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910827
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 215
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Contratti di reinserimento dei lavoratori
disoccupati - art. 20 della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 14 agosto 1991     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 215         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Contratti di reinserimento dei lavoratori
         disoccupati - art. 20 della legge 23 luglio 1991,
         n. 223.
     Con la circolare n. 211 del 9 agosto  1991  sono  state
emanate le disposizioni in materia contributiva in relazione
alla legge 23.7.1991, n. 223, che, come gia'  precisato,  ha
innovato  profondamente  la  disciplina della Cassa Integra-
zione, della mobilita', dei trattamenti di disoccupazione  e
dell'avviamento al lavoro.
     La  legge  citata contiene anche una serie di norme che
prevedono agevolazioni per le aziende  che  assumono  dipen-
denti  posti  in  mobilita', per la cui applicazione saranno
diramate istruzioni operative dopo che saranno intervenuti i
provvedimenti  e  gli  atti  previsti dalla legge stessa (in
particolare i DD.MM. di cui all'art. 7, comma 5  e  all'art.
23,  comma  4  e la costituzione della lista di mobilita' di
cui all'art. 6, comma 1).
     Su alcuni istituti previsti dalla  legge,  suscettibili
di  immediata  applicazione,  si  forniscono,  peraltro, sin
d'ora le seguenti disposizioni.
1) CONTRATTI DI REINSERIMENTO
     L'art. 20 della legge n. 223/1991  contiene  -  a  pre-
scindere  dalla procedura di mobilita' di cui si e' detto in
premessa  e  dai  relativi  Decreti  interministeriali   che
determineranno   le   modalita'   e  le  condizioni  per  la
corresponsione dell'indennita' di  mobilita'  -  particolari
agevolazioni  contributive per i lavoratori assunti mediante
chiamata nominativa dalle liste di cui all'art. 8, comma  9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
     Le  agevolazioni  consistono, ferma restando la contri-
buzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalita'  dei lavoratori dipendenti, in una riduzione del
75% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal
datore  di  lavoro,  che  e'  parametrata su archi temporali
rapportati al  periodo  di  disoccupazione  del  lavoratore,
precedente il contratto di reinserimento.
     La riduzione del 75% spetta infatti:
     -  per  i  primi dodici mesi, nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due
anni;
     -  per  i  primi  ventiquattro  mesi,  nell'ipotesi  di
effettiva  disoccupazione  del  lavoratore  per  un  periodo
superiore a due anni ed inferiore a tre anni;
     - per i primi trentasei mesi, nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre
anni.
     Il datore di lavoro puo' pero' optare per una riduzione
del 37,5% (50% del  75%)  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  a  proprio  carico,  per  un  periodo pari al
doppio di quello di effettiva disoccupazione e non  superio-
re, in ogni caso, a settantadue mesi.
2) REQUISITI
     Per  accedere  alle agevolazioni suddette e' necessario
che:
     a) il contratto di lavoro di reinserimento  sia  stipu-
lato  per  iscritto  e  sia  inviato  in copia, entro trenta
giorni, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ed alla  Sede
dell'INPS competente per territorio;
     b)  il datore di lavoro, al momento dell'assunzione dei
lavoratori  di  cui  al  successivo  punto  c),  non  abbia,
nell'azienda,  sospensioni  dal  lavoro  in  atto  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  ne'  abbia
proceduto  a  riduzioni  di personale nei dodici mesi prece-
denti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di  acqui-
sire  professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni
di personale;
     c) i lavoratori, assunti con contratto di  reinserimen-
to,  devono  fruire  da  almeno  dodici mesi del trattamento
speciale di disoccupazione, ovvero del  trattamento  straor-
dinario di integrazione salariale.
     Al  riguardo,  si  precisa che i requisiti richiesti ai
lavoratori di cui al presente punto c) possono differire  da
quelli   richiesti  per  l'iscrizione  nella  lista  di  cui
all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, con le modalita'
precisate  nel  DM  22  marzo 1991 (vedi circ. n. 125 del 16
maggio 1991).
     Attualmente, infatti, nella lista citata sono  iscritti
i lavoratori disoccupati - percettori o meno del trattamento
speciale di disoccupazione -  da  almeno  ventiquattro  mesi
ovvero  sospesi  dal  lavoro  e  beneficiari del trattamento
straordinario di integrazione salariale dallo stesso periodo
di tempo.
     Si  sottolinea  che i lavoratori di cui al punto c) non
devono invece essere  solo  disoccupati,  ma  devono  fruire
anche  del  trattamento speciale di disoccupazione da almeno
un anno, ovvero essere sospesi dal  lavoro  e  fruire  dallo
stesso  periodo  di  tempo  del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
     Conseguentemente, finche' il  Ministero  del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale non avra' attuato gli adempimenti
per il completamento della lista di cui all'art. 8, comma 9,
della  legge  n.  407/1990,  in  pratica, dalla lista citata
potranno essere assunti con il  contratto  di  reinserimento
solo coloro il cui stato di disoccupazione o sospensione dal
lavoro - assistito dagli specifici  trattamenti  -  duri  da
almeno ventiquattro mesi.
     Data  la  formulazione  letterale  della  norma,  e' da
escludere che i periodi di disoccupazione e  di  sospensione
dal  lavoro  di  cui  sopra,  possano  cumularsi ai fini del
raggiungimento, per il  singolo  lavoratore,  del  requisito
minimo temporale di dodici e/o ventiquattro mesi.
     Si  deve,  inoltre,  rilevare  che  la norma in oggetto
dispone, al comma 4, che i lavoratori assunti con  contratto
di  reinserimento  sono esclusi dal computo dei limiti nume-
rici previsti da leggi e contratti collettivi, per  l'appli-
cazione di particolari normative ed istituti.
3) ISTRUZIONI PROCEDURALI
     Oltre a trasmettere la copia del contratto  di  reinse-
rimento  di  cui al paragrafo precedente, i datori di lavoro
dovranno dichiarare per iscritto  il  tipo  di  agevolazione
contributiva  prescelto  - il 75% o il 37,50% delle aliquote
contributive a proprio carico - ed i periodi di  paga  inte-
ressati.
     All'uopo,  in attesa degli adempimenti ministeriali cui
si e' fatto cenno, i  datori  di  lavoro  allegheranno  alla
dichiarazione  suddetta  copia del nulla-osta all'avviamento
al lavoro  rilasciato  dalle  sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego  e, comunque, idonea documentazione attestante che
il lavoratore abbia i requisiti richiesti dal  comma  1  del
gia' citato art. 20.
     Le  Sedi,  peraltro, attueranno gli opportuni riscontri
dei dati denunciati  con  quelli  risultanti  dalla  propria
documentazione  inerente  il  pagamento dei trattamenti spe-
ciali di disoccupazione o di cassa integrazione  straordina-
ria.
     La  documentazione predetta sara' opportunamente custo-
dita per attivare i controlli del  caso  e  per  ogni  altra
occorrenza.
     Ai  datori  di  lavoro  che  assumono  con contratto di
reinserimento sara' assegnato il  codice  di  autorizzazione
"5N" previsto dalla circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.
4) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10
1. Datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di
   reinserimento ex art. 20 della L. 223/1991 e che hanno
   titolo alla riduzione del 75% dei contributi
   previdenziali e assistenziali a loro carico
     I  datori  di  lavoro  interessati  si  atterranno alle
seguenti istruzioni:
     a) determineranno i contributi complessivamente  dovuti
per  i  lavoratori  con  contratto  di reinserimento in base
all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico  del
datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista
per  il  settore  di  appartenenza),  senza  operare  alcuna
riduzione;  i  dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2
utilizzando il codice tipo contribuzione  di  nuova  istitu-
zione "84", avente il significato di "lavoratori assunti con
contratto di reinserimento ex art. 20 legge n.  223/1991  ai
quali  si  applica  la  riduzione  del  75% dei contributi a
carico del datore di lavoro".
     In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei
righi  in  bianco  dei  quadri  "B"  e  "C" del mod. DM10/2,
riportando:
     - nella casella COD i codici
       184 preceduto dalla dicitura "OP. L. 223/91", per gli
           operai;
       284 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per
           gli impiegati;
     -  nella casella "N. DIPEND."  il numero dei lavoratori
assunti con contratto di reinserimento;
     -  nella  casella  "RETRIBUZIONI"   l'ammontare   delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
     -  nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate
retribuite;
     - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE  DI  LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b)  calcoleranno  l'importo  pari al 75% dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di  lavoro
e  lo  esporranno  in uno dei righi in bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 75% art. 20,
c.2 L. 223/91" e dal codice di nuova istituzione "L177".
2. Datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di
   reinserimento ex art. 20 della L. 223/1991 e che hanno
   optato per la riduzione del 37,50% dei contributi
   previdenziali ed assistenziali a loro carico.
     I  datori  di  lavoro  interessati  si  atterranno alle
seguenti istruzioni:
     a) determineranno i contributi complessivamente  dovuti
per  i  lavoratori  con  contratto  di reinserimento in base
all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico  del
datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista
per  il  settore  di  appartenenza),  senza  operare  alcuna
riduzione;  i  dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2
utilizzando il codice tipo contribuzione  di  nuova  istitu-
zione "85", avente il significato di "lavoratori assunti con
contratto di reinserimento ex art. 20 legge n.  223/1991  ai
quali  si  applica  la riduzione del 37,50% dei contributi a
carico del datore di lavoro".
     In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei
righi  in  bianco  dei  quadri  "B"  e  "C" del mod. DM10/2,
riportando:
     - nella casella COD i codici
       185 preceduto dalla dicitura "OP. L. 223/91", per gli
           operai;
       285 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per
           gli impiegati;
     - nella casella "N. DIPEND." il numero  dei  lavoratori
assunti con contratto di reinserimento;
     -   nella   casella  "RETRIBUZIONI"  l'ammontare  delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
     - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle  giornate
retribuite;
     -  nella  casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b) calcoleranno l'importo pari al 37,50% dei contributi
previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro
e lo esporranno in uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"
del  mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 37,50% art.
20, c. 3 L.  223/91"  e  dal  codice  di  nuova  istituzione
"L178".
     Qualora,  per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2  i  dati  relativi  alla  contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi  alla  contribuzione  assi-
stenziale,  questi ultimi dati, per i lavoratori assunti con
contratto di reinserimento devono essere esposti  unitamente
a  quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribu-
zione viene esposta separatamente,  mentre  saranno  esposti
con  i  codici  "184",  "284",  "185"  e  "285" i contributi
previdenziali.
                             PER IL DIRETTORE GENERALE
                                       MANZARA