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Circolare numero 115 del 10-11-2005.htm

  
Nuove modalità di esposizione della contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni contributive: “Nettizzazione dei contributi”.  Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

Direzione Centrale

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Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 Novembre 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  115

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Nuove modalità di esposizione della contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni contributive: “Nettizzazione dei contributi”.  Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Istruzioni operative cui i datori di lavoro che operano con il DM10/2 dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “gennaio 2006”.

 

 

Premessa.

Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi per i datori di lavoro che operano con il DM10/2, si è giunti nella determinazione di modificare le modalità di esposizione della contribuzione con riferimento alla riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388 ed alla generalità delle assunzioni agevolate.

 

Attualmente, per il versamento della contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, ai datori di lavoro è richiesto di esporre la contribuzione in misura intera nei quadri "B-C" del DM10/2 con determinati codici tipo contribuzione e, contestualmente, di recuperare l'importo dell'agevolazione spettante, con specifici codici del quadro "D".

Tale prassi, dettata principalmente da esigenze gestionali e contabili, nel tempo ha comportato, a causa del costante proliferare della legislazione che regola le assunzioni agevolate, un graduale aumento di ricicli e note di rettifica.

L’avvenuta introduzione di nuovi strumenti tecnologici, quali il Sistema integrato di controlli (S.I.C.), consente adesso di superare la predetta modalità e di introdurre, a partire dal prossimo anno, un nuovo sistema di esposizione della contribuzione sul DM10/2: la "nettizzazione dei contributi".

 

Questa modalità di assolvimento della contribuzione, peraltro, è già stata sperimentata con successo, per il versamento della contribuzione riferita a lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex articoli da 54 a 59 del Dlgs. n. 276/2003 (1).

 

A partire dalla denuncia contributiva di competenza “gennaio 2006” (2), il sistema della “nettizzazione dei contributi”, sarà esteso:

·        alla riduzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000 per quanto riguarda la totalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), ad eccezione dei lavoratori occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati;

·        alla generalità delle assunzioni agevolate, eccezion fatta per quelle fattispecie che presentano una struttura tale da non consentirne l’applicazione, quali: lavoratori con contratto di formazione e lavoro di tipologia B (3), quelli per i quali l’agevolazione viene fruita secondo la regola ”de minimis”, lavoratori diversamente abili nei cui confronti trovano applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 68/1999 a carico delle Regioni o Province autonome, nonché lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 276/2003 (4).

 

Appare utile far presente altresì che non subiranno gli effetti della nettizzazione le disposizioni in materia di sgravi contributivi (es. sgravi per il settore agricolo, sgravi per il settore marittimo e/o della pesca, sgravio per i lavoratori dell’edilizia ex lege n. 341/1995, sgravio per i lavoratori occupati all’estero ex lege n. 398/1987), nonché le agevolazioni contributive disposte da leggi regionali con oneri posti a carico delle Regioni medesime (5).

 

 

 1. Modalità operative connesse alla nettizzazione.

 

 1.1 Nettizzazione della riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388.

A decorrere dal periodo di paga “gennaio 2006”, i datori di lavoro aventi titolo all’esenzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000, ai fini della determinazione dell’aliquota da versare, porteranno direttamente in detrazione dalla contribuzione complessivamente dovuta la quota di esonero spettante. Conseguentemente, non dovranno più essere utilizzati i codici “R600, R601, R602, R603” istituiti con la circolare n. 52 del 6.3.2001.

Tale nettizzazione riguarderà la generalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), eccezion fatta, per quelli occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.

Con riferimento ai suddetti lavoratori, quindi, ai fini della fruizione dell’esonero CUAF ex lege n. 388/2000, dovrà continuare ad essere utilizzato il previsto codice “R600”.

 

Esempio n. 1.

Operaio dipendente da impresa del settore Terziario con Cuaf intera, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.

Per tale lavoratore, l’aliquota complessiva, pari al 39,67%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%, attestandosi così al 38,87% (6). Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.


 

Esempio n. 2.

Operaio dipendente da impresa Commerciale fino a 50 dipendenti con Cuaf ridotta, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.

Per tale lavoratore, l’aliquota complessiva, pari al 37,62%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%, attestandosi così al 36,82% (7). Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.

 

 1.2 Nettizzazione delle assunzioni agevolate.

Come sopra anticipato, la contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, è stata fino ad oggi assolta dai datori di lavoro attraverso una doppia esposizione:

·        contribuzione intera, nei quadri “B-C”;

·        riduzione contributiva nel quadro “D”.

 

Innovando rispetto a tale prassi, da “gennaio 2006”, i datori di lavoro dovranno indicare la contribuzione riferita ai lavoratori agevolati, con esclusione delle tipologie elencate in premessa, direttamente nei quadri “B-C” del DM10/2, al netto dell’agevolazione spettante e dell’eventuale riduzione CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388. Pertanto non dovranno essere più utilizzati i codici del quadro “D” di cui all’allegato n. 1.

 

Si osserva, inoltre, che in taluni residuali casi, l’agevolazione contributiva comprende anche, in tutto o in parte, la quota a carico del dipendente (es. lavoratore svantaggiato assunto da cooperativa sociale ex lege n. 381/1991). In tali ipotesi, per effetto delle nuove modalità di assolvimento della contribuzione (nettizzazione), l’importo dei contributi da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a “0” (zero).

Rimane fermo l’obbligo di esposizione dei dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate, ovvero alle ore, ed alle retribuzioni.

 

Di seguito si riportano alcuni esempi.

 

a) Disoccupato da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990)

 

Operaio dipendente da impresa del centro-nord appartenente al settore Terziario con Cuaf intera, alla quale compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.

 

Aliquota complessiva = 39,67%

Riduzione Cuaf = 0,80%

Aliquota al netto della riduzione Cuaf = 38,87%

Quota a carico del dipendente = 8,89%

Aliquota contributiva nettizzata =  23,88%

L’aliquota nettizzata è stata così determinata:

39,67 – 0,80 = 38,87%

38,87 – 8,89 = 29,98%

29,98  *  50% = 14,99% (Riduzione spettante)

14,99% (Aliquota residua a carico del datore di lavoro) + 8,89% (quota a carico del lavoratore) = 23,88%.

 

Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori in esempio.

 

 

Operaio dipendente da impresa Industriale con numero di dipendenti superiore a 15 operante nel Mezzogiorno, alla quale compete l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.

 

Le modalità di calcolo riportate nell’esempio precedente evidenziano che nel caso specifico l’aliquota contributiva nettizzata è pari al 9,19% (8) e si riferisce alla sola quota a carico del dipendente.

 

A corredo delle presenti istruzioni e come parte integrante della circolare, nell’allegato n. 2 viene riportato uno stralcio del manuale di compilazione del DM10/2, di prossima pubblicazione, contenente le modalità espositive cui i datori di lavoro dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “gennaio 2006” per l’assolvimento della contribuzione riferita ai lavoratori agevolati ivi indicati.

Al riguardo si fa presente che, ai fini di ottimizzare le operazioni gestionali e contabili connesse al nuovo sistema di esposizione della contribuzione, è stato necessario istituire nuovi codici tipo contribuzione che, per comodità, sono riepilogati nell’allegato n. 3.

 

2. Istruzioni contabili.

 

A seguito della diversa esposizione nei modd. DM 10/2 da parte dei datori di lavoro della  contribuzione dovuta in presenza di lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, cosiddetta “nettizzazione”, a decorrere dal periodo di paga di competenza “gennaio 2006”, all’atto della ripartizione contabile di detti modelli la procedura imputa ai vari conti  …21/…  delle gestioni interessate l’importo dei contributi così come riportato dal datore di lavoro nei quadri B-C e, contestualmente, rileva l’onere, a seconda della tipologia delle agevolazioni, a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali - in applicazione dell’art. 37, comma 3), lett. d), della legge 9 marzo 1989, n. 88 - e la rifusione alle suddette Gestioni interessate con la seguente scrittura in P.D.:

 

                  GAW 32/…                                 a                                 … 22/055

         (onere a carico della GIAS per i                         (a seconda della gestione o contabilità

          benefici contributivi)                                           separata interessata)

 

Peraltro, si fa presente che tale rilevazione, al momento, viene effettuata dalla Direzione Generale alla fine dell’esercizio sulla base dei dati desunti dalle denunce contributive di mod. DM 10/2 ripartite nell’anno.

 

Le gestioni previdenziali a favore delle quali può avvenire la rifusione del mancato gettito da parte della GIAS sono le seguenti:

 

-          Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (ESR 22/055);

-     Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione ordinaria (FPR 22/055);

-     le contabilità separate nell’ambito del FPLD:

-         Gestione assicurativa per il personale dell’ENEL e delle aziende elettriche private iscritto al

soppresso Fondo di previdenza (FPU 22/055);

-         Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (FPV 22/055);

-         Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza (FPX 22/055);

-         Gestione  speciale degli  Enti  pubblici  creditizi ex D.Lgs. n. 357/1990 (FPZ 22/151… FPZ

-         21/160);

-     Fondo integrativo  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  per  l’invalidità,  la  vecchiaia   e  i  

      superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (GSR 22/055);

-    Gestione  speciale  di  previdenza  per  i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e  torbiere

(MNR 22/055);

-     Fondo di previdenza per il personale di volo delle aziende di navigazione aerea (VLR 22/055);

-    Gestione  prestazioni  temporanee ai  lavoratori dipendenti con riguardo alle seguenti  contabilità

separate:

-         Trattamenti di famiglia (PTD 22/055);

-         Trattamenti CIG del settore dell’edilizia (PTE 22/055);

-         Trattamenti CIG lapidei del settore industria (PTF 22/055);

-         Trattamenti CIG lapidei del settore artigianato(PTG 22/055);

-         Trattamenti CIG del settore industria (PTH 22/055);

-         Trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori del settore agricolo (PTI 22/055);

-         Trattamenti di disoccupazione (PTN 22/055);

-         Trattamento di fine rapporto (PTO 22/055);

-         Trattamenti economici di malattia e maternità (PTP 22/055).

 

L’onere per il minor gettito contributivo, in presenza nei quadri B-C dei vari codici che distinguono i contributi già “nettizzati”, viene imputato dalla procedura, a seconda della tipologia dell’agevolazione della quale usufruisce il datore di lavoro, ai conti che seguono:

 

-         contratti di formazione lavoro: GAW 32/001;

-         contratti di formazione lavoro trasformati in contratti a tempo indeterminato: GAW 32/103;

-         contratti di solidarietà: GAW 32/002;

-         agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o sospesi in CIGS, compresi i lavoratori assunti presso aziende minerarie (legge 407/1990): GAW 32/011;

-         contratti di reinserimento art. 20, legge 223/1991: GAW 32/013

-         assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, artt. 8 e 25, legge n. 223/1991: GAW 32/012;

-         assunzione lavoratori dalle liste di mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo indeterminato: GAW 32/104;

-         cooperative sociali finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, legge n. 381/1991: GAW 32/015;

-         assunzione lavoratori in cassa integrazione straordinaria ex lege n. 236/1993: GAW 32/014;

-         apprendisti qualificati e lavoratori in possesso di diploma di qualifica: GAW 32/009.

 

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori sottoelencati era già stata prevista l’esposizione nei modd. DM 10/2 del contributo dovuto al netto delle agevolazioni, ma non l’imputazione tramite la procedura dell’onere a carico della GIAS né la rifusione alle gestioni interessate. Pertanto, a partire da “gennaio 2006”, anche per tali lavoratori la procedura DM deve provvedere alla scrittura contabile  sopra indicata (GAW 32/…    a    … 22/055):

 

-         apprendisti dipendenti da aziende artigiane: GAW 32/003;

-         apprendisti dipendenti da aziende non artigiane: GAW 32/004;

-         lavoratori dipendenti non agricoli: GAW 32/007.

Per quanto concerne, in particolare, le agevolazioni contributive relative a tali ultimi lavoratori (lavoratori dipendenti non agricoli), si tratta dell’onere derivante dalla differenza tra l’aliquota ordinaria stabilita per le diverse forme assicurative e quella dovuta, per le medesime forme, in misura ridotta dai datori di lavoro appartenenti a specifici settori produttivi, quali la pesca locale, la piccola pesca, cantieri scuola, ecc., indipendentemente dall’esistenza o meno dei benefici contributivi sopra elencati.

 

La stessa considerazione vale per gli apprendisti artigiani e non artigiani ma con esclusione dell’assicurazione per la disoccupazione, dell’assicurazione per le indennità economiche di malattia e della cassa integrazione guadagni in quanto tali lavoratori non rientrano nel campo dell’applicazione delle citate forme assicurative.

 

Anche per le suddette agevolazioni la relativa rilevazione, al momento, viene effettuata dalla Direzione Generale alla fine dell’esercizio. 

 

I conti GAW 32/… sopra citati, già movimentati dalla Direzione Generale, vengono  resi movimentabili da parte delle Sedi ad eccezione dei conti GAW 32/103 e GAW 32/104 che sono di nuova istituzione.

 

Il conto GAW 32/104 sostituisce il conto GAW 37/045 che continua ad essere imputato per gli stessi oneri relativamente a periodi fino al 31 dicembre 2005.

 

Per quanto riguarda, infine, le categorie di lavoratori sottoriportati per i quali, sempre a decorrere da “gennaio 2006”, è prevista nelle denunce mensili la nuova esposizione dei contributi al netto delle agevolazioni contributive, la rilevazione dei relativi oneri, aventi natura di sgravi contributivi, continua ad essere effettuata secondo le disposizioni vigenti e precisamente:

 

      -    lavoratori frontalieri: DFR 37/010 (cfr. circolare n. 65 del 23 marzo 1998);  

-         incentivo per il reimpiego dei dirigenti: GAW 37/041 (cfr. circolare n. 2 dell’8 gennaio 1997);  

-         assunzione lavoratori in sostituzione di lavoratori in maternità/congedo parentale: GAW 37/051 (competenza anni precedenti) e GAW 37/072 (competenza anno in corso)(cfr. circolare n.117 del 20 giugno 2000);

-         benefici per l’impiego di persone detenute o internate: GAW 37/024 (competenza anni precedenti) e GAW 37/064 (competenza anno in corso) (cfr. circolare n. 134 del 25 luglio 2002).

 

Naturalmente la procedura DM deve imputare, come contropartita ai suddetti conti, i conti … 21/… delle gestioni interessate.

 

Si precisa che l’onere dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000 continua ad essere contabilmente rilevato secondo le modalità indicate nel messaggio 2001/0014/000147 del 20 giugno 2001.

 

Nell’allegato n. 4 vengono riportati i conti GAW 32/103 e GAW 32/104 di nuova istituzione, nonché i rimanenti conti GAW 32/… ed i conti ESR 22/055, FPU 22/055, FPV 22/055, FPX 22/055, GSR 22/055 e VLR 22/055 resi movimentabili da parte delle Sedi.


 

I restanti conti  … 22/055 delle gestioni interessate ed i conti FPZ 22/151 … FPZ 22/160 della Gestione speciale  degli Enti creditizi dianzi indicati sono stati, rispettivamente, resi movimentabili ed istituiti con il messaggio n. 032961 del 15 ottobre 2004 concernente la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive derivanti dai contratti di inserimento e di reinserimento.

 

 

Il Direttore Generale

V. Crecco

 

(1) Cfr. Circolare n. 51 del 16.3.2004.

 

 

(2) Si ricorda che l’obbligo di pagamento scade il 16 febbraio 2006 mentre il termine di trasmissione telematica è fissato al 28 febbraio 2006.

 

 

(3) Articolo 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

 

 

(4) Circolare in corso di emanazione.

 

 

(5) L.R Sicilia n. 30/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. Sardegna n. 36/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

(6) Aliquota contributiva nettizzata.

 

Qualifica

Operaio

Voci contributive

%

Fondo pensioni

32,70

DS

DS ordinaria

1,31%

1,61

Contr. ex art 25 L.n.845/1978

0,30%

T.F.R.

  0,20

Contributo ANF    (2,48% – 0,80%)

  1,68

Indennità Economica Malattia      

  2,44

Indennità Economica Maternità    

  0,24

Totale

38,87

carico lavoratore

8,89

 

 

 

(7) Aliquota contributiva nettizzata.

 

Qualifica

Operaio

Voci contributive

%

Fondo pensioni

32,70

DS

DS ordinaria (***)

1,18%

1,48

Contr. ex art 25 L.n.845/1978

0,30%

T.F.R.

  0,20

Contributo ANF    (*)

0

Indennità Economica Malattia      

  2,44

Indennità Economica Maternità     (**)

0

Totale

36,82

carico lavoratore

8,89

 

 

  (*)     aliquota 0,43% – 0,43%    (rid. art. 120 L. 388/2000) =  0

 (**)    aliquota 0,24% – 0,24%    (rid. art. 120 L. 388/2000) =  0

(***)   aliquota 1,31% – 0,13%    (rid. art. 120 L. 388/2000) =  1,18%

(8) Aliquota a carico lavoratore

 

Voci contributive

%

Fondo pensioni

8,89

CIGS

0,30

Totale

9,19

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4