930719 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale Contributi Direzione Centrale Ragioneria e Finanza Circolare n. 162 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE E, PER CONOSCENZA, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992. Agevolazioni per genitori di minori handicappati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale Contributi Direzione Centrale Ragioneria e Finanza Roma, 13 luglio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 162 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE E, PER CONOSCENZA, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992. Agevolazioni per genitori di minori handicappati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 1 - PREMESSA L'applicazione della norma citata in oggetto comporta difficolta' notevoli, per cui si e' reso necessario, anche al fine di assicurare uniformita' di comportamento tra le Ammi- nistrazioni interessate, interpellare i Ministeri vigilanti che non hanno ancora fatto conoscere il loro orientamento in -alla indennita' di maternita' per astensione facoltativa (1) a carico dell'INPS. In sostanza, destinataria dei benefici stabiliti dal 1 e dal 2 comma dell'art. 33 e' anzitutto la lavoratrice dipen- dente che sia madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap in situazione di gravita' purche' non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Nel caso in cui anche il padre dello stesso minore sia lavoratore dipendente - anche se adottivo o affidatario - il diritto puo' essere esercitato alternativamente o dalla madre o dal padre (oppure solo da quest'ultimo nel caso egli sia l'unico affidatario del bambino e comprovi tale condizione con idonea documentazione - v. circ. 134382 del 26.1.1982, punto 21 -). Si precisa altresi' che i benefici previsti non competono alla madre ancorche' lavoratrice dipendente - pur appartenente a categoria che avrebbe il diritto alla indennita' di mater- nita' per astensione facoltativa - quando il coniuge non svolge alcuna attivita' lavorativa e non si trova in situa- zione di materiale impossibilita' di assistere il figlio minore handicappato in quanto - ad esempio - ricoverato in una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia adeguatamente comprovata e documentata. Da quanto sopra precisato discende comunque che gli stessi benefici mai competono al padre lavoratore autonomo. L'astensione facoltativa dal lavoro, prevista dal I c. dell'art. 7 della L. 1204 e' prolungata fino al compimento del 3 anno di eta' del bambino. Anche per questo prolungamento la madre lavoratrice o il padre lavoratore ha diritto ad una indennita' giornaliera pari al 30% della retribuzione anticipata dal datore di lavoro oppure erogata direttamente dall'INPS, nei casi previsti, sulla base delle vigenti disposizioni (v. circ. n. 134382 del 26.1.1982, punto 23). In alternativa al suddetto prolungamento, ai sensi del 2 c. dell'art. 33, i soggetti beneficiari hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sempre fino al compi- mento del 3 anno di vita del bambino. A questi permessi - che sono riconducibili ai permessi per allattamento - si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1026/1976 (Reg. esecuzione Legge 1204/1971) nonche' quelle dell'art. 8 della Legge n. 903/1977. Tuttavia, nel caso di rapporto di lavoro con orario inferiore alle 6 ore giornaliere, si fa riserva di successive disposizioni. In conformita' a quanto stabilito dal citato art. 8 della Legge n. 903, al lavoratore che usufruisce dei permessi giornalieri, e' dovuta - a cura del datore di lavoro o diret- tamente dall'INPS nei casi previsti - una indennita' pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. Il datore di lavoro porta poi a conguaglio, con i contributi dovuti all'INPS, quanto anticipato al lavoratore (v. punto 23 citata circolare n. 134382 del 26.1.82). Agli stessi permessi, secondo quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 33, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge n. 1204, in base al quale i permessi sono computati nella anzianita' di servizio (esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia). Per quanto riguarda, invece, i permessi di cui al 3 comma dell'art. 33 (e alla etensione - ivi prevista - dei soggetti beneficiari fino a comprendere i parenti o affini entro il 3 grado), nonche' la cumulabilita' tra i permessi previsti dal predetto art. 33 e quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 1204 del 1971, si fa riserva di impartire, non appena possibile le necessarie disposizioni. 3 - Presupposti e modalita' per usufruire delle agevolazioni Per usufruire delle agevolazioni previste dal 1 e 2 comma dell'art. 33 si richiede che la situazione di gravita' del minore handicappato sia accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 104 oppure, in via provvisoria, del D.L. 28.4.1993, n. 128 e che lo stesso minore non sia ricove- rato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il genitore richiedente deve dare comunicazione al datore di lavoro e all'INPS della volonta' di avvalersi del diritto a fruire dei predetti benefici inoltrando apposita domanda, come da modello allegato (n. 1) da riprodurre a cura di ciascuna Sede. Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dalla circolare n. 134382 del 26.1.1982 - punto 21 - (ove non fossero stati gia' presentati per usufruire dei primi sei mesi di astensione facoltativa) e la documentazione rilasciata dalla USL competente e dalla quale risulti che l'accertamento dell'handicap e' stato effettuato in conformita' a quanto . disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 104 oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denun- ciata, in servizio presso la USL che assiste il minore, ai sensi del citato D.L. 28.4.1993, n. 128. Occorre, inoltre, allegare idonea documentazione (ad esempio atto di notorieta', autocertificazione, dichiarazioni di organi della USL che assistono il minore, ecc.) dalla quale si possa rilevare che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 4. Istruzioni per i datori di lavoro I datori di lavoro, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo dell'indennita' prevista nel caso di prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, co. 1 della legge 104/92 in uno dei righi in bianco del quadro "D", precedeuto dalla dicitura "IND. MAT. FAC. L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "LO53", - indicheranno l'importo dell'indennita' corrisposta per i permessi giornalieri di cui al comma 2 dello stesso art. 33 in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dicitura "IND. ART. 33, C. 2 L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "LO54". Per l'eventuale restituzione delle somme indebitamente erogate al titolo di cui sopra e poste a conguaglio, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizza- zioni contributive. 5 - Accredito di contribuzione figurativa A favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per i periodi di prolungamento dell'astensione facoltativa di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971, richiamata dal primo comma dell'art. 33 della legge in argomento, devono essere accreditati i contributi figura- tivi secondo le disposizioni gia' impartite a suo tempo per l'applicazione dello stesso articolo 7 (v. circ. n. 324 C.V./225 dell'11.11.1972 e successive). Invece, per i permessi di due ore giornaliere di cui al secondo comma dell'art. 33 in esame, non e' prevista la possibilita' dell'accredito figurativo ai fini previdenziali, cosi' come per i permessi per allattamento di cui all'art. 10 della legge 1204/71. In relazione a quanto sopra precisato si fa presente che i datori di lavoro, ai fini della compilazione dei modelli 01/M e 03/M, per i periodi di prolungamento dell'astensione facoltativa, devono attenersi alle istruzioni previste nel caso di assenza per maternita'. 6 - Istruzioni contabili Le indennita' di che trattasi, posto che per la copertura dei relativi oneri la legge n. 104/1992 ha previsto appositi finanziamenti da parte dello Stato, devono essere evidenziate nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Pertanto, dette indennita', indipendentemente dalla circo- stanza che le stesse afferiscano al prolungamento dell'astensione facoltativa ovvero ai permessi giornalieri, devono essere impu- tate ai seguenti conti di nuova istituzione: GAU 30/79 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza dell'anno in corso; GAU 30/19 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza degli anni precedenti; GAU 30/80 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza dell'anno in corso; GAU 30/20 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza degli anni precedenti; GAU 10/30 - per la rilevazione del debito e dei conseguenti pagamenti nei casi di erogazione diretta da parte dell'Istituto. Le somme a tale titolo che dovessero essere riaccreditate in quanto non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice bilancio di nuova istituzione "80 - Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Indennita' art. 33 L. 104/1992" ed imputate, a fine esercizio, al conto di nuova istituzione GAU 10/31. Eventuali recuperi delle prestazioni in argomento devono essere rilevati al conto di nuova istituzione GAU 24/35. Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti sopracitati. Si fa riserva di ulteriori istruzioni e chiarimenti in relazione alle direttive che perverranno dai Ministeri vigilanti. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA Nota: (1) Com'e' noto, non hanno diritto all'indennita' per astensione facoltativa prevista dal 2 comma dell'art. 15 della legge 1204/1971 le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici. Si comunica che l'allegato 1 verra' riportato solo sul testo a stampa. Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAU 24/35 Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi delle indennita' di cui all'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 Denominazione abbreviata: E.V.-RECUP.INDENN.ART.33 C.1-2 L.104/1992 Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/19 Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 corrisposte ai dipendenti il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM 5.2.69-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/79 Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: INDENN.ART. 33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM 5.2.69-A.C. All.n.2-pag.2 Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/20 Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 corrisposte direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/80 Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 corrisposte direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.C. Tipo variazione : I Codice conto : GAU 10/30 Denominazione completa : Debiti per indennita' di cui all'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992, rimaste da pagare Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 RIMASTE DA PAGARE Tipo variazione : I Codice conto : GAU 10/31 Denominazione completa : Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per indennita' di cui all'art. 33, commi primo e secondo, della legge n. 104/1992 All.n.2-pag.3 Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 NON RISC.DAI BENEF. -------------------------