DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 6 marzo 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 52 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 4 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Art. 120 della legge n. 388/2000. Riduzione degli oneri sociali. |
SOMMARIO : |
La legge finanziaria 2001 prevede, a decorrere dal 1/2/2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare. |
Premessa
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2000, S.O. n. 219, prevede, all'art. 120, una riduzione degli oneri sociali da realizzarsi attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.
Il provvedimento, emanato in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito nel Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, con il quale il Governo e le parti sociali firmatarie concordavano sulla opportunità di realizzare una riduzione del carico contributivo equivalente in tutti i settori dell’economia, fa seguito alla soppressione dei cosiddetti oneri impropri (ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e GESCAL) ed alla riduzione degli oneri contributivi per MATERNITÀ a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1/2/2001, l’art. 120 della legge n. 388/2000 (allegato n. 1), stabilisce, al comma 1, un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali.
Ai datori di lavoro, tenuti al pagamento di un'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare inferiore a 0,80 punti percentuali, il comma 2 del medesimo articolo, riconosce un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui versamenti degli altri contributi di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (allegato n. 2), "prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione".
Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate nell'ordine indicato al comma 1 del citato art. 24 (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).
In ogni caso, l'ulteriore esonero non può superare la misura di 0,40 punti percentuali e quello complessivo la misura di 0,80 punti percentuali.
Dalla formulazione della norma ("in aggiunta", "ulteriore"), deriva che i datori di lavoro beneficiari dell'esonero sono quelli appartenenti ai settori destinatari della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
Sono, quindi, esclusi dall'esonero i datori di lavoro appartenenti ai settori delle AMMINISTRAZIONI DELLO STATO e degli ENTI PUBBLICI non soggetti alla disciplina della CUAF. Per tali settori le contribuzioni non subiscono variazioni.
1. Datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art 120.
Rientrano in questa categoria i datori di lavoro per i quali la contribuzione CUAF è dovuta in misura superiore all'esonero previsto dal citato comma 1 (0,80 punti percentuali) come più compiutamente analizzato nella TABELLA 1 (allegato 3).
Per il recupero dell’esonero dello 0,80%, i datori di lavoro in questione si atterranno alle modalità indicate nel successivo punto 4.1.
2. Datori di lavoro di cui al comma 2 dell'art 120.
Rientrano in questa categoria i datori di lavoro per i quali la contribuzione CUAF è dovuta in misura inferiore all'esonero previsto dal citato comma 1 (0,80 punti percentuali) e per i quali è riconosciuto, in via aggiuntiva, un ulteriore esonero nella misura dello 0,40% da applicare, prioritariamente, sulla contribuzione per MATERNITÀ ovvero, in assenza o per mancata capienza, sulla contribuzione per DISOCCUPAZIONE o, infine, sulle contribuzioni di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.88 nell'ordine indicato in premessa, non superando comunque la misura massima prevista dello 0,80%.
Rientrano altresì nella fattispecie in esame, secondo gli orientamenti espressi dai Ministeri del Tesoro e del Lavoro, anche quei datori di lavoro appartenenti a settori destinatari della disciplina CUAF che, tuttavia, sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici, aziende operanti all’estero in paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale, ecc.).
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, ai predetti datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero dello 0,40%, a valere, prioritariamente, sui contributi per MATERNITÀ e DISOCCUPAZIONE, ovvero sulle altre contribuzioni ex art. 24 L.88/89.
Restano invece esclusi i settori delle AMMINISTRAZIONI DELLO STATO e degli ENTI PUBBLICI in quanto non soggetti alla disciplina della CUAF.
Per il recupero dell’esonero, nelle diverse misure analizzate nella TABELLA 2 (allegato 4), i datori di lavoro in questione si atterranno alle modalità indicate nel successivo punto 4.2.
3. Rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri.
Per i lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione, il c. 2 dell'art. 25 del T.U. sull'immigrazione approvato con il D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento all’INPS di un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle diverse aliquote stabilite per questi ultimi.
Si veda al riguardo la circolare n. 214 del 9/10/1998 (punto 2.3) e la circolare n. 67 del 26/3/1999.
Dal 1/2/2001, a seguito delle variazioni d’aliquota introdotte dall’art. 120 della legge n. 388/2000, il contributo in questione, per i datori di lavoro appartenenti ai settori di cui al punto 1, è pari al 3,29%, di cui 1,68% per la CUAF e 1,61% per la DISOCCUPAZIONE.
Per i datori di lavoro appartenenti ai settori di cui al punto 2, il contributo in questione risulta ridotto in relazione alle diverse misure di esonero come previsto al citato punto 2.
Per le modalità operative si fa rinvio ai successivi punti 4.1 e 4.2.
4. Modalità di compilazione del modello DM10/2.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 i datori di lavoro aventi titolo ai benefici previsti dalla normativa in argomento, si atterranno alle seguenti modalità.
4.1 Datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art 120 (punto 1).
I datori di lavoro in questione, aventi titolo all’esonero CUAF nella misura dello 0,80%, si atterranno alle seguenti istruzioni:
- esporranno, con le consuete modalità, nei quadri "B-C", l’importo della contribuzione dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31 gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
- indicheranno, nel quadro "D" del mod. DM10/2, l’importo della riduzione contributiva spettante, riferita a tutto il personale dipendente compresi i lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive, utilizzando il codice di nuova istituzione "R600", facendolo precedere dalla dicitura "ESONERO CUAF".
4.2 Datori di lavoro di cui al comma 2 dell'art 120 (punto2).
I datori di lavoro in questione, aventi titolo all’esonero CUAF e, stante l’entità dell’importo o l’assenza dello stesso, anche ad un ulteriore 0,40%, stabilito nelle diverse misure come più compiutamente analizzato al punto 2 della presente circolare, si atterranno alle seguenti istruzioni:
- esporranno, con le consuete modalità, nei quadri "B-C", l'importo della contribuzione dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31 gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
- indicheranno, nel quadro "D" del mod. DM10/2, l’importo della riduzione contributiva loro spettante , riferita a tutto il personale dipendente compresi i lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive, utilizzando i nuovi codici sottoindicati.
Contribuzione |
Codice |
Descrizione codice |
CUAF |
R600 |
"ESONERO CUAF" |
MATERNITÀ |
R601 |
"ESONERO MATERNITÀ" |
DISOCCUPAZIONE |
R602 |
"ESONERO DISOCCUPAZIONE" |
ALTRE CONTRIBUZIONI |
R603 |
"ESONERO ALTRE CONTR." |
4.3 Lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive.
Al fine dell’assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori in questione, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:
- esporranno, con le consuete modalità, nel quadro "B-C", l'importo della contribuzione dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31 gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
- indicheranno, nel quadro "D", gli esoneri contributivi ex art. 120 L.388/2000 previsti per i settori di appartenenza utilizzando le medesime modalità illustrate per la generalità dei lavoratori dipendenti ed indicate nei precedenti punti 4.1 e 4.2;
- calcoleranno le riduzioni contributive e gli sgravi previsti dalle norme che disciplinano le agevolazioni stesse sulle contribuzioni al netto degli esoneri di cui sopra e le esporranno con le consuete modalità.
Esempio n.1 : contratto di formazione lavoro.
Lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro da un'azienda industriale (CENTRO NORD) che occupa fino a 15 dipendenti avente titolo ad una riduzione pari al 25% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Qualifica = OPERAIO
Periodo di paga = FEBBRAIO 2001
Giornate retribuite = 26 gg.
Retribuzione = L. 2.000.000
Aliquota contributiva = 41,57 %
Esonero CUAF = 0,80 %
Contribuzione dovuta:
Quadri "B-C" del modello DM10/2 = codice 156 = 2.000.000 x 41,57% = 831.000
Quadro "D" del modello DM10/2 = R600 = 16.000
L172 = 159.000
(L172 = 41,57-0,80-8,89=31,88. 2.000.000 x 31,88% = 637.600 x 25% = 159.400)
Esempio n.2 : lavoratore assunto dalle liste di mobilità.
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto a tempo indeterminato da un'azienda industriale (CENTRO NORD) che occupa fino a 15 dipendenti avente titolo ad una riduzione pari alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Qualifica = OPERAIO
Periodo di paga = FEBBRAIO 2001
Giornate retribuite = 26 gg.
Retribuzione = L. 2.000.000
Aliquota contributiva = 41,57 %
Esonero CUAF = 0,80 %
Contribuzione dovuta:
Quadri "B-C" del modello DM10/2 = codice 175 = 2.000.000 x 41,57% = 831.000
codice S165 = versamento marca apprendisti
Quadro "D" del modello DM10/2 = R600 = 16.000
L180 = 638.000
(L180 = 41,57-0,80-8,89=31,88. 2.000.000 x 31,88% = 637.600)
4.4 Regolarizzazione periodi pregressi.
Qualora i datori di lavoro, relativamente alla denuncia del mese di FEBBRAIO 2001, non avessero operato l’esonero delle contribuzioni oggetto della presente circolare, potranno effettuare detto recupero entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, utilizzando i seguenti nuovi codici
Contribuzione |
Codice |
Descrizione codice |
CUAF |
R604 |
"ARR. ESONERO CUAF" |
MATERNITÀ |
R605 |
"ARR. ESONERO MATERNITÀ" |
DISOCCUPAZIONE |
R606 |
"ARR. ESONERO DISOCCUPAZIONE" |
ALTRE CONTRIBUZIONI |
R607 |
"ARR. ESONERO ALTRE CONTR." |
La Agenzie, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro avessero ridotto direttamente l’aliquota contributiva, applicando l’esonero sulla contribuzione dovuta (quella esposta nelle righe dei quadri "B-C" del modello DM10/2), con conseguente emissione di note di rettifica con saldo a DEBITO AZIENDA, dopo aver effettuato gli opportuni controlli di merito, definiranno le stesse alla luce delle presenti istruzioni.
Come anticipato con la circolare n. 35/2001, si trasmettono in allegato le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2001 riferite ai principali settori economici.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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Tabelle aliquote contributive (documento compresso in formato word)
Allegato 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
GU n. 302 del 29-12-2000, S.O.
(…)
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1 febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
(…)
Allegato 2
LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"
(G.U. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.
(...)
Art. 24
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
(...)
Allegato 3
TABELLA 1
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota CUAF |
Esonero |
Aziende industriali in genere, comprese le aziende di pubblici servizi di trasporto, elettriche, telefoniche, marittime e di navigazione aerea |
1.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Cooperative agricole legge 240/84 non iscritte nei Registri Prefettizi (posizione per operai a tempo indeterminato) |
1.01.06
senza CA 3A |
2,48 |
0,80 |
Cantieri scuola e lavoro - Disoccupati avviati nei predetti cantieri di cui alla legge 6 agosto 1975 n. 418 |
1.16.01
CA 8C |
1,28 |
0,80 |
Aziende speciali ex lege 142/90, non costituite in SPA (o SPA interamente pubbliche) soggette alla disciplina CUAF |
2.01.01
2.01.02
C.A. 7R |
6,20 |
0,80 |
Aziende speciali ex lege 142/90, costituite in SPA, con capitale misto, per il personale optante INPDAP |
1.XX.XX
7.XX.XX |
6,20 |
0,80 |
Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati |
3.01.03 |
2,48 |
0,80 |
Aziende artigiane in genere escluse dall'applicazione dell'aliquota CUAF ridotta per mancanza del requisito, da parte del titolare o della maggioranza dei soci, dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli artigiani |
4.XX.XX
CA 3K |
2,48 |
0,80 |
Aziende del Credito, delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari Appaltati |
6.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Aziende COMMERCIALI in senso stretto (commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante), pubblici esercizi e attività ricettive i cui titolari non risultino iscritti negli elenchi nominativi della Gestione Commercianti |
7.XX.XX
senza CA 3V |
2,48 |
0,80 |
Altre aziende del TERZIARIO |
7.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Cooperative ex DPR 602/70 non iscritte nei Registri Prefettizi |
1.XX.XX
7.XX.XX
senza CA 3A |
2,48 |
0,80 |
Allegato 4
TABELLA 2
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota
CUAF |
Residuo recupero |
Esonero |
Aliquota
MATER. |
Aliquota
DS |
Altre |
Cooperative agricole legge 240/84 non iscritte nei Registri Prefettizi (posizione per operai a tempo indeterminato) |
1.01.06
CA 3A |
0,28 |
0,03 |
0,37 |
|
0,68 |
Da operare sul DM10/2 |
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU |
Industria della pesca (cooperative della piccola pesca legge 250/58) |
1.19.01 |
0,01 |
- |
- |
- |
0,01 |
Industria della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori (personale soggetto alla legge 413/84) |
1.20.01
CA 3W e 3Z |
0,01 |
0,40
(Esonero da operare sulla contribuzione IPSEMA) |
- |
- |
0,41 |
Aziende artigiane in genere |
4.XX.XX |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
Agricoltura in genere (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
Agricoltura in genere (operai agricoli OTI – OTD) |
-------- |
0,43 |
0,03 |
0,34 |
- |
0,80 |
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU |
Cooperative agricole iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri prefettizi ed aziende con titolare iscritto CD/CM (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02
CA 3Z |
0,01 |
0,40 |
- |
- |
0,41 |
Cooperative agricole ed aziende CD/CM iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri prefettizi ed aziende con titolare iscritto CD/CM (operai agricoli OTI – OTD) |
-------- |
0,01 |
0,03 |
0,37 |
- |
0,41 |
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU |
Cooperative agricole legge 240/84 (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02
CA 5R |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
Cooperative agricole legge 240/84 iscritte nei Registri prefettizi nella sezione non Agricola (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02
CA 5R e 3A |
0,28 |
0,40 |
- |
- |
0,68 |
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota
CUAF |
Residuo recupero |
Esonero |
Aliquota
MATER. |
Aliquota
DS |
Altre |
Cooperative agricole legge 240/84 iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri prefettizi (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02
CA 5R e 3Z |
0,01 |
0,40 |
- |
- |
0,41 |
Aziende COMMERCIALI in senso stretto (commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante), pubblici esercizi e attività ricettive i cui titolari risultino iscritti negli elenchi nominativi della Gestione Commercianti |
7.XX.XX
CA 3V |
0,43 |
0,24 |
0,13 |
- |
0,80 |
Associazioni sindacali e di categoria, Partiti Politici |
7.07.03
CA 1C |
- |
0,24 |
0,16 |
|
0,40 |
Attività VARIE senza fini di lucro esonerate dalla CUAF (art. 49 comma 2 L.88/89) |
7.07.06
CA 1C |
- |
0,24 |
0,16 |
|
0,40 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi
(SOCI e NON SOCI) |
1.XX.XX
CA 3A |
0,28 |
0,40 |
- |
- |
0,68 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi
(SOCI) |
7.XX.XX
CA 3A |
0,28 |
0,24 |
- |
0,16 |
0,68 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi
(NON SOCI) |
7.XX.XX
CA 3A |
0,28 |
0,24 |
0,16 |
- |
0,68 |
|