920914 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 211 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 19 agosto 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 211 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione. A seguito della circolare 19.7.1990, n.170, con la quale sono state definite le varie questioni che si sono determinate nel tempo in ordine all'imponibilita contribu- tiva delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono stati formulati quesiti in merito all'assoggettabilita' a contribuzione dell'indennita' sostitutiva del preavviso corrisposta ai sensi dell'art.2118, comma 3, e dell'art.2122 del codice civile ai congiunti del lavoratore deceduto. Al riguardo, e' noto che l'indennita' sostitutiva del preavviso costituisce elemento della retribuzione imponibile ai sensi dell'art.12 della legge 30.4.1969, n.153 in quanto trae origine dal rapporto di lavoro e non rientra tra le eccezioni tassativamente elencate da detta norma. Inoltre, la Corte di Cassazione (sentenza 30.1.1985, n.592) ha affermato che non muta la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorche' pregresso, anche quando sia corrisposta, anziche' al lavoratore, ai superstiti indicati dal 1 comma dell'art. 2122 c.c. o, in mancanza, agli eredi testamentari. Sulla base di tali principi l'indennita' in parola erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rap- porto di lavoro per morte del lavoratore deve essere sotto- posta a contribuzione previdenziale ed assistenziale in occasione del versamento dei contributi sulla retribuzione relativa all'ultimo periodo di paga. Per quanto riguarda l'imputazione temporale del rela- tivo ammontare, si osserva che secondo i criteri stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione n.63 del 4.5.1973, confermati nella circolare n.170 del 19.7.1990, la vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso deve essere frazionata ai fini assicurativi e contributivi per i periodi di paga compresi nell'arco di tempo al quale si riferisce il preavviso medesimo, mentre le indennita' che, pur avendo la stessa denominazione, non ne rivestono la relativa connotazione giuridica, anche se siano da conside- rare imponibili secondo i principi della citata circolare, devono essere attribuite al mese di corresponsione ossia di norma all'ultimo periodo di paga. Nell'ipotesi di indennita' erogata ex art.2118, comma 3, del c.c., va applicato questo secondo criterio non potendosi ipotizzare la prosecuzione di una copertura contributiva oltre la data del decesso del lavoratore. Questo comporta che l'inclusione nell'imponibile di detta indennita', mentre determina l'aumento della retribu- zione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni, non produce accrescimento nell'anzianita' contributiva del lavoratore. Per le fattispecie di cui trattasi, pertanto, i datori di lavoro non dovranno indicare i dati relativi alla pre- detta indennita' nel quadro C del mod. 01/M, ma si limite- ranno ad indicare l'ammontare della indennita' stessa assoggettata a contribuzione nella casella "altre competen- ze" del quadro B del modello. I rapporti pregressi che, anteriormente alla data della presente circolare, hanno trovato diversa definizione sulla base della circolare n.451 del 3.3.1978 restano confermati, mentre con l'osservanza alle presenti disposizioni verranno definite eventuali regolarizzazioni in corso ovvero regola- rizzazioni che dovessero essere attivate su iniziativa delle parti interessate. ********** Sulla base del principio suesposto devono essere risolte le situazioni - a suo tempo regolate al punto 5 della circolare n.365 C. e V. n.53517 Prs. n.15451 O. del 19.8.1974 - in cui l'indennita' sostitutiva del preavviso sia stata corrisposta al lavoratore e durante l'arco tempo- rale corrispondente al periodo di preavviso intervenga il suo decesso. In tali ipotesi, la quota parte di indennita' relativa alle settimane successive al decesso deve essere imputata al periodo immediatamente precedente l'evento ed i relativi contributi gia' versati devono ovviamente essere considerati legittimamente acquisiti. Per i casi in discorso, i datori di lavoro (sempre che siano a conoscenza del decesso dell'ex dipendente interve- nuto dopo il licenziamento) provvederanno ad indicare nel quadro C del mod. 01/M i dati relativi all'indennita' sostitutiva del preavviso attenendosi alle consuete modalita' tenendo presente, peraltro, che: - nella casella "periodo dal - al", quale "al" va indicata la data del decesso; - quale "N settimane retribuite" va indicato il numero delle settimane compreso tra la data di inizio del periodo corrispondente all'indennita' sostitutiva e la data del decesso; - quale "retribuzione" l'intero importo dell'indennita'. Qualora al momento del decesso la denuncia annuale sia stata presentata (cosi come nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano notizia del decesso del lavoratore intervenuto dopo il licenziamento) nessun adempimento di variazione relativamente all'indennita' sostitutiva del preavviso deve essere effettuato da parte degli stessi, in quanto in occasione della utilizzazione della contribuzione le Sedi, tenendo presente la data di decesso, saranno in grado di ridurre l'anzianita' contributiva del defunto. p. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA