NOTE ALLE TABELLE DELLE ALIQUOTE
Valide per tutti i Settori di attività
Torna al menù delle aliquoteUltimo aggiornamento:
19/04/11
A decorrere dal 1.1.87 e fino al 31.12.99, per i lavoratori extracomunitari è
dovuto un contributo aggiuntivo dello 0,50%, a carico del lavoratore, che va
esposto sul DM con il codice
M130
.
Fino al 28.2.93 il contributo per il SSN è compreso nel totale INPS. A
decorrere dal 1.3.93 il SSN è esposto a parte e si versava separatamente con il
mod. DM 10/S, tale contributo era dovuto solo fino al 31.12.97 e fino ai 40
milioni di retribuzione annua. Dal 1.1.98 il contributo è stato abolito e
sostituito dall'IRAP.
Per retribuzioni comprese tra i 40 e i 150 milioni annui ( 100 milioni fino
al 31.12.93 ) era dovuto, in sostituzione del contributo per il SSN, un
contributo di solidarietà pari al:
4% dal 1.1.86 al 31.12.90 (3,80% a carico datore di lavoro e 0,20% a carico
del lavoratore)
4,20% (3,80% e 0,40%) dal 1.1.91 al 31.12.92
4,60% (3,80% e 0,80%) dal 1.1.93 in poi.
Oltre i 150 milioni (100 milioni fino al 31.12.93) nessun contributo era
dovuto.
Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico, l'aliquota
Cuaf è ridotta del 2,20% (codice di autorizzazione
3A
). Per le aziende
agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello
0,28%. Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l'aliquota
Cuaf da versare è pari al 0,01% (codice di autorizzazione
3Z
). Il
beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui
titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i
mezzadri ed i coloni. Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la
maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli
elenchi IVS il contributo CUAF è ridotto del 2,05% (codice di autorizzazione
3V
).
A partire dal 1.1.93, per i dipendenti con aliquota IVS a proprio
carico inferiore al 10% è dovuto, sulla prima fascia di retribuzione annua
pensionabile, un contributo aggiuntivo pari all' 1% a carico del lavoratore. Il
contributo è dovuto sulle retribuzioni eccedenti le seguenti fasce:
Importi della prima fascia di retribuzione
pensionabile
1993
1994
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
53.475.000
27.618,00
4.456.000
2.301,00
55.363.000
28.593,00
4.614.000
2.383,00
1995
1996
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
57.578.000
29.737,00
4.798.000
2.478,00
60.687.000
31.342,00
5.057.000
2.612,00
1997
1998
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
63.054.000
32.565,00
5.255.000
2.714,00
64.126.000
33.118,00
5.344.000
2.760,00
1999
2000
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
Lire
Euro
65.280.000
33.714,00
5.440.000
2.810,00
66.324.000
34.253,00
5.527.000
2.854,00
2001
2002
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Lire
Euro
Lire
Euro
Euro
Euro
68.048.000
35.144,00
5.671.000
2.929,00
36.093,00
3.008,00
2003
2004
2005
2006
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
36.959,00
3.080,00
37.883,00
3.157,00
38.641,00
3.220,00
39.297,00
3.274,00
2007
2008
2009
2010
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
Annuo
Mensile
40.083,00
3.340,00
40.765,00
3.397,00
42.069,00
3.506,00
42.364,00
3.560,00
Nota: Gli importi in Euro sono arrotondati all'unità di
Euro (Circolare
208 del 27.11.2001)
Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.96 oppure che hanno
optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il contributo
IVS è dovuto solo sulla retribuzione non eccedente il massimale annuo, mentre i
restanti contributi continuano ad essere dovuti sull'intero imponibile.
ANNO
Massimale
Lire
Euro
1996
132.000.000
68.172,00
1997
137.148.000
70.831,00
1998
139.480.000
72.035,00
1999
141.991.000
73.332,00
2000
144.263.000
74.506,00
2001
148.014.000
76.443,00
2002
-
78.507,00
2003
-
80.391,00
2004
-
82.401,00
2005
-
84.049,00
2006
-
85.478,00
2007
-
87.187,00
2008
-
88.669,00
2009
-
91.507,00
2010
-
92.147,00
Nota: Gli importi in Euro sono arrotondati all'unità di
Euro (Circolare
208 del 27.11.2001)
Dal 1.1.97 i datori di lavoro che a seguito del trasferimento di parte
della contribuzione per le prestazioni temporanee al FPLD non avessero raggiunto
trasferito all'aliquota IVS il 4,43%, incrementano dello 0,50% ogni biennio
(1997, 1999, 2001, 2003 ecc.) fino al compimento del trasferimento del 4,43%.
L'aliquota IVS risultante dovrà essere pari al 32% (32,70% includendo l'aliquota
Gescal trasferita per i settori già soggetti alla Gescal).
Dal 1.1.98 non sono più dovuti i contributi per il SSN (10,60%), solidarietà
(4,60%), Addizionale pensionati (0,20%) che veniva riscosso insieme con l'IVS, e
la quota di TBC (1,66% ) destinata al finanziamento del SSN.
Dal 1.1.99 sono stati aboliti i contributi GESCAL, Asili nido, TBC, ed
Enaoli. Per le Imprese per le quali le aliquote contributive, di finanziamento
delle prestazioni temporanee, sono inferiori a quelle dell'Industria, la
riduzione dei contribuzioni Asili nido, TBC ed Enaoli decorre dal 1.1.2000. (Ad
esempio Artigiani, Commercio e Cooperative con Cuaf ridotta).
Dal 1.7.2000 riduzione del contributo di maternità dello 0,20%. La riduzione
inizialmente spettante fino al 31.12.2001 è stata resa permanente dall'art. 42,
Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
A decorrere dal 1/2/2001, esonero dall’aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. (Art.
120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo Cuaf
inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti
percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee,
prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art.
120, comma 2 legge n. 388/2000). L’esonero complessivo non può comunque essere
superiore a 0,8 punti percentuali. Le riduzioni contributive spettanti per le
assunzioni agevolate devono essere calcolate al netto della riduzione
contributiva. La riduzione contributiva spettante, fino al periodo di paga
"dicembre 2005" deve essere operata con i codici di sgravio, da esporre nel
quadro D del DM/2, da utilizzarsi per ciascuna aliquota oggetto della riduzione:
R600
per la riduzione della Cuaf,
R601
per la riduzione della Maternità,
R602
per la riduzione della Disoccupazione ed
R603
per la riduzione delle
altre assicurazioni. (Circolare INPS
52 del 6.3.2001). A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" la
riduzione dovrà essere fruita riducendo direttamente l'aliquota contributiva.
(Circolare n.
115 del 10.11.2005)
A decorrere dal Gennaio 2003 il versamento dei
contributi pensionistici per i Dirigenti delle aziende industriali deve essere
effettuato all'INPS (art. 42, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Per tali
lavoratori il contributo per il TFR è confermato nella misura dello 0,40%.
A decorrere dal periodo di paga “gennaio 2006”, ai datori di lavoro, tenuti
al versamento del contributo Cuaf, spetta un esonero dal versamento dei
contributi per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche pari al 1%.
L'esonero opera prioritariamente sull’aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare, maternità, DS e quindi sulle altre assicurazioni, con
esclusione del TFR e del contributo DS 0,30% devoluto ai fondi
interprofessionali (Art. 1, commi 361 e 362, legge 23.12.2005, n. 266. Circolare
n.
3 del 5.1.2006).
A decorrere dal 1° aprile 2006 obbligo di versamento del contributo di
maternità per i dirigenti dipendenti da datori di lavoro privati. Circolare n.
76 del 23.5.2006.
A decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2007", aumento dell'aliquota IVS
dello 0,30% interamente a carico del lavoratore.
A decorrere dal periodo di paga "Luglio 2007", aumento del contributo di
maternità per i settori Credito e Assicurazioni dello 0,33%. Circolare n.
117 del 28.9.2007.
Dal 1.1.2008, esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei
datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee di cui
all’art. 24 della legge 88/1989, per ciascun lavoratore, nella misura dello
0,19%, applicato nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria. L’esonero contributivo si
applica prioritariamente considerando nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Qualora l'esonero non
trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di
lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri
contributi dovuti all’Inps con esclusione dei contributi TFR (per il quale
spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi
complementari) e addizionale DS (0,30%) ex articolo 25, comma 4, legge 845/1978.
Lo sgravio deve essere esposto separatamente indicando nel quadro D il codice
TF13 per recuperare la quota di esonero spettante per l’accantonamento del TFR a
previdenza complementare ed il codice TF14 per recuperare la quota di esonero
spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate
alla previdenza complementare. (Circolare n.
4 del 14.1.2008).
A decorrere
dal 1.1.2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti
Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia (art. 20,
comma 2, legge 133/2008).
A decorrere dal 1.1.2009,
il contributo per la disoccupazione involontaria è dovuto anche per gli
impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli
impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di
quelle private, anche quando ad essi sia garantita la stabilità
d'impiego (art. 20, comma 4, legge 133/2008).