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910129
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 19
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9.
Contributo di solidarieta' e contributo per il
finanziamento degli interventi straordinari della
Cassa integrazione guadagni.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 25 gennaio 1991
Circolare n. 19
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9.
         Contributo di solidarieta' e contributo per il
         finanziamento degli interventi straordinari della
         Cassa integrazione guadagni.
1 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 5)
 La    Gazzetta    Ufficiale    n.    303    del    31.12.1990    ha    pubbli-
cato   la   legge   n.   407   del   29   dicembre   1990   che,   all'art.  5,
comma   13,   stabilisce   che,   a   decorrere   dal    1     gennaio    1991,
la    misura   del   contributo   di   solidarieta'   di   cui   all'art.   31,
comma  14,  della  legge   28   febbraio   1986,   n.   41   e'   elevata   dal
4,% al 4,20%.
 Tale     aumento     comporta     che,    a    partire    dal    periodo    di
paga   in   corso   alla   medesima   data,   l'aliquota   posta    a    carico
del     lavoratore     passa     dallo     0,20%    allo    0,40%,    rimanendo
invariata   la   quota   a   carico   del   datore   di   lavoro,    pari    al
3,80%.
 Resta       ovviamente       fermo       che       il       contributo      di
solidarieta'   nella    nuova    misura    (4,20%)    fissata    dalla    legge
n.    407/1990    si    applica    sulla    retribuzione    imponibile    ecce-
dente   i   40   milioni   annui   e   fino   al   limite   di   100    milioni
annui.
 Nessun       particolare      adempimento      deve      essere      osservato
dai   datori    di    lavoro    per    quanto    concerne    la    compilazione
della   denuncia   mensile   di   mod.   DM   10/2,   atteso   che   si  tratta
di una pura e semplice variazione di aliquota contributiva.
2 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
    STRAORDINARI DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DI
    CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115
    (ART. 9)
 La    legge    in     esame,     all'art.     9,     stabilisce     per     le
imprese    appartenenti    ai    settori    indicati    nell'art.    2    della
legge  5   novembre   1968,   n.   1115   e   per   le   imprese   alle   quali
gli     interventi     previsti     nell'articolo     suddetto    sono    stati
estesi,     in     via     permanente,     con     successivo     provvedimento
legislativo,     escluse    le    aziende    indicate    all'art.    2    della
legge   27.7.1979,   n.   301,   un    contributo    per    il    finanziamento
degli     interventi    straordinari    della    Cassa    per    l'integrazione
guadagni,   previsti    dall'art.    2    della    surrichiamata    legge    n.
1115/1968.
CAMPO DI APPLICAZIONE
 Per     quanto     concerne     il     campo     di     applicazione     della
norma,    considerato    che    il    predetto    art.    2     richiama     il
decreto    legislativo    luogotenenziale    9    novembre    1945,   n.   788,
occorre   far   riferimento    alle    disposizioni    vigenti    in    materia
di Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria.
 Pertanto,     destinatarie     della    norma    in    questione    sono    le
imprese    del    settore    industriale,    ivi    comprese    quelle    edili
ed affini, con esclusione:
 a)    delle    aziende    elencate    nell'art.    3    del    D.L.C.P.S    12
agosto   1947,   n.   869,   come   modificato   dall'art.   1   della    legge
8.8.1972,    n.    464,    (le    imprese    armatoriali   di   navigazione   o
ausiliarie     dell'armamento;     le     imprese     ferroviarie,     tranvia-
rie    e    di   navigazione   interna;   le   imprese   di   spettacoli;   gli
esercenti   la   piccola   pesca   e   le   imprese   per   la   pesca    indu-
striale;     le     imprese    artigiane    ritenute    tali    agli    effetti
degli    assegni    familiari;     le     cooperative,     i     gruppi,     le
compagnie     e     carovane    dei    facchini,    portabagagli,    birocciai,
e   simili;   le   imprese   industriali    degli    enti    pubblici,    anche
se municipalizzate, e dello Stato);
 b)     delle     imprese     individuate     dalla     legge     12     luglio
1988,   n.    270    (aziende    esercenti    pubblici    servizi    di    tra-
sporto in concessione).
 Ai     fini     della     determinazione     delle     imprese    appartenenti
al   settore   industriale   si   richiamano   i    criteri    impartiti    con
circolare    n.    143    del    20.6.1989    per    l'applicazione   dell'art.
49   della   legge   9   marzo   1989,   n.   88    nonche'    le    successive
disposizioni dettate con messaggio n. 50476 del 30.11.1989.
 A    quest'ultimo    riguardo    si    conferma    che,    sino    a    quando
non    sara'    sciolta    la    riserva    contenuta    nel    messaggio    in
parola,     devono     ritenersi     appartenenti    al    settore    industria
anche    le    imprese    che,    pur    svolgendo    attivita'    inquadrabile
nel    settore    terziario   ai   sensi   delle   disposizioni   di   cui   al
surrichiamato    art.    49    della    legge    n.    88/1989,     risultavano
tuttavia       comunque       classificate      nel      settore      industria
all'atto   dell'entrata   in   vigore    della    citata    legge    9    marzo
1989, n. 88.
 Oltre    che    nei    casi    indicati    in    precedenza    l'articolo    9
in   esame   trova   applicazione   nei    confronti    delle    imprese    non
industriali    alle    quali    sono   stati   estesi,   in   via   permanente,
con  l'art.  23   della   legge   23   aprile   1981,   n.   155,   i   tratta-
menti straordinari di integrazione salariale.
 Si     tratta,     come     noto     delle     aziende     appaltatrici     di
servizi    di    mensa    o    ristorazione    presso    imprese    industriali
(c.s.c.     7.07.05)     nonche'     delle    aziende    esercenti    attivita'
commerciali   che   occupino   piu'    di    1000    dipendenti.    In    rela-
zione    a    queste    ultime,   si   chiarisce   che   all'osservanza   della
norma   in   argomento   sono   tenute   le    imprese    commerciali    intese
in    senso   stretto,   vale   a   dire   le   imprese   contraddistinte   dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX.
 Si    precisa,    altresi',    che    ai     fini     della     determinazione
del      suddetto     limite     dimensionale     (1000     dipendenti)     non
devono   essere   calcolati   i   lavoratori   assunti    con    i    contratti
di    formazione    e    lavoro    nonche'    i    lavoratori    assunti    con
contratto   di   apprendistato,    in    quanto    trattasi    di    lavoratori
che,   in   base   ad   espresse   disposizioni   di   legge   (art.   3  legge
19.12.1984,   n.   863   e   successive    modifiche    ed    integrazioni    e
art.     21,     settimo    comma,    legge    28.2.1987,    n.    56)    "sono
esclusi   dal   computo   dei   limiti   numerici   previsti   da    leggi    o
contratti    collettivi    di    lavoro    per    l'applicazione    di   parti-
colari normative ed istituti".
 Il   contributo   di   cui    al    piu'    volte    citato    art.    9    e'
altresi'     dovuto     dalle    cooperative    agricole    che    trasformano,
manipolano    e    commercializzano    prodotti    agricoli     e     zootecni-
ci,    per   i   dipendenti   con   contratto   a   tempo   indeterminato,   in
quanto   nei   confronti   di   detti    organismi,    ai    sensi    dell'art.
3    della    legge    15.6.1984,    n.   240,   si   applicano   relativamente
alla    Cassa    integrazione    guadagni     ordinaria     e     straordinaria
le disposizioni del settore industriale.
DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO
 Il     contributo    e'    dovuto    con    decorrenza    dal    periodo    di
paga  in  corso   al   1    gennaio   1991   ed   e'   posto   a   carico   dei
datori     di     lavoro     e     lavoratori    interessati    nella    misura
rispettivamente   dello   0,60%    e    dello    0,30%    della    retribuzione
determinata    a   norma   dell'art.   12   della   legge   30   aprile   1969,
n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
 Si    chiarisce,    altresi',    che     la     nuova     contribuzione     e'
dovuta,    oltreche'    per   gli   operai   ed   intermedi,   anche   per   il
personale    con    qualifica    impiegatizia,    (v.    legge     8     agosto
1972,    n.    464    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni)   con
esclusione    dei    dirigenti;    per    i    dipendenti     delle     imprese
industriali     addetti    ad    unita'    organiche    esercenti    la    com-
mercializzazione     del     prodotto     dell'impresa     ai     quali      e'
garantita,    ai    sensi    dell'art.    4    bis   della   legge   26.5.1978,
n.    215    l'erogazione    dei    trattamenti    straordinari    di     inte-
grazione    salariale;    per    i    lavoratori    assunti    con    contratto
di    formazione    e    lavoro,    per    gli    apprendisti    passati     in
qualifica   e   per   i   giovani   qualificati   di   cui   agli   artt.   21,
6  comma, e 22 della legge n. 56/1987.
 Per    queste    ultime    due     categorie,     nei     limiti     temporali
previsti    dalle    suddette    norme,    non    e'    dovuta   la   quota   a
carico dei datori di lavoro.
 Sono    comunque    esclusi    dalla    contribuzione    in     parola     gli
apprendisti ed i lavoranti a domicilio.
CODIFICA DELLE AZIENDE
 Alle    aziende     tenute     al     versamento     del     contributo     in
questione    e    inquadrate    in    rami   diversi   da   quello   dell'indu-
stria   deve   essere   attribuito,   con    effetto    dal    1 .1.1991,    il
codice    di    autorizzazione    di   nuova   istituzione   "3X"   avente   il
significato   di    "Azienda    tenuta    al    versamento    del    contributo
CIGS ex art. 9 L. 407/1990".
 Lo      stesso      codice      di      autorizzazione     deve,     peraltro,
essere   attribuito    alle    compagnie    e    gruppi    portuali,    classi-
ficati    con    i    c.s.c.    1.15.05   e   1.15.06,   cui   il   trattamento
straordinario   di    integrazione    salariale    e'    stato    esteso    con
legge 13.8.1984, n. 469.
MODALITA' DI VERSAMENTO
 Il    contributo    di    cui    trattasi    deve     essere     versato     a
decorrere    dal    periodo   di   paga   in   corso   al   1    gennaio   1991
unitamente    agli    altri    contributi     previdenziali,     secondo     le
previste modalita'.
 Quanto     precede     dovra'    essere    portato    a    conoscenza    delle
aziende   interessate   a   cura   delle    Sedi    attraverso    i    consueti
canali di informazione.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA