900412 SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Circolare n. 100 Ai Dirigenti centrali e periferici e,p.c. Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti di Comitati provinciali Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde firmata a Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative. SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 12 maggio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 100 e,p.c. Allegati 3 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti di Comitati provinciali OGGETTO: Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde firmata a Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative. PREMESSA Con messaggio n. 10328 del 7 maggio 1984 (v. all. 1) e' stata data comunicazione dell'entrata in vigore, dal 1 novembre 1983, della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di Capoverde (v. all.2) impartendo le prime disposizioni per l'istruttoria delle domande di prestazioni. A seguito della firma dell'Accordo Amministrativo per l'attua- zione della Convenzione (v. all. 3) (1), intervenuta il 7 maggio 1987, si forniscono le ulteriori istruzioni per l'applicazione della con- venzione medesima rammentando che per quanto concerne le domande di pensione, la trattazione e la definizione nei confronti del competente Organismo della Repubblica di Capoverde resta affidata in via esclu- siva a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e Convenzioni Internazionali, in base a quanto previsto al punto 2 della Delibera- zione del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 26 giugno 1982 (2). PARTE PRIMA Disposizioni Generali 1. - CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 2 della Convenzione) La Convenzione si estende: - alla legislazione italiana concernente: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali dei lavoratori autonomi; b) l'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni e le malattie professionali; c) l'assicurazione malattia e maternita' d) l'assicurazione contro la tubecolosi; e) gli assegni familiari; __________________ (1) Pubblicato sulla G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983. (2) v. circolare 1069 C.I. del 21 giugno 1982, p.3 in "Atti ufficiali" 1982, pag. 2009. f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto si riferiscano a rischi e presta- zioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti; - alla legislazione della Repubblica di Capoverde per cio' che concerne: a) l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) la malattia; c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) le prestazioni familiari. La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino o modifichino quelle citate. Si applica, inoltre, alle legislazioni che estendano la assicu- razione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale salvo che: a) il Governo dello Stato contraente che dispone la estensione dei regimi esistenti o l'istituzione di nuovi regimi notifichi al Governo dell'altro Stato la propria volonta' di escludere l'ap- plicazione della Convenzione a detti regimi, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle legislazioni; b) il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi dalla comunicazione ufficiale delle predette legislazioni. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (art.3 della Convenzione) La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati medesimi nonche' ai loro familiari. 3 - TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E PARITA' DI TRATTAMENTO (art. 4 della Convenzione) La Convenzione prevede, in generale, l'applicabilita' della legislazione dello Stato contraente nel quale il lavoratore svolge la propria attivita' alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei cittadini di detto Stato. 4 - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA' (art.5 della Con- venzione e art. 6 dell'Accordo) La Convenzione deroga al principio della territorialita' della legislazione applicabile nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori: 4.1 - LAVORATORI DISTACCATI Il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legi- slazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede purche' la sua permanenza nell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi. Nel caso in cui l'occupazione si dovesse prolungare oltre i 24 mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per altri 24 mesi previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato. Al lavoratore distaccato deve essere rilasciato, con le consuete modalita' (3) un attestato, in duplice copia, dal quale risulti fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello stato in cui ha sede l'impresa che lo ha distaccato. Competenti al rilascio dell'attestato sono: - in Italia: le sedi autonome di produzione dell'INPS; - nella Repubblica di Capoverde: l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale. Il datore di lavoro dovra' inviare copia dell'attestato all'Istituzione competente dell'altro Stato. Per la proroga del distacco, il datore di lavoro dovra' chiedere all'autorita' competente dello Stato in cui il lavoro viene svolto, esplicita autorizzazione perche' il lavoratore resti assoggettato alla legislazione dell'altro Stato. L'autorizzazione va richiesta: - in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - nella Repubblica di Capoverde: al Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale. La suindicata disciplina relativa ai distacchi si applica anche ai lavoratori indipendenti che si recano ad esercitare attivita' autonoma sul territorio dell'altro Stato. 4.2 - PERSONALE DI VOLO DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE AEREA. Detto personale resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha Sede l'impresa. 4.3 - MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO CONTRAENTE Sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave. Le persone addette alle operazioni di carico e scarico della nave che si trova in porto rimangono soggette alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. 4.4 - IMPIEGATI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO Coloro che prestano servizio come impiegati pubblici nonche' le persone assimilate sono soggetti alla legislazione dello Stato con- traente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono. Gli impiegati governativi di uno Stato che vengono inviati, nel corso del loro rapporto di impiego, nel territorio dell'altro Stato, restano soggetti alla legislazione del loro Stato. 4.5 - PERSONALE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI - PERSONALE AL SERVIZIO PRIVATO DEI DIPLOMATICI. Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono soggetti alla legislazione dello Stato accreditante. ________________ (3) v.circ. 1061 C.I. dell'11 dicembre 1980. Atti Ufficiali 1980 pag.2927; circ. 1065 C.I. del 29 settembre 1981. Atti ufficiali 1981, pag. 2353. La Convenzione si richiama in proposito alle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963 in virtu' delle quali i lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari rette da Consoli di carriera e il personale al servizio privato degli agenti diplomatici e dei membri delle rappresentanze consolari di cui sopra sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante. Tuttavia, questi ultimi, qualora siano cittadini dello Stato in cui ha sede la rappresentanza o obbiano in tale Stato la residenza permanente, restano soggetti alla legislazione di quest'ultimo Stato. I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre sog- getti alla legislazione dello Stato ospitante. PARTE SECONDA Pensioni 5. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE COMPIUTI NEGLI STATI CONTRAENTI PE IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE (art. 11 della Convenzione e 18 dell'Accordo). La Convenzione prevede che, qualora non sussista il diritto alla prestazione in regime autonomo ed il lavoratore sia stato assoggettato successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati, si fara' luogo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno di tali Stati sempre che questi non si sovrappongano e che i periodi di assicurazione compiuti in ciascuno di essi non sia inferiore ad un anno. Per l'applicazione di tale disposizione l'art.18 lett. b) dell'Accordo amministrativo stabilisce che i periodi di assicurazione sovrapposti siano presi in considerazione una sola volta; a tal fine ciascuna Istituzione deve prendere in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti sotto la propria legislazione escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e cio' a prescindere dalla natura dei periodi di assicurazione sovrapposti. Qualora non sia possibile determinare l'epoca esatta di taluni periodi di assicurazione riconosciuti utili dalla legislazione di uno Stato e' da presumere che tali periodi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato. I periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato in relazione all'esercizio di una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati con periodi di assicurazione com- piuti in base alla legislazione dell'altro Stato sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. Se, nono- stante la totalizzazione di questi periodi, il lavoratore non puo' acquisire un diritto a prestazione, i periodi in questione sono totalizzati per l'acquisizione di una prestazione del regime generale. Qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore in entrambi gli Stati sia superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente per tale Stato tota- lizza i periodi in questione entro il limite di tale durata massima. 6. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI IN STATI TERZI (art. 11 lett. c della Convenzione) Qualora i requisiti per il diritto a pensione non risultino conseguiti mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e a Capoverde saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti accordi di Sicurezza Sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Gli Stati che hanno stipulato accordi sia con l'Italia che con la Repubblica di Capoverde sono i seguenti: Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Lussemburgo. 7. - CALCOLO DELLE PENSIONI (art. 11 della Convenzione). In materia di calcolo il citato art. 11 stabilisce che, nei casi in cui il diritto alla prestazione non venga acquisito in regime autonomo, l'Istituzione competente procede al calcolo delle presta- zioni in pro-rata secondo le disposizioni impartite per l'applicazione della generalita' delle convenzioni bilaterali cui si rinvia. 8. - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO A CARICO DELLO STATO DI RESIDENZA (art. 13 della Convenzione). L'art. 13 della Convenzione pone a carico dello Stato di resi- denza l'onere dell'integrazione al trattamento minimo dovuto sulla pensione nel caso che la somma delle prestazioni spettanti ai sensi delle legislazioni dei due Stati non raggiunga detto ammontare. In materia di integrazione, va inoltre tenuto presente che, in conformita' di quanto avviene per l'applicazione di altre Convenzioni, anche ai pensionati residenti nella Repubblica di Capoverde deve essere garantito un ammontare di pensione non inferiore al minimo previsto dalla legislazione italiana, qualora il coacervo del pro-rata italiano e della pensione dell'altro Stato risulti ad esso inferiore nonostante la corresponsione dell'integrazione dovuta a carico del Paese di residenza. 9. - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE. Le sedi si atterranno alle disposizioni della circolare n. 1086 C.I. - n. 4066 O. - n. 919 EAD/191 del 20 aprile 1984 (4) per la trattazione delle domande di pensione tenendo presente che, nel caso in cui sussista il diritto a pensione in regime autonomo, dovranno, in ogni caso, procedere alla liquidazione della prestazione. PARTE TERZA Versamenti volontari 10. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 6 della Conven- zione - art. 5 dell'Accordo). Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione di tale Stato si _________________ (4) v. Atti ufficiali 1984, pag. 1502 cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione com- piuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente. Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti e delle condi- zioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, occorre far comunque riferimento unicamente alla legislazione dello Stato che procede alla totalizzazione. PARTE QUARTA Malattia e Maternita' 11. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 8 della Convenzione) Per il perfezionamento del diritto alle prestazioni di malattia e di maternita', gli interessati possono avvalersi del cumulo dei periodi di assicurazione maturati nei due Paesi (a condizione benin- teso, che non si sovrappongano), presentando all'istituzione cui richiedono le prestazioni un attestato rilasciato dalla corrispondente istituzione dell'altro Paese. Qualora gli assicurati non ne siano in possesso, all'atto della domanda di prestazioni, l'attestato potra' essere richiesto d'ufficio dall'istituzione cui la domanda e' stata avanzata. In Italia, come noto, non e' necessario - per quanto concerne l'assicurazione malattia e maternita' - ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli altri Stati, in quanto il diritto alle prestazioni sorge, in linea di principio, con l'inizio stesso del rapporto di lavoro. L'esigenza della totalizzazione puo' tuttavia, presentarsi, in relazione alla sola assicurazione malattia, per la categoria dei lavoratori a tempo determinato (5). Viceversa, per quanto riguuarda l'assicurazione contro la tuber- colosi, essendo previsto il requisito di almeno un anno di contributi nella vita assicurativa, puo' rendersi indispensabile, per tutti gli assicurati, ricorrere al cumulo dei periodi maturati in Capoverde; ma attivita' lavorativo (soggetta all'obbligo assicurativo), prima del verificarsi del rischio, sia stata esercitata in Italia (6). L'Organismo di Capoverde abilitato al rilascio dell'attestato dei periodi assicurativi e' l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale. Qualora le Sedi debbano procedere d'ufficio alla richiesta dell'attestato, sara' opportuno precisare gli esatti periodi da certificare nonche' denominazione e recapito delle aziende, alle cui dipendenze e' stata svolta l'attivita' lavorativa. Qualora la richiesta dell'attestato in questione sia avanzata dall'assicurato o dall'istituzione estera, per poter totalizzare i contributi italiani nell'assicurazione di Capoverde, le Sedi ____________________ (5) v. circolare n. 1093 C.I. - N. 134422 A.G.O. - n. 410 O. dell'11 febbraio 1985, in "Atti Ufficiali" 1985, pag. 542. (6) Tale e' in regola generalmente applicata in tutti gli strumenti internazionali anche se la Convenzione con Capoverde non la menziona esplicitamente. adotteranno tutti gli accorgimenti possibili per procedere al rilascio dell'attestato con la massima tempestivita', tenendo presente che, ai fini della sua compilazione, e' sufficiente che la contribuzione risulti dovuta e che, pertanto, non e' necessario ne' opportuno attenderne l'eventuale recupero: al riguardo potranno essere presi in considerazione, oltre ai periodi desumibili dai modd. 01/M sost., anche quelli riportati in qualsiasi attestazione di lavoro contenente gli elementi essenziali relativi al rapporto intrattenuto con le aziende (certificazioni del datore di lavoro o degli uffici di collo- camento, libretti di lavoro, ecc.). 12. - EROGAZIONE DELLE INDENNITA' E CONTROLLI (art. 17 dell'Ac- cordo). Le prestazioni economiche di malattia (ivi compresa la tuberco- losi) e di maternita' - nel caso di lavoratore che si ammali nel territorio di uno Stato diverso da quello presso il quale sia all'e- poca assicurato - sono corrisposte direttamente dall'Organismo assi- curatore e, cioe', senza intermediazione dell'istituzione dell'altro Stato. Pertanto, coloro che siano assicurati in Italia e che si ammalino nel territorio di Capoverde riceveranno le prestazioni economiche previste dalla legislazione italiana alle stesse condizioni e con le medesime modalita' stabilite sul piano nazionale pe le varie categorie di lavoratori (7). Gli assicurati sono tenuti a comunicare lo stato di malattia o di gravidanza all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, trasmettendo il certificato del medico curante entro il termine di tre giorni dall'inizio della incapacita' al lavoro (art. 17, par. 1 dell'accordo Amministrativo). L'istituzione che ha ricevuto la comunicazione procedera' al controllo sanitario come se si trattasse di suoi propri assicurati. Espletato il controllo (8), l'istituzione di residenza o di soggiorno provvedera' a trasmettere il referto all'istituzione compe- tente indicando in particolare la durata probabile dell'incapacita' al lavoro. ______________ (7) Quindi, le indennita' saranno erogate, a seconda dei casi, tramite il datore di lavoro o dalla Sede INPS competente pe territorio, in conformita' delle istruzioni in vigore per la generalita' degli assicurati.Tuttavia, qualora si tratti di cittadini di Capoverde rientrati definitivamente nel loro Paese, le prestazioni che fossero ulteriormente dovute nel periodo cosiddetto di "protezione assicura- tiva", potranno essere corrisposte, a domanda, al loro domicilio estero: le Sedi dovranno, all'uopo previa imputazione agli ordinari Conti di gestione, trasmettere a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e convenzioni internazionali, Reparto IX, un mod. Sc. 10 con l'indicazione dell'esatta cifra da trasferire, della causale e dell'indirizzo del beneficiario. (8) In Italia - come di norma - il controllo sara' effettuato autono- mamente dalle USL, territorialmente competenti, alle quali l'interes- sato si rivolgera' pe ottenere le prestazioni sanitarie di cui ha bisogno. L'istituzione che ha ricevuto il referto provvedera' a comunicare tempestivamente se sono soddisfatte le condizioni previste per l'ac- quisizione del diritto alle prestazioni, comunicando, in caso affer- mativo, il periodo di concessione delle stesse (art. 17, par.2 dell'Accordo amministrativo) e disponendo, contestualmente, il versa- mento delle indennita' direttamente al lavoratore. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, non appena accerti che il lavoratore ha riacquistato la capacita' lavorativa ed e' quindi in grado di riprendere il lavoro, dovra' immediatamente informarne sia l'interessato sia l'istituzione competente, precisando la data a partire dalla quale ha avuto termine l'incapacita' al lavoro. E' evidente che tale comunicazione potra' intervenire anche simultaneamente a quella di concessione (o diniego) delle indennita'. Ove l'incapacita' si prolunghi oltre il periodo certificato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvedera' a trasmettere immediatamente all'istituzione competente apposita comu- nicazione indicando l'ulteriore prevedibile durata dell'infermita' (art.17 par. 3 dell'Accordo amministrativo). E' ovvio che l'istituzione competente conserva la facolta' di far procedere al controllo sanitario dell'assicurato da parte di un medico di sua scelta (le Sedi, ad esempio, potranno richiedere, nel caso se ne ravvisi la necessita', l'intervento di un medico designato dal locale Consolato italiano). PARTE QUINTA Prestazioni Familiari 13. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 16 della Convenzione). Il criterio della totalizzazione dei periodi assicurativi e' applicabile anche in materia di assegni familiari; peraltro, per quanto riguarda l'Italia non occorre farvi ricorso, dal momento che il diritto agli assegni familiari sorge automaticamente con l'inizio dell'attivita' lavorativa. Giova, comunque, rammentare che i periodi di lavoro all'estero potrebbero, eccezionalmente, essere utilizzati pe il computo del periodo di dipendenza richiesto dall'art. 14 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, in caso di malattia, infortunio o malattia professionale, gravidanza o puerperio. 14. - CONCESSIONE Degli assegni per i familiari residenti nell'altro stato (Artt. 17, 18 e 19 della Convenzione). Chiunque svolga un'attivita' lavorativa nel territorio di uno Stato contraente, ha diritto, a norma dell'art. 17 della Convenzione, agli assegni familiari, previsti dalla legislazione di tale Stato, anche per le persone a carico che risiedano nell'altro Stato con- traente. Tale principio si estende anche ai lavoratori disoccupati, in quanto beneficiari delle indennita' di disoccupazione (art. 18) nonche' ai pensionati (art. 19) Per quanto riguarda questi ultimi, il paragrafo 2 dell'art. 19, stabilisce che, qualora gli interessati beneficino di trattamenti pensionistici in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati, le prestazioni familiari sono a carico dello Stato in cui risiedono i pensionati, anche se i rispettivi familiari risiedono nell'altro Stato. 15. - DIVIETO DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE DA PARTE DI ENTRAMBI GLI STATI (art. 20 della Convenzione). In tale articolo, e' richiamato il principio, generalmente accolto in ogni Convenzione, della sospensione del diritto alle prestazioni familiari accordate a qualsiasi titolo (lavoro, disoccu- pazione o su pensione), se tale diritto sussiste simultaneamente in relazione ad una attivita' lavorativa svolta nello Stato in cui risiedono i familiari a carico. In tale evenienza, debbono infatti essere corrisposte soltanto le prestazioni spettanti in forza della legislazione dello Stato di residenza dei familiari (che naturalmente ne sopporta l'onere in via esclusiva). Qualora si dovesse accertare un'indebita erogazione delle pre- stazioni familiari in contrasto con il disposto del citato art. 20, le Sedi procederanno al recupero delle somme pagate in eccedenza con effetto dalla data di decorrenza delle analoghe prestazioni accordate dalla Repubblica di Capoverde e in applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di ripetizione dell'indebito (crf., in parti- colare, la circolare n, 53391 Prs. dell'8 gennaio 1970 e la circolare n. 55 Rg. - n. 53399 Prs. del 14 marzo 1970, in "Atti Ufficiali" 1970, pagg. 97 e 400 rispettivamente). 16. - MODALITA' PROCEDURALI (art. 26 dell'Accordo). La concessione degli assegni familiari e' subordinata alla presentazione di un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato di residenza dei familiari, che resta valido per la durata di un anno, alla scadenza del quale deve essere rinnovato. Rimane, ovviamente, impregiudicata la necessita' di produrre tutti quegli altri documenti prescritti dalle rispettive legislazioni. E', inoltre, sancito espressamente l'obbligo di comunicare, se del caso attraverso il datore di lavoro, tutte le variazioni che possono intervenire nella situazione familiare e che possono modifi- care il diritto alle prestazioni e di dare notizia (ai fini della applicazione della norma anticumulo di cui all'art. 20 della Conven- zione) delle eventuali analoghe prestazioni percepite pe gli stessi familiari in forza della legislazione dello Stato in cui essi risie- dono. Per ulteriori dettagli circa le procedure e gli accorgimenti da adottare si rinvia, in quanto adattabili, alle istruzioni contenute nei punti 2 e 5 del Capitolo IV della circolare n. 3200 C.I. del 1 settembre 1987, riguardante la convenzione italo-tunisina in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2288. PARTE SESTA Disposizioni diverse, transitorie e finali Relativamente alle disposizioni in oggetto, mentre si rinvia al testo della Convenzione e dell'Accordo amministrativo, pe quanto riguarda le norme che non necessitano di commento, si richiama l'at- tenzione, in particolare, su quanto segue. 17. - AUTORITA' COMPETENTI (art. 2 dell'Accordo) Le autorita' competenti per l'applicazione della Convenzione sono: - per quanto riguarda l'Italia il Ministero del Lavoro e della Previ- denza Sociale ed il Ministero della Sanita'; - per quanto riguarda la Repubblica di Capoverde il Ministero delle Finanze, il Ministero della Sanita' e il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. 18. - ISTITUZIONI COMPETENTI (art.3 dell'Accordo) Le Istituzioni competenti sono: a) nella Repubblica italiana, oltre agli Organismi che gestiscono le assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori: - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; gli assegni fami- liari;le prestazioni economiche per malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternita'; - l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie; - le unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternita' e per le presta- zioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. b) nella Repubblica di Capoverde: - l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto riguarda le prestazioni familiari, le prestazioni complementari la malattia, la maternita', l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - i Servizi di Sanita' per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il ricovero ospedaliero e i mezzi ausiliari di diagnosi. 19. - ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (art. 5 dell'Accordo) Gli Organismi di collegamento designati dalle autorita' dei due Stati contraenti sono: in Italia: - la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le altre prestazioni a carico delle relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonche' le prestazioni economiche di malattia (ivi comprese la tubercolosi e la maternita') e gli assegni familiari; - il Ministero della Sanita' per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita'; le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali; - la Sede centrale dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, per quanto riguarda le prestazioni ci competenza di tale ente escluso quelle sanitarie. In Capoverde: l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto ri- guarda: - le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei funzionari e di tutti gli altri dipendenti dello Stato, delle Amministrazioni locali, degli Istituti Pubblici e di altri Enti Collettivi Pubblici, il cui statuto e' regolato dalle norme sulla Funzione Pubblica; - le prestazioni economiche in caso di malattia e maternita'; - gli assegni familiari e le prestazioni complementari; - le prestazioni dovute per il diritto di indennizzo per infortuni sul lavoro e per malattie professionali; - le prestazioni in natura in caso di malattia, maternita' e infortuni sul lavoro o malattie professionali, eccetto le pre- stazioni sanitarie che sono di competenza del Ministero della Sanita' e degli Affari Sociali. 20. - RECUPERO DI SOMME EROGATE IN MISURA ECCEDENTE (art. 29 della Convenzione) Le somme eventualmente erogate a titolo di pensione all'interes- sato in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'Istituzione di uno Stato, possono essere recuperate sugli arretrati della prestazione dovuta dall'Istituzione dell'altro Stato all'interessato medesimo. In caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretra- te, i recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui ratei cor- renti della prestazioni in pagamento, con le modalita' e i limiti previsti dalla legislazione dello Stato debitore di quest'ultima. Per la pratica attuazione di quanto sopra le Sedi dovranno attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 554 Rg. - n. 4877 O. - n. 1058 C.I. del 2 aprile 1980 (9). Qualora una prestazione sia stata erogata in eccedenza rispetto a _______________ (9) v. atti ufficiali 1980, pag, 939 quanto dovuto, l'Istituzione erogatrice potra' chiedere, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legislazione che essa applica, all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo non dovuto sulla somma che eroga al medesimo beneficiario. 21. - PAGAMENTI DA EFFETTUARE NELLA VALUTA DELLO STATO DEBITORE (art. 30 della Convenzione). I pagamenti di prestazioni o di altre somme dovute in applica- zione della Convenzione sono effettuati nella valuta dello Stato debitore con efficacia liberatoria. Nel caso in cui siano emanate in uno dei due Stati disposizioni che limitino lo scambio delle valute, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie ad assicurare, conformemente alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento 22. - ACCERTAMENTI SANITARI (art. 27 della Convenzione) La Convenzione prevede che l'Istituzione competente di uno Stato contraente e' tenuta, su richiesta dell'altro Stato, ad effettuare gli accertamenti medico-legali riguardanti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio. Le spese sostenute per effettuare i suddetti accertamenti, ivi comprese quelle sostenute in dipendenza dei medesimi, rimangono a carico dello Stato che li ha effettuati qualora si tratti di indagini medico-legali svolte per la concessione di prestazioni richieste a carico di entrambi gli Stati contraenti. Le spese per accertamenti sanitari generici nonche' quelle ad essi connesse, sostenute da uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello Stato che ha effettuato gli accertamenti. Sono rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici nonche' quelle sostenute in dipendenza dei medesimi. Il rimborso andra' effettuato secondo le tariffe e le disposi- zioni applicate dalla Istituzione che ha effettuato gli accertamenti che, a tal fine, dovra' presentare all'Istituto richiedente un rendi- conto dettagliato delle spese sostenute. Nei casi in cui il rimborso delle spese pe accertamenti debba essere effettuato all'Istituto, le Sedi interessate terranno nota delle spese e trasmetteranno la relativa distinta a mezzo modello IVS 2 a questa Sede Centrale in conformita' a quanto previsto dalla circ. 1032 Prs. - n. 269 Rg. del 13 dicembre 1973 (10). 23. - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE ALLE DOMANDE IN CORSO ED AI PERIODI DI ASSICURAZIONE PREGRESSI (art.31 della Convenzione). La Convenzione si applica alle domande di prestazione che ver- ranno presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore. Coloro che hanno presentato domande anteriormente a tale data dovranno presentare una nuova domanda. La Convenzione si applica anche agli eventi ed ai periodi assi- curativi compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore ma non da', comunque, diritto a prestazioni con decorrenza anteriore al 1 novem- bre 1983. ------------------ (10) v. Atti ufficiali 1973, pag. 2978. 24. - CODICE STATO E ISTITUZIONE Per la trattazione delle pratiche in base alla Convenzione in oggetto andra' utilizzato il nuovo codice stato "30". L'Ente con il quale dovranno essere intrattenuti i rapporti e' l'Istituto di Assicurazione e Previdenza Sociale per quanto riguarda le prestazioni complementari, la malattia, la maternita', l'invalid- ita', la vecchiaia, i superstiti. 25. - FORMULARI La Convenzione prevede l'uso di formulatori che sono in corso di elaborazione. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI Allegato 1 MESSAGGIO N. 10320 DEL 7 MAGGIO 1984 I.N.P.S. D.G. SERV. CONVENZIONI INTERNAZIONALI MITTENTE: REP. STUDI E LEG.NE OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CAPOVERDE AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI E,P.C. AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI SECONDO QUANTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 5.3.84, IL 1 NOVEMBRE U.S. E' ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CAPOVERDE, FIRMATA IL 18 DICEMBRE 1980, RATIFICATA CON LEGGE N. 34 DEL 25 GENNAIO 1983 PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA G.U. DEL 15 FEBBRAIO 1983. NEL RIMANDARE AL TESTO DI LEGGE SUDDETTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE, CHE SI ISPIRA IN LINEA GENERALE AI PRINCIPI COMUNEMENTE ACCOLTI NELLE ALTRE CONVENZIONI STIPULATE DALL'ITALIA, SI AVVERTE CHE, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL RELATIVO ACCORDO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLE AUTORITA' DEI DUE PAESI, IL PRESENTE REGIME CONVENZIONALE DOVRA' ESSERE DATA APPLICAZIONE, PER QUANTO POSSIBILE, SECONDO LE MODALITA' PROCEDURALI ADOTTATE PER LE ALTRE CONVENZIONI. LE SEDI AVRANNO CURA, TUTTAVIA, DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE TUTTE LE QUESTIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE NON POSSANO TROVARE ADEGUATA SOLUZIONE ALLA LUCE DEI CRITERI OPERATIVI COMUNEMENTE ADOTTATI. SI RICHIAMA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE SUL CONTENUTO DEGLI ARTT. 17, 18, 19 E 20 DEL TESTO RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI PER I FAMILIARI CHE SOGGIORNANO O RISIEDONO SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI CAPOVERDE AVVERTENDO CHE, NEI CASI DI PRESTAZIONI RICHIESTE AI SENSI DI TALI DISPOSIZIONI, DOVRA' ESSERE ESIBITA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CITTADINANZA (ITALIANA O CAPOVERDIANA) DEL RICHIEDENTE GLI ASSEGNI NONCHE' LA RESIDENZA SUL TERRITORIO DI CAPOVERDE DEI FAMILIARI. SI AVVERTE, INFINE, CHE POICHE' RICORRONO I PRESUPPOSTI CONTEM- PLATI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 142 DEL 26.6.1981 LA COMPETENZA ALLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE RELATIVE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E' ATTRIBUITA IN VIA ESCLUSIVA A QUESTA SEDE CENTRALE. IN CONSEGUENZA LE SEDI, UNA VOLTA ULTIMATA L'ISTRUTTORIA PRELI- MINARE DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, INVIERANNO LE MEDESIME AL SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIO- NALI, VIA DELLA FREZZA 17 - ROMA - SECONDO LE MODALITA' OSSERVATE PER LE ALTRE CONVENZIONI ACCENTRATE. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ALLEGATO N.2: LEGGE N. 34 DEL 25 GENNAIO 1983 V. ARCHIVIO LEX CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. ALLEGATO N. 3 : ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPO VERDE PER L'APPLICAZIONE DI SICUREZZA SOCIALE DEL 18 DICEMBRE 1980 (1) (1) Entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1 novembre 1983, data di entrata in vigore della Convenzione