900112 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 8 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI D.L. 7.12.1989, n. 390,art. 4, comma 1 e art. 7, comma 6. Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modifi- cazioni; aliquote contributive dovute al F.P.L.D. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 11 gennaio 1990 Circolare n. 8 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 7.12.1989, n. 390,art. 4, comma 1 e art. 7, comma 6. Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modifi- cazioni; aliquote contributive dovute al F.P.L.D. 1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modificazioni. Il D.L. 7 dicembre 1989, n. 390 (G.U. n. 287, serie genera- le, del 9.12.1989, ha, tra l'altro, stabilito all'art. 4, comma 1, che le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 30 aprile 1990. Pertanto, fino alla scadenza del termine come sopra indivi- duato continua ad essere dovuto il contributo addizionale di cui alla legge in oggetto, nella misura dello 0,60 per cento, dalle imprese industriali diverse da quelle edili e dalle imprese commerciali con oltre mille dipendenti. 2) Aliquote contributive del F.P.L.D. Il D.L. in argomento all'art. 7, comma 6, ha stabilito che a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca sono elevate nella misura dello 0,41 per cento, di cui lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30.6.1989. La disposizione contenuta nel decreto-legge riveste nella sostanza valore confermativo dell'aumento disposto dal citato decreto ministeriale, per cui si rinvia alle circolari a suo tempo diramate in materia (n. 151 dell'11.7.1989, n. 161 del 22.7.1989, n. 170 del 29.7.1989, n. 183 del 9.8.1989, n. 209 dell'11.10.1989, n. 262 dell'11.12.1989). IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA La presente circolare nelle more della stampa e della composi- zione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.