Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 1 del 3-1-2007.htm
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 30 ottobre 2006, n. 118. Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 1
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Risoluzione dell’Agenzia delle
entrate 30 ottobre 2006, n. 118.
Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo
parziale.
SOMMARIO:
Con la Risoluzione 118/2006 L’Agenzia
delle entrate chiarisce che anche ai
lavoratori part time, ove fruiscano di buoni pasto, deve applicarsi il regime
fiscale agevolato di cui all’art. 51, comma 2, lett c) del TUIR.
Premessa
L’Agenzia delle entrate, con la
Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118 fornisce chiarimenti sul corretto
trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti al personale
dipendente nell’ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non
preveda il diritto alla pausa per il pranzo.
Normativa e prassi di riferimento
Come noto ai sensi dell’articolo
51, comma 2, lettera c), del TUIR non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro,
nonché quelle in mense organizzate
direttamente dal datore o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo
giornaliero di € 5,29 (lire 10.240),
le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione (circolare n. 104/1998 e circolare n. 84/2000).
Relativamente alle prestazioni
sostitutive del servizio mensa (tra le quali rientrano i buoni pasto), l’Agenzia
delle entrate, con la Risoluzione n. 153 /2004 , aveva ritenuto, in assenza di una specifica previsione
normativa, che soltanto i dipendenti che osservano un orario di lavoro che
prevede una pausa pranzo hanno diritto ai buoni pasto e sono ammessi, pertanto, a beneficiare
dell’agevolazione fiscale di cui al
predetto art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR.
La modifica normativa. D.P.C.M. 18 novembre 2005
L’art. 14 – vicies ter della legge
17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere
al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto
l’emanazione di un decreto diretto a disciplinare le caratteristiche del
buono pasto e la regolamentazione dell’utilizzo dello stesso da parte dei
lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
In esecuzione della predetta delega
è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante
disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa.
Detto decreto definisce all’art. 2,
comma 1, lett. c), il buono pasto come il documento di legittimazione, anche
in forma elettronica che attribuisce
al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi
convenzionati la somministrazione di
alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il
consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
L’art. 5 , comma 1, lett. c), dello
stesso D.P.C.M. prevede, inoltre, che i
“buoni
pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o
festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale,
anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché
dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.”
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 30 ottobre 2006
Con la Risoluzione in epigrafe
l’Agenzia delle Entrate recepisce quanto stabilito dal D.P.C.M. 18 novembre
2005.
In particolare, l’Amministrazione
finanziaria ha chiarito che atteso l’espresso riferimento dell’art. 51,
comma, 2 lett. c), del TUIR alle prestazioni sostitutive di mensa, ora
disciplinate dal D.P.C.M. 18 novembre 2005, detto provvedimento, pur non
avendo natura tributaria, assume rilevanza ai fini fiscali.
Ne consegue, che anche i lavoratori
subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non
preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto,
sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51,
comma 2, lett.c) del TUIR.
Pertanto detti buoni pasto non
concorrono, quali compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro giornalieri,
alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore
assunto con contratto a tempo parziale.
La Risoluzione 15 dicembre 2004, n.
153, deve, pertanto, ritenersi superata.
Il Direttore Generale
Crecco