900315 SERVIZIO PRESTAZIONI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 9 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Decreto-Legge 30 dicembre 1987, n. 536 - Art. 1, comma 11; Art. 3, comma 1; Art. 4, comma 8 - Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno. SERVIZIO PRESTAZIONI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 16 Gennaio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 9 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Decreto-Legge 30 dicembre 1987, n. 536 - Art. 1, comma 11; Art. 3, comma 1; Art. 4, comma 8 - Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno. La Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987 ha pubblicato il Decreto-Legge 30 dicembre 1987, n. 536, in sostituzione del Decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, decaduto per mancata conversione in legge. Delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi per il Mezzogiorno, contenute nel citato Decreto-legge n. 536, si ritiene opportuno commentare subito - dato il carattere di urgenza che le stesse rivestono - quelle di cui all'art. 1, comma 11, lett. c) e all'art. 4, comma 8. a) Art. 1, comma 11, lett. c) - Art. 3, comma 1 Nella circ. n. 834 RCV - n. 1243 EAD/59 del 17 marzo 1987 - pag. 6 punto 4 (1) - e' stata espressa riserva in merito alla disposizione dell'art. 1, comma 9, lett. c) del D.L. 25 febbraio 1987, n. 48, per la parte concernente il riferimento alla data del 1' gennaio 1986. Sciogliendo ora detta riserva, si precisa che la disposizione suddetta - riportata, per quanto riguarda la fiscalizzazione, nell'art. 1, comma 11, lett. c) e richiamata, relativamente agli sgravi, dall'art. 3, comma 1 - deve interpretarsi nel senso che l'esclusione dai benefici in argomento, per i lavoratori che siano stati denunciati, e di fatto retribuiti, con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, ha effetto a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1986. In altri termini, la disposizione di cui trattasi sostituisce quella concernente le "retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte" - contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 34/1986 - nonche' quella riguardante le "retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali", contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c) dei DD.LL. n. 123/1986 e n. 328/1986 (2). b) Art. 4, comma 8 Con messaggio n. 6495 del 31 dicembre 1987, e' stato previsto che, in forza della norma in questione, e' esclusa "la decadenza dai benefici della fiscalizzazione e degli sgravi per il Mezzogiorno, prevista al comma 11 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 3, per quei datori di lavoro che regolarizzino le situazioni comportanti la decadenza stessa a mezzo dell'agevolazione di cui ai precedenti commi 6 e 7". In proposito, si chiarisce che le regolarizzazioni attinenti le situazioni sopra indicate, che possono riguardare sia la fiscalizzazione che gli sgravi valgono a sanare le partite debitorie sorte a decorrere dal 1' giugno 1985, a seguito del mancato rispetto, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni previste, per il riconoscimento dei benefici predetti, dalle norme di legge susseguitesi nel tempo (ad iniziare dal D.L. n. 356/85 in "Atti ufficiali" pag. 1821), tenendo comunque presente che, in base alla dizione dello stesso comma 8, occorre distinguere: - per il periodo 1' giugno 1985 - 31 dicembre 1985, la regolarizzazione sana le situazioni debitorie derivanti dalla omessa denuncia dei lavoratori all'Istituto e/o dalla denuncia di orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti. La regolarizzazione, quindi, di partite debitorie, contestate dall'Istituto, derivanti dalla denuncia all'Istituto stesso di "retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte" (in tali termini era formulata detta condizione dai DD.LL. 649/85, in "Atti ufficiali" pag. 2565 e 787/85 in "Atti ufficiali" pag. 3016), mentre comporta l'applicazione delle sanzioni civili al tasso ridotto (art. 4, commi 6 e 7), non attribuisce pero', per i periodi di inadempienza, il diritto alla fiscalizzazione e agli sgravi. Va peraltro ricordato che, per il mese di dicembre '85, la concessione degli sgravi nel Mezzogiorno non e' soggetta al rispetto di alcuna condizione; - per i periodi decorrenti dal 1' gennaio 1986, invece, la regolarizzazione sana le situazioni debitorie derivanti dal mancato rispetto di tutte le condizioni cosi' come previste dal predetto comma 11, anche per partite debitorie contestate dall'istituto e cio' in considerazione delle precisazioni di cui alla precedente lett. a). In tale caso la regolarizzazione di cui al medesimo comma 11, lett. c comporta, ovviamente, anche il pagamento, nei confronti dei dipendenti, delle differenze retributive. Quanto sopra chiarito trova applicazione ovviamente pure per le partite debitorie, comportanti la decadenza dalla fiscalizzazione o dagli sgravi regolarizzate in passato. Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che una volta trascorso il termine per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7 ed 8, il riconoscimento dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi con efficacia retroattiva - nell'ipotesi, cioe' in cui il datore di lavoro si adegui, in tempi successivi, alle norme che fissano le condizioni richieste per la concessione dei benefici stessi - sara' ammesso solamente nei casi in cui il d.d.l. provveda alla regolarizzazione (denuncia dei lavoratori, corresponsione delle differenze retributive e dei relativi contributi, ecc.) spontaneamente, prima di ogni intervento da parte dell'Istituto o degli altri Organi di Vigilanza. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI -------------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 593. (2) Dei Decreti legge menzionati, il n. 34 ed il n. 123, decaduti, sono stati sanati con la legge n. 440/86 ("Atti ufficiali" pag. 1645), la quale ha convertito il D.L. n. 328.