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930315
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 64.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decreto-legge 1  febbraio 1993, n. 24. Interventi
in   favore  dei  dipendenti   delle  imprese  di
spedizione internazionale, dei magazzini generali
e degli spedizionieri doganali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 13 marzo 1993      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 64.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto-legge 1  febbraio 1993, n. 24. Interventi
         in   favore  dei  dipendenti   delle  imprese  di
         spedizione internazionale, dei magazzini generali
         e degli spedizionieri doganali.
     La  Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2.2.1993 ha pubblicato
il decreto legge 1  febbraio 1993, n. 24 che prevede  inter-
venti  a  favore  dei  dipendenti delle imprese operanti nel
settore delle spedizioni doganali, al fine  di  fronteggiare
la  crisi  occupazionale determinatasi a seguito dell'aboli-
zione delle  frontiere  fiscali  e  dei  controlli  doganali
nell'ambito del Mercato Interno Comunitario.
     Detti  interventi  saranno illustrati con una specifica
circolare.
     Oggetto delle presenti disposizioni  e'  il  contributo
speciale dell'1,30% di cui lo 0,30% a carico del lavoratore,
dovuto per gli anni 1993 e 1994 dalle imprese del settore e,
specificatamente,  della  spedizione  internazionale  e  dei
magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di
cui  all'art.  127  del Testo Unico delle disposizioni legi-
slative in  materia  doganale,  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
     Il contributo in questione e' dovuto per la generalita'
dei dipendenti ed e'  calcolato  sulla  base  imponibile  ai
sensi  dell'art.  12  della legge n. 153/69 che, ovviamente,
non potra' comunque essere inferiore ai minimali vigenti.
     Esso non e' pero' dovuto per gli  apprendisti,  la  cui
contribuzione  presenta peculiari caratteristiche sia per la
quota a carico dei datori di lavoro che dei lavoratori.
     Al di fuori del rapporto di apprendistato, e' dovuta la
sola  quota dello 0,30 a carico dei lavoratori, nel caso che
particolari agevolazioni contributive rapportino la quota  a
carico  dei datori di lavoro alle contribuzioni previste per
gli apprendisti.
     E' il caso, ad esempio, degli assunti con contratto  di
formazione  e  lavoro,  dei destinatari della legge n. 56/87
(artt. 21 e 22), della legge n. 223/91, art. 8, comma  2  ed
art. 25, comma 9.
Codifica delle aziende
     Le Sedi provvederanno, nei confronti delle  imprese  in
questione,   identificabili,  in  linea  di  massima,  nelle
attivita' classificate con il codice  statisto  contributivo
"7.04.01",  ad  attribuire  dal 1  gennaio 1993 il codice di
autorizzazione di nuova istituzione "2X", avente  il  signi-
ficato  di  "Azienda tenuta al versamento del contributo  di
cui al DL 24/93".
     Sara' opportuno che le aziende provvedano a trasmettere
una dichiarazione di appartenenza al settore interessato, al
fine di facilitare le operazioni di codifica.
Istruzioni per il conguaglio
     Le  aziende che non hanno provveduto a versare la nuova
contribuzione per il mese di gennaio 1993 ovvero per i  mesi
di  gennaio e febbraio 1993, potranno effettuare la relativa
regolarizzazione entro il termine di pagamento  dei  contri-
buti  relativi  al  mese  in  corso alla data di diramazione
della presente circolare, maggiorando l'importo  da  versare
degli interessi legali al tasso annuo del 10 per cento.
     A  tal  fine  le  aziende  si  atterranno alle seguenti
modalita':
     - calcoleranno l'importo delle differenze dovute per il
mese di gennaio 1993 ovvero per i mesi di gennaio e febbraio
1993 e lo esporranno in uno dei righi in bianco  dei  quadri
"B-C"  del  mod.  DM10/2,  preceduto  dalla dicitura "CONTR.
SPED. DL24/93" e dal codice  di  nuova  istituzione  "M160".
Nessun  dato  dovra'  essere  indicato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
     - calcoleranno l'importo degli interessi  legali  e  lo
esporranno  in  uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e  dal
codice "Q900".
     Eventuali  successive regolarizzazioni ricadranno sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA