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Circolare numero 117 del 28-9-2007.htm

  
art. 15-bis, c. 4 e 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n.127. Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni. Modalità operative.   

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Direzione centrale delle Entrate contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 28 Settembre 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  117

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

art. 15-bis, c. 4 e 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n.127. Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni. Modalità operative.

 

SOMMARIO:

istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità da parte delle aziende dei settori del credito e delle assicurazioni nella nuova misura prevista.

 

 

Premessa normativa.

La legge 3 agosto 2007, n.127, in sede di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, ha tra l’altro previsto, all’art. 15-bis, una modifica testuale al disposto di cui all’art. 79, c. 1, del D. Lgs. n.151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53”).

Nello specifico, infatti, i commi 4 e 5 del sopra citato art. 15-bis recitano:

4. All’articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria, " sono inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";

b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "dei".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007”.

 

Per effetto della modifica legislativa, con decorrenza dal 1 luglio 2007, il contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni viene fissato nella misura dello 0,46 per cento delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, in luogo della precedente misura dello 0,13% (1).

Quest’ultima misura resta invece vigente nei confronti del settore dei servizi tributari.

 

Con la presente circolare si forniscono le modalità operative necessarie ai fini del rispetto della nuova previsione legislativa.

 

 

Modalità operative e istruzioni alle Sedi.

 

Le aziende potranno effettuare la regolarizzazione dei periodi pregressi, a partire dal mese di luglio 2007, per i quali non abbiano tenuto conto dell’aumento contributivo in parola, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare senza aggravio di somme aggiuntive.

 

A tal fine, opereranno come segue:

-         determineranno l’ammontare complessivo delle somme arretrate da versare;

-         riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del mod. DM10/2, utilizzando il già esistente codice “M232” avente il significato di “Diff. Ctr maternità L.127/2007”

 

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

 

Con successivo messaggio sarà portato a conoscenza delle Sedi l’avvenuto aggiornamento della procedura di controllo delle denunce  con la nuova misura del contributo di maternità dello 0,46% e saranno fornite istruzioni per la definizione di eventuali note di rettifica.

 

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

 

 

(1)Questo è infatti il testo dall’art. 79, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, coordinato con l’art. 15-bis della legge n.127/2007:

Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a)     dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell’assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;

b)     dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;

c)      dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati;

d)     dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488;

e)     dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n.418.