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Versione Testuale
891212
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
SERVIZIO CONTRIBUTI VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Circolare n. 257
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
decentramento alle SAP della riscossione  dei contributi
dovuti al Fondo di previdenza per il  personale  addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Istruzioni contabili e
variazione al piano dei conti.
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
SERVIZIO CONTRIBUTI VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
 Roma, 7 dicembre 1989             Ai Dirigenti centrali e periferici
 Circolare n. 257                  Ai Coordinatori generali centrali e
                                   periferici dei Rami professionali
                                   Ai Primari Coordinatori generali e
                                   Primari medico legali
                                   Ai Direttori dei Centri operativi
                                        e, per conoscenza,
                                   Ai Consiglieri di amministrazione
                                   Ai Presidenti dei Comitati
                                   Regionali
                                   Ai Presidenti dei Comitati
                                   Provinciali
Oggetto: decentramento alle SAP della riscossione  dei contributi
         dovuti al Fondo di previdenza per il  personale  addetto
         ai pubblici servizi di trasporto. Istruzioni contabili e
         variazione al piano dei conti.
     Secondo le linee programmatiche di  attuazione  del decentramento
 funzionale delle attivita' gestionali finora svolte a livello centra-
le, si  dispone di  affidare alla  competenza  delle  Sedi autonome di
produzione - a  decorrere  dal mese di gennaio 199O in poi - gli adem-
pimenti connessi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei
contributi dovuti al Fondo di  previdenza  per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto.
     A tal fine, si  riporta  qui di seguito il quadro normativo delle
disposizioni di legge che disciplinano la materia, nonche' le opportune
istruzioni operative di carattere amministrativo e contabile.
FONTI NORMATIVE
     Il Fondo  per gli  autoferrotranvieri, sorto  come  forma  obbli-
gatoria di  previdenza nel 1919 ( D.L.L. 25.3.1919  n. 467  e  Regola-
mento appr. con R.D. 3O.9.192O, n. 1538 ), ha assunto natura  sostitu-
tiva dell'assicurazione obbligatoria nel 1945 (D.L. 3O.12.1945, N.820)
ed e' stato trasformato in gestione a ripartizione ( prima  a  capita-
lizzazione mista ) con l'entrata in vigore della legge del 29.10.1971,
n. 889, legge quest'ultima che ha ampiamente ridisciplinato la gestio-
ne del Fondo stesso.
     Le norme  speciali  che  individuano  i  soggetti protetti  dalla
particolare  tutela assicurativa e che disciplinano sia le prestazioni
pensionistiche ( invalidita' ordinaria e per causa di servizio, anzia-
nita', vecchiaia, indiretta e di riversibilita' ) sia la materia della
contribuzione risiedono largamente, ancora oggi, nelle leggi 28.7.1961
n. 830 e 29.10.1971, n. 889.
     Hanno  trovato  altresi' applicazione, nell'ambito della gestione
del Fondo speciale,  anche numerose  leggi di  carattere generale suc-
cedutesi nel tempo in materia di pensioni e di contribuzione, quali le
leggi  24.5.1970, n. 336 e  successive  modificazioni  e integrazioni,
20.5.1970 n. 300 (art. 31 ), 11.11.1983, n.638 ( art. 1 ), 7.2.1979 n.
29, 29.3.1985 n. 113, 15.2.1974 n. 36, 19.12.1984 n. 863, 31.1.1986 n.
11, 29.2.1988 n. 48 ed altre.
     Una citazione  piu' puntuale di tali disposizioni  di legge verra'
effettuata, come e' d'uopo, in sede di trattazione delle singole mate-
rie e in occasione delle successive fasi di  attuazione del  decentra-
mento delle altre attivita' gestionali del Fondo.
     Allo scopo di mettere in grado le SAP di operare convenientemente
l'argomento  in  oggetto verra' trattato specificamente con riguardo ai
datori di lavoro, agli assicurati e alla contribuzione dovuta.
     Eventuali  ulteriori chiarimenti o precisazioni verranno forniti,
anche a richiesta delle Sedi in indirizzo, appena se ne ravvisi l'esi-
genza.
DATORI DI LAVORO
     La  norma  che in  particolare stabilisce quali siano i datori di
lavoro tenuti a versare  i contributi di pertinenza del Fondo speciale
e per quali lavoratori  detti contributi debbano essere pagati ai fini
dell'assicurazione  IVS  nell'ambito del Fondo stesso e' l'art. 4 della
citata legge 29.10.1971, n. 889.
     L'insorgenza di  tale obbligo assicurativo presuppone, oltre alla
caratteristica essenziale della subordinazione del rapporto di lavoro,
un  duplice requisito: uno di carattere giuridico-formale  consistente
nel  vincolo di  dipendenza  del lavoratore con Azienda autoferrotran-
viaria, l'altro di natura tecnico-funzionale dato dalla inerenza della
prestazione lavorativa alle finalita' istituzionali proprie dell'Azien-
da stessa in quanto esercente un  servizio di  pubblico  trasporto  di
linea.
     In particolare, per Aziende autoferrotranviarie si intendono:
a)   tutte le imprese che, previo  rilascio  di apposita concessione o
     semplice  autorizzazione  amministrativa, esplicano  attivita' di
     trasporto pubblico di linea  urbano o  extraurbano, mediante fer-
     rovie, tramvie, autolinee, filovie e funivie assimilate alle fer-
     rovie  e  mezzi di  navigazione in acque territoriali, siano esse
     costituite da ditte  individuali o  da societa' a base personale o
     di capitale che da enti pubblici, quali i Comuni, le Province, le
     Regioni, le  Aziende  municipalizzate  e loro consorzi, nonche' le
     Gestioni Governative;
b)   le imprese che esercitano in  appalto  operazioni di riparazione,
     manutenzione , rifornimento  e  ricovero  dei  mezzi di trasporto
     utilizzati per la gestione del pubblico servizio di linea eserci-
     tato dalle Aziende anzidette, sempre che esse imprese siano tenu-
     te ad applicare la  disciplina di cui al R. D. dell' 8.1.1931, n.
     148.
     Quando un'impresa  esplichi,  oltre  al pubblico servizio di tra-
sporto, anche   altre   attivita' ( trasporto merci, noleggio, servizi
turistici, erogazione  di  elettricita', acqua e gas etc. ), l'obbligo
dell'iscrizione al Fondo speciale in ogni caso  ricorre per  il perso-
nale addetto esclusivamente alla gestione del servizio di trasporto di
linea di cui sopra  e' cenno, mentre per i lavoratori  che  esplichino
attivita' mista in servizi  a  diversa rilevanza previdenziale la loro
iscrizione a tale Fondo  e' consentita  a   condizione  che l'attivita'
connessa al trasporto pubblico possa considerarsi  prevalente rispetto
alle altre.
     L'obbligo assicurativo  in parola  deve invece  ritenersi escluso
allorche' l'attivita' di pubblico trasporto, esclusiva o prevalente che
sia, risulti autorizzata soltanto per alcune stagioni dell'anno ( nove
mesi o meno su dodici ), ovvero quando debba essere esercitata con una
frequenza inferiore ai quattro giorni a settimana.
ASSICURATI
     Fermi  restando  i  principi di carattere generale per  la  indi-
viduazione dei datori di lavoro, l' obbligo dell' iscrizione  al Fondo
deve essere in concreto  assolto  per  tutti  quei lavoratori i quali,
addetti esclusivamente  o  prevalentemente  a  servizi connessi con la
gestione del  trasporto  pubblico  di linea, si  trovino  in una delle
seguenti posizioni:
a)   quando il loro rapporto di lavoro e' regolato  dalle norme di cui
     al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e relativi  allegati, a condizione
     che sia stato  deliberato il  provvedimento  di  inquadramento in
     ruolo (in servizio di prova o in pianta stabile) e, ovviamente, a
     decorrere  dalla  data  dalla quale  ha  effetto il provvedimento
     stesso;
b)   quando il loro rapporto di lavoro non  e' regolato dalle norme di
     cui  sopra ( R. D. n. 148/1931 ), purche' trattisi  di  personale
     effettivo  o  adibito in modo  continuativo a pubblici servizi di
     trasporto.
     In definitiva, il legislatore individua i soggetti iscrivibili al
Fondo speciale con il palese intento  di limitare l'ambito di applica-
zione della normativa in esame alle  sole  categorie di lavoratori che
prestano in modo permanente la loro opera  per il servizio pubblico di
trasporto.
     Sono, invece, esclusi comunque dall'iscrizione  al Fondo  le  se-
guenti categorie di lavoratori:
a)   il personale  avente  qualifica di "dirigente", in quanto  iscri-
     vibile all'INPDAI;
b)   il personale "straordinario" e "avventizio";
c)   i guardabarriere, le guardie di fermata e gli assuntori;
d)   il personale assunto  con  contratto a termine e con contratto di
     formazione-lavoro (legge 11.4.1986, n. 113);
e)   gli apprendisti;
f)   coloro che svolgano attivita' connessa al trasporto pubblico sola-
     mente  in alcune stagioni dell'anno (3 su 4) ovvero con frequenza
     inferiore ai quattro giorni a settimana, anche se con contratto a
     part-time verticale;
g)   coloro che siano distaccati o comandati a prestare servizio pres-
     so  datori di  lavoro diversi da quelli sopra indicati, quando il
     relativo  provvedimento  non  sia  stato  assunto per l'interesse
     istituzionale  proprio  dell'Azienda di appartenenza e quando non
     sia del tutto provvisorio e temporaneo.
CONTRIBUZIONE ORDINARIA
     Le Aziende autoferrotranviarie, per  assolvere l'obbligo  contri-
butivo, devono  presentare  apposite  denunce  mensili e provvedere al
versamento delle somme dovute entro il  termine  del giorno 20 di ogni
mese successivo ai periodi di paga cui le somme stesse si riferiscono.
     Cio' a decorrere dal 1ø giugno 1985, a seguito dell'emanazione del
decreto interministeriale 24.2.1984  di  attuazione delle disposizioni
contenute  nell' art. 1, 1ø e 2ø  comma  del D. L.  12.9.1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge  11.11.1983, n. 638, disposi-
zioni queste che hanno abrogato quelle di  cui all'art. 16 della legge
28.7.1961, n. 83o e che prevedevano la tenuta  di un particolare conto
aziendale con chiusura contabile degli addebiti e degli accrediti alla
fine di ogni anno solare di competenza.
     Inoltre, dalla  stessa  data del  1ø giugno  1985  in  poi, hanno
trovato applicazione anche per le omissioni  contributive  riguardanti
la gestione del Fondo le norme ex art. 2 della  citata legge n. 638/83
e successive modificazioni ( legge n. 11/86, legge n. 48/88 ) come per
la generalita' dei datori di lavoro.
     E' rimasto in vigore, e lo e' attualmente, il primo  comma  dello
art. n. 12  della  citata  legge n. 889/71, il quale pone a carico dei
rappresentanti  legali  delle  Aziende  di trasporto, per ogni mese di
inadempienza contributiva, la sanzione  di carattere amministrativo da
œ. 500.000 a œ. 2.000.000, da applicare in sede di accessi ispettivi.
     Parimenti trovano applicazione, per  le inadempienze contributive
verso il Fondo, le  disposizioni  di  carattere generale in materia di
rateazioni e di differimento contributivi, anche per quanto concerne i
relativi tassi d'interesse.
     L'Istituto della prescrizione,  invece, e'  disciplinato dall'art.
n. 15 della legge n. 889/71, secondo cui i  contributi dovuti al Fondo
si prescrivono nel termine di dieci anni ed entro tale limite opera il
principio dell'automaticita' delle prestazioni.
     Si chiarisce al riguardo che tale norma non vieta  al  datore  di
lavoro di versare spontaneamente i contributi prescritti. Comunque, in
ogni caso di regolarizzazione contributiva  per i  periodi  prescritti
devono addebitarsi in relazione al  ritardo le somme aggiuntive previ-
ste dalla normativa vigente al momento della regolarizzazione stessa.
     Si richiama la particolare  attenzione  sulle disposizioni conte-
nute negli artt. 8 e 9  della  legge 29.10.71 n. 889. Il primo di tali
articoli prevede una responsabilita' solidale, in caso di cessione o di
fusione di aziende ovvero di  subingresso convenzionale nell'esercizio
del  pubblico  servizio di trasporto, a carico del nuovo esercente per
il pagamento  dei  contributi  e  relativi accessori lasciati insoluti
dall'Azienda cedente.
     L'art. n. 9/889 impone  all'Amministrazione  dello  Stato ( Mini-
stero dei trasporti) e agli Enti locali ( Regioni, Province e Comuni )
di sospendere l'erogazione dei finanziamenti a qualsiasi titolo dovuti
alle Aziende di trasporto, quando queste  risultino  inadempienti  nel
versamento delle somme di pertinenza della gestione del Fondo  specia-
le.
     Per le finalita' di cui alla norma teste' richiamata, le  Sedi in
indirizzo dovranno provvedere, in  caso  di accertata  regolarita' con-
tributiva delle Aziende ed a loro richiesta  al  rilascio  di apposite
dichiarazioni che  attestino tale  regolarita'. Per contro, appena sia
dato rilevare ritardi  od omissioni nei versamenti contributivi, anche
parziali ed anche se  per soli  accessori  di  legge, le Sedi dovranno
diffidare gli Enti competenti (di norma le Regioni-Servizio trasporti)
a sospendere i  finanziamenti  anzidetti  fino a  quando non sia stato
provveduto alle  dovute  regolarizzazioni  e non si possa quindi rila-
sciare gli attestati di  regolarita' fino a tutto il periodo contribu-
tivo da ultimo scaduto al momento dell'attestato stesso.
     Da ultimo, si richiama il principio secondo il quale l'insorgenza
dell'obbligo contributivo coincide con il momento genetico dell'obbli-
go a carico del datore di lavoro di corrispondere la  prestazione eco-
nomica a compenso di quella lavorativa. Le due obbligazioni in parola,
peraltro, una volta  insorte, hanno  rilevanze  giuridiche  del  tutto
autonome  l'una dall'altra, per  cui  la  retribuzione  sulla  quale e'
calcolato  ed  e' dovuto il  contributo  previdenziale e' quella che il
datore di lavoro deve per legge, o per contratto, ai propri  dipenden-
ti, anche se non effettivamente  corrisposta ai  dipendenti  stessi al
termine dei rispettivi periodi di  paga di  competenza ed, al  limite,
ancorche' prescritta.
     Le retribuzioni  imponibili, in  altri  termini, vanno denunciate
per il mese in cui sorge l'obbligo giuridico della loro  corresponsio-
ne, anche se riferite a periodi pregressi ovvero se materialmente  pa-
gate ai lavoratori in epoca successiva.
     Altra rilevanza, invece, assume l'esigenza che, nei confronti dei
lavoratori assicurati, l'attribuzione  delle  retribuzioni  imponibili
sulle singole  posizioni  avvenga  comunque in relazione ai periodi di
competenza e cioe' dei periodi cui sono riferite le retribuzioni stes-
se ai fini del calcolo della misura delle prestazioni pensionistiche.
     Ne consegue che, nei casi di regolarizzazioni  contributive  tar-
dive rispetto alle scadenze mensili, le  aliquote  da  applicare  sono
quelle vigenti nei periodi cui  si  riferiscono le retribuzioni che il
datore di lavoro aveva l'obbligo di  corrispondere ai  lavoratori e le
somme aggiuntive vanno addebitate secondo le misure in atto al momento
della definizione della posizione  debitoria nella sua globalita', vale
a dire al momento del pagamento delle somme aggiuntive.
     Nei  casi  in cui determinate  competenze  arretrate, riferite  a
periodi pregressi, siano dovute per effetto di norme di  legge o  con-
trattuali che ne dispongono il pagamento ai lavoratori in un  determi-
nato  mese, l'aliquota  da applicare  e' quella vigente in tale mese e,
ovviamente, per lo stesso principio  di  cui sopra  e' cenno non  sono
dovute sanzioni se non per periodi di ritardo nel pagamento  dei  con-
tributi oltre il termine del giorno 20 del mese successivo.
     In  quest'ultima  ipotesi, le  competenze  retributive  arretrate
devono  comunque  essere  denunciate per gli anni solari cui le compe-
tenze stesse  si  riferiscono e  cio', come si e' detto sopra, ai fini
della loro esatta attribuzione  alle  posizioni  assicurative  indivi-
duali.
CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA
     Altra particolarita' che caratterizza la contribuzione al Fondo e'
quella che scaturisce dall'art. n. 7 della legge n. 889/1971.
     In base al primo comma di tale articolo 7/889, infatti, a  carico
delle Aziende tenute ad  applicare  le  norme  contenute nel R. D.  n.
148/1931  permane  l'obbligo  del  versamento dei contributi dovuti al
Fondo durante i periodi di malattia o di infortunio sussidiati a cari-
co dell'INPS (prima a carico delle disciolte Casse di soccorso  azien-
dali).  Per l'applicazione  di tale norma, si richiamano integralmente
le istruzioni diramate con circolare n. 214 in data 24.10.1988.
     Inoltre, per effetto di quanto dispone l'ultimo comma dello stes-
so  articolo  7/889, e' data facolta' sia all'Azienda che al lavoratore
assicurato  di continuare a corrispondere l'integrale contributo ordi-
ordinario  nei  termini e con le modalita' previste per il personale in
servizio, nel  corso  dei periodi di assenza dal lavoro non retribuiti
ne' sussidiati e a condizione che gli stessi periodi non siano gia' ri-
conosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.
     La contribuzione facoltativa in parola puo' essere  autorizzata a
condizione che la relativa domanda sia presentata, a pena di  decaden-
za, nel corso del periodo di assenza senza paga che si intenda regola-
rizzare e cioe' prima che il lavoratore riprenda servizio.
     Al riguardo si precisa che, in  attesa  del  decentramento  della
gestione di tutti i periodi assicurativi  dei  lavoratori  interessati
(riscatti e ricongiunzioni, versamenti volontari, accrediti figurativi
etc.), le domande di autorizzazione al  versamento della contribuzione
facoltativa anzidetta continueranno temporaneamente ad essere trattate
a cura degli Uffici centrali.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
     I contributi sia obbligatori che facoltativi, di cui si e' parlato
innanzi, sono calcolati  in  ragione  percentuale  della  retribuzione
imponibile all'aliquota, attualmente in vigore, del 29,43% ( ripartita
per il 21,37% a carico del datore di lavoro e per l'8,06% a carico del
     Si riportano qui di seguito le  aliquote  contributive  applicate
dal 1971 in poi e rispettive decorrenze (1):
Dal 1ø luglio 1971 ........ 24%        (17,75% e 6,25%)
"   1ø giugno 1981 ........ 18%        (13,75% e 4,25%)
"   1ø gennaio 1983 ....... 28,56%     (20,79% e 7,77%)
"   1ø luglio 1986 ........ 29,49%     (21,41% e 8,08%)
"   1ø gennaio 1987 ....... 29,43%     (21,37% e 8,06%)
     La retribuzione imponibile e' quella  individuata  dall'art. n. 5
della legge n. 889/71 quale corrispettivo in denaro dell'opera presta-
ta, fatta eccezione di quelle voci tassativamente  escluse, con l' ap-
plicazione  dei  minimi retributivi di cui alla normativa di carattere
generale (D.L. 9.10.89, n. 338).
     Gli elementi  che  compongono tale retribuzione imponibile sono i
seguenti:
a)   retribuzione tabellare, comprensiva degli  aumenti  periodici  di
     anzianita' e  dell'indennita' di contingenza, assegni ad personam
     spettanti per  legge  e  per  contratto, mensilita' eccedenti  la
     dodicesima (13^ e 14^), competenze accessorie e alloggio gratuito
     o  indennita' sostitutiva  di  esso  nella  misura effettivamente
     corrisposta    e   nei limiti  di un decimo della retribuzione
     anzidetta;
b)   compensi per lavoro straordinario, anche se corrisposti in misura
     forfettaria, per prestazioni rese oltre l'orario ordinario obbli-
     torio e qualsiasi altro emolumento spettante  come  corrispettivo
     dell'opera prestata;
c)   trattamento  economico  di malattia o di infortunio, quest'ultimo
     limitatamente alla quota di  integrazione  della rendita a carico
     dell'INAIL, spettante ai lavoratori dipendenti  da Aziende tenute
     ad applicare il citato R.D. n. 148/1931 e gia' carico  delle  di-
     sciolte Casse di soccorso ed ora dell'INPS che ad  esse e' suben-
     trato nella gestione e nelle funzioni, nonche' qualsiasi somma che
     il  datore  di  lavoro  sia tenuto a corrispondere ai dipendenti,
     anche  se  non  rientranti nella disciplina ex R.D. n. 148/1931 e
     che non faccia carico ad Enti previdenziali o mutualistici.
     Sia  la  13^  che la 14^  mensilita' sono riferite a tutti i mesi
dell'anno solare nel corso  del  quale il  lavoratore  abbia  prestato
servizio o comunque abbia avuto titolo alla retribuzione.
     In particolare, la 13^  mensilita' deve essere corrisposta in uno
con le competenze relative al mese di dicembre e, quindi, assoggettata
a contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo, mentre la  14^
mensilita' deve essere corrisposta e assoggettata a contribuzione  per
intero e insieme con le competenze del mese di luglio. La 14^ mensili-
ta', infatti, comprende i ratei riferiti anche ai mesi da agosto a di-
cembre dello stesso anno solare, fatti salvi i recuperi che le Aziende
abbiano  titolo  ad  effettuare  in caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso del secondo semestre di tale anno.
     Le  voci  retributive  non impomibili di previdenza, in quanto la
legge le esclude tassativamente  dalla contribuzione al Fondo, sono le
seguenti:
a)   compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di parti-
     colari eventi (feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevi-
     cate, inondazioni etc. )  e  compensi  dovuti, oltre  la  normale
     retribuzione  ordinaria e straordinaria, per ripagare prestazioni
     di lavoro rese  nei giorni in cui ricadono le festivita' nazionali
     e del Santo Patrono e nei giorni destinati al riposo ( domenicale
     o periodico) al termine dei turni di lavoro;
b)   indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento solo  per
     il 50% costituente rimborso di spesa, l'indennita' di caro pane e
     di concorso pasti per la parte eccedente l'indennita' sostitutiva
     di mensa e qualsiasi altra somma corrisposta a titolo di rimborso
     spese effettivamente sostenute dal lavoratore;
c)   competenze erogate a titolo di assegni ad personam  aventi natura
     diversa da quelli concessi per legge o  per  contratto  ed  altre
     elargizioni o gratificazioni date una  tantum per mera liberalita'
     dal datore di lavoro e non collegate, neanche  indirettamente, al
     rendimento dei lavoratori ne' all'andamento aziendale;
d)   somme corrisposte a titolo di prestazioni di malattia o di infor-
     tunio a carico di Enti mutualistici in favore di  lavoratori  di-
     pendenti da Aziende non tenute ad applicare il R.D. n. 148/1931;
e)   tutte le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita.
     Gli assegni ad personam rientranti nella previsione di cui e' cen-
no alla precedente lettera c) devono pur sempre rivestire la  caratte-
ristica propria di somme corrisposte per il  mantenimento  di  diritti
patrimoniali acquisiti e non piu' riconosciuti o  soppressi  in base a
nuove norme di legge o contrattuali.
DENUNCE CONTRIBUTIVE
     Attualmente le Aziende che iscrivono il proprio  personale dipen-
dente al Fondo, come gia' accennato, provvedono ad inviare:
a)   per ogni mese una denuncia ( mod. ET.12 ) con  l'indicazione  del
     numero dei dipendenti, dell'ammontare  complessivo  delle  retri-
     buzioni imponibili, dell'importo  del  contributo  dovuto e degli
     estremi di versamento delle relative somme;
b)   per ogni anno solare, una denuncia ( mod.ET.9 ) nominativa  degli
     assicurati, con l'indicazione delle singole retribuzioni, distin-
     te per voci, nonche' di altre notizie quali le assenze senza paga,
     la  data  di assunzione o di esonero dal servizio, la percentuale
     del rapporto di lavoro a part-time etc., utili per la costituzio-
     ne e l'aggiornamento delle posizioni assicurative;
c)   denunce suppletive, mensili e annuali, per emolumenti non  denun-
     ciati in quelle principali di cui sopra e' cenno.
     Dal mese di gennaio 1990 in poi, detti adempimenti dovranno esse-
re eseguiti direttamente presso le SAP:
-    a  mezzo dei  modd. DM 10/1-89, DM  10/2-89 e DM  10/3-89, per la
     denuncia ed il  versamento, mediante   conguaglio, dei contributi
     mensili con l'osservanza delle istruzioni riportate nel paragrafo
     successivo;
-        a mezzo dei modd. 03/M e 01/M per le denunce annuali delle
retri-
     buzioni individuali.  I  modelli  01/M, i  quali  sostituiranno i
     modd. ET.9 ora in uso, dovranno essere compilati secondo il trac-
     ciato riportato in fac simile nell'allegato n.1 e con l'osservan-
     za delle istruzioni che saranno successivamente impartite;
-    a mezzo dei modd. DM 10/V  e 01/M-VIG2  per le  regolarizzazioni,
     con l'osservanza delle  istruzioni di cui alla circolare n. 51059
     RCV ed altri del 14 novemre 1986 e successive integrazioni.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DM 10/89
     A partire dal mese di gennaio 1990 ( denunce da presentare  entro
il 20 febbraio) i contributi dovuti al Fondo  devono  essere  versati,
utilizzando le  posizioni  contributive  gia' intestate  alle  Aziende
esercenti  pubblici  servizi  di   trasporto, mediante  i  modelli  DM
10/1-89, DM 10/2-89 e DM 10/3-89 con i quali attualmente vengono  ver-
sati i contributi previdenziali minori ed assistenziali.
     In particolare, le Aziende in questione per il  versamento  della
contribuzione di cui all'allegata tabella 2, dovuta al Fondo di previ-
denza, devono attenersi alle modalita' di seguito riportate.
a)   Dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno:
     le  Aziende  esporranno  la contribuzione dovuta al Fondo, unita-
     mente a quella per la  GESCAL e  Asili-nido, in  uno dei righi in
     bianco dei quadri B - C del mod. DM 10/2-89 utilizzando il codice
     X400 preceduto dalla dizione "F.P.  GESCAL A. N.". Nelle apposite
     caselle  dovranno  essere indicati, altresi', il numero dei dipen-
     denti, il numero delle  giornate  retribuite  e l'ammontare delle
     retribuzioni imponibili.
b)   Dipendenti con contratto di lavoro part-time:
     le Aziende esporranno la contribuzione  dovuta  al  Fondo, unita-
     mente a quella per la GESCAL e Asili-nido con le  modalita' sopra
     riportate, utilizzando i codici di nuova istituzione X40P e  X40S
     preceduti dalla dizione " F.P.  GESCAL A.N. PT ", rispettivamente
     per il personale con numero di ore lavorate nel  mese inferiore a
     78 ovvero pari o superiore a detto limite.
     Per i dipendenti in questione, nella casella  riservata al numero
delle giornate retribuite, deve essere  indicato  il  numero delle ore
retribuite.
     Ovviamente i contributi dovuti al Fondo devono  essere  compresi,
 ai fini del relativo  versamento, negli  importi  da  indicare  nelle
caselle "TOTALE A" e "SALDO A DEBITO O A CREDITO AZIENDA"  del mod. DM
10/1-89.
     Per  quanto  concerne le modalita' di  compilazione e  di presen-
tazione dei modelli DM 10/1-89 e DM 10/3-89, nonche' le modalita' di
 com-com-pilazione  del  mod. DM 10/2-89 riguardanti tutte le altre
contribuzioni dovute, sia  per  il  personale  iscritto  al Fondo che
per quello non iscritto, si  richiamano  le  istruzioni  riportate nel
manuale per la compilazione delle denunce DM 10/89, edizione gennaio
1989.
ISTRUZIONI CONTABILI
     Gli importi dei contributi dovuti al Fondo di previdenza  di  cui
trattasi saranno imputati ai seguenti conti di nuova istituzione:
ETR 21/10 -    Contributi dovuti dalle Aziende tenute alla denuncia  e
               al versamento con il sistema di cui al D.M. 5  febbraio
               1969, di competenza degli anni precedenti.
ETR 21/70 -    Contributi dovuti dalle Aziende tenute alla denuncia  e
               al versamento con il sistema di cui al D.M. 5  febbraio
               1969, di competenza dell'anno in corso.
     Per la rilevazione delle sanzioni amministrative  previste  dallo
art. 12 della legge n.889 del 29 ottobre 1971 sara' utilizzato il conto
gia' esistente, movimentabile da parte delle SAP a partire dall'eserci-
izio 1990:
ETR 24/21 -    Entrate varie - Sanzioni amministrative di cui all'art.
               12 della legge n. 889/1971.
     Il  programma  di ripartizione contabile  della  procedura D. M.,
appositamente aggiornato, provvedera' ad imputare  ai suddetti conti i
relativi importi.
     Per quanto riguarda il versamento  delle sanzioni di cui all'art.
12 della legge 889/1971, si precisa che le stesse devono essere versa-
te  con il mod. DM 20 Reg. ( o DM 20 Reg. Aut. ) unitamente a tutte le
altre  sanzioni  e differenze  contributive rilevate dall'ispettore in
sede di accertamento.
     La procedura "Recupero Crediti" provvedera' ad imputare al pre-
detto conto ETR 24/21 le sanzioni in argomento.
RICORSI AMMINISTRATIVI
     Come e' noto, alla gestione del Fondo di previdenza per gli auto-
ferrotranvieri sovraintende il  Comitato di  Vigilanza con sede presso
questa Direzione Generale, le cui attribuzioni sono dettate dall' art.
n. 1 della piu' volte citata legge n. 889/1971 e riguardano la  compe-
tenza  a  decidere i ricorsi che vertono sia in materia di prestazioni
e, quindi, di determinazione della retribuzione pensionabile che sulla
materia contributiva.
     Al riguardo si precisa  che  tale  competenza ai  articola  nelle
materie appresso indicate:
a)   inquadramento delle Aziende tenute ad iscrivere il personale  di-
     pendente al Fondo;
b)   contribuzione obbligatoria e facoltativa;
c)   natura subordinata del rapporto di lavoro comportante l'iscrizio-
     ne al predetto Fondo;
d)   posizioni assicurative degli iscritti.
     Pertanto, tutti i ricorsi che verranno presentati avverso le  de-
cisioni delle SAP e che riguardino la gestione del Fondo di previdenza
per  gli   autoferrotranvieri, per  ora  nelle  materie anzi indicate,
dovranno   essere  trasmessi, opportunamente  istruiti, al  competente
Servizio di  questa Direzione Generale, che a sua  volta  provvedera' a
sottoporli  per le  definitive  pronunce all' esame  del  Comitato  di
Vigilanza del Fondo stesso.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
__________________
(1) Per le aliquote precedentemente in vigore si rinvia al prospetto
    riepilogativo allegato n. 2 alla presente circolare.