Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 159 del 16-12-2004.htm
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
della Segreteria Tecnica
del
C.d.A. e degli Organi Collegiali Centrali e Periferici
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Dicembre 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 159
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività commerciale.
SOMMARIO
:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre
2004.
1 – Premessa
Nella seduta del 17 novembre
2004 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 202 del 17 novembre
2004 ha attribuito alle Sedi competenti per territorio la competenza relativa
all’istruttoria di tutte le domande di indennizzo nonché all’accoglimento
delle stesse.
Con la stessa delibera il
Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le Sedi debbono trasmettere al
Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali le sole domande che
ritengono di non poter accogliere.
2 - PROCEDURE PER LA
CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
Le Sedi competenti per
territorio provvedono all’istruttoria delle domande secondo le istruzioni
fornite con circolare n.20 del 21 gennaio 2002, richiamate con messaggio
n.212 del 24 luglio 2002 e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole,
provvedono direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a
porre in pagamento l’indennizzo.
Qualora siano proposti
eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento delle domande assunte
dalle Sedi, essi vanno inoltrati al Comitato amministratore della gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali, che decide in via definitiva sugli stessi.
Si precisa che le decisioni
assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in
sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la
razionalizzazione della rete commerciale, in data antecedente alla deliberazione
n. 202 del 17 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione, sono
definitive.
Le domande per le quali
l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate
al predetto Comitato amministratore, secondo le istruzioni fornite con
circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, il
quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di
accoglimento.
Le Sedi devono trasmettere, con
cadenza bimestrale (prima scadenza 28 febbraio 2005), alla Direzione Centrale
delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore, un
report dal quale risulti il numero delle domande istruite con parere
favorevole e quelle con parere non favorevole, nonché l’impegno di spesa
distinto per anno, secondo l’allegato prospetto e aggiornando i dati relativi
all’importo del trattamento minimo, relativo alle domande accolte.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1