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900315
SERVIZIO PRESTAZIONI
RISCOSSIONE CONTRIBUTI
E VIGILANZA
Circolare n. 9
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Decreto-Legge  30  dicembre 1987, n. 536 - Art. 1, comma 11;
Art. 3, comma 1; Art. 4, comma  8  -  Fiscalizzazione  degli
oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
SERVIZIO PRESTAZIONI
RISCOSSIONE CONTRIBUTI
E VIGILANZA
Roma, 16 Gennaio 1988
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 9              Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Decreto-Legge  30  dicembre 1987, n. 536 - Art. 1, comma 11;
         Art. 3, comma 1; Art. 4, comma  8  -  Fiscalizzazione  degli
         oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
          La Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31  dicembre  1987  ha
pubblicato il Decreto-Legge 30 dicembre 1987, n. 536, in sostituzione
del Decreto-legge 30 ottobre  1987,  n.  442,  decaduto  per  mancata
conversione in legge.
          Delle  disposizioni  in  materia  di  fiscalizzazione degli
oneri sociali e di sgravi per il Mezzogiorno,  contenute  nel  citato
Decreto-legge  n.  536, si ritiene opportuno commentare subito - dato
il carattere di urgenza che le  stesse  rivestono  -  quelle  di  cui
all'art. 1, comma 11, lett. c) e all'art. 4, comma 8.
a) Art. 1, comma 11, lett. c) - Art. 3, comma 1
          Nella circ. n. 834 RCV - n. 1243 EAD/59 del 17 marzo 1987 -
pag.  6  punto  4  (1)  -  e'  stata  espressa riserva in merito alla
disposizione dell'art. 1, comma 9, lett.  c)  del  D.L.  25  febbraio
1987, n. 48, per la parte concernente il riferimento alla data del 1'
gennaio 1986.
          Sciogliendo  ora  detta  riserva,   si   precisa   che   la
disposizione   suddetta   -   riportata,   per   quanto  riguarda  la
fiscalizzazione, nell'art.  1,  comma  11,  lett.  c)  e  richiamata,
relativamente  agli sgravi, dall'art. 3, comma 1 - deve interpretarsi
nel  senso  che  l'esclusione  dai  benefici  in  argomento,  per   i
lavoratori  che  siano  stati  denunciati, e di fatto retribuiti, con
retribuzioni  inferiori  a  quelle  minime  previste  dai   contratti
collettivi  nazionali  e  provinciali,  ha  effetto  a  decorrere dal
periodo di paga in corso al 1' gennaio 1986.
          In  altri  termini,  la  disposizione   di   cui   trattasi
sostituisce quella concernente le "retribuzioni inferiori a quelle di
fatto corrisposte" - contenuta nell'art. 3, comma 1,  del  D.L.    n.
34/1986  -  nonche'  quella  riguardante le "retribuzioni inferiori a
quelle previste dai contratti collettivi  nazionali  e  provinciali",
contenuta  nell'art. 3, comma 1, lett. c) dei DD.LL. n. 123/1986 e n.
328/1986 (2).
b) Art. 4, comma 8
          Con  messaggio  n.  6495  del  31  dicembre  1987, e' stato
previsto che, in forza della  norma  in  questione,  e'  esclusa  "la
decadenza  dai  benefici  della fiscalizzazione e degli sgravi per il
Mezzogiorno, prevista al comma 11 dell'art. 1 e al comma 1  dell'art.
3,  per  quei  datori  di  lavoro  che  regolarizzino  le  situazioni
comportanti la decadenza stessa a mezzo dell'agevolazione di  cui  ai
precedenti commi 6 e 7".
          In   proposito,   si   chiarisce  che  le  regolarizzazioni
attinenti le situazioni sopra indicate, che possono riguardare sia la
fiscalizzazione  che gli sgravi valgono a sanare le partite debitorie
sorte a decorrere dal 1' giugno 1985, a seguito del mancato rispetto,
da  parte  dei  datori  di  lavoro, delle condizioni previste, per il
riconoscimento  dei  benefici  predetti,   dalle   norme   di   legge
susseguitesi  nel  tempo  (ad  iniziare  dal  D.L. n. 356/85 in "Atti
ufficiali" pag. 1821), tenendo comunque presente che,  in  base  alla
dizione dello stesso comma 8, occorre distinguere:
          -  per  il  periodo  1'  giugno 1985 - 31 dicembre 1985, la
regolarizzazione sana le situazioni debitorie derivanti dalla  omessa
denuncia  dei  lavoratori  all'Istituto e/o dalla denuncia di orari o
giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti.
            La   regolarizzazione,   quindi,  di  partite  debitorie,
contestate  dall'Istituto,  derivanti  dalla  denuncia   all'Istituto
stesso  di "retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte" (in
tali termini era formulata detta condizione  dai  DD.LL.  649/85,  in
"Atti  ufficiali"  pag. 2565 e 787/85 in "Atti ufficiali" pag. 3016),
mentre comporta l'applicazione delle sanzioni civili al tasso ridotto
(art.  4,  commi  6  e  7),  non  attribuisce pero', per i periodi di
inadempienza, il diritto alla fiscalizzazione e agli sgravi.
            Va  peraltro  ricordato che, per il mese di dicembre '85,
la concessione degli  sgravi  nel  Mezzogiorno  non  e'  soggetta  al
rispetto di alcuna condizione;
          -  per i periodi decorrenti dal 1' gennaio 1986, invece, la
regolarizzazione sana le situazioni debitorie derivanti  dal  mancato
rispetto  di  tutte  le  condizioni  cosi' come previste dal predetto
comma 11, anche per partite debitorie contestate dall'istituto e cio'
in considerazione delle precisazioni di cui alla precedente lett. a).
            In tale caso la regolarizzazione di cui al medesimo comma
11,  lett.  c comporta, ovviamente, anche il pagamento, nei confronti
dei dipendenti, delle differenze retributive.
          Quanto sopra chiarito trova  applicazione  ovviamente  pure
per   le   partite   debitorie,   comportanti   la   decadenza  dalla
fiscalizzazione o dagli sgravi regolarizzate in passato.
          Si ritiene opportuno sottolineare, infine,  che  una  volta
trascorso il termine per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi
6, 7 ed 8, il riconoscimento dei  benefici  della  fiscalizzazione  e
degli  sgravi  con efficacia retroattiva - nell'ipotesi, cioe' in cui
il datore di lavoro si adegui, in tempi successivi,  alle  norme  che
fissano  le  condizioni  richieste  per  la  concessione dei benefici
stessi - sara' ammesso solamente nei casi in cui il  d.d.l.  provveda
alla  regolarizzazione (denuncia dei lavoratori, corresponsione delle
differenze   retributive   e   dei   relativi    contributi,    ecc.)
spontaneamente,  prima  di  ogni  intervento da parte dell'Istituto o
degli altri Organi di Vigilanza.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 593.
(2) Dei Decreti legge menzionati, il n. 34 ed il n. 123, decaduti,
    sono stati sanati con la legge n. 440/86 ("Atti ufficiali" pag.
    1645), la quale ha convertito il D.L. n. 328.