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900321
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI
Circolare n. 35
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Decreto-legge 30 dicembre 1987, n.  536  -  Artt.  1  e  11.
Fiscalizzazione degli oneri sociali.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI
Roma, 17 febbraio 1988
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 35             Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 1987, n.  536  -  Artt.  1  e  11.
         Fiscalizzazione degli oneri sociali.
PREMESSA
          Con  la  circolare  n.  883 RCV, trasmessa con messaggio n.
6631 del 19 gennaio 1988, sono state commentate le disposizioni  piu'
urgenti contenute nel Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536 (1).
          Facendo  seguito alla suddetta circolare, si fanno presenti
le altre disposizioni del citato D.L. n. 536 interessanti la  materia
della  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  -  artt.  1 e 11 - che
apportano le seguenti modifiche:
1 - ART. 1
1.1. - Comma 2
          Il comma prevede, per  le  imprese  indicate  nello  stesso
comma,  che  la riduzione fissa mensile di lire 26.000 per dipendente
e' diminuita, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio
1988, a lire 25.500.
          I  datori di lavoro interessati applicheranno, quindi, tale
nuova misura  a  partire  dalla  denuncia  contributiva  DM  10/M  da
presentare entro il 22 febbraio 1988.
1.2. - Comma 3
          Il  comma  stabilisce,  a  favore delle imprese indicate ai
commi 2' e 7', una ulteriore riduzione di  lire  30.000  -  oltre  le
riduzioni  previste,  rispettivamente,  dal  comma  2' lett. a) e dal
comma 7' - per le donne assunte  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.
n. 536, cioe' successivamente alla data  del  31  dicembre  1987,  in
aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data.
          Detta ulteriore riduzione spetta fino a tutto il periodo di
paga in corso al 30 novembre 1988.
          In   relazione   all'applicazione   della  disposizione  in
argomento, si devono tenere presenti i seguenti criteri:
a) innanzi  tutto  occorre  determinare  il  numero  dei   lavoratori
   occupati alla data del 31 dicembre 1987.
   A  tal fine, si devono considerare non soltanto i dipendenti che a
   tale data prestano di fatto la propria opera presso l'azienda,  ma
   tutti  quelli  in forza all'azienda stessa anche se assenti per un
   qualsiasi motivo (in  altri  termini,  il  numero  degli  occupati
   rilevabile dal libro matricola).
   Vanno  calcolati, inoltre, anche gli apprendisti e gli assunti con
   contratto  di  formazione  e   lavoro   (non   essendo   il   dato
   occupazionale  un "limite numerico" v. comma 10' dell'art. 3 della
   legge 19 dicembre 1984, n. 863 in "Atti  ufficiali"  pag.  3603  e
   comma  7' dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1987, n. 56 in "Atti
   ufficiali" pag. 529) ed i lavoratori part-time;
b) fissato,  come  sopra  specificato,  il  numero  complessivo   dei
   dipendenti  occupati  alla  data  del  31  dicembre  1987, si deve
   accertare se, nel corso di  ogni  mese  successivo  alla  medesima
   data,  si sia verificato un incremento di mano d'opera rispetto al
   suddetto numero; a tal  fine  va  tenuto  conto,  ovviamente,  dei
   dipendenti  che, durante lo stesso periodo, siano stati licenziati
   o si siano dimessi.
   Verificatosi il presupposto di cui sopra, l'ulteriore riduzione di
   lire 30.000 mensili compete per ciascuna donna, tra quelle assunte
   nel mese,  che  rientri  nell'incremento  di  mano  d'opera  sopra
   citato.
   Detta riduzione di lire 30.000 mensili riguarda anche il personale
   femminile delle aziende sorte successivamente  alla  data  del  31
   dicembre 1987;
c) sussistendo il presupposto predetto, puo' verificarsi l'ipotesi di
   dipendenti donne che siano  state  assunte,  nel  corso  del  mese
   considerato,  in  momenti  diversi  e  che  risultino,  quindi, in
   soprannumero, secondo l'anzidetto procedimento, non  per  l'intero
   mese ma per un numero di giornate inferiore.
   In tale caso il datore di lavoro non ha, logicamente, diritto alla
   riduzione fissa mensile  di  lire  30.000  bensi'  ad  importi  di
   fiscalizzazione giornaliera.
   In proposito si richiamano, sia per quanto attiene al  sistema  di
   calcolo  che  alle  modalita' di applicazione di detti importi, le
   delucidazioni fornite con la circolare n. 834 RCV - n. 1143 EAD/59
   del 17 marzo 1987, punto 3, pagg. 5 e 6 (2).
   Relativamente   ai   criteri   di  individuazione  della  giornata
   retribuita   e,   percio',   fiscalizzabile,   si   richiama    la
   lettera-circolare n. 01 RCV del 7 gennaio 1988;
d) sussistendo  sempre  il  presupposto  di cui sopra, ove dipendenti
   donne siano state assunte con le modalita' del contratto  a  tempo
   parziale  ai  sensi  dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984, convertito,
   con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, il datore di lavoro ha
   diritto alla fiscalizzazione in misura oraria.
          Si  richiamano,  al  riguardo,  sia  per  quanto attiene al
sistema di calcolo che alle modalita' di applicazione  degli  importi
di  fiscalizzazione  oraria,  le  delucidazioni fornite con la citata
circ. n. 834 RCV - n. 1143 EAD (3).
                              * * * * *
          Per quanto concerne l'esposizione, sul modello DM 10/M, dei
dati relativi alla ulteriore riduzione di cui al comma 3', le aziende
dovranno indicare,  in  uno  dei  righi  in  bianco  del  quadro  "D"
successivi   al   rigo  53,  l'importo  complessivo  della  riduzione
spettante preceduto dalla dicitura "N. ... art. 1/3 DL 536/87" e  dal
Cod. "V861".
          La  dicitura deve essere completata con l'indicazione, dopo
la lettera N, del numero delle donne aventi diritto al  beneficio  in
questione.
          I  datori di lavoro che non siano venuti a conoscenza delle
presenti istruzioni in tempo utile per le  operazioni  di  conguaglio
relative  al  mese  di  gennaio,  potranno recuperare l'importo della
riduzione non operata per detto mese con il Mod. DM 10/M relativo  al
mese di febbraio, attenendosi alle seguenti modalita':
          -  riportare,  in  uno  dei  righi in bianco del quadro "D"
successivi al rigo 53, l'importo della  riduzione  spettante  per  il
mese di gennaio preceduto dalla dicitura "Reg, fisc. DL 536/87" e dal
Cod. "V862".
1.3. - Comma 7
          Il comma dispone che la riduzione stabilita per le impresse
commerciali  ed  enti  assimilati, individuati dallo stesso comma, e'
diminuita da lire 43.000 a lire  42.000  mensili  per  dipendente,  a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1988.
          I  datori  di  lavoro  interessati applicheranno, pertanto,
tale  nuova  misura  a  partire  dalla  denuncia  Mod.  DM  10/M   da
presentarsi entro il 22 febbraio 1988.
1.4. - Comma 13
          La    disposizione    esclude    dal    beneficio     della
fiscalizzazione,   sino   al   ripristino   dei   luoghi,  ovvero  al
risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, le
aziende  nei  confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per
fatti   afferenti   l'esercizio   dell'impresa,    siano    accertate
definitivamente  violazioni di legge a tutela dell'ambiente, commesse
successivamente all'entrata in vigore del Decreto-Legge  in  esame  -
cioe' successivamente al 31 dicembre 1987 - e che comportino danno ai
sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
          La  medesima  disposizione  prevede  anche  che,   ove   le
violazioni  comportino  rilevante  danno  ambientale, il Ministro del
Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  su  proposta   del   Ministro
dell'Ambiente,  puo'  disporre  la  sospensione totale o parziale del
beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento.
          In merito alla disposizione in argomento - sulla quale sono
in corso approfondimenti con i Ministeri vigilanti - si fa riserva di
successive precisazioni.
2 - ART. 11 - Comma 3
2.1.
          La   norma   contiene   l'interpretazione  autentica  della
disposizione di cui all'art. 4, comma 2' lett. b), del  Decreto-Legge
31  luglio  1987, n. 317, convertito con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398 (4) ad oggetto: "lavoratori italiani occupati in
Paesi  extracomunitari  con  i  quali non vigono accordi di sicurezza
sociale".
          Le istruzioni concernenti detta  norma  saranno  portate  a
conoscenza  delle  Sedi con la circolare, in fase di predisposizione,
attinente la nominata legge n. 398/1987.
                              * * * * *
          Si   coglie   l'occasione   per   richiamare  l'attenzione,
relativamente ai datori di lavoro del  Settore  Agricolo  beneficiari
delle  riduzioni di fiscalizzazione di cui all'art. 1, commi 5' e 6',
sui seguenti punti:
a) la   riduzione   del   60%   dei   contributi   previdenziali   ed
   assistenziali,  concessa  ai datori di lavoro del Settore Agricolo
   operanti nei territori di cui all'art. 1  del  Testo  Unico  delle
   leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno  approvato  con  DPR n.
   218/1978 (5), deve essere operata sulla sola  quota  dei  suddetti
   contributi a carico del datore di lavoro;
b) i datori di lavoro in argomento, in relazione alla disposizione di
   cui allo stesso art. 1, comma 11' lett. c), sono tenuti  anch'essi
   a   presentare   all'Istituto   la   prevista   dichiarazione   di
   responsabilita'  attestante  il  rispetto  di   retribuzioni   non
   inferiori  a  quelle  minime  previste  dai  Contratti  Collettivi
   Nazionali e Provinciali di Categoria.
          Si richiamano in proposito, le delucidazioni date con circ.
n. 697 RCV - n. 1067 EAD/60 del 19 marzo 1986, pag. 4 (6).
          Ai  datori di lavoro anzidetti che non presentino la citata
dichiarazione  dovra'  essere  attribuito  il  codice  2W  avente  il
significato  di  "aziende  escluse  dalla fiscalizzazione perche' non
rispettano i Contratti Collettivi".
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2908.
(2) V. "Atti ufficiali" 1987, pag.  593.  Si  precisa  che  l'importo
    della  fiscalizzazione  giornaliera,  nello  specifico caso della
    riduzione fissa di L. 30.000 mensili e' di L. 1.154.
(3) L'importo della fiscalizzazione oraria e' di L. 192.
(4) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2513.
(5) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 884.
(6) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 770.