Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 102 del 26-11-2008.htm
comma 65, art. 1, legge 24dicembre 2007, n. 247- sostituzione del comma 6 art. 21 legge 23 luglio 1991, n. 223
Presidio unificato Previdenza agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 26 Novembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
102
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n.1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
comma 65, art. 1, legge 24dicembre 2007, n. 247- sostituzione del
comma 6 art. 21 legge 23 luglio 1991, n. 223
SOMMARIO:
-
premessa
-
portata della norma
-
gestione aziende calamitose
-
adempimenti delle Sedi
Premessa
Il comma 6, art. 21, legge 23
luglio 1991, n.223 fino al 31 12 2007 ha previsto che agli operai agricoli a
tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati
colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell’articolo
4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 che siano rimasti privi di occupazione
in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di
giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute
nell’anno precedente.
Il beneficio viene concesso a
condizione che i destinatari abbiano prestato nell’anno interessato alla
provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette
avversità.Il Ministero competente ha precisato che la condizione si realizza
anche nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato presso aziende colpite
da calamità.
Si evidenzia che il D.lgs. 29
marzo 2004, n. 102, all’art. 6, ha disposto che le Regioni “delimitino” i
territori nel caso in cui le aziende abbiano diritto alle provvidenze
“compensative” previste dal medesimo D.lgs. e che il Ministero delle
politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli
eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni
interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze a base della richiesta.
La norma non interessava,
quindi, i territori calamitosi in cui le produzioni e le strutture agricole
sono ammesse alla “assicurazione agevolata”.
A sanare tale carenza è
intervenuto il co. 1079, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale
ha previsto che per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali,
compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree
colpite provvedono le regioni.
Saranno, perciò, le singole
regioni a delimitare le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali
comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.
Il comma 65, art. 1, legge 24
dicembre 2007, n. 247 — norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007, su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale - ha sostituito il comma 6 dell’art. 23, legge 23 luglio
1991, n.223 e ha previsto che il requisito di accesso al beneficio, non sia
più collegato alla residenza nei territori colpiti da calamità, bensì
riferito alle aziende operanti nei territori colpiti dalle avversità
atmosferiche inserite nel Piano assicurativo.
Portata della norma
Il comma 65, art. 1della Legge
in esame ha sostituito il comma 6 dell’art. 21 della legge 23 luglio 1991, n.
223 modificando sostanzialmente la normativa relativa al riconoscimento dei
benefici in conseguenza degli eventi calamitosi.
Il comma prevede che “Ai
lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque
giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle
dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile,
ricadenti
nelle zone delimitate
ai sensi dell’articolo 1, comma 1079,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
che abbiano beneficiato degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102
, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie
al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze
dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei
benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari
delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».
La norma novellata pertanto
riconosce al lavoratore:
a)
lo stesso numero di giornate prestate nell’anno precedente
presso l’azienda che ha subito i danni da calamità.
Per il
riconoscimento del beneficio assicurativo nei confronti dei lavoratori
agricoli introduce le seguenti condizioni:
·
il lavoratore deve essere stato occupato per almeno
cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice
civile;
l’impresa agricola deve
ricadere in comune calamitoso;
il comune calamitoso deve
essere delimitato ai sensi dell’art. 1 comma 1079, legge 27 dicembre
2006, n. 296 (“Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità
atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo
annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”);
le avversità atmosferiche
devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo;
l’impresa agricola deve
aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1 comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il citato comma 3 prevede le seguenti
tipologie di intervento:
a)
misure
volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della
produzione e delle strutture;
b)
interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a
produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che
hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c)
interventi di ripristino delle infrastrutture connesse
all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente
con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Considerato che la norma individua le aziende ricadenti
nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano
assicurativo agricolo, l’intervento che è possibile attivare è solamente
quello della lettera a) del citato art. 1 comma 3.
Tuttavia
dall’esame della tipologia di intervento da attìvare si evince che per
individuare l’azienda che ha subito la calamità la sola misura di cui alla
lettera a), non è sufficientemente indicativa se l’azienda è stata
effettivamente colpita da calamità trattandosi di un incentivo ex ante.
In tale
circostanza l’azienda che ha attivato la procedura citata dalla lettera a)
per essere etichettata come “impresa agricola sita in comune calamitoso” deve
aver avuto anche il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.
Gestione aziende calamitose
Per la
gestione delle imprese che hanno subito danni per calamità i cui riflessi
esplicano sui lavoratori agricoli a tempo determinato verrà opportunamente
rilasciata apposita procedura fruibile da Internet con le consuete modalità
di accesso dell’invio telematico del DMAg-Unico.
La procedura conterrà la seguente dichiarazione:
La sottoscritta impresa agricola dichiara di aver
attivato le procedure di cui alla alI’art. 1, comma 3, lettera a del D.lgs
1O2/2004 per l’evento verificatosi dal………….. al………………. codice ISTAT
Provincia……………, Codice ISTAT Comune……………….. e di aver ottenuto/richiesto il
rimborso dei danni subiti.
Considerato che il
beneficio di cui al comma 6, art. 21 legge 23 luglio 1991, n.223 opera anche
nei riguardi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, la medesima
dichiarazione dovrà essere presentata, su modulo cartaceo (allegato 1) dai
concedenti qualora risultino operare in un comune colpito dagli eventi
inseriti nel piano assicurativo annuale ed abbiano attivato le procedure di
rimborso.
Adempimenti delle Sedi
Dall’anno
2009 in conseguenza di quanto novellato non sarà più predisposta la circolare
centralizzata che riepilogava i Decreti del Ministero.
Sarà cura
delle Sedi Regionali contattare le Regioni per l’indicazione delle aree
delimitate, ciò al fine di monitorare le dichiarazioni pervenute
telematicamente.
Le sedi
provvederanno inoltre ad acquisire nell’apposita procedura le istanze
presentate dai concedenti.
Il
Direttore generale
Crecco
DICHIARAZIONE
PER LA CONCESSIONE AI PICCOLI COLONI/COMPARTECIPANTI FAMILIARI DEI BENEFICI A SEGUITO
DI EVENTI CALAMITOSI
comma 65 art.1 , legge 24
dicembre 2007, n. 247
Alla sede INPS
di
Il sottoscritto concedente……….…………………………, codice
fiscale……..……………………….
dichiara di aver attivato le
procedure di cui all'art 1 comma 3 lett. a) del d.lgs. n.102/2004 per
l'evento calamitoso verificatosi dal
……………..al…………………….nella località contraddistinta dal codice ISTAT provincia
……..codice ISTAT comune ………… e di aver ottenuto/richiesto il
rimborso dei danni subiti.
Data……………….
firma