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970108
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
970108
Circolare n. 2
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 8 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 2        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                         E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                         E PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                         DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                         CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALL. 2
OGGETTO:  Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
          dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al
          piano dei conti.
SOMMARIO:
     Il D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di precedenti
DD.LL., ha previsto agevolazioni a favore delle imprese con
meno di 100 dipendenti che assumono dirigenti privi di
occupazione sotto forma di un contributo pari al 50 per
cento della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza
per una durata non superiore a 12 mesi.
     L'art. 10 del D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di
norme contenute in precedenti DD.LL. (ved. in particolare
DD.LL. 1.2.1996, n. 40, art. 9; 2.4.1996, n. 181, art. 9;
3.6.1996, n. 301, art. 9; 2.8.1996, n. 405, art. 10;) ha
dettato disposizioni per incentivare il reimpiego al perso-
nale con qualifica dirigenziale.
     I predetti DD.LL. sono tutti decaduti per mancata
conversione in legge e la legge 28.11.1996, n. 608 (G.U.
30.11.1996, n. 281, serie generale, suppl. ord.) ha stabi-
lito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi.
     Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le
istruzioni per l'erogazione delle agevolazioni nei casi
ricadenti sotto la disciplina dei predetti decreti; dette
agevolazioni potranno essere riconosciute per tutta la
durata prevista dalla norma nel concorso di entrambe le
condizioni che il decreto concessivo del Direttore dell'A-
genzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano
intervenuti entro il 1.12.1996.
     Al riguardo, la norma ha disposto quanto segue.
     "1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono
stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di
azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate
allo svolgimento, in collaborazione con le predette orga-
nizzazioni, di attivita' utili a favorire la ricollocazione
dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
     2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti
ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con con-
tratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione,
e' concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un
contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta
agli istituti di previdenza per una durata non superiore a
dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a
lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini
della concessione del predetto beneficio sono stipulate
convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni
rappresentative delle predette imprese e le confederazioni
sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni
sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla
piccola impresa fissati in un programma definito dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei
benefici avviene mediante conguaglio. Al ternine di ciascun
anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri
sostenuti.
     3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui
ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego,
possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione, ovvero, in mancanza di essi,
dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia
di lavoro e massima occupazione.
     4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo'
essere modificata, in relazione alle disponibilita' finan-
zarie ed in coerenza con le finalita' promozionali del
presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale".
     Per l'attuazione della norma si allega la circolare n.
51/96 del 10.4.1996, diramata dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Impiego
e si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono
conto dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero -
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale con
lettera del 31.10.1996 n. 8 PS 7094.
     1) Organo competente per la concessione dell'agevo-
lazione.
     La concessione del beneficio viene decisa al termine
delle relative procedure nell'ambito di ciascuna regione con
decreto del Direttore dell'Agenzia per l'Impiego che viene
notificato ai competenti enti previdenziali.
     2)  Contenuto del beneficio.
     Il beneficio consiste nell'erogazione alle imprese, con
meno di cento dipendenti, che assumono dirigenti privi di
occupazione, di un contributo pari al 50% della contribu-
zione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non
superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di
spesa pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1995.
     Nel provvedimento concessivo viene indicata la retri-
buzione lorda annua di riferimento per il calcolo della
contribuzione.
     Sulla base delle direttive integrative ministeriali di
cui alla citata lettera del 31.10.1995, si precisa quanto
segue.
     a) Il beneficio dell'abbattimento della contribuzione
nella misura del 50% e' riferito alla sola contribuzione a
carico del datore di lavoro, la quota a carico del lavora-
tore e' quindi interamente dovuta.
     b) La misura agevolativa e' alternativa ad ogni altra
forma di riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio o
comunque denominata prevista dalle norme vigenti sulle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
     c) La riduzione della contribuzione e' limitata a
quella dovuta alle gestioni previdenziali ed assistenziali;
essa, pertanto, non si estende a tutte quelle aliquote
riscosse dagli enti previdenziali in qualita' di soggetti
esattori ma il cui gettito e' destinato ad altri soggetti
pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc.
     Sono, quindi, escluse dal coacervo delle contribuzioni
interessate per il calcolo del contributo del 50%:
     - 0,10% asili nido (aliquota riscossa con il contributo
       FPLD
     - 0,20% assistenza malattia pensionati (aliquota
       riscossa con il contributo FPLD)
     - 0,16% contributo assistenza orfani (ex ENAOLI con
       contributo FPLD)
     - 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN
       (art. 27 legge 9.3.1989, n. 88)
     - 0,35% quota GESCAL
     - 9,60% SSN e 3,80% contributo solidarieta' SSN.
     - 0,30% dovuta con il contributo contro la
       disoccupazione devoluta ai Fondi di rotazione
       (art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, art. 1, c.
       72, legge 28.12.1995, n. 549, DM 12.7.1996).
     3) Istruzioni operative
          3.1) Adempimenti delle Sedi
      Le posizioni relative alle aziende ammesse ai benefici
in questione saranno contrassegnate con il codice di auto-
rizzazione di nuova istituzione "4X" avente il significato
di "Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di perso-
nale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. 511/96".
      Le Sedi provvederanno, ai fini della verifica della
regolarita' delle somme poste a conguaglio, ad istituire una
apposita evidenza nella quale saranno conservate:
- le copie dei decreti emessi dal Direttore dell'Agenzia per
l'Impiego;
- le liste emesse dalla procedura di controllo delle denunce
di mod. DM10/2 sulle quali saranno evidenziati i benefici in
oggetto conguagliati dalle aziende.
          3.2) Modalita' di compilazione del mod. DM10/2
     Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
a)  determineranno i contributi complessivamente dovuti in
base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico
del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore)
prevista per il settore di appartenenza senza operare alcuna
riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2
utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istitu-
zione "92" avente il significato "Dirigente assunto ai sensi
dell'art. 10 del D.L. 511/96".
     In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportan-
do:
     - nella casella "COD" i codici
       3920  preceduto dalla dicitura "DIRIG. DL 511/96";
       392P  preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL
             511/96", per i dirigenti assunti con rapporto
             di lavoro a tempo  parziale con meno di 78 ore;
       392S  preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL
             511/96", per i dirigenti assunti con rapporto
             di lavoro a tempo parziale con piu' di 77 ore:
     - nella casella "N. DIPENDENTI" il numero dei dirigenti
       in questione;
     - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle
       retribuzioni complessive corrisposte a tali
       lavoratori;
     - nella casella "NUMERO GIORNATE" il numero delle
       giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i
       rapporti di lavoro a tempo parziale;
b) calcoleranno il 50% dell'importo dei contributi previ-
denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
secondo i criteri specificati al precedente punto 2) e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R400"
e dalla dicitura "RID. 50%  ART. 10 DL 511/96".
     Per il recupero dei benefici relativi ai periodi pre-
gressi i datori di lavoro indicheranno l'importo delle
riduzioni contributive in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istitu-
zione "R401" e dalla dicitura "ARR. ART. 10 DL 511/96".
          3.3) Modalita' di compilazione del mod. O1/M
     Ferme restando le modalita' previste per la compila-
zione dei quadri del mod. O1/M, si precisa che per i diri-
genti in questione dovra' essere riportato nella casella
"TIPO RAPP." del quadro "B" il codice "92".
4) Istruzioni contabili.
     Ai fini della rilevazione contabile degli oneri deri-
vanti dalla concessione alle imprese dei benefici di che
trattasi e' stato istituito il conto GAW 37/41 riportato
nell'allegato 2.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
CIRCOLARE N. 51/96
Roma, 10 aprile 1996
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
Div. VII
OGGETTO: D.L. 2 aprile 1996 n.181 art. 9. Incentivi al
reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno
alla piccola impresa.
                         AI DIRETTORI DELLE AGENZIE PER
                            L'IMPIEGO
                         ALLA REGIONE SICILIA - ASSESSORATO
                            AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
                         ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
                            DI BOLZANO - ASSESSORATO AL
                            LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
                         - CIDA
                         - SINFUB
                         - CONFEDERDIA
                         - CONFINDUSTRIA
                         - CONFAPI
                         - CONFCOMMERCIO
                         - CONFESERCENTI
                         - CONFETRA
                         - CONFAGRICOLTURA
                         - CIA
                         - COLDIRETTI
                         - CONFARTIGIANATO
                         - CNA
                         - CASA
                         - CLAAI
                         - LEGA DELLE COOPERATIVE E DELLE
                           MUTUE
                         - CONFCOOPERATIVE
                         - INPS
                         - INPDAI
                         - INAIL
               e, p.c.
                         - ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E
                              PERSONALE
                         - ALLA DIREZIONE GENERALE DEI
                              RAPPORTI DI LAVORO
                         - ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA
                              PREVIDENZA E ASSISTENZA
                              SOCIALE
                         - ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA
                              COOPERAZIONE
                         - ALL'UFFICIO CENTRALE PER
                              L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
                              PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
                         - ALLA DIREZIONE GENERALE PER
                              L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL
                              LAVORO
                         - AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO
                              E  M.O.
                                             LORO SEDI
1. La norma in oggetto mira a due distinte finalita',
   ancorche' connesse tra loro:
A) favorire la nascita di un servizio pubblico di incontro
   tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti;
B) riqualificare l'attivita' delle piccole e medie imprese,
   attraverso l'impiego di prestatori di lavoro
   particolarmente qualificati, incentivato con una
   riduzione del costo della loro utilizzazione.
     Per la prima finalita', le Agenzie per l'impiego
dovranno stipulare apposite convenzioni (qui chiamate di
tipo A), con gli organismi territoriali delle Confederazioni
sindacali rappresentative dei dirigenti, al fine di creare
delle banche dati dei dirigenti disponibili, complete del
maggior numero possibile di informazioni qualitative sul
loro curriculum professionale. Le Agenzie, poi', metteranno
le predette banche dati a disposizione di qualsiasi azienda
intenda avvarlersene a fini di assunzione.
     Per la seconda finalita', le Agenzie per l'impiego sono
chiamate a stipulare convenzioni (qui chiamate di tipo B)
con le predette Confederazioni sindacali rappresentative dei
dirigenti e con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro rappresentative delle piccole e medie imprese, anche
cooperative, ai fini della concessione di determinati
benefici, consistenti nella riduzione alla meta' degli oneri
sociali da versare nei primi dodici mesi. Dette convenzioni
"triangolari" sono finalizzate alla pratica attuazione, nel
rispettivo territorio regionale, delle linee di intervento
precisate nel programma, previsto dalla legge e allegato
alla presente Circolare.
     Si precisa che, per quanto riguarda l'agevolazione
contributiva, essa potra' essere diretta - pro rata - anche
a piu' di un datore di lavoro, nel caso di piu' rapporti a
tempo parziale, purche' tutti contemporaneamente instaurati
e con versamenti allo stesso Istituto previdenziale.
2. Al fine di agevolare l'azione di codeste Agenzie su una
   base di omogeneita', si forniscono:
a) la tabella contenente l'individuazione delle Confedera-
zioni sindacali e delle Associazioni datoriali, maggiormente
rappresentative, dei dirigenti e delle piccole e medie
imprese;
b) il modello della convenzione di tipo A) sopracitato;
c) il modello delle convenzioni di tipo B) sopracitato;
d) le schede di rilevazioni dei dati sui dirigenti disponi-
bili e sulle imprese richiedenti, predisposte dalla Dire-
zione Generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che
dovranno essere obbligatoriamente adottate, per il necessa-
rio coordinamento statistico sul piano nazionale (anche
nella prospettiva della creazione di un osservatorio nazio-
nale relativo alla domanda e all'offerta di lavoro dei
dirigenti). E' inoltre, auspicabile che le convenzioni di
tipo A) prevedano la possibilita' di utilizzare strumenti
informatici di elaborazione dei dati.
3. E' poi' opportuno sottolineare che le presenti direttive
   e lo stesso programma intendono lasciare il massimo
   spazio per l'ulteriore implementazione delle iniziative
   sul piano locale, sulla base delle scelte dell'Agenzia
   per l'impiego e delle forze sociali.
     In primo luogo si attira l'attenzione sull'importanza
della formazione professionale. Nel campo del management,
sussiste infatti una perenne ezigenza di aggiornamento della
professionalita' e nello stesso tempo una frequente inade-
guatezza dell'offerta formativa in rapporto alle reali
condizioni tecnico-organizzative delle imprese italiane.
Entrambe le convenzioni potrebbero cosi' essere arricchite
dal coinvolgimento di Enti o istituzioni preposte alla
formazione manageriale, per utilizzare il momento di cam-
biamento lavorativo a fini di aggiornamento professionale.
     In secondo luogo, la finalizzazione degli interventi
alla piccola e media impresa e i criteri programmatici
generali proposti, dovrebbero essere calati nella realta'
locale, facendo emergere i fabbisogni tipici e le occasioni
di inserimento dei dirigenti che possono avere il massimo
effetto moltiplicativo. Anche sotto questo aspetto il
coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni economiche
locali potrebbe eventualmente arricchire la qualita' delle
procedure di individuazione delle priorita' sul piano locale
e della possibile sinergia con altri interventi a sostegno
delle piccole imprese.
                              IL MINISTRO
                              Firmato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. 2.4.1996 N. 181
1.  Le piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti
costituiscono un aggregato enorme nella realta' economica
del Paese.
La chiara volonta' del legislatore di favorire l'evoluzione
del settore attraverso l'innesto di management qualificato,
impone quindi, stante la limitatezza delle risorse destina-
bili agli incentivi, una delimitazione delle aree di inter-
vento e la fissazione di chiare priorita'.
2.  Si ritiene innanzitutto che vada riservata una quota del
40% delle risorse disponibili alle piccole e medie imprese
del Mezzogiorno (le 8 regioni dell'Obiettivo 1 dei Fondi
Strutturali della UE) e del 20% a quelle delle aree di
declino industriale del Centro-Nord (le aree sub-regionali
dell'Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali della UE), rimanendo
il resto attribuito alle altre aree del Centro-Nord.
3.  La ripartizione regionale delle risorse sara' fatta
sulla base della distribuzione del numero delle imprese
(Censimento ISTAT 1991) nella classe dimensionale tra 20 e
49 addetti, fermo restando quanto stabilito al punto 2 (vedi
tabella allegata).
4.  Per quanto attiene al settore economico, si indicano i
settori produttivi fortemente esposti alla concorrenza
internazionale o che necessitano comunque di un salto di
qualita' organizzativo rispetto a modelli tradizionali:
- il settore agricolo e della pesca (classi A e B della
  classificazione ISTAT)
- il settore commerciale e del turismo (classi G e H)
- il settore dei trasporti (classe I)
- i comparti produttivi manifatturieri (classe E), con
priorita' al sistema moda (gruppi DB e DC della classifica-
zione ISTAT) ed all'industria del legno e del mobile (DD).
5. Per quanto attiene alla specializzazione professionale
dei dirigenti, coinvolti nel programma ai sensi della legge,
si dara' priorita' a quelle professionalita' che possono
caratterizzare una evoluzione del sistema imprenditoriale
verso le nuove esigenze di competitivita' internazionale.
6.  Per quanto attiene alla assegnazione dei benefici
all'interno di ciascuna regione, al fine di evitare che essa
avvenga in modo dispersivo e quindi inefficace, occorrera'
avvalersi dei seguenti criteri selettivi:
- piccole e medie imprese operanti nel contesto di aree
territoriali locali, specie se a forte specializzazione
produttiva (si fara' riferimento ad indagini economiche
ufficiali, come i Piani Regionali di Sviluppo o i Distretti
industriali individuati dalle Regioni in base alla legge
317/91 etc....), con priorita' per l'inserimento in
attivita', anche consortili, di servizio comune a piu'
imprese;
- piccole e medie imprese parallelamente beneficiarie di
altri interventi di sostegno alla politica del lavoro, come
i patti territoriali, i contratti di riallineamento;
- piccole e medie imprese operanti nelle aree di crisi ai
sensi della legge 236/93, art. 1, comma 1;
- piccole e medie imprese che hanno meno di 50 addetti;
- piccole e medie imprese che inseriscono il loro primo
dirigente.
7.  In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie
per l'impiego e le confederazioni maggiormente rappresenta-
tive dei dirigenti e delle piccole e medie imprese, saranno
stipulate uno o piu' convenzioni riportando i limiti finan-
ziari di cui alla tabella allegata, per individuare i
settori specifici d'intervento tra quelli di cui al punto 3,
in ragione delle caratteristiche dell'assetto produttivo
regionale, gli specifici criteri selettivi di intervento di
cui al punto 6, fissando altresi' i requisiti professionali
minimi corrispondenti a quanto stabilito nel punto 5.
8.  Gli schemi di convenzione, prima di essere sottoscritti,
saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del
lavoro, che ne verifichera' la coerenza con il presente
programma.
9.  Dopo la prima fase di applicazione delle convenzioni, in
linea di massima entro il 30 settembre p.v., le risorse non
impegnate dalle singole Agenzie per l'impiego saranno
riattribuite, in funzione delle esigenze eventualmente
inevase.
            CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI
       MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE
Settore industria:
Confederazione italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per
il tramite della sua Federazione di settore competente:
Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
F.N.D.A.I.
Settore terziario distribuzione e servizi:
Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per
il tramite della sua Federazione di settore competente:
Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali -
Fe.N.D.A.C.
Settore credito
- Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A.
per il tramite della sua Federazione di settore competente:
Federdirigenticredito.
- SINFUB - sindacato Nazionale dirigenti - Funzionari e
Quadri Bancari. Bancari
Settore Assicurazioni
Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per
il tramite della sua Federazione di settore competente:
Federazione Italiana Dirigenti Imprese di Assicurazione -
F.I.D.I.A.
Settore Agricoltura
- Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A.
per il tramite della sua Federazione di settore competente:
Federazione Nazionale dirigenti dell'Agricoltura - F.N.D.A.
- Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati della
Agricoltura (Confederdia)
    ASSOCIAZIONI DATORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL
                      PIANO NAZIONALE
Settore industria:
Confindustria
Confederazione italiana della piccola e media industria -
Confapi
Settore terziario distribuzione e servizi
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo
e dei servizi - Confcommercio
Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali,
turistiche e dei servizi - Confesercenti
Confederazione generale italiana del traffico e dei tra-
sporti - Confetra
Settore agricoltura
Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Con-
fagricoltura
Confederazione italiana agricoltori - CIA
Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti
Settore artigianato
Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Con-
fartigianato
Confederazione Nazionale Artigianato - CNA
Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A.
Confederazione libere associazioni artigiane italiane -
CLAAI
Settore cooperativo
Lega nazionale delle cooperative e delle mutue
Confederazione cooperative italiane - Confcooperative
Eventuali dati sulla maggiore rappresentativita' a livello
regionale possono essere richiesti agli Uffici Regionali del
lavoro e della M.O.
                       CONVENZIONE/TIPO A
a)  La confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
dei dirigenti di azienda rappresentata da
...........................................................
b)  L'Agenzia regionale dell'Impiego rappresentata da:
...........................................................
Visto l'art. 9 comma 1 del Decreto legge n. 181/96 per il
quale "sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e
della P.S. le Agenzie per l'impiego possano stipulare, con
le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda mag-
giormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgi-
mento, in collaborazione con le predette organizzazioni di
attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti
il cui rapporto di lavoro sia cessato".
Viste le direttive ministeriali di cui alla Circolare
n..............................................................................
.................................................................
                                                         del .........
                                                         considerati i termini
generali con i quali la disposizione                     predetta richiama la n
ecessita' di promuovere attivita'                        utili a favorire il re
impiego dei dirigenti di azienda
interessati;
ritenuto che debbano essere considerate tutte le
possibilita' offerte avvalendosi delle normative nazionali,
regionali e/o comunitarie pertinentemente richiamabili per
il reinserimento lavorativo sia alle dipendenze, sia in
attivita' indipendenti o autonome;
ritenuto che l'Agenzia per l'Impiego promuove, affianca e
coadiuva efficacemente la ricerca e la definizione delle
iniziative piu' appropriate, tenuto conto delle opportunita'
che potranno emergere dal contesto locale;
ravvisata l'esigenza di disporre di informazioni e dati in
grado di assicurare la conoscenza, il monitoraggio e la
valutazione delle iniziative e delle dinamiche attivate.
Le parti con la presente Convenzione si impegnano, ciascuna
per quanto di competenza a:
1.  pervenire in maniera sollecita alla costituzione del
supporto di conoscenza ed alla definizione di modalita' e
procedure idonee per assicurare l'aggiornamento permanente
dei dati di stock e flussi. A questo scopo viene determina-
to, in allegato, il modello destinato alla raccolta dei dati
individuali dei dirigenti preanzi indicati.
2.  ricercare le opportune forme di cooperazione con le
Associazioni imprenditoriali al fine di rendere stabile il
servizio domanda-offerta di lavoro dei dirigenti, aggiun-
gendo le informazioni relative alle aziende richiedenti,
secono le seguenti modalita':
...........................
...........................
...........................
A questo scopo viene determinato, in allegato, il modello
destinato alla raccolta dei dati relativi all'azienda
richiedente.
3.  l'Agenzia regionale dell'Impiego coordina e porta ad
effetto le inizative, azioni, misure di interventi ritenuti
agibili, su base consensuale, per raggiungere gli obiettivi
di reinserimento dei dirigenti in attivita' dipendenti o
indipendenti anche attraverso la promozione di attivita'
autonome in forma imprenditiva o cooperativa. Nella pro-
spettiva predetta l'agenzia promuove la definizione di
iniziative innovative avvalendosi anche di tutte le pot-
enzialita' attivabili sulla base dell'attuale quadro norma-
tivo costituito dalle legislazioni locali, nazionale e
comunitaria.
4.  la Confederazione sindacale svolge attivita' di sensi-
bilizzazione, stimolo e promozione, vuoi presso i dirigenti
interessati, vuoi presso le imprese per favorire l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, oltre che per l'indivi-
duazione di alternative forme di reinserimento in attivita'
produttive. La stessa Confederazione favorisce altresi' la
veicolazione tempestiva presso le imprese delle offerte di
lavoro raccolte, ovvero pervenute alle Agenzie.
5.  le Parti costituiscono presso l'Agenzia apposita istanza
in forma di Comitato compartecipato, alla quale affidare
compiti propulsivi e di coordinamento per la realizzazione
delle iniziative individuate.
6.  Sulla base delle risultanze delle attivita' svolte, al
termine dell'anno di riferimento, le Parti effettueranno le
valutazioni pertinenti.
                     CONVENZIONE/TIPO B
CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
DELLA REGIONE __________________ ATTRAVERSO L'INSERIMENTO
DEI DIRIGENTI.
L'Agenzia per l'impiego del _____________________________
La Confederazione dei Dirigenti, tramite le strutture
territoriali del _______________ e le Associazioni di
categoria _______________________________________________
Le Confederazioni datoriali ___________________, tramite le
strutture territoriali del _______________________________
- visto l'art. 9 del Decreto legge 181/96
- vista la circolare n. 51/96 del Ministero del Lavoro ed in
  particolare il Programma ad essa allegato
- vista la Convenzione "tipo A" sottoscritta tra la
  Confederazione dei Dirigenti e l'Agenzia per l'Impiego,
  relativa alla costituzione in sede regionale di un
  osservatorio sulla mobilita' dei dirigenti disponibili per
  una nuova collocazione
- considerato che la situazione del sistema imprenditoriale
  delle piccole e medie imprese con meno di 100 addetti
  nella regione _______________ appare caratterizzata dai
  seguenti aspetti settoriali e territoriali:
a)
b)
c)
_________________________
                    CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1.  I dirigenti destinati al reimpiego nelle piccole e medie
imprese attraverso l'incentivo di cui alla legge in oggetto
proverranno dalla banca dati organizzata in base alla
Convenzione tra Agenzia per l'impiego e Confederazione dei
dirigenti di cui in premessa;  a tal fine l'Agenzia assicura
l'accesso al catalogo dei dirigenti alle imprese che ne
facciano richiesta, secondo le seguenti modalita':
___________________________
___________________________
___________________________
2.  Sulla base del programma nazionale e della situazione
delle piccole e medie aziende nella regione, di cui in
premessa, si conviene che gli interventi di agevolazione
dell'inserimento dei dirigenti siano attuati, nei limiti
finanziari assegnati per il 1996 di cui in premessa, secondo
i seguenti criteri di ammissibilita':
per le piccole e medie imprese:
settore di attivita'__________________
area territoriale ____________________
compresenza dei seguenti altri interventi di politica del
lavoro___________________________________________________
caratteristiche dimensionali dell'impresa________________
presenza pregressa di dirigenti__________________________
per i dirigenti:
anzianita' ed esperienza di lavoro antecedente___________
3.  A parita' di criteri di ammissibilita', si dara' prio-
rita':
alle istanze presentate da consorzi di imprese o volte
all'inserimento in attivita' di servizio consortile ________
ai seguenti comparti produttivi ____________________________
ed all'inserimento dei dirigenti in possesso delle seguenti
specializzazioni professionali acquisite ___________________
4.  Al fine di raccogliere le istanze delle aziende inte-
ressate si procedera' nel modo seguente:
alternativa A. Le aziende in possesso dei requisiti di cui
al punto 3 presentano istanza all'Agenzia per l'impiego
entro il ___________________
l'Agenzia decide sulla ammissione ai benefici, entro ______,
sentito il comitato consultivo di cui al punto 6
alternativa B.  Nei settori economici e/o nelle aree terri-
toriali prescelti ai sensi del punto 3, nei seguenti limiti
finanziari:
__________________________
__________________________
__________________________
si stipuleranno convenzioni tra l'Agenzia e le associazioni
firmatarie della presente convenzione per definire le
modalita' di accesso ai benefici, anche fissando ulteriori
criteri di ammissibilita' o priorita'.
5. Per la valutazione della ammissibilita' ai benefici e'
istituito presso l'Agenzia per l'impiego un comitato compo-
sto pariteticamente da rappresentanti delle confederazioni
dei dirigenti ed associazioni datoriali firmatarie della
presente convenzione, presieduto dal Direttore dell'Agenzia
o esperto da lui delegato.
Tale Comitato decide altresi' sulla modalita' del monito-
raggio della presente convenzione, seguendone l'attuazione,
anche avvalendosi della collaborazione tecnica di
______________
6. Al termine delle procedure di cui al punto 5, il Diret-
tore dell'Agenzia per l'impiego individua, con proprio
provvedimento motivato, le piccole e medie imprese ammesse
alle agevolazioni contributive e lo comunica agli Istituti
previdenziali ed al Ministero del Lavoro. Il provvedimento
deve almeno contenere i seguenti dati:
ragione sociale e sede legale dell'impresa _______________
posizione INPDAI (o INPS) ed INAIL ____________________________________________
________
retribuzione lora annua di riferimento per il calcolo della
contribuzione ____________________________________________
7. Al fine di implementare l'attuazione della norma in
premessa con attivita' di formazione professionale rivolte
ai dirigenti da inserire, sia con riferimento al punto 1 che
al punto 2 suindicati, si assumeranno le seguenti iniziative
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGEN-
ZIALE E SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE - ART. 9 DEL D.L.
2.4.1996, n. 181
_________________________________________________________
!              !         !         !          !         !
 V. D'AOSTA                      6        22,5      28,5
!              !         !         !          !         !
 PIEMONTE                     1313       499      1812
!              !         !         !          !         !
 LOMBARDIA                     156      2711      2867
!              !         !         !          !         !
 LIGURIA                       392       114       506
!              !         !         !          !         !
 TR.A.A.                         0       235       235
!              !         !         !          !         !
 VENETO                        773      1179      1952
!              !         !         !          !         !
 FRIULI V.G.                   171       231       402
!              !         !         !          !         !
 EMILIA R.                      51      1083      1134
!              !         !         !          !         !
 TOSCANA                       637       662      1299
!              !         !         !          !         !
 UMBRIA                         83       140       223
!              !         !         !          !         !
 MARCHE                        168       353       521
!              !         !         !          !         !
 LAZIO                         170       610       780
!              !         !         !          !         !
 ABRUZZO             979                           979
!              !         !         !          !         !
 MOLISE              157                           157
!              !         !         !          !         !
 CAMPANIA           1993                          1993
!              !         !         !          !         !
 PUGLIA             1688                          1688
!              !         !         !          !         !
 BASILICATA          235                           235
!              !         !         !          !         !
 CALABRIA          469,5                          469,5
!              !         !         !          !         !
 SICILIA            1633                          1633
!              !         !         !          !         !
 SARDEGNA            685                           685
!              !         !         !          !         !
 TOTALI           7839,5      3920     7839,5    19599
!              !         !         !          !         !
                 MEZZ.40  OB.2 20%    ALTRE AREE 40%
!              !         !         !          !         !
                                    CENTRO NORD
---------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
Div. VII Politica dell'Impiego
8 maggio 1996
                       T E L E F A X
- AI DIRETTORI DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO
- ALLA REGIONE SICILIA - ASSESSORATO AL LAVORO E P.S.
- ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
---------------------------OMISSIS------------------------
PROT. N. 3215/AG-6 CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE N. 51/96
DEL 10 APRILE 1996 RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE
DEL D.L. 2 APRILE 1996, N. 181, ART. 9 "INCENTIVI AL REIM-
PIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E SOSTEGNO
ALLA PICCOLA IMPRESA", SI SEGNALA CHE E' STATA ERRONEAMENTE
INDICATA NEL PUNTO 1 DEL PROGRAMMA LA CLASSE E PER I COM-
PARTI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI ANZICHE' LA CLASSE D, E CHE
NEL PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE/TIPO B VIENE FATTO RINVIO AI
PUNTI 3) E 6) ANZICHE' RISPETTIVAMENTE, AI PUNTI 2) E 5)
DELLA CONVENZIONE STESSA /./ SI INVITA PERTANTO AD APPORTARE
LE MODIFICHE NEL SENSO SU INDICATO/./
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   FIRMATO
                                               Allegato n. 2
                 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         :  I
Codice conto            :  GAW 37/41
Denominazione completa  :  Sgravi di oneri sociali a favore
                           delle imprese che reimpiegano
                           personale con qualifica
                           dirigenziale - Art.10, comma 2,
                           del D.L. n. 511/1996.
Denominazione abbreviata:  SGRAVI  ONERI  SOCIALI IMPRESE-
                           ART.10 C.2 D.L.511/96