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Versione Testuale
900209
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 33
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI E PROVINCIALI
Legge 7 dicembre 1989, n.389 di conversione, con
modificazioni, del D.L.9 ottobre 1989, n.338.
- Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia.
- Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno.
- Incentivi per il rilancio dell'economia nelle pro-
vince di Trieste e Gorizia.
Decreto legge 20 gennaio 1990, n.3 Proroga dei  bene-
fici della fiscalizzazione degli oneri sociali di
malattia e degli sgravi degli oneri sociali per il
Mezzogiorno.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 8 febbraio 1990
Circolare n. 33
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             e, per conoscenza,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             REGIONALI E PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 7 dicembre 1989, n.389 di conversione, con
         modificazioni, del D.L.9 ottobre 1989, n.338.
         - Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia.
         - Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno.
         - Incentivi per il rilancio dell'economia nelle pro-
         vince di Trieste e Gorizia.
         Decreto legge 20 gennaio 1990, n.3 Proroga dei  bene-
         fici della fiscalizzazione degli oneri sociali di
         malattia e degli sgravi degli oneri sociali per il
         Mezzogiorno.
    La legge 7 dicembre 1989, n.389 (G.U. n. 287 del 9 dicem-
bre 1989) ha convertito, con modificazioni, il D.L.9 ottobre
1989, n.338 ed ha anche disposto, con l'art.2, che "restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti legge 30 dicembre 1988, n.548, 28 marzo 1989,
n.110, 29 maggio 1989, n.196 e 5 agosto 1989, n.279".
    Tale legge, in materia di fiscalizzazione, sgravi per il
Mezzogiorno, ed incentivi per le province di Trieste e Gori-
zia, non ha apportato alcuna innovazione rispetto al Decreto
convertito.
    Il Decreto Legge 20 gennaio 1990, n.3 ha previsto, con
l'art.1 che a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
dicembre 1989, e fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 maggio 1990, e concessa una riduzione di fiscalizzazione,
per la dodicesima mensilita relativa all'anno 1989 e per ogni
mensilita fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul con-
tributo a carico del datore di lavoro di cui all'art.10, comma
1 della legge 11 marzo 1988, n.67.
    Il predetto D.L.n.3/90 ha lasciato inalterati, rispetto
alla menzionata legge n.389/89, sia l'area dei soggetti desti-
natari del beneficio in argomento sia le misure delle riduzio-
ni mensili.
    Lo stesso D.L. n.3/90 ha inoltre stabilito, all'art.2, il
differimento del termine di scadenza per gli sgravi contribu-
tivi nel Mezzogiorno fino a tutto il periodo di paga in corso
al 31 maggio 1990.
I- FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA
    Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri socia-
li, considerato che ne' la legge n.389 ne' il D.L. n.3 hanno
apportato alcuna modifica in materia, restano confermate le
istruzioni precedentemente date.
    Si ritiene pero di fornire, relativamente alle disposizio-
ni dell'art.6 della legge n.389 e dell'art.1 del D.L. 3,
ulteriori specificazioni concernenti i commi che seguono.
1.1 Comma 1, lett.c)
    Tra i soggetti destinatari della riduzione di œ 21.000
mensili per dipendente un cenno particolare va fatto per i
"complessi turistico ricettivi dell'aria aperta di cui alla
legge 17 maggio 1983, n.217" e per i "concessionari di impian-
ti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalita
turistiche, in zone montane".
    Per quanto riguarda i "complessi turistico ricettivi" si
ricorda che, con la circ. n.10 del 13.1.1989 (1), in attesa
dei chiarimenti da parte dei Ministeri Vigilanti, era stato
espresso l'orientamento di conservare il beneficio ai comples-
si turistico ricettivi dell'aria aperta che ne godevano gia
anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 30.12.88, n.548.
    Tali complessi erano, ai sensi della legge 5.8.78, n.502,
quelli di cui alla legge 21.3.1958, n.326.
    Ora, in assenza di riscontro da parte dei suddetti Mini-
steri, si reputa opportuno dare, comunque, maggiori puntualiz-
zazioni sulla disposizione in argomento, sottolineando che
questa non fa piu riferimento "ai complessi turistico ricetti-
vi dell'aria aperta di cui alla legge n.326/1958" bensi' "ai
complessi turistico ricettivi dell'aria aperta di cui alla
legge n.217/1983".
    Considerata la nuova formulazione legislativa e tenuto
conto che la menzionata legge n.326 si riferiva solamente agli
"allestimenti senza finalita di lucro, attuati per soddisfare
le esigenze del turismo sociale e giovanile", si ritiene che
attualmente rientrino nella disposizione in esame tutti i
complessi turistico ricettivi dell'aria aperta aventi o non
aventi le finalita di lucro proprie della legge n.326/1958.
    Ovviamente, le strutture di cui alla legge n.217/1983
(art.6) diverse dai complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta - che gia' non fruiscano della fiscalizzazione in
quanto alberghi - usufruiranno, sussistendone tutte le
condizioni, della fiscalizzazione prevista a favore delle
imprese commerciali.
    Relativamente ai "concessionari di impianti di trasporto
con fune in servizio "pubblico" si rammenta che, con la circ.
n.70 del 17.4.89 (2), era stato precisato, ai fini dell'indi-
viduazione di tali soggetti, che gli "impianti devono trovarsi
almeno in parte nelle zone definite montane ai fini fiscali,
ai sensi dell'art.9 del DPR 29.9.1973, n.601".
    In proposito si sottolinea inoltre che i concessionari in
argomento - attenendo le agevolazioni in questione il servizio
di trasporto pubblico in concessione - dovranno documentare il
proprio diritto al beneficio mediante presentazione all'Isti-
tuto della fotocopia autenticata del provvedimento amministra-
tivo di concessione.
    Cio indipendentemente dal tipo di trasporto a fune utiliz-
zato (funivia, seggiovia, ecc.).
1.2- Commi 3, 4 e 5
    Viene nuovamente prevista la disposizione concernente la
concessione della riduzione di œ 56.000 mensili per dipenden-
te, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.m aggio
1990, per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29
anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da parte
delle imprese di cui all'art.1, commi 1 e 7 del D.L.
n.536/1987 convertito con modificazioni dalla legge n.48/1988,
successivamente alla data del 30. novembre 1988, in aggiunta
al numero dei lavoratori occupati alla medesima data.
    In ordine alla disposizione in esame c'e' da puntualizza-
re, innanzi tutto, che le riduzioni per le donne ed i nuovi
assunti - che non sono cumulabili tra loro ne' con il benefi-
cio di cui al comma 1, lett. B) e D) - sono concesse per la
dodicesima mensilita' relativa all'anno 1989 e per ogni mensi-
lita' fino alla quinta compresa per l'anno 1990 e per un pe-
riodo non superiore ai sei mesi per ciuscun dipendente
assunto; cioe' per un periodo non superiore a quello che de-
corre dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 e che ha
termine con il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990.
    Inoltre e' da sottolineare che , ai fini della concessione
delle suddette riduzioni, la data cui occorre far riferimento,
sia per identificare i soggetti assunti successivamente ad
essa sia per determinare il numero dei lavoratori occupati
alla stessa data, e' quella del 30 novembre 1988: cioe' la
medesima data stabilita dall'art.6, commi 3 e 4 del D.L.
n.338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989.
    Da tale circostanza si puo' quindi desumere che la
disposizione de qua si pone, rispetto alla disposizione del
menzionato art.6, commi 3, 4 e 5, senza soluzione di continui-
ta'.
    Conseguentemente, i benefici in argomento possono essere
concessi, sussistendone le condizioni, per un periodo com-
plessivo massimo di 18 mesi (L.n.389/89, art.6, comma 5 e D.L.
n.3/90, art.1, comma 5): cioe' a decorrere dal periodo di paga
in corso al 1 dicembre 1988 fino al tutto il periodo di paga
in corso al 31 maggio 1990.
    Le condizioni di cui sopra dovranno, ovviamente, essere:
l'avvenuta assunzione, successivamente al 30 novembre 1988,
con contratto a tempo indeterminato dei dipendenti in
questione e la posizione in surplus dei dipendenti medesimi,
rispetto al numero dei lavoratori occupati alla suddetta data,
per tutti i mesi rientranti nel periodo complessivo massimo
prima indicato.
1.3.Comma 6
    In relazione alla disposizione in questione - per la parte
in cui esclude dalla concessione della riduzione di œ 85.00000000000000
                   mensili per dipendente i datori di lavoro del settor
lo                 operanti nei territori di cui all'art.1 del Testo Un
e                  leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con
n.                 218/1978 e successive modificazioni ed integrazioni
                   chiama quanto gia precisato in proposito con la circ
el                 13.1.1989 (3), punto 2.5, seconda frase.
                   1.4 Comma 9, lett.B e C (Comma 7 D.L. N.3/1990)
                       Si fa riferimento alla specifica disposizione, c
                   nelle lett. B e C del comma, concernente la non spet
                   delle riduzioni di fiscalizzazione per i lavoratori
o                  stati denunciati e/o siano stati retribuiti con retr
                   di importo inferiore a quello stabilito da contratti
i-
vi stipulati dalle Organizzazioni sindacali piu rappresentati-
ve su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
    In proposito va ancora sottolineato che il precetto norma-
tivo riguardante l'erogazione ai dipendenti e la denuncia
all'INPS di retribuzioni di importo non inferiore a quello
stabilito dai citati contratti o accordi collettivi ha portata
generale e quindi vincola anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto a tali contratti.
    Per quanto attiene, poi, alla "retribuzione" stabilita dai
contratti e accordi collettivi di cui sopra, essa deve
intendersi come la retribuzione derivante da tutti gli
istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione stessa.
1.5 Comma 10 (comma 7 D.L. n.3/1990)
    La decadenza dal diritto alla fiscalizzazione prevista dal
comma non esclude, ovviamente, l'applicazione delle sanzioni
civili sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze
di legge per effetto della indebita fiscalizzazione.
    Per quanto riguarda, poi, i chiarimenti chiesti da alcune
Sedi in merito all'espressione "per una durata pari a tre
volte i periodi di inosservanza" e alcuni quesiti posti circa
l'applicazione della norma stessa, si precisa quanto segue:
A) nei casi di inosservanza anche di una delle condizioni di
   cui al comma 9, le aziende decadono dal beneficio della
   fiscalizzazione per un periodo complessivo corrispondente
   al periodo di inosservanza moltiplicato per tre.
   Cosi', ad esempio, se detto periodo di inosservanza e' di
   un mese o di due mesi le aziende perdono il beneficio in
   parola, rispettivamente, per tre mesi o per sei mesi;
B) nei casi di cessazione dell'impresa, la perdita del benefi-
   cio, per inosservanza anche di una delle predette condizio-
   ni, potra' ovviamente riguardare solo periodi precedenti la
   data della cessazione stessa anche se tali periodi dovesse-
   ro risultare complessivamente inferiori al limite stabilito
   dalla legge (es. periodo di inadempienza contrattuale
   1.2.87 - 31.5.89; cessazione dell'impresa 30.11.89) e sara'
   comunque limitata al periodo dell'inadempienza ove que-
   st'ultima perduri al momento della cessazione.
   Lo stesso criterio si ritiene possa valere anche nel caso
   di inosservanza delle predette condizioni nei confronti di
   uno o piu'lavoratori poi licenziati o comunque cessati dal
   lavoro: l'esclusione dalla fiscalizzazione in questo caso
   non potra' andare oltre la data di cessazione del rapporto
   di lavoro.
1.6 Comma 12 (comma 7 D.L. n.3/1990)
    Con riferimento alla riserva formulata nella circolare n.
70 del 17.4.1989 (4), punto 1.12, si fa presente che - ai
sensi della normativa prevista nel comma - i datori di lavoro
devono dare comunicazione all'Istituto del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative, da essi applicato, entro 30
giorni dalla data in cui saranno fornite, ad opera delle Sedi,
le istruzioni relative.
    Al riguardo, le Sedi, nel trasmettere ai datori di lavoro
interessati l'allegato fac-simile (all.1), da utilizzare per
la predetta comunicazione, faranno presente che la mancata
restituzione del fac-simile medesimo comporta la perdita della
fiscalizzazione e degli sgravi a decorrere dal mese di
dicembre 1989, anche nel caso di ossevanza dei trattamenti
contrattuali.
    Si richiama, quindi, l'attenzione delle Sedi sulla
esigenza di provvedere con tempestivita' a dare le dovute
istruzioni.
    Alle aziende, in qualunque ramo inquadrate, che non
provvedono entro il termine fissato alla restituzione della
dichiarazione di cui sopra, dovranno essere attribuiti i
seguenti codici di autorizzazione:
- per la perdita del diritto alla fiscalizzazione sara'
attribuito il codice "2W"ed eliminati dalla stessa decorrenza,
ove presenti, i codici di autorizzazione "2P", "4N" e "4T".
- per la perdita del diritto agli sgravi saranno attribuiti i
codici di autorizzazione "2D", e/o "2M", aventi
rispettivamente il significato di esclusione dai benefici di
cui alle leggi 183/76 e 1089/68; dovranno essere eliminati
dalla stessa decorrenza, ove presenti, i codici di
autorizzazione "2C" e/o "8L".
    Le Sedi provvederanno nel contempo al recupero degli
importi di fiscalizzazione e/o di sgravi conguagliati dalle
Aziende con le denunce di mod. DM10/2-89 gia' elaborate al
momento della codificazione di cui sopra e pertanto non
rilevabili in fase di controllo dalla procedura automatizzata.
    In merito alla disposizione in argomento si fa seguito
alla circ. n.35 del 17.2.1988 (5), punto 1.4 per chiarire
quanto segue.
    Innanzi tutto, la formulazione di tale disposizione e' la
stessa dell'art.1, comma 13 del D.L. n.536/1987 convertito
nella legge n.48/1988.
    Ora, sia l'art.1, comma 13 della legge n.48 sia l'art.6,
comma 13 del D.L.338, convertito nella legge n.389 fanno rife-
rimento agli artt. 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n.349
(legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente).
    Da un esame congiunto dell'art.18 legge 349 e del presente
comma si ritiene che l'Istituto debba negare il beneficio
della fiscalizzazione:
- alle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti
  legali siano state accertate in modo definitivo, cioe' con
  sentenza passata in giudicato, violazioni di disposizioni di
  legge a tutela dell'ambiente, per fatti afferenti l'eserci-
  zio dell'impresa, commesse successivamente all'entrata in
  vigore del menzionato D.L. n.536, cioe' successivamente al
  31.12.1987; sempreche' dette violazioni abbiano comportato
  danno, accertato con sentenza definitiva, nel senso indicato
  dal citato art.18: cioe' danno derivante da qualunque fatto
  doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
  provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'am-
  biente, appunto danneggiandolo, alterandolo, deteriorandolo
  o distruggendolo, in tutto o in parte;
- per il periodo decorrente dal momento in cui sono stati
  messi in atto fatti che hanno violato le leggi sull'ambiente
  e prodotto il relativo danno (e tale momento potra' essere
  rilevato dalla sentenza definitiva) fino al momento del
  ripristino dei luoghi ovvero, ove cio' non sia possibile,
  fino al risarcimento a favore dello Stato del danno medesimo
  (e tali momenti dovranno essere accertati dalle Sedi).
  Tuttavia, qualora la fiscalizzazione, che sarebbe spettata
  all'impresa ove questa non avesse violato le leggi
  sull'ambiente, sia di importo superiore all'ammontare del
  risarcimento liquidato dal giudice a favore dello Stato,
  l'impresa interessata, considerato che il beneficio non
  spetta nei limiti del danno accertato,avra' diritto a perce-
  pire la differenza a suo favore.
    Chiarito quanto sopra,si fa riserva di fornire non appena
possibile ulteriori precisazioni sulla materia, con particola-
re riguardo ai canali ufficiali tramite i quali le Sedi do-
vranno essere edotte dei casi in cui siano state emesse
sentenze definitive per violazioni di legge sull'ambiente.
    Per intanto le Sedi stesse, ove in qualsiasi modo vengano
a conoscenza dei casi predetti, applicheranno senz'altro la
normativa del comma in argomento.
II) SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO
Mentre la legge 7.12.1989, n.389 si e' limitata a confermare
la proroga di dette agevolazioni al 30 novembre 1989, gia'
prevista dal D.L. 338/89, il D.L. n.3/90 ha disposto,
all'art.2, il differimento del termine di validita' delle
stesse al 31 maggio 1990.
    Pertanto,la concessione di tali agevolazioni risulta con-
fermata a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre
1989 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio
1990. Risulta, altresi' confermata l'applicazione in materia
delle disposizioni di cui all'art.6, commi 9,10,11,12 e 13 del
D.L.9 ottobre 1989, n.338, convertito nella gia' citata legge
389/89 riguardante - com'e' noto - le ipotesi di decadenza dal
diritto alle agevolazioni di cui trattasi. A tali fini le Sedi
terranno conto della dichiarazione di cui all'all. 1.
III) MODALITA' DI RECUPERO FISCALIZZAZIONE E SGRAVI PER IL
     MEZZOGIORNO PER IL MESE DI DICEMBRE 1989
1-   MODALITA' DI RECUPERO FISCALIZZAZIONE
     Le aziende che non hanno provveduto a decorrere dal 1
     dicembre 1989 al conguaglio della fiscalizzazione possono
     effettuare il relativo recupero con la denuncia relativa
     al mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio
     1990 ovvero con la denuncia relativa al mese di febbraio
     da presentare entro il 20 marzo 1990.
     A tal fine, le aziende devono attenersi alle seguenti
     modalita':
   - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
     mod. DM10/2-89, l'importo della fiscalizzazione spettante
     ai sensi del D.L. n.3/1990, art.1, comma 1, lett. a ) e
     c) nonche' dei commi 3 e 4, preceduto dalla dizione "REC.
     FISC. D.L. 3/90" e dal codice di nuova istituzione
     "R143";
   - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D"del mod.
     DM10/2-89, l'importo del beneficio aggiuntivo previsto
     per le aziende che operano nel Mezzogiorno,ai sensi del
     medesimo art.1, comma 1, lett. b) e d),preceduto dalla
     dizione "REC. FISC. SUD DL 3/90" e dal codice di nuova
     istituzione "R144";
   - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
     mod.DM10/2-89, l'importo della fiscalizzazione spettante
     per le imprese agricole ai sensi dello stesso art.1,
     comma 6, preceduto dalla dizione "REC. FISC. DL 3/90" e
     dal codice di nuova istituzione "R145".
Le suddette modalita' di esposizione devono trovare applica-
zione anche per il recupero della fiscalizzazione relativa ai
dipendenti part time.
2- MODALITA' DI RECUPERO DEGLI SGRAVI ONERI SOCIALI
    Le aziende che non hanno provveduto a decorrere dal 1
dicembre 1989 al conguaglio degli importi spettanti a titolo
di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno possono ef-
fettuare il relativo recupero con la denuncia relativa al mese
di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio 1990 ovvero con
la denuncia relativa al mese di febbraio da presentare entro
il 20 marzo 1990.
    A tale fine, le Aziende devono attenersi alle seguenti
modalita':
  - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
    DM10/2-89, l'importo dello sgravio ex L.1089/68, L.539/71
    e L.463/72 preceduto dalla dizione "REC. SGRAVIO D.L.
    3/90" e dal codice di nuova istituzione "L 165";
  - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
    DM10/2-89, l'importo dello sgravio ex L.183/76, preceduto
    dalla dizione "REC. SGRAVIO D.L.3/90" e dal codice di
    nuova istituzione "L166".
IV - INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI
     TRIESTE E GORIZIA
    A proposito dell'art.2, comma 17 del D.L. n. 338/1989 con-
vertito nella legge n. 389 - contenente l'interpretazione
autentica dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge
n.26/1986 - si richiama quanto gia' detto con la circ. n.182
del 9.8.1989, punto III (6).
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to BILLIA
La presente circolare nelle more della stampa e della composi-
zione tipografica viene trasmessa via terminale per consentir-
ne l'immediata conoscenza ed applicazione.
(1.3) V."Atti Ufficiali" 1989, pag.74
(2.4) V."Atti Ufficiali" 1989, pag.656
(5)   V."Atti Ufficiali" 1988, pag.332
(6)   V."Atti Ufficiali" 1989, pag.1940
                                                      ALLEGATO 1
MATRICOLA.................
C.S.C.   .................
                             ALLA SEDE DI
OGGETTO: Art.6, commi 9 e 12 e art.7, comma 1, del
         D.L.9.10.1989, n. 338 convertito, con
         modificazioni, nella legge 7.12.1989, n.389.
         Art.1, comma 7 e art.2, comma 1 del D.L. 20.1.1990,
         n.3
    Il sottoscritto..........................titolare/legale
rappresentante della ditta.........................esercente
attivita' di ................inquadrata ai fini
previdenziali nel ramo...........classe..........categoria
..........., viste le norme indicate in oggetto e preso atto
delle condizioni cui, in particolare, dette norme
subordinano l'insorgenza del diritto alla fiscalizzazione
degli oneri sociali di malattia ed agli sgravi contributivi
del Mezzogiorno dichiara sotto la propria responsabilita':
A) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
   del settore.....................stipulato fra le OO.SS.
   ..............................in data...............; e
   quindi, di  corrispondere ai propri dipendenti e di
   denunciare all'INPS, con decorrenza................
   retribuzioni di importo non inferiore a quello stabilito
   dallo stesso contratto;
B)  di applicare l'accordo collettivo (1)..............
   stipulato fra le OO.SS...........................in
   data.............in base al quale corrisponde ai propri
   dipendenti e denuncia all'INPS con
   decorrenza............retribuzioni di importo superiore a
   quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di
   lavoro del settore.............stipulato fra le
   OO.SS........................in data..................;
C)  .......................................................
    .......................................................
    ..................................................(2);
    Dichiara inoltre:
1) di essere a conoscenza che, qualora l'Istituto accerti,
   in momento successivo, l'inesistenza del predetto
   requisito - e/o delle altre condizioni previste dall'art.
   6, comma 9 della legge indicata in oggetto (lavoratori
   non denunciati all'INPS o denunciati con orari o giornate
   di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolti) -
   l'azienda sara' tenuta alla restituzione delle somme
   indebitamente trattenute per i lavoratori cui tali
   carenze si riferiscono ed al versamento delle sanzioni
   previste, ferma restando ogni eventuale conseguenza di
   ordine penale;
2) di essere a conoscenza che l'accertata inesistenza anche
   di una delle condizioni predette determina la perdita del
   diritto ai benefici per una durata pari a tre volte il
   periodo di inosservanza delle condizioni stesse.
    Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare
all'INPS eventuali variazioni alla situazione dichiarata con
la presente precisandone la decorrenza.
                                       (timbro e firma)
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(1): precisare se: provinciale, aziendale, etc.
(2): fornire ogni comunicazione o indicazione utile circa la
     situazione aziendale riguardo alla osservanza della
     disciplina collettiva o circa altri fatti o circostanze
     rilevanti in particolare ove non ricorrano le
     condizioni di cui alle lettere A) e B).
                           - 2 -