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920810
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 197.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 23 luglio 1991, n. 223: versamento somme per
i lavoratori collocati in mobilita'. Contratti a
termine art. 8, comma 2.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 30 luglio 1992     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 197.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 23 luglio 1991, n. 223: versamento somme per
         i lavoratori collocati in mobilita'. Contratti a
         termine art. 8, comma 2.
     A seguito delle precedenti circolari, diramate in  tema
di  applicazione  della legge 23.7.1991, n. 223, si imparti-
scono le seguenti ulteriori istruzioni.
1) Versamento somme ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, legge
   n. 223/1991
     L'art.  5,  commi  4 e 6, della legge 23.7.1991, n. 223
prescrive che per ogni lavoratore posto in  mobilita'  l'im-
presa e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma
pari a sei volte (tre volte, in caso di  accordo  sindacale)
il  trattamento  mensile iniziale di mobilita', spettante al
lavoratore.
     Qualora il lavoratore  venga  messo  in  mobilita'  nel
periodo  intercorrente  tra  la  fine  del  dodicesimo  mese
successivo a quello di emanazione del decreto di  ammissione
al  trattamento straordinario di integrazione salariale e la
fine del dodicesimo mese successivo a quello  del  completa-
mento  del  programma nell'unita' produttiva di cui il lavo-
ratore era occupato, la somma  che  l'impresa  e'  tenuta  a
versare  e'  aumentata  di cinque punti percentuali per ogni
periodo di trenta giorni compreso tra l'inizio del  tredice-
simo mese e la data di completamento del programma.
     Questa Direzione Generale si era riservata di impartire
le  istruzioni  sull'effettuazione  dei  versamenti  rateali
degli importi di cui sopra, dopo  l'emanazione  del  decreto
interministeriale  di  cui all'art. 7, comma 5, mentre erano
stati dettati nella circolare n. 212 del 9.8.1991 i  criteri
operativi   per  il  versamento  dell'anticipazione  di  cui
all'art. 4, comma 3 e nella circolare n. 36  del  10.2.1992,
quelli  per  il  conguaglio  a  favore  dell'impresa  di cui
all'art. 4, comma 10.
     Il citato decreto interministeriale, tuttavia,  non  e'
ancora  stato  emesso,  il  che ha comportato una riconside-
razione della riserva a suo tempo formulata, dal momento che
il notevole lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore
della legge n. 223/91 e l'attuazione dei processi  di  mobi-
lita'  possono  determinare  l'accumularsi per le aziende di
consistenti esposizioni debitorie.
     Inoltre, piu' di una Sede ha segnalato  che  le  stesse
imprese,  proprio  per ovviare a tale situazione, hanno dato
corso ai pagamenti rateali utilizzando il conto corrente  di
cui alla circ. n. 212 del 9.8.1991 o il DM10/2.
     Pertanto,  anche  ai fini di una uniformita' di compor-
tamenti, nelle more dell'emanazione del DM ex art. 7,  comma
5, si rende necessario invitare i datori di lavoro a versare
le rate  scadute  e  quelle  correnti  utilizzando  il  mod.
DM10/2.
     Le  aziende interessate provvederanno pertanto a calco-
lare l'importo dovuto che e' rapportato, come e' noto, a sei
volte  (o  tre volte, in caso di accordo sindacale) il trat-
tamento mensile iniziale di mobilita', spettante al  lavora-
tore, considerando quindi anche la riduzione di cui all'art.
26 della legge n.  41/1986.  L'importo  cosi'  calcolato  e'
aumentato  di  cinque  punti percentuali per ogni periodo di
trenta giorni compreso tra l'inizio del tredicesimo  mese  -
successivo  a quello di emanazione del decreto di ammissione
alla C.I.G. - e la  data  di  completamento  del  programma,
qualora il lavoratore sia collocato in mobilita' nel periodo
intercorrente tra la fine del dodicesimo mese  successivo  a
quello di emanazione del decreto dianzi citato e la fine del
dodicesimo mese successivo a  quello  di  completamento  del
programma  dell'unita'  produttiva  in cui il lavoratore era
occupato.
     Dall'importo globale  cosi'  determinato  va  sottratta
l'anticipazione  gia'  versata  nella  fase  di  avvio della
procedura di mobilita'.
     Si pone in evidenza che detta anticipazione e'  rappor-
tata  ad  una mensilita' del trattamento massimo di integra-
zione  salariale  moltiplicato  il  numero  dei   lavoratori
ritenuti  eccedenti, numero che puo' quindi essere superiore
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a quello dei dipendenti, poi,  effettivamente  collocati  in
mobilita'.
     Inoltre,  mentre  in  sede di versamento dell'anticipa-
zione (circ. n. 212 del 9.8.1991) deve farsi riferimento  al
trattamento  massimo  integrabile senza considerare la ridu-
zione di cui  all'art.  26  della  legge  n.  41/1986,  tale
riduzione  va  applicata  nella  determinazione  della somma
dovuta ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, dal momento che la
legge  espressamente  stabilisce che detta somma va determi-
nata sulla base del trattamento mensile iniziale di  mobili-
ta' spettante al lavoratore.
     Per  la  determinazione di detto trattamento di mobili-
ta', le Sedi forniranno alle  aziende  tutti  i  chiarimenti
necessari,  in base alle disposizioni impartite con circ. n.
82 del 17 marzo 1992.
     A seconda quindi del numero dei  lavoratori  effettiva-
mente  collocati  in  mobilita',  rispetto a quelli ritenuti
eccedenti nella fase di avvio della procedura, il  risultato
aritmetico  dell'operazione puo' essere a credito o a debito
dell'azienda.
     Nel caso in cui l'importo sia a credito, sara'  congua-
gliato  sulla  prima denuncia contributiva utile, secondo le
istruzioni gia' impartite con circolare n. 36 del 10.2.1992.
     Nel caso sia a debito,  l'azienda  dividera'  l'importo
residuale  in  trenta  rate mensili, senza aggravio di inte-
ressi.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) Per i collocamenti in mobilita'  effettuati  a  decorrere
dal  mese  in  corso  alla data di emanazione della presente
circolare, le imprese inizieranno  immediatamente  a  pagare
gli importi rateizzati dovuti, versando la prima rata con la
denuncia contributiva relativa al mese nel corso  del  quale
e'  stato  comunicato  il  recesso  ai  lavoratori  posti in
mobilita' (art. 4, comma 9, legge  n. 223/1991).
     L'importo delle rate deve essere indicato  in  ciascuna
denuncia  mensile  utilizzando  uno  dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla  dicitura  "ART
5, c.4/6 L.223/91" e dal codice di nuova istituzione "M000".
Nella casella "numero dipendenti" deve essere  riportato  il
numero dei dipendenti posti in mobilita' cui si riferisce la
rata versata. Nessun dato  deve,  invece,  essere  riportato
nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni".
     Ove  i  datori di lavoro intendano versare l'importo in
unica soluzione (esiguita' della somma dovuta, cessazione di
attivita',  altri  motivi)  gli stessi utilizzeranno uno dei
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righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.  DM10/2  preceduto
dalla dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e dal codice di nuova
istituzione "M001". Nella casella "numero  dipendenti"  deve
essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilita'
cui si riferisce la somma versata a saldo. Nessun dato deve,
invece,  essere  riportato nelle caselle "numero giornate" e
"retribuzioni".
B) Con le stesse modalita' le aziende, che abbiano collocato
in  mobilita' lavoratori nei mesi precedenti quello in corso
alla data di emanazione della  presente  circolare  -  ferma
restando  la  decorrenza  del pagamento rateale dal mese nel
corso del quale e' stato comunicato il recesso ai lavoratori
posti  in  mobilita' - provvederanno a pagare le rate ancora
dovute ad incominciare dalla denuncia contributiva  relativa
al mese di emanazione delle presenti istruzioni.
     Le  rate  gia' scadute, maturate dal mese nel corso del
quale e' stato comunicato il recesso ai lavoratori collocati
in  mobilita',  vanno  versate  con la denuncia contributiva
relativa al mese di agosto 1992, da effettuare entro  il  20
settembre  1992,  ovvero  con  quella  relativa  al  mese di
settembre 1992, da effettuare entro il 20 ottobre 1992.
     A tal fine i datori di  lavoro  utilizzeranno  uno  dei
righi  in  bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto
dalla dicitura "ARR. ART 5, c.4/6 L.223/91" e dal codice  di
nuova  istituzione "M002". Nella casella "numero dipendenti"
deve essere riportato il  numero  dei  dipendenti  posti  in
mobilita'  cui  si  riferisce  la somma versata. Nessun dato
deve, invece,  essere indicato nelle caselle  "numero  gior-
nate" e "retribuzioni".
     Nella fase di avvio della nuova procedura,  le  imprese
eventualmente  impossibilitate  ad  effettuare alla prevista
scadenza il versamento della rata relativa al mese in  corso
alla  data  della  presente circolare possono, entro la sca-
denza del 20 ottobre 1992, utilizzando  il  medesimo  codice
"M002", provvedere al versamento della rata stessa.
     Si  fa  ovviamente  riserva  di  integrare  le presenti
istruzioni dopo l'emanazione del DM  interministeriale  gia'
citato di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223/91.
2) Contratti a termine ex art. 8, comma 2
     Con  riferimento  alle  disposizioni  contenute   nella
circolare  n.  260  del 12.11.1991, si comunica che il Mini-
stero del Lavoro e  della  Previdenza  Sociale  -  Direzione
Generale  dei  Rapporti  di  Lavoro  -  ha  emanato  in data
                             4
23.4.1992 la circolare n. 55/92, nella quale ha esaminato la
portata  dell'art.  8, comma 2, della legge n. 223/1991, con
riguardo al problema se il  legislatore,  con  la  norma  in
parola,  abbia  configurato  un'ulteriore  ipotesi legale di
rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero  abbia  voluto
solamente   introdurre   un'incentivazione  contributiva  da
applicarsi nei casi  previsti  dalla  legge  n.  230/1962  e
successive modificazioni ed integrazioni.
     Ad  avviso del Ministero, con la disposizione dell'art.
8, comma 2, della legge n. 223/91, il legislatore ha  inteso
configurare  una  fattispecie  ulteriore rispetto alla legge
230/62 e successive modificazioni ed integrazioni  di  appo-
sizione  lecita  di un termine finale al contratto di lavoro
per ampliare la possibilita' di assunzioni a tempo  determi-
nato  dei lavoratori in mobilita', al fine di incentivare il
reimpiego sia pure in occupazioni temporanee e di  agevolare
la successiva trasformazione di tali contratti in rapporti a
tempo indeterminato con la previsione di ulteriori  agevola-
zioni contributive in favore del datore di lavoro.
     Secondo  il  Ministero, quindi, la legge attribuisce ai
datori di lavoro una facolta' nuova, esercitabile  anche  al
di  fuori  dei  casi  previsti  dalla legge 230 e successive
modificazioni ed integrazioni, introdotta nel  quadro  delle
disposizioni  che  mirano  ad  agevolare  il  reimpiego  dei
lavoratori eccedenti.
     Preso atto del citato parere e  fatte  salve  eventuali
successive  precisazioni  ministeriali, le Sedi, con riferi-
mento alla fattispecie in esame, provvederanno  all'assegna-
zione  del  codice "5Q", previsto al punto 2 della circolare
n. 260 del 12.11.1991, dietro  presentazione  di  copia  del
contratto  a termine (di durata non superiore a dodici mesi)
e  della  copia  del  nulla-osta  rilasciato  dalla  sezione
circoscrizionale dell'impiego ai sensi dell'art. 8, comma 2,
della legge n. 223/1991.
     Per l'esposizione dei dati sul mod.  DM10/2  si  rinvia
alle modalita' gia' indicate al punto 2.2 della citata circ.
n. 260 del 12.11.1991.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.TO BILLIA
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