operative,
con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive
dovute dei soli interessi al tasso legale.
Per l'attuazione della disposizione di cui trattasi, in
occasione del sopraggiungere delle citate innovazioni, con
apposita circolare verranno fornite le indicazioni in merito
ai contenuti delle nuove disposizioni ed alle modalita' con
le quali i datori di lavoro dovranno adeguarvisi nell'as-
solvere agli obblighi di denuncia e versamento delle con-
tribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute a questo
Istituto.
La sistemazione delle partite di cui sopra, da esple-
tare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della predetta circolare, ove dia luogo al
versamento di differenze contributive, comporta
l'applicazione sulle somme dovute a tale titolo degli
interessi al tasso legale.
2) Componenti variabili della retribuzione.
Il secondo punto della delibera ha preso in considera-
zione la realta' dell'esistenza di una serie di variabili
della retribuzione legata ad assenze o ad altri eventi, che
concorrono alla determinazione dell'imponibile contributivo
mensile e che possono risultare incerte sino alla scadenza
del mese, rendendo conseguentemente incerto l'ammontare
della retribuzione imponibile sino all'ultimo giorno del
mese.
E' stato, quindi, stabilito che, qualora nel corso del
mese intervengano elementi od eventi che comportano varia-
zioni nella misura della retribuzione imponibile, puo'
essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle
variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso
versamento dei contributi relativi al mese successivo a
quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta
salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza
tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella
soggetta a contribuzione.
In pratica, quindi, viene ad essere codificato il
principio in base al quale e' consentito, per determinati
elementi aventi incidenza sulla misura della retribuzione
imponibile che intervengono nel corso di un certo mese, di
tenere conto degli stessi in occasione del versamento dei
contributi di pertinenza del mese successivo a quello
caratterizzato dall'intervento di tali variabili, diminuendo
o aumentando la retribuzione soggetta a contributo di tale
ultimo mese. L'importo cosi' ottenuto deve essere conside-
rato, ai fini dell'imposizione contributiva, la retribuzione
di competenza del mese successivo.
Tale possibilita', peraltro, e' ammessa con salvaguar-
dia della condizione che la retribuzione da accreditare al
lavoratore nell'anno solare sia quella di pertinenza
dell'anno medesimo, ancorche' elementi retributivi relativi
al mese di dicembre siano stati presi in considerazione ai
fini della determinazione dell'imponibile contributivo del
mese di gennaio.
In altri termini, il principio dettato nel secondo
punto della delibera consiliare e' diretto a regolare
l'adempimento della contribuzione, mentre non interferisce
sulla sfera assicurativa soggettiva del lavoratore, la
quale va definita sulla base della collocazione temporale
degli eventi considerati (ad esempio, la malattia).
Gli eventi ed elementi considerati sono: compensi per
lavoro straordinario; indennita' di diaria o missione;
indennita' economica di malattia o maternita' anticipate dal
datore di lavoro per conto dell'INPS; indennita' riposi per
allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro
indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; asten-
sioni dal lavoro; indennita' per ferie non godute; congedi
matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).
In conseguenza di quanto sopra, qualora gli elementi od
eventi predetti intervengano nel mese di dicembre, i datori
di lavoro potranno tenerne conto nella denuncia dei contri-
buti di pertinenza del mese di gennaio (da presentare entro
il 20 febbraio), attenendosi ai seguenti criteri:
- provvedere alla compilazione del mod. DM10/2 e del mod.
DM10/S con le consuete modalita';
- riportare nella casella "retribuzione", utilizzando i
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, le due
partite complessive che hanno determinato l'aumento o la
diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di gen-
naio. Dette partite devono essere precedute, rispettivamen-
te, dai codici di nuova istituzione "AOOO" (importo che ha
determinato l'aumento) e "DOOO" (importo che ha determinato
la diminuzione) e dalla dicitura, nell'uno e nell'altro
caso, "Retrib. dicembre". Nessun dato deve essere indicato
nelle caselle relative al numero dei dipendenti, al numero
delle giornate e all'importo dei contributi.
Gli importi evidenziati dai suddetti codici saranno
riportati nell'"archivio evidenza partite anomale" per le
opportune verifiche in occasione dell'espletamento
dell'attivita' di vigilanza.
Nulla e' innovato per quanto concerne la compilazione
della denuncia annuale di mod. 01/M. Nella denuncia stessa,
cioe', deve essere riportato il complesso delle retribuzioni
di competenza di ciascun anno solare.
Di conseguenza gli eventi suddetti, con incidenza
sull'imponibile, intervenuti nel mese di dicembre e presi in
considerazione agli effetti del versamento dei contributi
nella denuncia relativa al mese di gennaio devono essere
riportati e trovare rappresentazione nella denuncia di mod.
01/M relativa all'anno solare precedente nel quale gli
eventi stessi si sono verificati.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA