900209 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 33 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Legge 7 dicembre 1989, n.389 di conversione, con modificazioni, del D.L.9 ottobre 1989, n.338. - Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia. - Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. - Incentivi per il rilancio dell'economia nelle pro- vince di Trieste e Gorizia. Decreto legge 20 gennaio 1990, n.3 Proroga dei bene- fici della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 8 febbraio 1990 Circolare n. 33 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Legge 7 dicembre 1989, n.389 di conversione, con modificazioni, del D.L.9 ottobre 1989, n.338. - Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia. - Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. - Incentivi per il rilancio dell'economia nelle pro- vince di Trieste e Gorizia. Decreto legge 20 gennaio 1990, n.3 Proroga dei bene- fici della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. La legge 7 dicembre 1989, n.389 (G.U. n. 287 del 9 dicem- bre 1989) ha convertito, con modificazioni, il D.L.9 ottobre 1989, n.338 ed ha anche disposto, con l'art.2, che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 dicembre 1988, n.548, 28 marzo 1989, n.110, 29 maggio 1989, n.196 e 5 agosto 1989, n.279". Tale legge, in materia di fiscalizzazione, sgravi per il Mezzogiorno, ed incentivi per le province di Trieste e Gori- zia, non ha apportato alcuna innovazione rispetto al Decreto convertito. Il Decreto Legge 20 gennaio 1990, n.3 ha previsto, con l'art.1 che a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, e concessa una riduzione di fiscalizzazione, per la dodicesima mensilita relativa all'anno 1989 e per ogni mensilita fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul con- tributo a carico del datore di lavoro di cui all'art.10, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67. Il predetto D.L.n.3/90 ha lasciato inalterati, rispetto alla menzionata legge n.389/89, sia l'area dei soggetti desti- natari del beneficio in argomento sia le misure delle riduzio- ni mensili. Lo stesso D.L. n.3/90 ha inoltre stabilito, all'art.2, il differimento del termine di scadenza per gli sgravi contribu- tivi nel Mezzogiorno fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. I- FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri socia- li, considerato che ne' la legge n.389 ne' il D.L. n.3 hanno apportato alcuna modifica in materia, restano confermate le istruzioni precedentemente date. Si ritiene pero di fornire, relativamente alle disposizio- ni dell'art.6 della legge n.389 e dell'art.1 del D.L. 3, ulteriori specificazioni concernenti i commi che seguono. 1.1 Comma 1, lett.c) Tra i soggetti destinatari della riduzione di œ 21.000 mensili per dipendente un cenno particolare va fatto per i "complessi turistico ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217" e per i "concessionari di impian- ti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalita turistiche, in zone montane". Per quanto riguarda i "complessi turistico ricettivi" si ricorda che, con la circ. n.10 del 13.1.1989 (1), in attesa dei chiarimenti da parte dei Ministeri Vigilanti, era stato espresso l'orientamento di conservare il beneficio ai comples- si turistico ricettivi dell'aria aperta che ne godevano gia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 30.12.88, n.548. Tali complessi erano, ai sensi della legge 5.8.78, n.502, quelli di cui alla legge 21.3.1958, n.326. Ora, in assenza di riscontro da parte dei suddetti Mini- steri, si reputa opportuno dare, comunque, maggiori puntualiz- zazioni sulla disposizione in argomento, sottolineando che questa non fa piu riferimento "ai complessi turistico ricetti- vi dell'aria aperta di cui alla legge n.326/1958" bensi' "ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge n.217/1983". Considerata la nuova formulazione legislativa e tenuto conto che la menzionata legge n.326 si riferiva solamente agli "allestimenti senza finalita di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile", si ritiene che attualmente rientrino nella disposizione in esame tutti i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta aventi o non aventi le finalita di lucro proprie della legge n.326/1958. Ovviamente, le strutture di cui alla legge n.217/1983 (art.6) diverse dai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta - che gia' non fruiscano della fiscalizzazione in quanto alberghi - usufruiranno, sussistendone tutte le condizioni, della fiscalizzazione prevista a favore delle imprese commerciali. Relativamente ai "concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio "pubblico" si rammenta che, con la circ. n.70 del 17.4.89 (2), era stato precisato, ai fini dell'indi- viduazione di tali soggetti, che gli "impianti devono trovarsi almeno in parte nelle zone definite montane ai fini fiscali, ai sensi dell'art.9 del DPR 29.9.1973, n.601". In proposito si sottolinea inoltre che i concessionari in argomento - attenendo le agevolazioni in questione il servizio di trasporto pubblico in concessione - dovranno documentare il proprio diritto al beneficio mediante presentazione all'Isti- tuto della fotocopia autenticata del provvedimento amministra- tivo di concessione. Cio indipendentemente dal tipo di trasporto a fune utiliz- zato (funivia, seggiovia, ecc.). 1.2- Commi 3, 4 e 5 Viene nuovamente prevista la disposizione concernente la concessione della riduzione di œ 56.000 mensili per dipenden- te, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.m aggio 1990, per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle imprese di cui all'art.1, commi 1 e 7 del D.L. n.536/1987 convertito con modificazioni dalla legge n.48/1988, successivamente alla data del 30. novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data. In ordine alla disposizione in esame c'e' da puntualizza- re, innanzi tutto, che le riduzioni per le donne ed i nuovi assunti - che non sono cumulabili tra loro ne' con il benefi- cio di cui al comma 1, lett. B) e D) - sono concesse per la dodicesima mensilita' relativa all'anno 1989 e per ogni mensi- lita' fino alla quinta compresa per l'anno 1990 e per un pe- riodo non superiore ai sei mesi per ciuscun dipendente assunto; cioe' per un periodo non superiore a quello che de- corre dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 e che ha termine con il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Inoltre e' da sottolineare che , ai fini della concessione delle suddette riduzioni, la data cui occorre far riferimento, sia per identificare i soggetti assunti successivamente ad essa sia per determinare il numero dei lavoratori occupati alla stessa data, e' quella del 30 novembre 1988: cioe' la medesima data stabilita dall'art.6, commi 3 e 4 del D.L. n.338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989. Da tale circostanza si puo' quindi desumere che la disposizione de qua si pone, rispetto alla disposizione del menzionato art.6, commi 3, 4 e 5, senza soluzione di continui- ta'. Conseguentemente, i benefici in argomento possono essere concessi, sussistendone le condizioni, per un periodo com- plessivo massimo di 18 mesi (L.n.389/89, art.6, comma 5 e D.L. n.3/90, art.1, comma 5): cioe' a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 fino al tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Le condizioni di cui sopra dovranno, ovviamente, essere: l'avvenuta assunzione, successivamente al 30 novembre 1988, con contratto a tempo indeterminato dei dipendenti in questione e la posizione in surplus dei dipendenti medesimi, rispetto al numero dei lavoratori occupati alla suddetta data, per tutti i mesi rientranti nel periodo complessivo massimo prima indicato. 1.3.Comma 6 In relazione alla disposizione in questione - per la parte in cui esclude dalla concessione della riduzione di œ 85.00000000000000 mensili per dipendente i datori di lavoro del settor lo operanti nei territori di cui all'art.1 del Testo Un e leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con n. 218/1978 e successive modificazioni ed integrazioni chiama quanto gia precisato in proposito con la circ el 13.1.1989 (3), punto 2.5, seconda frase. 1.4 Comma 9, lett.B e C (Comma 7 D.L. N.3/1990) Si fa riferimento alla specifica disposizione, c nelle lett. B e C del comma, concernente la non spet delle riduzioni di fiscalizzazione per i lavoratori o stati denunciati e/o siano stati retribuiti con retr di importo inferiore a quello stabilito da contratti i- vi stipulati dalle Organizzazioni sindacali piu rappresentati- ve su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. In proposito va ancora sottolineato che il precetto norma- tivo riguardante l'erogazione ai dipendenti e la denuncia all'INPS di retribuzioni di importo non inferiore a quello stabilito dai citati contratti o accordi collettivi ha portata generale e quindi vincola anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto a tali contratti. Per quanto attiene, poi, alla "retribuzione" stabilita dai contratti e accordi collettivi di cui sopra, essa deve intendersi come la retribuzione derivante da tutti gli istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione stessa. 1.5 Comma 10 (comma 7 D.L. n.3/1990) La decadenza dal diritto alla fiscalizzazione prevista dal comma non esclude, ovviamente, l'applicazione delle sanzioni civili sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze di legge per effetto della indebita fiscalizzazione. Per quanto riguarda, poi, i chiarimenti chiesti da alcune Sedi in merito all'espressione "per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza" e alcuni quesiti posti circa l'applicazione della norma stessa, si precisa quanto segue: A) nei casi di inosservanza anche di una delle condizioni di cui al comma 9, le aziende decadono dal beneficio della fiscalizzazione per un periodo complessivo corrispondente al periodo di inosservanza moltiplicato per tre. Cosi', ad esempio, se detto periodo di inosservanza e' di un mese o di due mesi le aziende perdono il beneficio in parola, rispettivamente, per tre mesi o per sei mesi; B) nei casi di cessazione dell'impresa, la perdita del benefi- cio, per inosservanza anche di una delle predette condizio- ni, potra' ovviamente riguardare solo periodi precedenti la data della cessazione stessa anche se tali periodi dovesse- ro risultare complessivamente inferiori al limite stabilito dalla legge (es. periodo di inadempienza contrattuale 1.2.87 - 31.5.89; cessazione dell'impresa 30.11.89) e sara' comunque limitata al periodo dell'inadempienza ove que- st'ultima perduri al momento della cessazione. Lo stesso criterio si ritiene possa valere anche nel caso di inosservanza delle predette condizioni nei confronti di uno o piu'lavoratori poi licenziati o comunque cessati dal lavoro: l'esclusione dalla fiscalizzazione in questo caso non potra' andare oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro. 1.6 Comma 12 (comma 7 D.L. n.3/1990) Con riferimento alla riserva formulata nella circolare n. 70 del 17.4.1989 (4), punto 1.12, si fa presente che - ai sensi della normativa prevista nel comma - i datori di lavoro devono dare comunicazione all'Istituto del contratto colletti- vo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sinda- cali maggiormente rappresentative, da essi applicato, entro 30 giorni dalla data in cui saranno fornite, ad opera delle Sedi, le istruzioni relative. Al riguardo, le Sedi, nel trasmettere ai datori di lavoro interessati l'allegato fac-simile (all.1), da utilizzare per la predetta comunicazione, faranno presente che la mancata restituzione del fac-simile medesimo comporta la perdita della fiscalizzazione e degli sgravi a decorrere dal mese di dicembre 1989, anche nel caso di ossevanza dei trattamenti contrattuali. Si richiama, quindi, l'attenzione delle Sedi sulla esigenza di provvedere con tempestivita' a dare le dovute istruzioni. Alle aziende, in qualunque ramo inquadrate, che non provvedono entro il termine fissato alla restituzione della dichiarazione di cui sopra, dovranno essere attribuiti i seguenti codici di autorizzazione: - per la perdita del diritto alla fiscalizzazione sara' attribuito il codice "2W"ed eliminati dalla stessa decorrenza, ove presenti, i codici di autorizzazione "2P", "4N" e "4T". - per la perdita del diritto agli sgravi saranno attribuiti i codici di autorizzazione "2D", e/o "2M", aventi rispettivamente il significato di esclusione dai benefici di cui alle leggi 183/76 e 1089/68; dovranno essere eliminati dalla stessa decorrenza, ove presenti, i codici di autorizzazione "2C" e/o "8L". Le Sedi provvederanno nel contempo al recupero degli importi di fiscalizzazione e/o di sgravi conguagliati dalle Aziende con le denunce di mod. DM10/2-89 gia' elaborate al momento della codificazione di cui sopra e pertanto non rilevabili in fase di controllo dalla procedura automatizzata. In merito alla disposizione in argomento si fa seguito alla circ. n.35 del 17.2.1988 (5), punto 1.4 per chiarire quanto segue. Innanzi tutto, la formulazione di tale disposizione e' la stessa dell'art.1, comma 13 del D.L. n.536/1987 convertito nella legge n.48/1988. Ora, sia l'art.1, comma 13 della legge n.48 sia l'art.6, comma 13 del D.L.338, convertito nella legge n.389 fanno rife- rimento agli artt. 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n.349 (legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente). Da un esame congiunto dell'art.18 legge 349 e del presente comma si ritiene che l'Istituto debba negare il beneficio della fiscalizzazione: - alle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali siano state accertate in modo definitivo, cioe' con sentenza passata in giudicato, violazioni di disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, per fatti afferenti l'eserci- zio dell'impresa, commesse successivamente all'entrata in vigore del menzionato D.L. n.536, cioe' successivamente al 31.12.1987; sempreche' dette violazioni abbiano comportato danno, accertato con sentenza definitiva, nel senso indicato dal citato art.18: cioe' danno derivante da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'am- biente, appunto danneggiandolo, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte; - per il periodo decorrente dal momento in cui sono stati messi in atto fatti che hanno violato le leggi sull'ambiente e prodotto il relativo danno (e tale momento potra' essere rilevato dalla sentenza definitiva) fino al momento del ripristino dei luoghi ovvero, ove cio' non sia possibile, fino al risarcimento a favore dello Stato del danno medesimo (e tali momenti dovranno essere accertati dalle Sedi). Tuttavia, qualora la fiscalizzazione, che sarebbe spettata all'impresa ove questa non avesse violato le leggi sull'ambiente, sia di importo superiore all'ammontare del risarcimento liquidato dal giudice a favore dello Stato, l'impresa interessata, considerato che il beneficio non spetta nei limiti del danno accertato,avra' diritto a perce- pire la differenza a suo favore. Chiarito quanto sopra,si fa riserva di fornire non appena possibile ulteriori precisazioni sulla materia, con particola- re riguardo ai canali ufficiali tramite i quali le Sedi do- vranno essere edotte dei casi in cui siano state emesse sentenze definitive per violazioni di legge sull'ambiente. Per intanto le Sedi stesse, ove in qualsiasi modo vengano a conoscenza dei casi predetti, applicheranno senz'altro la normativa del comma in argomento. II) SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO Mentre la legge 7.12.1989, n.389 si e' limitata a confermare la proroga di dette agevolazioni al 30 novembre 1989, gia' prevista dal D.L. 338/89, il D.L. n.3/90 ha disposto, all'art.2, il differimento del termine di validita' delle stesse al 31 maggio 1990. Pertanto,la concessione di tali agevolazioni risulta con- fermata a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Risulta, altresi' confermata l'applicazione in materia delle disposizioni di cui all'art.6, commi 9,10,11,12 e 13 del D.L.9 ottobre 1989, n.338, convertito nella gia' citata legge 389/89 riguardante - com'e' noto - le ipotesi di decadenza dal diritto alle agevolazioni di cui trattasi. A tali fini le Sedi terranno conto della dichiarazione di cui all'all. 1. III) MODALITA' DI RECUPERO FISCALIZZAZIONE E SGRAVI PER IL MEZZOGIORNO PER IL MESE DI DICEMBRE 1989 1- MODALITA' DI RECUPERO FISCALIZZAZIONE Le aziende che non hanno provveduto a decorrere dal 1 dicembre 1989 al conguaglio della fiscalizzazione possono effettuare il relativo recupero con la denuncia relativa al mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio 1990 ovvero con la denuncia relativa al mese di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1990. A tal fine, le aziende devono attenersi alle seguenti modalita': - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2-89, l'importo della fiscalizzazione spettante ai sensi del D.L. n.3/1990, art.1, comma 1, lett. a ) e c) nonche' dei commi 3 e 4, preceduto dalla dizione "REC. FISC. D.L. 3/90" e dal codice di nuova istituzione "R143"; - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D"del mod. DM10/2-89, l'importo del beneficio aggiuntivo previsto per le aziende che operano nel Mezzogiorno,ai sensi del medesimo art.1, comma 1, lett. b) e d),preceduto dalla dizione "REC. FISC. SUD DL 3/90" e dal codice di nuova istituzione "R144"; - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2-89, l'importo della fiscalizzazione spettante per le imprese agricole ai sensi dello stesso art.1, comma 6, preceduto dalla dizione "REC. FISC. DL 3/90" e dal codice di nuova istituzione "R145". Le suddette modalita' di esposizione devono trovare applica- zione anche per il recupero della fiscalizzazione relativa ai dipendenti part time. 2- MODALITA' DI RECUPERO DEGLI SGRAVI ONERI SOCIALI Le aziende che non hanno provveduto a decorrere dal 1 dicembre 1989 al conguaglio degli importi spettanti a titolo di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno possono ef- fettuare il relativo recupero con la denuncia relativa al mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio 1990 ovvero con la denuncia relativa al mese di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1990. A tale fine, le Aziende devono attenersi alle seguenti modalita': - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2-89, l'importo dello sgravio ex L.1089/68, L.539/71 e L.463/72 preceduto dalla dizione "REC. SGRAVIO D.L. 3/90" e dal codice di nuova istituzione "L 165"; - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2-89, l'importo dello sgravio ex L.183/76, preceduto dalla dizione "REC. SGRAVIO D.L.3/90" e dal codice di nuova istituzione "L166". IV - INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA A proposito dell'art.2, comma 17 del D.L. n. 338/1989 con- vertito nella legge n. 389 - contenente l'interpretazione autentica dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge n.26/1986 - si richiama quanto gia' detto con la circ. n.182 del 9.8.1989, punto III (6). IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA La presente circolare nelle more della stampa e della composi- zione tipografica viene trasmessa via terminale per consentir- ne l'immediata conoscenza ed applicazione. (1.3) V."Atti Ufficiali" 1989, pag.74 (2.4) V."Atti Ufficiali" 1989, pag.656 (5) V."Atti Ufficiali" 1988, pag.332 (6) V."Atti Ufficiali" 1989, pag.1940 ALLEGATO 1 MATRICOLA................. C.S.C. ................. ALLA SEDE DI OGGETTO: Art.6, commi 9 e 12 e art.7, comma 1, del D.L.9.10.1989, n. 338 convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.1989, n.389. Art.1, comma 7 e art.2, comma 1 del D.L. 20.1.1990, n.3 Il sottoscritto..........................titolare/legale rappresentante della ditta.........................esercente attivita' di ................inquadrata ai fini previdenziali nel ramo...........classe..........categoria ..........., viste le norme indicate in oggetto e preso atto delle condizioni cui, in particolare, dette norme subordinano l'insorgenza del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia ed agli sgravi contributivi del Mezzogiorno dichiara sotto la propria responsabilita': A) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.....................stipulato fra le OO.SS. ..............................in data...............; e quindi, di corrispondere ai propri dipendenti e di denunciare all'INPS, con decorrenza................ retribuzioni di importo non inferiore a quello stabilito dallo stesso contratto; B) di applicare l'accordo collettivo (1).............. stipulato fra le OO.SS...........................in data.............in base al quale corrisponde ai propri dipendenti e denuncia all'INPS con decorrenza............retribuzioni di importo superiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore.............stipulato fra le OO.SS........................in data..................; C) ....................................................... ....................................................... ..................................................(2); Dichiara inoltre: 1) di essere a conoscenza che, qualora l'Istituto accerti, in momento successivo, l'inesistenza del predetto requisito - e/o delle altre condizioni previste dall'art. 6, comma 9 della legge indicata in oggetto (lavoratori non denunciati all'INPS o denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolti) - l'azienda sara' tenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per i lavoratori cui tali carenze si riferiscono ed al versamento delle sanzioni previste, ferma restando ogni eventuale conseguenza di ordine penale; 2) di essere a conoscenza che l'accertata inesistenza anche di una delle condizioni predette determina la perdita del diritto ai benefici per una durata pari a tre volte il periodo di inosservanza delle condizioni stesse. Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare all'INPS eventuali variazioni alla situazione dichiarata con la presente precisandone la decorrenza. (timbro e firma) -------------------- (1): precisare se: provinciale, aziendale, etc. (2): fornire ogni comunicazione o indicazione utile circa la situazione aziendale riguardo alla osservanza della disciplina collettiva o circa altri fatti o circostanze rilevanti in particolare ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere A) e B). - 2 -