911206 Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali Circolare n. 276 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari medico legali Ai Direttori dei centri operativi e, per conoscenza Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988 - ISTRUZIONI NORMATIVE E OPERATIVE Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali Roma, 3 dicembre 1991 Ai Dirigenti centrali e Circolare n. 276 periferici Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari medico legali Ai Direttori dei centri operativi e, per conoscenza ALLEGATI 4 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988 - ISTRUZIONI NORMATIVE E OPERATIVE PREMESSA CON MESSAGGIO N.21054 DEL 20.11.91 E' STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE, IL 1 NOVEMBRE 1991, DELLA CONVENZIONE ITALO- VENEZUELANA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 7 GIUGNO 1988 (V. ALLEGATO 1) (1) FACENDO RISERVA DI SUCCESSIVE ISTRUZIONI. A SCIOGLIMENTO DI DETTA RISERVA E CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO APPLICATIVO FIRMATO IL 1 OTTOBRE 1991 (V.ALLEGATO 2), SI FORNISCONO DI SEGUITO LE PRIME, OPPORTUNE ISTRUZIONI DI CARATTERE NORMATIVO E APPLICATIVO. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO(ART.2, CONV.) LA CONVENZIONE SI APPLICA: - ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA CONCERNENTE: A)L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALI- DITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E LE CORRISPONDENTI GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI -2 B)I REGIMI DI ASSICURAZIONE SOSTITUTIVI DELL'ASSICURA- ZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DI CUI ALLA LETTERA A); C)L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA E MATERNITA' LIMITATA- MENTE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE; D)L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI; - ALLA LEGISLAZIONE VENEZUELANA CONCERNENTE IL REGIME DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVO ALLE PRESTAZIONI IN CASO DI: A) INCAPACITA' TEMPORANEA; B) INCAPACITA' PARZIALE O INVALIDITA'; C) VECCHIAIA; D) SUPERSTITI; E) ASSEGNO PER MORTE. 2.CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (ART.3 CONV.) LA CONVENZIONE SI APPLICA AI LAVORATORI CHE SONO O SONO STATI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O DI ENTRAMBI GLI STATI CONTRAENTI NONCHE' AI LORO FAMILIARI O SUPERSTITI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CITTADINANZA. 3.TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (ART.5 CONV.) LA CONVENZIONE STABILISCE CHE, IN LINEA GENERALE, DEBBA TROVARE APPLICAZIONE LA NORMATIVA DEL PAESE CONTRAENTE SUL TERRITORIO DEL QUALE SI SVOLGE L'ATTIVITA' LAVORATIVA. A TALE PRINCIPIO LA CONVENZIONE DEROGA NEI CONFRONTI DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORATORI: - LAVORATORI DISTACCATI IL LAVORATORE DIPENDENTE DA UN'IMPRESA AVENTE LA PROPRIA SEDE IN UNO DEGLI STATI CONTRAENTI, CHE SIA INVIATO NELL'ALTRO STATO PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO, CONTINUA AD ESSERE SOTTOPOSTO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI L'IMPRESA HA LA PROPRIA SEDE PURCHE' LA SUA PRESENZA NELL'ALTRO STATO NON SUPERI I VENTIQUATTRO MESI. NEL CASO IN CUI L'OCCUPAZIONE DOVESSE PROLUNGARSI OLTRE I 24 MESI PREVISTI, L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI HA SEDE L'IMPRESA POTRA' ESSERE PROROGATA PER ALTRI 12 MESI PREVIO CONSENSO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELL'ALTRO STATO. AL LAVORATORE DISTACCATO DEVE ESSERE RILASCIATO, A CURA DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELLO STATO ALLA CUI LEGISLA ZIONE RIMANE ASSOGGETTATO, UN APPOSITO ATTESTATO COMPROVANTE TALE ASSOGGETTAMENTO. PER LE RELATIVE MODALITA' SI FA RINVIO ALLE CIRCOLARI N.1061 C.I. DELL'11 DICEMBRE 1980 E N.1065 C.I. DEL 29 SETTEMBRE 1981 (2). SI FA RISERVA -3 DI ULTERIORI ISTRUZIONI IN ORDINE AL FORMULARIO DA ADOTTARE A TALE RIGUARDO. PER OTTENERE LA PROROGA DEL DISTACCO OLTRE I 24 MESI INIZIALI IL DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE ALL'AUTORITA' COMPETENTE ESPLICITA AUTORIZZAZIONE. DETTA AUTORIZZAZIONE VA RICHIESTA: IN ITALIA: AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; IN VENEZUELA: AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - PERSONALE VIAGGIANTE DELLE COMPAGNIE AEREE DETTO PERSONALE RESTA SOGGETTO ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO NEL CUI TERRITORIO HA SEDE L'IM- PRESA. - MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO CONTRAENTE SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO CUI APPAR- TIENE LA NAVE. I LAVORATORI OCCUPATI IN OPERAZIONI DI CARICO,SCARICO E RIPARAZIONE DELLA NAVE SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO A CUI APPARTIENE IL PORTO. - DIPENDENTI PUBBLICI DI UNO STATO CONTRAENTE E PERSONALE ASSIMILATO. RIMANGONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO CONTRAENTE CUI APPARTIENE L'AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDO- NO. - AGENTI DIPLOMATICI, FUNZIONARI CONSOLARI, PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI. SONO SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO CUI APPAR- TIENE LA RAPPRESENTANZA NELLA QUALE PRESTANO SERVIZIO. - LAVORATORI AL SERVIZIO PRIVATO ED ESCLUSIVO DELLE PERSONE MENZIONATE AL PUNTO PRECEDENTE. SE SONO CITTADINI DELLO STATO RAPPRESENTATO POSSONO OPTARE PER LA LEGISLAZIONE DI TALE STATO O DI QUELLO DI OCCUPAZIONE ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE O, SE ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE, ENTRO I TRE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI INIZIO DELLA ATTIVITA' LAVORATIVA. 4.TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE -4 LA CONVENZIONE PREVEDE CHE I LAVORATORI ASSOGGETTATI SUCCESSIVAMENTE O ALTERNATIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI CONTRAENTI, OVE NON RAGGIUNGANO IL DIRITTO A PENSIONE SULLA BASE DEI SOLI PERIODI COMPIUTI IN CIASCUNO DI TALI STATI, POSSANO AVVALERSI DELLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI NEGLI STATI MEDESIMI, SEMPRECHE' DETTI PERIODI NON SI SOVRAPPONGANO E ANCHE SE SIANO GIA' STATI UTILIZZATI PER IL DIRITTO A PENSIONE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE IN VIRTU' DELLA QUALE SONO STATI COMPIUTI. I PERIODI SOVRAPPOSTI VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE UNA SOLA VOLTA; A TAL FINE CIASCUNO STATO CONTRAENTE TIENE CONTO ESCLUSIVAMENTE DEI PERIODI COMPIUTI SOTTO LA PROPRIA LEGISLAZIONE. SI PRESUMONO NON SOVRAPPOSTI I PERIODI DI CUI NON SIA POSSIBILE STABILIRE L'EPOCA ESATTA ALLA QUALE SI RIFERISCO- NO. I PERIODI COMPIUTI IN UNO STATO IN RELAZIONE ALL'ESER- CIZIO DI UNA PROFESSIONE SOGGETTA IN TALE STATO AD UN REGIME SPECIALE, SONO TOTALIZZATI CON I PERIODI COMPIUTI NELL'ALTRO STATO SOTTO UN REGIME CORRISPONDENTE O, IN MANCANZA, NELLA STESSA PROFESSIONE. OVE IN TAL MODO NON SI ACQUISISCA ALCUN DIRITTO A PRESTAZIONE, I PERIODI IN QUESTIONE SONO TOTALIZ- ZATI PER L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO A PRESTAZIONE A CARICO DEL REGIME GENERALE. VA PRECISATO INFINE CHE, AI SENSI DI QUANTO DISPONE L'ART.16, PAR.2 DELLA CONVENZIONE, DA PARTE VENEZUELANA NON VERRANNO RICONOSCIUTI E, QUINDI, TOTALIZZATI PERIODI DI ASSICURAZIONE ITALIANI ANTERIORI AL 1 GENNAIO 1967. 5.CALCOLO DELLE PENSIONI (ART.6, CONV; ART.8, ACC.) LA CONVENZIONE PREVEDE LA POSSIBILITA'CHE VENGANO CONCESSE CONTESTUALMENTE PRESTAZIONI IN REGIME AUTONOMO A CARICO DI UNO STATO CONTRAENTE E PRESTAZIONI IN PRO RATA A CARICO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE. OVE IL DIRITTO A PENSIONE NON SORGA A CARICO DI UNO STATO CONTRAENTE SULLA BASE DEI SOLI PERIODI DI ASSICURA- ZIONE COMPIUTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO, L'ISTITUZIONE COMPETENTE TOTALIZZA I PERIODI DI ASSICURA- ZIONE COMPIUTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELL'ALTRO STATO E DETERMINA L'IMPORTO DELLA PENSIONE A PROPRIO CARICO SECONDO I CONSUETI CRITERI DEL PRO RATA TEMPORIS. NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE IN PRO RATA DA PARTE ITALIANA NON POTRA', OVVIAMENTE, ESSERE PRESO IN CONSIDERA- ZIONE UN PERIODO ASSICURATIVO COMPLESSIVO SUPERIORE AI 40 ANNI DI ASSICURAZIONE. I PERIODI DI ASSICURAZIONE COMPIUTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO CONTRAENTE INFERIORI A 52 SETTI- MANE NON DANNO DIRITTO AD ALCUN PRO RATA A CARICO DI DETTO STATO MA VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA. -5 NON PREVEDENDO LA CONVENZIONE UNA DISPOSIZIONE CONCER- NENTE L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO FISSATO DALLA NORMATIVA APPLICATA DALLO STATO DI RESIDENZA NEI CASI IN CUI LA SOMMA DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CARICO DI AMBEDUE GLI STATI CONTRAENTI SIA INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO STESSO, DOVRANNO AL RIGUARDO APPLICARSI IN TOTO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.407 DEL 29.12.90, ART.7, 1 COMMA, E ALLE RELATIVE DISPOSIZONI APPLICATIVE (3). 6.PRESTAZIONI PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI PENSIONATI AI TITOLARI DI PENSIONE IN CONVENZIONE ITALO-VENEZUE- LANA, CHE SIANO CITTADINI VENEZUELANI O NATURALIZZATI, NON SPETTA, PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO, L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ATTESO CHE LA CITATA CONVENZIONE NON SI ESTENDE AI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA.(4 L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO SUDDETTO AI CITTADINI ITALIANI TITOLARI DI PENSIONE VERRA' EFFETTUATA IN BASE ALLE COMUNI ISTRUZIONI. 7.DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE (ARTT. 7-9 ACC.AMM.). PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN PAROLA LE SAP ED I REPARTI REGIONALI ADOTTERANNO I CONSUETI CRITERI ISTRUTTORI. AL RIGUARDO VANNO, PERALTRO, TENUTE PRESENTI LE SE- GUENTI PARTICOLARITA': - LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PREVEDONO CHE LA DOMANDA DEBBA ESSERE PRESENTATA ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE E CHE, OVE QUEST'ULTIMO RISIEDA SUL TERRITORIO DI UNO STATO TERZO, EGLI POSSA PRESENTARE LA DOMANDA INDIFFERENTEMENTE ALLA ISTITUZIONE COMPETENTE DELLO STATO CONTRAENTE DI CITTADINANZA OVVERO DELLO STATO CON- TRAENTE CUI SIA STATO ASSOGGETTATO DA ULTIMO. L'ISTITUZIONE DI UNO STATO CONTRAENTE CHE, AI SENSI DI TALI DISPOSIZIONI NON SIA COMPETENTE A RICEVERE LA DOMANDA, E' TENUTA A TRASMETTERLA CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLA ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE. - E'PREVISTO UNO SPECIFICO FORMULARIO DI DOMANDA; IN ATTESA CHE, A SEGUITO DEI CONTATTI IN CORSO CON LA COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA, VENGA FISSATA LA VERSIONE DEFINI- TIVA BILINGUE DI DETTO FORMULARIO E SE NE POSSA, QUINDI, REALIZZARE LA STAMPA E FORNIRE UN'ADEGUATA SCORTA ALLE SAP, QUESTE ULTIME ACCETTERANNO E PRENDERANNO IMMEDIATAMENTE IN CARICO LE DOMANDE IN CONVENZIONE ITALO-VENEZUELANA DI RESIDENTI IN ITALIA ANCHE SE PRESENTATE UTILIZZANDO I CONSUETI MODULI NAZIONALI, SEMPRECHE', SULLA PRIMA FACCIATA DEGLI STESSI, VENGA CHIARAMENTE INDICATO "VENEZUELA" NELL'APPOSITO SPAZIO, OVVERO IL PERIODO DI LAVORO -6 VENEZUELANO SI EVINCA DALLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO OVVIAMENTE LE SAP, UNA VOLTA PRESE IN CARICO DETTE DOMANDE, PROCEDERANNO AI NORMALI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA GENERALITA' DELLE DOMANDE IN CONVENZIONE. INOLTRE LE SAP, IN PRESENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI, DARANNO CORSO AGLI ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DI UNA PENSIONE IN REGIME AUTONOMO OVVERO DI UN ANTICIPO RECUPER- ABILE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO, DA ULTIMO, CON CIRCOLARE N. 160 DEL 20.6.1991, PUNTO 2 (5); - PER LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE ALL'ISTITU- ZIONE VENEZUELANA NONCHE' PER L'INVIO O LA RICHIESTA ALLA MEDESIMA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE, DAI REPARTI REGIONALI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO L'ALLEGATO MODULO PROV- VISORIO (V.ALLEGATO 3), DA RIPRODURSI IN LOCO CON I MEZZI A DISPOSIZIONE. TALE MODELLO E' CONFORME A QUELLO CHE E' STATO SOTTOPOSTO PER L'APPROVAZIONE ALLE AUTORITA' VENEZUELANE E CHE, UNA VOLTA APPROVATO, VERRA' RESO DIPONIBILE IN VERSIONE AUTOMATIZZATA. I REPARTI REGIONALI, PERTANTO, NON APPENA RICEVUTO DALLE SAP IL FASCICOLO DEFINITIVO, PRENDERANNO IN CARICO LA DOMANDA E DARANNO IMMEDIATAMENTE CORSO AL COLLEGAMENTO CON LA COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA UTILIZZANDO IL MODELLO SUDDETTO, LA CUI DATA D'INVIO ANDRA'ACQUISITA NEL CAMPO "DATA FORM" DELL'ARCHIVIO CI 81; A DETTO MODULO PROVVISORIO DI COLLEGAMENTO ANDRA' ALLEGATO, OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRIBUTIVA ITALIANA (MOD.E 205) ED ALLA EVENTUALE DOCU- MENTAZIONE SANITARIA (MOD.E 213), UNA COPIA AUTENTICATA DEL MODULO DI DOMANDA NAZIONALE, TENUTO CONTO CHE, AI SENSI DI QUANTO DISPONE L'ACCORDO (ART.9.5 ACC. AMM.), LA TRASMIS- SIONE DEI FORMULARI CON I DATI AUTENTICATI DISPENSA DALL'INVIO DEI DOCUMENTI ORIGINALI. IN CASO DI AVVENUTA EROGAZIONE DI ANTICIPO RECUPERABILE A CURA DELLA SAP, I REPARTI REGIONALI CHIEDERANNO ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.21 DELL'ACCORDO, IL BLOCCAGGIO E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ARRETRATI EVENTUALMENTE DOVUTI DA DETTA ISTITUZIONE AL RICHIEDENTE; AL RIENTRO DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI INVIATE DA PARTE DELLA COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA I REPARTI REGIONALI DARANNO CORSO AI PREVISTI ADEMPIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE. A TAL PROPOSITO SI PRECISA CHE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PREVEDONO LA NOTIFICA DIRETTA DEI PROVVEDIMENTI AGLI INTERESSATI E L'INVIO DI COPIA DEL PROVVEDIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO. - PER LE DOMANDE PRESENTATE IN VENEZUELA LE SEDI REGIONALI ADOTERANNO I CONSUETI CRITERI OPERATIVI FERMO RESTANDO CHE, PER I RAPPORTI CON L 'ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA ANDRA' ADOTTATO IL SUDDETTO MODULO PROVVISORIO. -7 7.AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA (ART.9 CONV. E 10 ACC.AMM.). AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE ITALIANA E' PREVISTO, OVE NECESSARIO, IL RICORSO ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI VENE- ZUELANI, SEMPRECHE' DETTI PERIODI NON SI SOVRAPPONGANO A QUELLI ITALIANI E L'INTERESSATO POSSA FAR VALERE NELLA ASSICURAZIONE ITALIANA ALMENO 52 SETTIMANE. AI FINI DI CUI SOPRA GLI INTERESSATI DEBBONO PRESENTARE O FAR PERVENIRE AI COMPETENTI UFFICI INPS UN PROSPETTO CONTRIBUTIVO RILASCIATO DALLA COMPETENTE ISTITUZIONE VENE ZUELANA; IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI TALE PROSPETTO SARA' CURA DEI PREDETTI UFFICI RICHIEDERLO DIRETTAMENTE ALLA COMPETENTE ISTITUZIONE VENEZUELANA. 8.ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI (ART.22 CONV. E ART.20 ACC. AMM.). SU RICHIESTA DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE DI UNO STATO CONTRAENTE, L'ISTITUZIONE COMPETENTE DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE E' TENUTA AD EFFETTUARE, NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI RESIDENTI SUL PROPRIO TERRITORIO, GLI ACCERTA- MENTI MEDICO-LEGALI NECESSARI PER LA CONCESSIONE, DA PARTE DELL'ISTITUZIONE RICHIEDENTE, DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE. LE SPESE SOSTENUTE A TAL FINE SONO A CARICO DELLA ISTITUZIONE CHE LE EFFETTUA. 9.ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA (ART.3 b). L'ISTITUZIONE COMPETENTE VENEZUELANA NEI CUI CONFRONTI VANNO EFFETTUATI I COLLEGAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN CONVENZIONE E' LA SEGUENTE: -INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) EDIFICIO LECUNA - ESQUINA DE ALTA GRACIA - CARMELITAS CARACAS IL CODICE "CONVENZIONE" E': 37. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA - (1) PUBBLI CATA SULLA G.U. N.192 DEL 17 AGOSTO 1991. -8 (2) RISPE TTIVAMENTE IN "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG.2927 E "ATTI UFFI CIALI" 1981, PAG.2353 (3) V. I N PARTICOLARE, CIRCOLARE N. 142 DEL 5.6.91, PUNTO 1.1 IN "AT TI UFFICIALI" 1991, PAG. 1786 (4) V. PU NTO 3 CIRC.N.118 del 5.6.1989, in "ATTI UFFICIALI" 1989, pag.1368. (5) V. "ATTI UFFICIALI" 1991, PAG. 1920. A L L E G A T O CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO VENEZUELANO 1. SOGGETTI ASSICURATI TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI, PUBBLICI E PRIVATI, I SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E SERVIZI, I LAVORATORI DOMESTICI, GLI AUTISTI DI TAXI PROTETTI DA REGIMI SPECIALI. SONO ESCLUSI, INVECE, I LAVORATORI OCCASIONALI E A TEMPO DETERMINATO, I LAVORATORI AUTONOMI E LE CASALINGHE. SONO PREVISTI REGIMI SPECIALI PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE. 2. PRESTAZIONI - PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE DI INVALIDITA' - PENSIONE AI SUPERSTITI 3. PENSIONE DI VECCHIAIA LA PENSIONE DI VECCHIAIA VIENE CONCESSA ALL'ETA' DI 60 ANNI PER GLI UOMINI E 55 PER LE DONNE, CON UN REQUISITO MINIMO DI 750 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE. E'RICHIESTA UN'ETA'INFERIORE PER ATTIVITA' PERICOLOSE E INSALUBRI ED E' PREVISTA UNA RIDUZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI CONTRIBUZIONE A 250 SETTIMANE PER LAVORATORI ANZIANI OCCUPATI IN SETTORI RECENTEMENTE COPERTI DA ASSICURAZIONE. IL COLLOCAMENTO A RIPOSO NON E' OBBLIGATORIO. L'IMPORTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E' COSTITUITO DA UNA QUOTA FISSA MENSILE AUMENTATA DEL 30 % DELLA MEDIA DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ULTIMI 5 O 10 ANNI (SI SCEGLIE LA SOLU- ZIONE PIU' FAVOREVOLE). E' PREVISTO INOLTRE UN INCREMENTO DELL'1 % DELLA RETRIBUZIONE PER OGNI 50 SETTIMANE DI CON- TRIBUZIONE IN PIU' RISPETTO ALLE 750 MINIME RICHIESTE. L'IMPORTO DELLA PENSIONE MINIMA MENSILE E' COSTITUITO DAL 40 % DELLA RETRIBUZIONE, MA NON PUO ESSERE INFERIORE AD UN MINIMO PRESTABILITO. E' PREVISTO UN INCREMENTO PARI AL 5 % DELLA PENSIONE PER OGNI ANNO DI DIFFERIMENTO DELLA PENSIONE DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE. -9 PER GLI ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE I REQUISITI PER LA PENSIONE E' PREVISTA UNA LIQUIDAZIONE PER VECCHIAIA PARI AL 10 % DEL TOTALE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI, A CONDIZIONE CHE POSSANO FAR VALERE ALMENO 100 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NEGLI ULTIMI 4 ANNI. LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA VENGONO RIVALUTATE SECONDO LE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA E DELLE RETRIBUZIONI. 4. PENSIONE DI INVALIDITA' LA PENSIONE DI INVALIDITA' VIENE CONCESSA ALL'ASSICURATO CHE ABBIA SUBITO UNA PERDITA PERMANENTE O PROLUNGATA DI ALMENO 2/3 DELLA CAPACITA' DI LAVORO. E' RICHIESTO UN REQUISITO MINIMO DI 250 SETTIMANE DI CON- TRIBUZIONE (RIDOTTO DI 20 SETTIMANE PER CIASCUN ANNO SE SI TRATTA DI ASSICURATO DI ETA' INFERIORE AI 35 ANNI), DI CUI 100 SETTIMANE NEGLI ULTIMI 3 ANNI. NON E' RICHIESTO IL SUDDETTO REQUISITO MINIMO SE L'INVALI- DITA' E' STATA CAUSATA DA UN INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE. L'IMPORTO DELLA PENSIONE E' COSTITUITO DA UNA QUOTA FISSA MENSILE AUMENTATA DEL 30 % DELLA MEDIA RETRIBUTIVA, ED E' PAGABILE DOPO 6 MESI DI INOPEROSITA'. LE CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELL'1 % E LA MISURA DELLA PENSIONE MINIMA SONO LE STESSE PREVISTE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA. E' PREVISTO UN SUPPLEMENTO PER ASSISTENZA CONTINUA E PERSO- NALE FINO AL 50 % DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE. NEL CASO DI INVALIDITA' PARZIALE E' CONCESSA UNA PERCENTUALE DELLA PENSIONE INTERA, IN PROPORZIONE AL GRADO DI INVALIDI- TA, A CONDIZIONE CHE L'INVALIDITA' NON DERIVI DA INFORTUNIO SUL LAVORO. LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SI EFFETTUA SECONDO QUANTO PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA. 5. PENSIONE AI SUPERSTITI La PENSIONE AI SUPERSTITI VIENE CONCESSA SE, AL MOMENTO DEL DECESSO, L'ASSICURATO DEFUNTO POSSEDEVA I REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE O ERA GIA' PENSIONATO. NON E' RICHIESTO UN PERIODO MINIMO DI ASSICURAZIONE SE LA MORTE E' AVVENUTA A CAUSA DI INFORTUNIO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE. L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE E' PARI AL 40 % DELLA PENSIONE SPETTANTE AL DANTE CAUSA ED E' PAGABILE ALLA VEDOVA SE HA PIU' DI 45 ANNI O SI PRENDE CURA DEI FIGLI. LE VEDOVE CHE NON SODDISFANO QUESTE CONDIZIONI RICEVONO UNA SOMMA "UNA TANTUM" PARI A 2 ANNI DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI. QUESTA SOMMA SPETTA ANCHE AL VEDOVO ANZIANO O INVALIDO. AGLI ORFANI VIENE CONCESSA UNA PRESTAZIONE PARI AL 20 % DELLA PENSIONE DELL'ASSICURATO PER OGNI ANNO DI ETA' INFE- RIORE AI 14 ANNI (18 ANNI SE STUDENTE, SENZA LIMITI DI ETA' SE INVALIDO). L'ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI RICEVE IL 40 % -10 DELLA PENSIONE DELL'ASSICURATO SE E' FIGLIO UNICO. SE VI SONO PIU' ORFANI SPETTA IL 20 % A CIASCUNO DI ESSI. L'IMPORTO MASSIMO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI E' PARI A QUELLO DELLA PENSIONE DELL'ASSICURATO. L'IMPORTO MINIMO E' UNA QUOTA FISSA DIVISIBILE TRA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO. E' PREVISTA LA LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DI UNA SOMMA PARI AL 10 % DEL TOTALE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI DEL DEFUNTO NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMO NON AVESSE MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE AL MOMENTO DELLA MORTE MA AVESSE VERSATO, NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI, ALMENO 100 SETTIMANE DI CONTRI- BUZIONE.IN ASSENZA DI CONIUGE E FIGLI QUESTA SOMMA E' PAGABILE A FRATELLI, SORELLE O ALTRI PARENTI. E' PREVISTO UN ASSEGNO FUNERARIO. LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI AVVIENE SECONDO QUANTO PREVISTO PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA. ---- ----