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Roma, 25 Luglio 2002 |
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OGGETTO: |
Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l’impiego “intra moenia” di persone detenute o internate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: |
Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o delle aziende pubbliche e private che, all’interno delle carceri, impiegano persone detenute o internate. |
Premessa. Nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2002 è stato pubblicato il Decreto interministeriale Giustizia - Finanze 9 novembre 2001 (allegato n.1), contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (allegato n. 2), a beneficio delle cooperative sociali e delle aziende, pubbliche e private, che, organizzando attività di servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate.
1. Quadro di riferimento. La legge n. 193/2000 si inserisce nell'ambito delle politiche atte a promuovere lo svolgimento di attività di lavoro da parte di detenuti. Il provvedimento legislativo, infatti, oltre a concretizzare la disposizione dell’articolo 27 della Costituzione - che prescrive una funzione anche rieducativa e di reinserimento sociale della pena - prevede la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative. La determinazione dei predetti benefici era, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che ne stabilisse le misure (art.1, c. 3-bis). Il decreto 9 novembre 2001, attua le agevolazioni previste nel citato intervento legislativo.
2. Cenni sul lavoro in carcere. Prima di soffermarsi sulle agevolazioni previste dalla legge n. 193/2000, occorre preliminarmente considerare che, in ambito carcerario, il lavoro può essere svolto sia all’interno che all’esterno degli stabilimenti penitenziari. In particolare si definisce lavoro all'esterno quello che, svolgendosi fuori dalla cinta muraria anche presso imprese pubbliche o private, comporta l'uscita del detenuto dal complesso penitenziario. La distinzione assume rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge. Mentre, infatti, per le Cooperative sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono l’attività lavorativa, le aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive intra moenia, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti penitenziari.
3. Contenuto della norma e beneficiari. 3.1. Cooperative sociali. L'articolo 1 della legge n. 193/2000 si propone di incentivare le offerte di lavoro provenienti dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (1). Il comma 1, infatti, ampliando le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 - che individua i soggetti svantaggiati destinatari delle agevolazioni previste dalla legge stessa - vi include gli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e i detenuti e internati negli istituti penitenziari. Il secondo comma, inoltre, modifica il comma 3 del già citato articolo 4, aggiungendovi il comma 3-bis, in forza del quale le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, vengano corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto. Il medesimo comma prevede altresì che il beneficio si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Si rammenta da ultimo che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che in precedenza siano stati occupati come detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, usufruiranno dell’abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali previsto per le “persone svantaggiate” dall’art. 4, c. 3, della citata legge n. 381/1991 (circolare n. 296 del 29 dicembre 1992).
3.2 Aziende pubbliche e private. Le agevolazioni contributive, introdotte dall’articolo 1 della legge n. 193/2000, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività intramurarie di servizio o di produzione, impieghino persone detenute o internate (articolo 2). In particolare la norma prevede che tra aziende ed amministrazione penitenziaria siano stipulate delle convenzioni (vedi punto successivo) le quali prevedano la definizione del trattamento retributivo da corrispondere al personale impiegato nelle attività lavorative. Si osserva, infine, che anche nei riguardi delle aziende pubbliche e private opera l’estensione del beneficio nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
4. Destinatari. Le agevolazioni si rivolgono alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Al fine di fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, soccorre l’articolo 5 della legge n. 193/2000, il quale, modificando l’articolo 20 della sopraccitata legge n. 354/1975, prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati. Nelle convenzioni sono disciplinati l’oggetto, le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. Quest’ultimo, peraltro, è stabilito in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario (2).
Il secondo comma dell’articolo 5 prevede, infine, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l’associazione in cooperative sociali ex lege n. 381/1991, l’inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali e civili.
5. Oggetto del beneficio. L'agevolazione è costituita da una riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative e/o dalle aziende pubbliche o private relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto 9 novembre 2001, lo sgravio è stabilito, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella misura dell’80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore). Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 5 miliardi di lire (€. 2.582.284,50).
6. Condizioni per l'accesso al beneficio. Le cooperative e/o le aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni provvederanno a presentare alla competente Sede dell’Istituto copia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 354/1975, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 193/2000. Le Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l’Istituto, ai fini della costituzione della posizione contributiva, produrranno la citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della circolare n. 296 del 29 dicembre 1992. Le aziende pubbliche e private che, per l’esercizio di attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato produrranno copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla Direzione penitenziaria.
Stante la particolare delicatezza della materia, si sottolinea la necessità che, sia a livello centrale che periferico, venga realizzata ogni possibile sinergia con le competenti strutture del Ministero della Giustizia, nel rispetto della vigente normativa posta a tutela della privacy.
7. Codifica aziende. Modalità operative. Le posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4V" che, a decorrere dal “luglio 2000” (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000". Stante l’arco temporale di spettanza del beneficio che, come sopra precisato, può trovare applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, il suddetto codice dovrà essere gestito con l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede.
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice “tipo contribuzione” di nuova istituzione “79” avente il significato di “lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000”;
- determineranno l’importo del beneficio nella misura complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “Rid. ex lege n. 193/2000” e dal codice di nuova istituzione “L240”.
7.1. Regolarizzazione dei periodi pregressi. Le cooperative sociali e/o le imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione da “luglio 2000” (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 193/2000) in poi, potranno recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti. A tal fine, le stesse si atterranno alle seguenti modalità: - determineranno l’ammontare del beneficio contributivo complessivamente spettante per i periodi scaduti;
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “arr. agevolaz. ex lege n. 193/2000” e dal codice di nuova istituzione “L250”.
Il beneficio, come più volte precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore. All’atto del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e precedentemente trattenuta.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.
8. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770. Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto “TIPO RAPPORTO” il codice “79” (lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000).
9. Istruzioni contabili. Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con i codici "L240" e "L250" secondo le modalità previste ai precedenti punti 7 e 7.1. dovranno essere imputati al conto GAW 37/24, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GAW 37/64, se relativi a periodi di competenza dell'anno in corso.
Per la movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95".
Nell'allegato n. 3 vengono riportati i suddetti conti di nuova istituzione.
(1) Per l’individuazione dei suddetti organismi e della relativa disciplina di riferimento, si richiamano i criteri e le disposizioni impartite con la circolare n. 296 del 29 dicembre 1992 e seguenti.
(2) 2/3 di quanto previsto dai CCNL – art.22 della legge n. 354/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato 1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 novembre 2001
Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati; Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti; Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari; Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;
Decreta:
Art.1. 1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002. 2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.
Roma, 9 novembre 2001
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 67
Allegato 2
Legge n. 193 del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000)
“Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”
Art. 1 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». 2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».
Art. 2 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
Art. 3 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Art. 4 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 5 1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente: «Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica». 2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente: «Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili». 3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.
Art. 6 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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