910827 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 215 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati - art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 14 agosto 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 215 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati - art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con la circolare n. 211 del 9 agosto 1991 sono state emanate le disposizioni in materia contributiva in relazione alla legge 23.7.1991, n. 223, che, come gia' precisato, ha innovato profondamente la disciplina della Cassa Integra- zione, della mobilita', dei trattamenti di disoccupazione e dell'avviamento al lavoro. La legge citata contiene anche una serie di norme che prevedono agevolazioni per le aziende che assumono dipen- denti posti in mobilita', per la cui applicazione saranno diramate istruzioni operative dopo che saranno intervenuti i provvedimenti e gli atti previsti dalla legge stessa (in particolare i DD.MM. di cui all'art. 7, comma 5 e all'art. 23, comma 4 e la costituzione della lista di mobilita' di cui all'art. 6, comma 1). Su alcuni istituti previsti dalla legge, suscettibili di immediata applicazione, si forniscono, peraltro, sin d'ora le seguenti disposizioni. 1) CONTRATTI DI REINSERIMENTO L'art. 20 della legge n. 223/1991 contiene - a pre- scindere dalla procedura di mobilita' di cui si e' detto in premessa e dai relativi Decreti interministeriali che determineranno le modalita' e le condizioni per la corresponsione dell'indennita' di mobilita' - particolari agevolazioni contributive per i lavoratori assunti mediante chiamata nominativa dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le agevolazioni consistono, ferma restando la contri- buzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, in una riduzione del 75% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro, che e' parametrata su archi temporali rapportati al periodo di disoccupazione del lavoratore, precedente il contratto di reinserimento. La riduzione del 75% spetta infatti: - per i primi dodici mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni; - per i primi ventiquattro mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni ed inferiore a tre anni; - per i primi trentasei mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. Il datore di lavoro puo' pero' optare per una riduzione del 37,5% (50% del 75%) dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superio- re, in ogni caso, a settantadue mesi. 2) REQUISITI Per accedere alle agevolazioni suddette e' necessario che: a) il contratto di lavoro di reinserimento sia stipu- lato per iscritto e sia inviato in copia, entro trenta giorni, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ed alla Sede dell'INPS competente per territorio; b) il datore di lavoro, al momento dell'assunzione dei lavoratori di cui al successivo punto c), non abbia, nell'azienda, sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ne' abbia proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi prece- denti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acqui- sire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale; c) i lavoratori, assunti con contratto di reinserimen- to, devono fruire da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, ovvero del trattamento straor- dinario di integrazione salariale. Al riguardo, si precisa che i requisiti richiesti ai lavoratori di cui al presente punto c) possono differire da quelli richiesti per l'iscrizione nella lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, con le modalita' precisate nel DM 22 marzo 1991 (vedi circ. n. 125 del 16 maggio 1991). Attualmente, infatti, nella lista citata sono iscritti i lavoratori disoccupati - percettori o meno del trattamento speciale di disoccupazione - da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale dallo stesso periodo di tempo. Si sottolinea che i lavoratori di cui al punto c) non devono invece essere solo disoccupati, ma devono fruire anche del trattamento speciale di disoccupazione da almeno un anno, ovvero essere sospesi dal lavoro e fruire dallo stesso periodo di tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Conseguentemente, finche' il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non avra' attuato gli adempimenti per il completamento della lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, in pratica, dalla lista citata potranno essere assunti con il contratto di reinserimento solo coloro il cui stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro - assistito dagli specifici trattamenti - duri da almeno ventiquattro mesi. Data la formulazione letterale della norma, e' da escludere che i periodi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro di cui sopra, possano cumularsi ai fini del raggiungimento, per il singolo lavoratore, del requisito minimo temporale di dodici e/o ventiquattro mesi. Si deve, inoltre, rilevare che la norma in oggetto dispone, al comma 4, che i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti nume- rici previsti da leggi e contratti collettivi, per l'appli- cazione di particolari normative ed istituti. 3) ISTRUZIONI PROCEDURALI Oltre a trasmettere la copia del contratto di reinse- rimento di cui al paragrafo precedente, i datori di lavoro dovranno dichiarare per iscritto il tipo di agevolazione contributiva prescelto - il 75% o il 37,50% delle aliquote contributive a proprio carico - ed i periodi di paga inte- ressati. All'uopo, in attesa degli adempimenti ministeriali cui si e' fatto cenno, i datori di lavoro allegheranno alla dichiarazione suddetta copia del nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e, comunque, idonea documentazione attestante che il lavoratore abbia i requisiti richiesti dal comma 1 del gia' citato art. 20. Le Sedi, peraltro, attueranno gli opportuni riscontri dei dati denunciati con quelli risultanti dalla propria documentazione inerente il pagamento dei trattamenti spe- ciali di disoccupazione o di cassa integrazione straordina- ria. La documentazione predetta sara' opportunamente custo- dita per attivare i controlli del caso e per ogni altra occorrenza. Ai datori di lavoro che assumono con contratto di reinserimento sara' assegnato il codice di autorizzazione "5N" previsto dalla circolare n. 25 del 31 gennaio 1991. 4) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10 1. Datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. 223/1991 e che hanno titolo alla riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico I datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti istruzioni: a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori con contratto di reinserimento in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istitu- zione "84", avente il significato di "lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 legge n. 223/1991 ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro". In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella COD i codici 184 preceduto dalla dicitura "OP. L. 223/91", per gli operai; 284 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per gli impiegati; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con contratto di reinserimento; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo pari al 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 75% art. 20, c.2 L. 223/91" e dal codice di nuova istituzione "L177". 2. Datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. 223/1991 e che hanno optato per la riduzione del 37,50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico. I datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti istruzioni: a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori con contratto di reinserimento in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istitu- zione "85", avente il significato di "lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 legge n. 223/1991 ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro". In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella COD i codici 185 preceduto dalla dicitura "OP. L. 223/91", per gli operai; 285 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per gli impiegati; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con contratto di reinserimento; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo pari al 37,50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 37,50% art. 20, c. 3 L. 223/91" e dal codice di nuova istituzione "L178". Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assi- stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribu- zione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "184", "284", "185" e "285" i contributi previdenziali. PER IL DIRETTORE GENERALE MANZARA