Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 56 del 9-3-2007.htm
Art. 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n.296. Percorso di adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.797/55 (T.U. sugli assegni familiari).
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 9 Marzo 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
56
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006,
n.296.
Percorso di adeguamento della retribuzione
giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n.797/55 (T.U. sugli assegni familiari).
SOMMARIO:
La legge finanziaria 2007 ha disposto il
progressivo aumento nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009 della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori
soci di cooperative sociali ex art. 1, co. 1, lett a) della legge 8 novembre
1991, n. 381 o che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali,
sanitari, socio-educativi, nonché per i lavoratori soci di altre cooperative,
operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottat i
decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del TUAF.
Premessa
L’art.
1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (All. 1) - (in S.O. alla G.U. del 27 dicembre 2006,
n. 299 – Serie Generale) - ha disposto il progressivo aumento (da effettuarsi
nel triennio 2007, 2008 e 2009) della retribuzione giornaliera imponibile ai
fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative sociali ex art. 1, co.
1, lett a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 o che operano nell’area dei
servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, nonché per i
lavoratori soci di altre cooperative, operanti in settori ed ambiti
territoriali per i quali sono stati adottati i decreti ministeriali previsti
dall’art. 35 del D.P.R. n. 797/55 (T. U. sugli assegni familiari).
Tale
disposizione risponde all’esigenza di pervenire, attraverso un percorso di
graduale adeguamento, all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed
assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei
dipendenti da impresa, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
142 del 2001, di “Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
1) Ambito di
applicazione e forme assicurative
L’art.
1, comma 787, dispone l’aumento della retribuzione giornaliera imponibile per
i lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
lavoratori soci
delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della
legge n. 381/91;
lavoratori soci
delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio-educativi;
lavoratori soci
di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le
quali siano stati adottati, ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i
decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale.
Sono
interessate dall’applicazione della nuova disciplina, recata dall’art. 1,
comma 787, tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono già
assoggettati i lavoratori soci delle suddette cooperative.
2) Retribuzione
giornaliera imponibile da assoggettare agli aumenti percentuali
Per
i lavoratori soci delle cooperative indicate ai punti 1 e 2 del par. 1), la
retribuzione giornaliera da prendere a base ai fini dell’applicazione degli
aumenti percentuali è quella fissata dai decreti ministeriali, adottati ai
sensi dell’art. 35 del TUAF , nel rispetto da quanto stabilito dal D.M.
22/09/2000 ( si veda la circolare
4 dicembre 2000, n. 200).
Tale
decreto, come noto, dispone che l’imponibile medio giornaliero per lavoratori
soci delle suddette cooperative, al fine di assicurare una copertura
assicurativa pari a 52 settimane annue, non può essere inferiore, su base
annua, al 40% del trattamento minimo di pensione previsto dall’art. 7, comma
1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1,
comma 2, della legge n. 389/89.
Detto
trattamento minimo per l’anno 2007 ammonta a
€ 436,14
; il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale
di
€ 174,46
. Pertanto, l’imponibile giornaliero per l’anno 2007, da
prendere a base ai fini dell’applicazione degli aumenti
percentuali, è pari ad
€ 29,08
.
Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati,
determinati con i decreti ministeriali ex art. 35 del T.U.A.F.
Poiché,
peraltro, la norma di cui all’art. 1, comma 787, si applica anche alle altre
cooperative indicate al p. 3 del par. 1), operanti in settori non contemplati
dal DM 22/09/2000, per queste ultime cooperative gli aumenti percentuali
dovranno essere calcolati prendendo a base le retribuzioni giornaliere
fissate dai decreti ministeriali che le riguardano.
3) Periodo di occupazione media mensile
Per
i lavoratori soci delle cooperative indicate al par. 1), anche durante il
triennio di progressivo adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile
stabilito dall’art. 1, comma 787, si deve tener conto, ai fini contributivi,
del periodo di occupazione media mensile fissato dai decreti ministeriali ex
art. 35 del TUAF che, ai sensi del DM 22/09/2000, non può essere inferiore a
ventisei giornate.
Per
le altre cooperative non contemplate dal citato DM 22/09/2000, si deve
continuare a tenere conto dei periodi di occupazione media mensile fissati
dai decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF, fino al termine del
triennio di adeguamento previsto dalla norma.
4)
Decorrenze,
percentuali e modalità di calcolo degli aumenti della retribuzione
giornaliera imponibile. Individuazione del minimo contrattuale giornaliero.
La
retribuzione giornaliera, individuata come indicato al par. 3), ai fini del
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del 30%
per l’anno 2007, del 60% per l’anno 2008 e, infine, del 100% per l’anno 2009.
Come
disposto nel secondo periodo dell’art. 1, comma 787 citato, il calcolo degli
aumenti della retribuzione giornaliera si effettua sulla differenza esistente
tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente
minimo contrattuale giornaliero di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389.
Si
precisa che il minimo contrattuale giornaliero da prendere a riferimento ai
fini del calcolo del differenziale, deve intendersi riferito agli elementi
retributivi – desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine – dati da paga-base, indennità di
contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), trattandosi
di un percorso convenzionale di
adeguamento.
La
percentuale di aumento così determinata, va sommata alla retribuzione
giornaliera imponibile già stabilita dai citati decreti ministeriali.
Si
fornisce, di seguito, uno schema del procedimento di calcolo per la determinazione
della retribuzione giornaliera imponibile secondo il disposto della norma.
1
Minimo contrattuale giornaliero (paga-base + E.D.R. + indennità di
contingenza)
-
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM
=
Differenza retributiva
2
30% della differenza retributiva di cui al
punto 1 (anno 2007)
3
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM + 30% differenza
retributiva
=
Retribuzione giornaliera
imponibile adeguata ex art. 1 , comma 787 (anno 2007)
5) Contribuzioni
versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali. Efficacia
Il
terzo periodo dell’art. 1, comma 787, dispone, con efficacia retroattiva, che
le contribuzioni versate nei periodi antecedenti all’entrata in vigore della
norma (1° gennaio 2007) su retribuzioni superiori a quelle convenzionali ex
DM restano acquisite alle gestioni previdenziali.
Pertanto,
con riferimento ai contributi versati fino al 31 dicembre 2006, le
cooperative interessate non hanno titolo
al rimborso di eventuali differenze contributive a nessun titolo.
La
disposizione recata al quarto periodo dell’art. 1, comma 787, consente alle
cooperative interessate di continuare a versare, negli anni 2007, 2008 e
2009, i contributi assicurativi e previdenziali sulla base delle retribuzioni
effettivamente corrisposte ai lavoratori soci, purché tali retribuzioni non
siano inferiori all’imponibile convenzionale, incrementato degli aumenti
percentuali previsti dallo stesso
art. 1, comma 787.
L’ultimo
periodo dell’art. 1, comma 787, dispone che “La contribuzione di cui al terzo
e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento
effettuato”.
6) Applicazione del
minimale contrattuale generale ex art. 1, co.1, legge n.389/89
Avuto
riguardo alla ratio dell’art. 1, comma 787, legge n. 296/2006, che, come
detto in premessa, risponde all’esigenza di pervenire alla equiparazione
della contribuzione dovuta per i lavoratori soci a quella dei dipendenti da
impresa e tenuto conto della necessità di dare attuazione alla disciplina
introdotta dalla legge n. 142/2001, a far tempo dal 1° gennaio 2010, le
cooperative interessate saranno tenute ad assolvere gli obblighi contributivi
nel rispetto della retribuzione contrattuale, come definita dall’art. 1 co.
1, legge n. 389/89.
Da
tale data, pertanto, si intendono superate le previsioni dei decreti
ministeriali in materia di retribuzione giornaliera imponibile e di periodo
di occupazione media mensile per tutte le cooperative di cui al par. 1).
7) Regolarizzazione
contributiva. Istruzioni operative
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2007, non hanno
potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti,
possono regolarizzare detti periodi
ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993,
approvata con D.M.7/10/1993 (cfr.circolare
n.292 del 23/12/1993).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di
oneri aggiuntivi.
Ai
fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la
regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle
seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze
in più tra le retribuzioni in vigore al 1.1.2007 e quelle assoggettate a
contribuzione per lo stesso mese
-
porteranno in aumento
delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la
regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il
settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga
-
le retribuzioni imponibili
del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione saranno riportate
nell’elemento <Imponibile> del mese stesso dell’EMens.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
Articolo 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Per
la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative
che esplicano l’attività nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari
e socio-educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti
territoriali per i quali sono stati adottati , ai sensi dell’articolo 35 del
Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali
ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la
retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei
contributi previdenziali e assistenziali è aumentata secondo le seguenti
decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno
2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il
calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta
retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero,
di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni
superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni
previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la
facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra
determinato.
La
contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione
alla misura del versamento
effettuato.