900314 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 62 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI decreto legge 13 febbraio 1990, n.20. Aumento aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione I.V.S. per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 13 marzo 1990 Circolare n. 62 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: decreto legge 13 febbraio 1990, n.20. Aumento aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione I.V.S. per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. Il decreto legge 13 febbraio 1990, n.20 pubblicato sulla G.U. n. 037 serie generale parte prima del 14.2.90, all'art.7 comma 9, ha elevato, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, le aliquote contributive relative alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'Invalidita', la Vecchiaia ed i Superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo, in misura pari a: a) 0,30% della retribuzione imponibile (di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0.10% a carico del lavoratore) per i dipendenti addetti a lavoro in sotterraneo; b) 0,15% della retribuzione imponibile (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore) per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo. Di conseguenza, dal 1 gennaio 1989, le aliquote complessivamente dovute alla Gestione Speciale sono rispettivamente: - per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo: 4,20% (di cui 2,80% a carico dell'azienda e 1,40% a carico del lavoratore); - per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo: 2,10% (di cui 1,40% a carico dell'azienda e 0,70% a carico del lavoratore). Poiche' come gia' precisato l'aumento delle aliquote ha decorrenza dal 1 gennaio 1989, si rende necessario provvedere al versamento delle differenze contributive per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 (ovvero 1 gennaio 1989 al 28 febbraio 1990 per i datori di lavoro che non hanno applicato le nuove aliquote per i contributi del mese di febbraio 1990). I datori di lavoro dovranno provvedere a tale regolarizzazione con la denuncia contributiva del mese di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1990) o con quella di marzo (da presentare entro il 20 di aprile). A tale fine i datori di lavoro medesimi dovranno attenersi alle seguenti modalita': - calcoleranno le differenze di aliquote dovute per tutti i dipendenti sia per quelli addetti a lavoro in sotterraneo che per quelli addetti a lavoro in superfice (compresi gli apprendisti e i dipendenti con contratto di formazione) ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei riquadri "B-C" del mod.DM10/2-89 preceduto dalla dicitura "DIFF. MIN. DL 20/90" e dal codice di nuova istituzione "K150". Nussun dato dovra' essere riportato nelle caselle "N. giornate" e "retribuzioni"; - calcoleranno, limitatamente al personale per il quale spetta lo sgravio di cui alla legge n.183/76 la differenza di aliquota a carico del datore di lavoro soggetta a sgravio ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2-89 preceduto dalla dicitura "Cong. sgravio L.183" e dal codice di nuova istituzione "L167". Si precisa che le regolarizzazioni eseguite successivamente ai termini sopraindicati dovranno essere effettuate con la procedura DM10/V e con l'applicazione delle somme aggiuntive dovute ai sensi dell'art.4 della legge n.48/88. Le Sedi avranno cura di portare quanto precede a conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti canali di informazione. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA