Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 96 del 3-6-2003.htm
Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per l’anno 2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 3
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 96
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione
separata: contribuzione volontaria per l’anno 2003. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Versamenti
volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
Versamenti
volontari nella Gestione Separata
Istruzioni
contabili
1 – Versamenti
volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
Come é noto, anche dopo
l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il
contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle
gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali continua ad
essere determinato secondo i criteri vigenti dal 1° luglio 1990 e dettati
dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Conseguentemente, a
i predetti soggetti
deve essere
tuttora attribuita una delle otto classi di reddito previste dall’articolo 3,
comma 1,
della legge n. 233/1990 (tabella A
allegata alla legge) e, in particolare, la classe il cui reddito medio
risulti
pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei
redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi di attività.
La legge n.
233/1990 ha inoltre
fissato una
misura
minima
ed una
massima
del
contributo
volontario
dovuto alle
Gestioni in esame
,
correlate
rispettivamente:
a)
al
minimale di
reddito
imponibile
a cui viene rapportato il contributo obbligatorio dovuto alle
relative gestioni pensionistiche, ottenuto secondo le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, ed all'articolo 6 della legge
31 dicembre 1991, n.415 (minimale giornaliero di retribuzione degli operai
dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio, moltiplicato per
312 e maggiorato dell'importo di €. 671,39);
b)
all’importo
della
retribuzione annua pensionabile
cui viene applicata la percentuale massima di determinazione
della pensione (2%) a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per
l’IVS dei lavoratori dipendenti (“tetto pensionabile”).
I redditi
medi delle otto classi previste devono essere annualmente aggiornati - con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno - in relazione alle variazioni del
suddetto minimale giornaliero di retribuzione e del limite di retribuzione
annua del “tetto pensionabile”.
Poiché
l’importo massimo del contributo volontario è rapportato al valore del “tetto
pensionabile”, coloro che - nel triennio di riferimento - hanno prodotto
redditi il cui importo medio annuo risulti superiore al “tetto pensionabile”
,
saranno autorizzati a contribuire nella misura
massima dell'ottava classe, non essendo interessati (contrariamente agli
assicurati obbligatori alle Gestioni in esame) dall’articolo 3ter della legge
14 novembre 1992, n. 438, che prevede l’aumento di un punto percentuale
dell'aliquota contributiva IVS da applicare alla quota di reddito eccedente
rispetto al
“tetto pensionabile”
.
1.1 -
Determinazione del contributo volontario
Come
previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 233/1990, l'importo volontario
da versare nei relativi periodi contributivi è ottenuto applicando le
aliquote di finanziamento obbligatorio delle rispettive gestioni ai redditi
medi di ciascuna classe, determinati con riferimento al valore aggiornato del
livello minimo imponibile (1^ classe) e del limite massimo di retribuzione
annua pensionabile (8^ classe), con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza,
per le sei classi intermedie di reddito.
Per l’anno
in corso, pertanto, l’ammontare del contributo di ciascuna classe dovrà
essere determinato sulla base delle seguenti aliquote percentuali IVS:
a)
prosecutori volontari nella gestione
“Artigiani”
Ö
16.80 %,
per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore
ai 21 anni;
Ö
13,80 %,
per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
b)
prosecutori volontari nella gestione
“Commercianti”
Ö
17,19 %, per
i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni;
Ö
14,19 %, per
i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Si
ricorda che la riduzione contributiva al 13,80% (artigiani) ed al
14,19% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il
collaboratore interessato compie i 21 anni.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali
aggiornati, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione da
applicare con effetto dal 1° gennaio 2003, i cui valori sono stati definiti:
Ö
arrotondando
all’unità
di euro
gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di
contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili;
Ö
arrotondando
al
centesimo di euro
gli importi di contribuzione mensile relativi alle
predette classi (vedi tabelle sottostanti).
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione
volontaria
(Decorrenza
01/01/2003)
Valori espressi in Euro
Classi di reddito
Reddito medio
imponibile
Contribuzione
mensile
16,80% RM
13,80%RM
1
Fino €
12.590
12.590
176,26
144,79
2
da €
12.591 a €
16.652
14.622
204,71
168,15
3
da €
16.653 a €
20.713
18.683
261,56
214,85
4
da €
20.714 a €
24.775
22.745
318,43
261,57
5
da €
24.776 a €
28.836
26.806
375,28
308,27
6
da €
28.837 a €
32.898
30.868
432,15
354,98
7
da €
32.899 a €
36.958
34.929
489,01
401,68
8
da €
36.959
36.959
517,43
425,03
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini
della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2003)
Valori espressi in Euro
Classi di
reddito
Reddito medio
imponibile
Contribuzione
mensile
17,19% RM
14,19%RM
1
Fino €
12.590
12.590
180,35
148,88
2
da €
12.591 a €
16.652
14.622
209,46
172,91
3
da €
16.653 a €
20.713
18.683
267,63
220,93
4
da €
20.714 a €
24.775
22.745
325,82
268,96
5
da €
24.776 a €
28.836
26.806
384,00
316,98
6
da €
28.837 a €
32.898
30.868
442,18
365,01
7
da €
32.899 a €
36.958
34.929
500,36
413,04
8
da €
36.959
36.959
529,44
437,04
N.B.
La classe di
reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi
negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi
indicati sub"reddito medio imponibile" (cfr. la tabella riportata
nella piattaforma Helios)
2 – Versamenti volontari alla Gestione Separata di cui all’art.2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 184, i versamenti volontari alla “Gestione separata” sono
disciplinati dalle norme di carattere generale di cui al DPR
31
dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate
dal succitato decreto legislativo.
Da tale data è pertanto superata la previsione dell’articolo
2 del Regolamento approvato con DM 2 maggio 1996, n. 282, secondo il quale
l’autorizzazione ai versamenti volontari era possibile in presenza degli
stessi requisiti richiesti nella gestione Commercianti (tre anni nel
quinquennio o cinque anni nella vita assicurativa) e - nel periodo
transitorio, scadente il 31 dicembre 2000 - in presenza di un requisito
contributivo ridotto, pari ad un anno di effettiva contribuzione nel
quinquennio anteriore alla domanda.
Possono perciò chiedere di proseguire l'iscrizione con il
versamento di contributi volontari coloro che abbiano cessato l'attività e la
relativa contribuzione alla “Gestione separata” e che si trovino nelle
condizioni di diritto e di fatto stabilite dalle norme sopra richiamate.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha
efficacia a tempo indeterminato e può essere utilizzata fino al momento del
pensionamento. Tuttavia
l’eventuale
ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, ovvero
l’accreditamento di contribuzione a qualsiasi titolo in una qualunque forma
di previdenza costituisce causa di sospensione temporanea dei versamenti
volontari.
Non è infatti consentito effettuare versamenti volontari
alla “Gestione separata” in periodi di contestuale assicurazione ad una delle
forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (FPLD, forme di
previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive di tale assicurazione), per
i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.
I
versamenti volontari non sono inoltre ammessi per periodi
successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle
citate forme di previdenza, posto che l’istituto della prosecuzione
volontaria ha lo scopo di far
conservare agli interessati i diritti
derivanti dall’assicurazione o di raggiungere i requisiti per il diritto alla
pensione
.
2.1 - Requisiti contributivi necessari per l’autorizzazione.
Come previsto dall'articolo 5, comma 2, ultimo periodo,
del D.Lgs. 184/1997, il requisito contributivo minimo richiesto per
autorizzare la prosecuzione volontaria della “Gestione separata” è pari ad un
anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa
domanda.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2001 è possibile
autorizzare alla prosecuzione volontaria nella Gestione anche sulla base del
requisito alternativo di cinque anni di effettiva contribuzione, introdotto
dall’articolo
69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
.
Il
requisito contributivo necessario per l’autorizzazione deve essere
perfezionato sulla base delle
sole
contribuzioni versate nella Gestione Separata
.
Per
individuare il requisito richiesto ai fini dell’autorizzazione (l’anno o i
cinque anni di contribuzione), va tenuto presente che nella Gestione
Separata:
Ö
i contributi sono versati in relazione ai compensi
percepiti dall’interessato, sulla base dell’aliquota di volta in volta
vigente (per l’assolvimento dell’obbligo contributivo non sono previsti
minimali di contribuzione);
Ö
la copertura di un intero anno si realizza in
presenza di un contributo non inferiore a quello ottenuto applicando al
minimale di reddito della gestione Commercianti l’aliquota IVS della Gestione
separata, individuata con riferimento alla situazione contributiva
dell’interessato;
Ö
la durata della copertura assicurativa dei vari periodi
contributivi viene determinata con riferimento al minimale di reddito della
gestione Commercianti dell’anno in cui l’assicurato ha percepito i compensi
assoggettati a contribuzione nella Gestione.
2.2 - Decorrenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre da primo
giorno del mese della domanda (come
per gli iscritti alla gestione Commercianti)
, salvo cause
ostative.
A tale
proposito giova sottolineare che nella “Gestione Separata” vige il
principio di
cassa
, per effetto del quale si attribuisce la copertura
assicurativa all’anno nel quale sono stati corrisposti all’interessato i
relativi compensi.
Va altresì ricordato che,
secondo la previsione dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i contribuenti alla “Gestione separata” hanno diritto all'accredito
di tutti i contributi mensili di ciascun anno solare, a condizione che
risulti versato un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul
minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n.
233/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ne consegue che, in caso di
contribuzione annua inferiore al predetto importo, viene accreditato un
numero di mesi ridotto in proporzione alla somma versata, con attribuzione
temporale dei contributi così determinati dall'inizio dell'anno solare, fino
a concorrenza dei dodici mesi nell'anno.
Si ritiene
tuttavia che, in presenza di contribuzione obbligatoria riferita ad un
periodo di attività concluso nel corso dell’anno di presentazione della
domanda di autorizzazione, ed in data antecedente al 1° giorno del mese di
presentazione della stessa:
Ö
tutta la contribuzione, ancorché sufficiente a
coprire l’intero anno, deve essere considerata come attribuita al solo
periodo in cui è stata prestata attività (fino a tutto il mese di
cessazione);
Ö
l’autorizzazione deve avere decorrenza dal 1° giorno
del mese di presentazione della domanda.
La decorrenza sarà posticipata al 1° giorno del mese
successivo a quello della domanda, nel caso in cui la presentazione sia
avvenuta nel corso dello stesso mese di cessazione del rapporto di
collaborazione.
Si sottolinea che dal 12 luglio 1997,
ferma restando la decorrenza
dell’autorizzazione
, è possibile coprire volontariamente anche i sei mesi
precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la
presenza di contribuzione - anche figurativa - nel semestre interessato,
ovvero la titolarità di pensione diretta (qualunque sia la forma di
previdenza obbligatoria interessata dal versamento contributivo o dalla
liquidazione della prestazione).
2.3 -
Criteri di determinazione del contributo
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve
essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs.
184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti
nell'anno di contribuzione
precedente
la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione,
prevista per gli iscritti obbligatori.
Posto che,
anche nella Gestione Separata, i versamenti in forma volontaria sono
consentiti solo in corrispondenza di periodi
non coperti
da altra tipologia di contribuzione (qualunque sia
l'ordinamento pensionistico interessato), ai fini della determinazione del
contributo volontario deve essere applicata esclusivamente l’aliquota IVS
prevista per gli iscritti obbligatori
privi
di tutela
previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Con
decorrenza 1° gennaio 2003, come peraltro indicato nella circolare n.
21/2003, detta aliquota - invariata rispetto all’anno precedente - resta
fissata nella misura del
13,5%.
Poiché la
contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il
contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per
trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.
Considerato
che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di
versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando
l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti
(per il 2003, pari ad
€.
12.590,00 annui e ad €.1.050,00 mensili)
,
tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota IVS prevista (
13,5%
), l’importo minimo dovuto dai
prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a
€. 1.701,00
, su base annua, e ad
€.
141,75
, su base mensile.
Deve ritenersi pertanto superato quanto stabilito al
punto 6.4 della circolare n. 93/1998,
in cui è previsto che la retribuzione minima sulla quale calcolare l’importo
del contributo da porre a carico dei prosecutori volontari della “Gestione
separata” è pari a quella determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della legge n. 638/1983.
Il riferimento a tale ultimo minimale (di ammontare
inferiore
a quello determinato
secondo
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, ed
all'art. 6 della legge n.415/1991) non consentirebbe infatti di garantire ai
prosecutori volontari della “Gestione separata” la copertura assicurativa
dell'intero periodo al quale si riferiscono i versamenti.
La base imponibile presa a riferimento al momento
dell’autorizzazione deve essere annualmente aggiornata - con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno - sulla base dell’indice medio di variazione del
costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente (nell'anno 2002
tale indice, da applicare ai suddetti fini, è risultato pari al 2,4 %).
3 – Istruzioni contabili
I versamenti dei contributi
volontari effettuati dai soggetti iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26,
legge n. 335/1995 (parasubordinati), con i criteri e le modalità riportati
nel precedente punto
2
., devono
essere rilevati al conto GPA 52/084, già esistente, in considerazione che per
gli stessi si applica la procedura in vigore per la generalità degli
assicurati.
All'atto della ripartizione
contabile, i contributi di che trattasi devono essere imputati ai conti di
nuova istituzione PAR 22/120, se di competenza degli anni precedenti, ovvero
PAR 22/170, se di competenza dell'anno in corso, (vedi allegato 1).
Nulla è innovato per quanto riguarda la rilevazione
contabile dei contributi volontari afferenti agli artigiani e agli esercenti
attività commerciali.
IL DIRETTORE
GENERALE FF.
PRAUSCELLO
Allegato
1
VARIAZIONI AL PIANO
DEI CONTI
Tipo istituzione
I
Codice conto
PAR 22/120
Denominazione completa
Contributi volontari, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CONTRIBUTI VOLONTARI-A.P.
Tipo istituzione
I
Codice conto
PAR 22/170
Denominazione completa
Contributi volontari, di
competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CONTRIBUTI VOLONTARI-A.C.