910129 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 19 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9. Contributo di solidarieta' e contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 25 gennaio 1991 Circolare n. 19 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9. Contributo di solidarieta' e contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni. 1 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 5) La Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1990 ha pubbli- cato la legge n. 407 del 29 dicembre 1990 che, all'art. 5, comma 13, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, la misura del contributo di solidarieta' di cui all'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e' elevata dal 4,% al 4,20%. Tale aumento comporta che, a partire dal periodo di paga in corso alla medesima data, l'aliquota posta a carico del lavoratore passa dallo 0,20% allo 0,40%, rimanendo invariata la quota a carico del datore di lavoro, pari al 3,80%. Resta ovviamente fermo che il contributo di solidarieta' nella nuova misura (4,20%) fissata dalla legge n. 407/1990 si applica sulla retribuzione imponibile ecce- dente i 40 milioni annui e fino al limite di 100 milioni annui. Nessun particolare adempimento deve essere osservato dai datori di lavoro per quanto concerne la compilazione della denuncia mensile di mod. DM 10/2, atteso che si tratta di una pura e semplice variazione di aliquota contributiva. 2 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115 (ART. 9) La legge in esame, all'art. 9, stabilisce per le imprese appartenenti ai settori indicati nell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e per le imprese alle quali gli interventi previsti nell'articolo suddetto sono stati estesi, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, escluse le aziende indicate all'art. 2 della legge 27.7.1979, n. 301, un contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa per l'integrazione guadagni, previsti dall'art. 2 della surrichiamata legge n. 1115/1968. CAMPO DI APPLICAZIONE Per quanto concerne il campo di applicazione della norma, considerato che il predetto art. 2 richiama il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria. Pertanto, destinatarie della norma in questione sono le imprese del settore industriale, ivi comprese quelle edili ed affini, con esclusione: a) delle aziende elencate nell'art. 3 del D.L.C.P.S 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. 1 della legge 8.8.1972, n. 464, (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tranvia- rie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca indu- striale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai, e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato); b) delle imprese individuate dalla legge 12 luglio 1988, n. 270 (aziende esercenti pubblici servizi di tra- sporto in concessione). Ai fini della determinazione delle imprese appartenenti al settore industriale si richiamano i criteri impartiti con circolare n. 143 del 20.6.1989 per l'applicazione dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nonche' le successive disposizioni dettate con messaggio n. 50476 del 30.11.1989. A quest'ultimo riguardo si conferma che, sino a quando non sara' sciolta la riserva contenuta nel messaggio in parola, devono ritenersi appartenenti al settore industria anche le imprese che, pur svolgendo attivita' inquadrabile nel settore terziario ai sensi delle disposizioni di cui al surrichiamato art. 49 della legge n. 88/1989, risultavano tuttavia comunque classificate nel settore industria all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. Oltre che nei casi indicati in precedenza l'articolo 9 in esame trova applicazione nei confronti delle imprese non industriali alle quali sono stati estesi, in via permanente, con l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i tratta- menti straordinari di integrazione salariale. Si tratta, come noto delle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (c.s.c. 7.07.05) nonche' delle aziende esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 1000 dipendenti. In rela- zione a queste ultime, si chiarisce che all'osservanza della norma in argomento sono tenute le imprese commerciali intese in senso stretto, vale a dire le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. Si precisa, altresi', che ai fini della determinazione del suddetto limite dimensionale (1000 dipendenti) non devono essere calcolati i lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro nonche' i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, in quanto trattasi di lavoratori che, in base ad espresse disposizioni di legge (art. 3 legge 19.12.1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni e art. 21, settimo comma, legge 28.2.1987, n. 56) "sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di parti- colari normative ed istituti". Il contributo di cui al piu' volte citato art. 9 e' altresi' dovuto dalle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecni- ci, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in quanto nei confronti di detti organismi, ai sensi dell'art. 3 della legge 15.6.1984, n. 240, si applicano relativamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria le disposizioni del settore industriale. DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo e' dovuto con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 ed e' posto a carico dei datori di lavoro e lavoratori interessati nella misura rispettivamente dello 0,60% e dello 0,30% della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. Si chiarisce, altresi', che la nuova contribuzione e' dovuta, oltreche' per gli operai ed intermedi, anche per il personale con qualifica impiegatizia, (v. legge 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni ed integrazioni) con esclusione dei dirigenti; per i dipendenti delle imprese industriali addetti ad unita' organiche esercenti la com- mercializzazione del prodotto dell'impresa ai quali e' garantita, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 26.5.1978, n. 215 l'erogazione dei trattamenti straordinari di inte- grazione salariale; per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per gli apprendisti passati in qualifica e per i giovani qualificati di cui agli artt. 21, 6 comma, e 22 della legge n. 56/1987. Per queste ultime due categorie, nei limiti temporali previsti dalle suddette norme, non e' dovuta la quota a carico dei datori di lavoro. Sono comunque esclusi dalla contribuzione in parola gli apprendisti ed i lavoranti a domicilio. CODIFICA DELLE AZIENDE Alle aziende tenute al versamento del contributo in questione e inquadrate in rami diversi da quello dell'indu- stria deve essere attribuito, con effetto dal 1 .1.1991, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "3X" avente il significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo CIGS ex art. 9 L. 407/1990". Lo stesso codice di autorizzazione deve, peraltro, essere attribuito alle compagnie e gruppi portuali, classi- ficati con i c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, cui il trattamento straordinario di integrazione salariale e' stato esteso con legge 13.8.1984, n. 469. MODALITA' DI VERSAMENTO Il contributo di cui trattasi deve essere versato a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 unitamente agli altri contributi previdenziali, secondo le previste modalita'. Quanto precede dovra' essere portato a conoscenza delle aziende interessate a cura delle Sedi attraverso i consueti canali di informazione. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA