Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 65 del 23-3-1998.htm |
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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Roma, 23 marzo 1998
Circolare n. 65
ALL. N.2
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE
E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI,DI FONDI,GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: |
98-65.TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEFINITIVO PER L’ANNO 1994. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PROVVISORIO PER IL PERIODO 25 GIUGNO-31 DICEMBRE 1997 E PER L’ANNO 1998. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI. |
SOMMARIO. LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147. ISTRUZIONI RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA DIVENUTI DISOCCUPATI A SEGUITO DI CESSAZIONE NON A LORO IMPUTABILE DEL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO PER MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE.
LA GAZZETTA UFFICIALE N.133 DEL 10 GIUGNO 1997 HA PUBBLICATO LA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N.147, ENTRATA IN VIGORE IL 25 GIUGNO 1997, CHE HA SOSTANZIALMENTE MODIFICATO LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI ISTITUITO DALLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.228. DI SEGUITO SI FORNISCONO LE ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI TALE PRESTAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE ALLE SAP DI DARE ATTUAZIONE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI.
1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE.
RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI DIVENUTI DISOCCUPATI IN SVIZZERA, A FAR TEMPO DAL 25 GIUGNO 1997 - E CIOÈ DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.147/1997 - A SEGUITO DI CESSAZIONE, NON A LORO IMPUTABILE, DEL RAPPORTO DI LAVORO;
SONO ALTRESI AMMESSI ALLA PRESTAZIONE I LAVORATORI PER I QUALI IL MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE RISULTI, DA APPOSITA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, DETERMINATO DA MOTIVI ECONOMICI E COMUNQUE NON IMPUTABILI AI LAVORATORI STESSI.
1.2. IMPORTO E DURATA DEL TRATTAMENTO.
I LAVORATORI FRONTALIERI CHE SONO DIVENTATI DISOCCUPATI HANNO DIRITTO, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA NUOVA LEGGE, PER PERIODI MASSIMI DI TRECENTOSESSANTA GIORNI COMPRENSIVI DELLE DOMENICHE E DEGLI ALTRI GIORNI FESTIVI, AD UN TRATTAMENTO SPECIALE IL CUI IMPORTO GIORNALIERO È STABILITO, PER CIASCUN ANNO, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’INPS.
PER CIÒ CHE CONCERNE I LAVORATORI FRONTALIERI STAGIONALI L’ART. 9, COMMA 4, DISPONE CHE GLI STESSI MANTENGONO IL DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI N. 228/1984 E N. 160/1988, COME MODIFICATE DALLA LEGGE N.147/1997. TALE PRESTAZIONE PUÒ ESSERE CORRISPOSTA PER TUTTE LE GIORNATE DI SOSTA FINO AD UN MASSIMO PERALTRO DI 90, DETRATTE QUELLE EVENTUALMENTE RETRIBUITE DAL DATORE DI LAVORO SVIZZERO.
ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINERÀ L’IMPORTO PROVVISORIO DELLA PRESTAZIONE PER I CASI DI DISOCCUPAZIONE CHE SI VERIFICHERANNO L’ANNO SUCCESSIVO.
L’IMPORTO PROVVISORIO DOVRÀ ESSERE FISSATO IN UNA MISURA NON INFERIORE AL 25 PER CENTO E NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DEL SALARIO LORDO MEDIO ANNUO SOTTOPOSTO A CONTRIBUZIONE, COMPRENSIVO DI EVENTUALI INDENNITÀ PER MALATTIA E INFORTUNIO, CON ESCLUSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, PERCEPITO IN SVIZZERA NELL’ANNO PRECEDENTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
L’IMPORTO DEFINITIVO DELLA PRESTAZIONE, CHE COMUNQUE NON POTRÀ’ SUPERARE IN OGNI CASO IL 50% DELLA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO, SARÀ STABILITO, SEMPRE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ENTRO 90 GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI SARÀ PERVENUTO DA PARTE SVIZZERA IL SALDO DELLE SOMME DOVUTE.
QUALORA L’IMPORTO DEFINITIVO RISULTI MAGGIORE DI QUELLO PROVVISORIO SI PROCEDERÀ AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA; OVE INVECE IL TRATTAMENTO PROVVISORIO RISULTI EROGATO IN MISURA SUPERIORE A QUELLO DEFINITIVO, NON SI PROCEDERÀ AL RECUPERO DELLA DIFFERENZA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI MA LA DIFFERENZA STESSA SARÀ POSTA IN DETRAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ACCANTONATE, DI CUI ALL’ART.8.
L’IMPORTO GIORNALIERO DEL TRATTAMENTO SPECIALE SI CALCOLA SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 3, COMMA 7 - DIVIDENDO PER 360 IL RELATIVO IMPORTO ANNUO MOLTIPLICATO PER IL CAMBIO MEDIO FRANCO SVIZZERO-LIRA RILEVATO DALLA BANCA D’ITALIA NEI DODICI MESI PRECEDENTI LO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
1.3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE.
IL LAVORATORE, IVI COMPRESO QUELLO CON CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE, PER ESSERE AMMESSO ALLA SPECIALE PRESTAZIONE, DEVE AVERE SVOLTO UNA ATTIVITÀ SOGGETTA A CONTRIBUZIONE NEL REGIME SVIZZERO DI ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER ALMENO UN ANNO NEI DUE ANNI PRECEDENTI L’INIZIO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
1.4. DOMANDA DI PRESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
IL LAVORATORE DEVE PRESENTARE, SULL’APPOSITO MOD. DS 21, DOMANDA DIRETTA ALL’INPS, TRAMITE LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO DEL LUOGO DI RESIDENZA, ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLO STATO DI FAMIGLIA DEL LAVORATORE, DAL PERMESSO DI LAVORO FRONTALIERO E DALLO SPECIFICO ATTESTATO RILASCIATO DAL DATORE DI LAVORO SVIZZERO UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO(ALL.1).
1.5. DECORRENZA E ISCRIZIONE NELLE LISTE.
IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DECORRE DAL GIORNO DI ISCRIZIONE DEL LAVORATORE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E HA TERMINE DOPO TRECENTOSESSANTA GIORNI.
IL LAVORATORE FRONTALIERO, CUI È STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA SPECIALE PRESTAZIONE, PUÒ, SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 4, COMMA 4, DELLE LEGGE N 147/1997, RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N.223, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IL RELATIVO ONERE È A CARICO DELLA GESTIONE CON CONTABILITÀ SEPARATA PER L’EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI IN QUESTIONE DI CUI ALL’ART.1, COMMA 2 DELLA LEGGE IN OGGETTO. AGLI STESSI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI EMANATE PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI ISCRITTI IN TALI LISTE.
PERTANTO, TUTTI I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I LAVORATORI DALLE LISTE, POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO PREVISTO DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 E CIOÈ, PER LA PARTE A PROPRIO CARICO, DELLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI NEL CASO DI:
- CONTRATTO A TERMINE NON SUPERIORE A 12 MESI (ART. 8, COMMA 2). IN CASO DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE NEL CORSO DEL SUO SVOLGIMENTO, SPETTA UN ULTERIORE BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER 12 MESI;
- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, ANCHE PART-TIME (ART. 25, COMMA 9), PER I PRIMI 18 MESI.
RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 223/1991 IN CASO DI ASSUNZIONE DI DIPENDENTI ISCRITTI NELLE APPOSITE LISTE, ANCHE PER I LAVORATORI DI CHE TRATTASI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I CODICI TIPO CONTRIBUZIONE "75", "76" E "77", SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE NELLA CIRCOLARE N. 260 DEL 12/11/1991 L’IMPORTO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SPETTANTE DOVRYYY INVECE ESSERE RIPORTATO NEL QUADRO "D" DEL MOD. DM10/2 CON IL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "L450" AVENTE IL SIGNIFICATO DI " RIDUZ. CONTRIBUTIVA FRONTALIERI ART. 4, COMMA 4, LEGGE N.147/1997".
PER CIÒ CHE CONCERNE I LAVORATORI STAGIONALI SI PRECISA CHE LA RELATIVA PRESTAZIONE DECORRE DAL GIORNO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E CHE HA TERMINE DOPO UN MASSIMO DI 90 GIORNI E CHE GLI STESSI NON HANNO TITOLO ALLA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ.
1.6. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
I LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO ALLO SPECIALE TRATTAMENTO, HANNO ALTRESÌ DIRITTO, PER I PERIODI INDENNIZZATI, ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NELLA MISURA E SULLA BASE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N.153 DEL 13 MAGGIO 1988, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. IL RELATIVO ONERE È POSTO A CARICO DELLA GESTIONE DI CUI ALL’ART.1, COMMA 2. PER OTTENERE TALE PRESTAZIONE GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA UTILIZZANDO L’APPOSITA MODULISTICA.
1.7. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.
A NORMA DELL’ART. 6, COMMA 1, I PERIODI DI PERCEZIONE DEI TRATTAMENTI SPECIALI PREVISTI DALLA LEGGE IN ESAME SONO UTILI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO E DELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE A CARICO DELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI. SI PRECISA CHE I PERIODI SUDDETTI NON SONO UTILI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ.
PER QUANTO RIGUARDA IL VALORE FIGURATIVO DA ACCREDITARE SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE AL P. 6 DELLA CIRCOLARE 481 AGO - 654 RCV - 763 RG DEL 23 LUGLIO 1984, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA DI CUI ALLA LEGGE N. 228/1984.
1.8. CUMULABILITÀ CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI.
L’ART. 9, COMMA 1, STABILISCE CHE IL TRATTAMENTO SPECIALE È CUMULABILE CON LA PENSIONE ANTICIPATA EROGATA DALLA CASSA DI COMPENSAZIONE SVIZZERA IN RELAZIONE AI PERIODI DI LAVORO SVOLTO IN TERRITORIO ELVETICO. IN TALI CASI PERALTRO L’IMPORTO COMPLESSIVO EROGABILE MENSILMENTE AL LAVORATORE NON PUO SUPERARE L’AMMONTARE DEL TRATTAMENTO SPECIALE.
IL SUCCESSIVO COMMA 2 PRECISA CHE L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE NON È INVECE CUMULABILE CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI MATURATI IN ITALIA; IL LAVORATORE HA COMUNQUE FACOLTÀ DI OPTARE PER IL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE. PER CIÒ CHE CONCERNE L’OPZIONE SI PRECISA CHE LA STESSA DEVE ESSERE ESERCITATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA LETTERA DI COMUNICAZIONE DELL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO SPECIALE. DI CONSEGUENZA IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO AI LAVORATORI FRONTALIERI DEVE CONSIDERARSI SUBORDINATO, PER QUELLI CHE SIANO TITOLARI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN QUESTIONE, COMPRESO L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ, ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI OPZIONE.
1.9. NORME APPLICABILI.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELLE SAP IN INDIRIZZO SULLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.9, COMMA 3, DELLA LEGGE IN ESAME A TERMINI DEL QUALE " PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, SONO APPLICABILI LE NORME CHE DISCIPLINANO L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA".
DI CONSEGUENZA DOVRANNO TROVARE APPLICAZIONE ANCHE AL TRATTAMENTO SPECIALE DI CUI TRATTASI, TRA L’ALTRO, LE DISPOSIZIONI ATTUALMENTE VIGENTI IN MATERIA DI RICORSI E QUELLE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E ALLA CESSAZIONE DEI PAGAMENTI.
2.DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PROVVISORIO PER IL PERIODO 25/06-31/12/1997 E PER L’ANNO 1998.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERAZIONE N.1589 ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1997, HA DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N.147, L’IMPORTO PROVVISORIO DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA DA EROGARE, IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI STAGIONALI PER IL MANCATO RINNOVO DEI CONTRATTI, PER I PERIODI 25 GIUGNO- 31 DICEMBRE 1997 E 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 1998.
L’IMPORTO PROVVISORIO DELLA PRESTAZIONE DA EROGARE AI LAVORATORI IN QUESTIONE IL CUI RAPPORTO DI LAVORO È CESSATO O CESSERÀ NEI PERIODI 25 GIUGNO - 31 DICEMBRE 1997 E 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 1998 È STATO FISSATO, RISPETTIVAMENTE, NELLA MISURA DEL 35 E DEL 25 PER CENTO DEL SALARIO LORDO MEDIO ANNUO SOTTOPOSTO A CONTRIBUZIONE, COMPRENSIVO DI EVENTUALI INDENNITÀ PER MALATTIA E INFORTUNIO, CON ESCLUSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, PERCEPITO IN SVIZZERA NELL’ANNO PRECEDENTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
CONSIDERATO CHE AI LAVORATORI FRONTALIERI, PER I PERIODI SOPRAINDICATI, È STATA GIÀ CORRISPOSTA LA PRESTAZIONE PROVVISORIA IN MISURA PARI AL 70 PER CENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA - VEDI MESSAGGIO N. 28170 DEL 17.10.1997 - AGLI STESSI DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO IL RELATIVO CONGUAGLIO, CON L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE CIRCOLARE.
3. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEFINITIVO PER L’ANNO 1994.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LA STESSA DELIBERAZIONE N.1589 DEL 2 DICEMBRE 1997, HA DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 228, L’IMPORTO DEFINITIVO DEL TRATTAMENTO SPECIALE PER L’ANNO 1994 NELLA MISURA PERCENTUALE DEL 90%, 95% E 100% DELL’IMPORTO MASSIMO DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA, EROGATO DALL’INPS IN TALE ANNO, IN RELAZIONE, RISPETTIVAMENTE, A TRE FASCE DI RETRIBUZIONE RICAVATE DAI SALARI MEDI ANNUI PERCEPITI IN SVIZZERA DAI LAVORATORI INTERESSATI.
DI CONSEGUENZA GLI IMPORTI NETTI DEFINITIVI DELLE PRESTAZIONI DA CORRISPONDERE, TENENDO CONTO DELLE RETRIBUZIONI A SUO TEMPO PERCEPITE DA CIASCUN INTERESSATO, SONO I SEGUENTI:
ANNO |
RETRIBUZ. ANNUA INDIVIDUALE(FRANCHI SVIZZERI) |
PERC.LI MISURE |
LORDO IMPORTO MENSILE |
NETTO IMPORTO MENSILE |
IMPORTO NETTO GIORNAL. |
1994 |
SINO A 47.100 |
90% |
1.009.836 |
950.862 |
31.695 |
DA 47.101 A 55.300 |
95% |
1.065.938 |
1.003.687 |
33.456 |
|
OLTRE 55.300 |
100% |
1.122.040 |
1.056.513 |
35.217 |
CONSIDERATO CHE AI LAVORATORI IN QUESTIONE È STATO GIÀ CORRISPOSTO PER L’ANNO 1994 UN IMPORTO PROVVISORIO GIORNALIERO PARI A L. 24.652, AGLI STESSI DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO IL RELATIVO CONGUAGLIO, TENENDO CONTO DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DA CIASCUN INTERESSATO NELL’ANNO IN QUESTIONE.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE, PER DETERMINARE TALE RETRIBUZIONE, DOVRÀ ESSERE FATTO RIFERIMENTO A QUANTO DICHIARATO DAI DATORI DI LAVORO SVIZZERI NELL’ATTESTATO CHE GLI STESSI HANNO A SUO TEMPO RILASCIATO AI LAVORATORI FRONTALIERI E CHE È STATO ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PRESTAZIONE. OVE TALE DATO NON FOSSE STATO INDICATO, LE SAP INVITERANNO I LAVORATORI INTERESSATI A RICHIEDERLO AI PROPRI DATORI DI LAVORO E A TRASMETTERLO ALLA SEDE COMPETENTE.
4. ISTRUZIONI CONTABILI
GLI IMPORTI PROVVISORI CORRISPOSTI A TITOLO DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI DI CUI SI TRATTA, CONGIUNTAMENTE AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, OVE SPETTANTI, DEVONO ESSERE IMPUTATI AL CONTO ESISTENTE DFR 30/70, QUALORA LA CONTABILIZZAZIONE VENGA EFFETTUATA NELLO STESSO ANNO DI INIZIO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
NEL CASO IN CUI SI RILEVINO CONTABILMENTE TRATTAMENTI SPECIALI RIFERITI A STATI DI DISOCCUPAZIONE INIZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI BISOGNA DISTINGUERE TRA EVENTI ACCADUTI NEL PERIODO ANTECEDENTE IL 25 GIUGNO 1997, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 147, ED EVENTI VERIFICATISI DOPO TALE DATA, AVENDO LA NUOVA LEGGE STABILITO, TRA L’ALTRO, UN CRITERIO DIVERSO PER L’ASSUNZIONE DEGLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO PROVVISORIO DEI TRATTAMENTI IN ARGOMENTO.
PERTANTO, GLI IMPORTI PROVVISORI CORRISPOSTI A TITOLO DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE RELATIVI AD EVENTI VERIFICATISI PRIMA DEL 25 GIUGNO 1997 DEVONO ESSERE IMPUTATI AL CONTO ESISTENTE DFR 30/00, IN QUANTO RIENTRANO NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 228, MENTRE QUELLI RELATIVI AD EVENTI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 25 GIUGNO 1997 DEVONO ESSERE IMPUTATI AL CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE DFR 30/10.
CONSEGUENTEMENTE, GLI EVENTUALI CONGUAGLI DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PROVVISORI IN APPLICAZIONE DELLA CITATA LEGGE N. 147 SULLE PRESTAZIONI LIQUIDATE NEL PERIODO 25 GIUGNO - 31 DICEMBRE 1997 (V. PRECEDENTE PUNTO 2), ANCORA IN CORSO DI PAGAMENTO, OVVERO GIÀ SCADUTE, DEVONO ESSERE IMPUTATI AL SUDDETTO CONTO DFR 30/10.
PER LA RILEVAZIONE DELLE EVENTUALI DIFFERENZE A FAVORE DEI BENEFICIARI A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEFINITIVI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE SEDI, ENTRO I TERMINI STABILITI AL PUNTO 3, LETT. B), DELLA CIRCOLARE N. 345 B. DEL 18 DICEMBRE 1984, DEVONO IMPEGNARE LE SOMME SPETTANTI PER LA PARTE NON EFFETTIVAMENTE EROGATA CON LA SCRITTURA: "DFR 30/00 A DFR 10/30" SE LE DIFFERENZE SI RIFERISCONO A PRESTAZIONI LIQUIDATE PRIMA DEL 25 GIUGNO 1997;
"DFR 30/10 A DFR 10/30" SE LE DIFFERENZE SI RIFERISCONO A PRESTAZIONI LIQUIDATE A PARTIRE DAL 25 GIUGNO 1997. IN TALI CASI, OVVIAMENTE, I PAGAMENTI SARANNO ADDEBITATI AL CONTO DFR 10/30.
DELL’AVVENUTA CORRESPONSIONE DEL CONGUAGLIO DEVE ESSERE RIPORTATA APPOSITA ANNOTAZIONE SUGLI ORIGINARI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
PER QUANTO CONCERNE GLI ADEMPIMENTI CONTABILI RIGUARDANTI EVENTUALI SOMME RIACCREDITATE IN QUANTO NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI, EVENTUALI RECUPERI DI PRESTAZIONI INDEBITE, ECC., NEL RICHIAMARE LE DISPOSIZIONI VIGENTI, SI CONFERMANO I CONTI DI IMPUTAZIONE ESISTENTI.
INOLTRE, PER LA RILEVAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL BENEFICIO A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO PREVISTO DALLA LEGGE N. 223/1991 DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1.5 È STATO ISTITUITO IL CONTO DFR 37/10.
INFINE, A SEGUITO DEL MUTATO RIFERIMENTO LEGISLATIVO, LA GESTIONE CONTRADDISTINTA DAL CODICE "DF" ASSUME LA DENOMINAZIONE: "GESTIONE PER L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147".
NELL’ALLEGATO N. 2 VENGONO RIPORTATI I CONTI DFR 30/00 E DFR 30/70, AI QUALI È STATA VARIATA LA DENOMINAZIONE, E I CONTI DFR 30/10 E DFR 37/10, DI NUOVA ISTITUZIONE.
5. ISTRUZIONI PROCEDURALI.
LE PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DEL TRATTAMENTO IN ARGOMENTO SONO IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE E LA DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA NE COMUNICHERÀ LA DISPONIBILITÀ CON MESSAGGIO A PARTE.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALL.1
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA. LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147.
ATTESTATO DEL DATORE DI LAVORO
1. DATI DEL LAVORATORE
COGNOME E NOME .........................................
DATA E LUOGO DI NASCITA ................................
CODICE FISCALE .........................................
INDIRIZZO(VIA, NUMERO, CAP, LOCALITA) ...................
NUMERO DI TELEFONO .....................................
NUMERO AVS .............................................
STATO CIVILE ...........................................
NAZIONALITA ............................................
TIPO DI PERMESSO .......................................
N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI LAVORO.
2. DATI DEL DATORE DI LAVORO
RAGIONE SOCIALE ........................................
VIA E LOCALITA ..........................................
3. RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO: ..................
3.1 DURATA DETERMINATA(IMPIEGO STAGIONALE)
3.2 DURATA INDETERMINATA
3.3 IMPIEGO A TEMPO PIENO
3.4 IMPIEGO A TEMPO PARZIALE
4. ATTIVITÀ LAVORATIVA SOGGETTA AI CONTRIBUTI DELL’ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
4.1 RAPPORTO DI LAVORO (INDICARE ALMENO GLI ULTIMI DUE ANNI)
- DAL ....... AL .................
SALARIO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE AVS: ................... CONTRIBUTI AD(QUOTA DEL LAVORATORE + QUOTA DEL DATORE DI LAVORO) ..............................................
- DAL ....... AL .................
SALARIO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE AVS: ................... CONTRIBUTI AD(QUOTA DEL LAVORATORE + QUOTA DEL DATORE DI LAVORO) ..............................................
- DAL ....... AL .................
SALARIO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE AVS: ................... CONTRIBUTI AD(QUOTA DEL LAVORATORE + QUOTA DEL DATORE DI LAVORO) ..............................................
4.2. PERIODI IN CUI NON SONO STATI CONTEGGIATI CONTRIBUTI AVS
- AD A SEGUITO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO:
DAL ...... AL .......... MOTIVO ..........................
DAL ...... AL .......... MOTIVO ..........................
DAL ...... AL .......... MOTIVO ..........................
5. RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
N.B.: DOVRÀ ESSERE INDICATO IL SALARIO LORDO VERSATO AL LAVORATORE NELL’ANNO PRECEDENTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, COMPRENSIVO DI EVENTUALI INDENNITÀ PER MALATTIA E INFORTUNIO. NON DEVONO INVECE ESSERE COMPRESI GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.
RAPPORTO DI LAVORO SALARIO LORDO VERSATO
DAL.......AL........................FR.....................
DAL.......AL........................FR.....................
DAL.......AL........................FR.....................
6. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:.................
CHI HA DATO LA DISDETTA? ..................................
MOTIVO DELLA DISDETTA:
- RISTRUTTURAZIONE
- MANCANZA DI LAVORO
- CHIUSURA AZIENDALE
- FALLIMENTO
- SCADENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE (INDICARE IL PERIODO DI SOSTA PRESUNTA E LE GIORNATE RETRIBUITE DAL DATORE DI LAVORO SVIZZERO RIENTRANTI IN TALE PERIODO :
DAL.............. AL................N. GIORNATE ..........
- ALTRO ....................................................
LUOGO E DATA:
FIRMA E TIMBRO DEL DATORE DI LAVORO
N.B.: IL MODULO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE ESSERE CONSEGNATO DAL LAVORATORE, UNITAMENTE ALLA DOMANDA PER OTTENERE LA PRESTAZIONE, ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO DEL LUOGO DI RESIDENZA. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE A DETTA SEZIONE.
SE NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO È CAMBIATO OCCORRE FAR COMPILARE UN ATTESTATO AD OGNI DATORE DI LAVORO.
ALL.2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
TIPO VARIAZIONE : V
CODICE CONTO : DFR 30/00
DENOMINAZIONE COMPLETA : TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA PER EVENTI VERIFICATISI NEGLI ANNI PRECEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 228
DENOMIN.NE ABBREVIATA: TRATT.SPEC.DS LAV.FRONT.IN SVIZZERA L.228/84 A.P.
TIPO VARIAZIONE : I
CODICE CONTO : DFR 30/10
DENOMIN.NE COMPLETA : TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA PER EVENTI VERIFICATISI NEGLI ANNI PRECEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147
DENOMIN.NE ABBREVIATA: TRATT.SPEC.DS LAV.FRONT.IN SVIZZERA L.147/97 A.P.
TIPO VARIAZIONE : V
CODICE CONTO : DFR 30/70
DENOMIN.NE COMPLETA :TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA PER EVENTI VERIFICATISI NELL’ANNO IN CORSO AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147
DENOMINAZIONE ABBREVIATA: TRATT.SPEC.DS LAV.FRONT.IN SVIZZERA L.147/97 A.C.
TIPO VARIAZIONE : I
CODICE CONTO : DFR 37/10
DENOMINAZIONE COMPLETA : ONERI PER RIDUZIONE CONTRIBUTIVA A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI FRONTALIERI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 4,DELLA LEGGE N. 147/1997
DENOMINAZIONE ABBEVIATA : ONERI PER RIDUZ. CONTRIBUTIVA ART.4 C.4 L.147/97