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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 28 del 29-1-2007.htm
  
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non agricola. Utilizzo della dichiarazione sostitutiva e tempistiche di erogazione.
  


 
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Roma, 29 Gennaio 2007
 
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Circolare n.  28
 
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OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non agricola. Utilizzo della dichiarazione sostitutiva e tempistiche di erogazione.
 
SOMMARIO:
§
        
Tempi di erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e utilizzo della dichiarazione sostitutiva.
§
        
Istruzioni operative
 
 
TEMPI DI EROGAZIONE DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI E UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 
In un’ottica di sempre maggior soddisfazione dell’utente e per garantire ai lavoratori disoccupati un’erogazione continua del reddito, in modo da non privare gli stessi di una fonte di sostentamento che spesso è la sola nel momento in cui l’assicurato perde il lavoro, l’Istituto ha emanato diverse disposizioni alle Sedi - tra cui la principale con il msg. n. 34975 del 20 ottobre 2005 - sottolineando la necessità di una maggiore attenzione nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali in tempi il più possibile brevi, anche tramite l’utilizzo del modello di dichiarazione sostitutiva del DS22.
 
L’indennità di disoccupazione, essendo trattamento di mera sussistenza, richiede un’attenzione particolare considerato che la prestazione interviene in un momento d’emergenza; quindi è assolutamente
inderogabile
l’esigenza che tutte le Sedi attuino compiutamente le istruzioni già fornite.
 
Ricordando che gli assicurati sono comunque responsabili di eventuali dichiarazioni mendaci, le Sedi daranno, quindi, precedenza assoluta alla liquidazione delle prestazioni in parola, così da non superare, se non per casi eccezionali e dovuti ad impossibilità oggettiva, il tempo soglia di un mese dalla data di presentazione della domanda.
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE
 
Come sottolineato nelle disposizioni già impartite, il principale ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato dai ritardi nella presentazione del modello DS22, nel quale il datore di lavoro indica informazioni indispensabili per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione. Per superare tale criticità e consentire tempi rapidi di erogazione della prestazione, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva, inviato in allegato con il citato messaggio n. 34975/2005, che  il lavoratore può presentare contestualmente alla domanda.
 
A tal proposito, si invitano le Sedi ad utilizzare per il calcolo della retribuzione media giornaliera i dati retributivi presenti negli archivi E-Mens.
 
In ottica di tempo reale gli operatori di front-office sono chiamati a svolgere un ruolo di consulenza anche per la compilazione della dichiarazione sostitutiva del Mod. DS22. Durante l’espletamento dell’attività di sportello l’operatore verificherà che il modello di dichiarazione sostitutiva sia compilato nella parte anagrafica, nella parte relativa all’individuazione dell’ultimo datore di lavoro, nel campo motivo della cessazione e nella voce sussistenza del diritto all’indennità di mancato preavviso.
 
A tal proposito, si sottolinea l’esigenza di un adeguato coinvolgimento dei Patronati che dovranno essere sensibilizzati sulle nuove modalità operative, con particolare riferimento al più diffuso utilizzo delle dichiarazioni sostitutive del Mod. DS22. 
La sezione retributiva del modello di dichiarazione sostitutiva sarà invece sostituita, con apposita nota di rinvio, dalle stampe delle ultime retribuzioni, anche se non coincidenti con gli ultimi mesi di rapporto di lavoro, estrapolate da E-mens (a cura dell’operatore) e che formeranno parte integrante del suddetto modello che dovrà quindi essere sottoscritto dal lavoratore dichiarante.
 
Si precisa che nella successiva fase istruttoria andranno escluse dalle retribuzioni da prendere in considerazione quelle comprensive di mensilità aggiuntive o arretrati.
 
Si rammenta la possibilità offerta dalla procedura dedicata di attribuire il codice “B” nel campo “Ricorso Autocertificazione” qualora si ravvisi l’opportunità di un riscontro delle retribuzioni considerate con quelle successivamente inserite in E-mens, come indicato nel messaggio n. 36931 DEL 8/11/2005. Il codice “B” dovrà essere sostituito con il codice “A” per attivare la riliquidazione. In procedura è stata anche introdotta apposita funzione statistica per consentire di rilevare i tempi di erogazione per le domande presentate con dichiarazione sotitutiva del modello DS22 (Opzione 4 del menu Rilevazioni Statistiche: inserire A nell’apposito campo, se la rilevazione deve riguardare le sole domande presentate con dichiarazione sostitutiva del mod. DS22).
 
 
Solo nei casi di totale assenza di dati retributivi sull’archivio E-mens, la sussitenza del requisito contributivo dovrà essere accertata sulla base delle buste paga presentate dal lavoratore, la cui esistenza è ritenuta elemento probante al fine dell’applicazione del principio dell’automaticità della prestazione, fatto salvo l’esercizio del diritto dell’Istituto di esperire accertamenti in presenza di situazioni di mancato perfezionamento dei requisiti di legge emersi in sede di liquidazione definitiva.
 
Per tali domande non dovrà quindi essere utilizzato il codice “N” previsto per le domande liquidate sulla scorta del DS22.
 
Si precisa, infine, che una corretta compilazione del mod. DS21 rende superflua la presentazione di ulteriore documentazione a supporto di dichiarazioni già contenute nel contesto del modello stesso, quali, ad esempio, l’autocertificazione della disponibilità al lavoro, dichiarazioni sul lavoro atipico, cud, stati di famiglia ecc.
 
È evidente che il lavoratore, già in possesso del modello DS 22 correttamente compilato, potrà presentare alternativamente al modello sostitutivo lo stesso DS22 senza che questo, però, vada in alcun modo ad incidere sui tempi di erogazione della prestazione.
 
L’applicazione delle prassi sopra descritte determinerà una riduzione dei tempi di liquidazione della prestazione ed uno speculare abbattimento degli interessi legali imputabili alla tardiva definizione delle domande di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.
 
Inoltre, al fine di migliorare sensibilmente i tempi di riscossione, dovrà essere incentivato, attraverso adeguata informativa presso tutti i canali di presentazione della domanda (Enti di Patronato, Centri per l’Impiego, sportello Inps) l’utilizzo del conto corrente bancario o postale (nel modello di domanda DS21 è presente apposita sezione per indicare le relative coordinate).
 
Si richiama l’attenzione, in ogni caso, sui necessari controlli delle dichiarazioni sostitutive in una percentuale non inferiore al 5 per cento di quelle liquidate.
 
Come noto, la procedura è già stata implementata con un’applicazione che consente l’eventuale ricalcolo della prestazione nei casi in cui ciò si rendesse
necessario a seguito dei controlli effettuati.
Qui di seguito si elencano i messaggi più significativi con i quali sono state emanate disposizioni alle Sedi:
 
Msg n. 34975 del 20/10/2005
Msg n. 36931 del    8/11/2005
Msg n. 38851 del  28/11/2005
Msg n. 40621 del  13/12/2005
Msg n. 25318 del  21/09/2006
Il Direttore Generale
Crecco