900614 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 140 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con madificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52. Artt. 1 e 2 - Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 14 giugno 1990 Circolare n. 140 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con madificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52. Artt. 1 e 2 - Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. La Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990 ha pubblicato la legge 21 marzo 1990, n. 52 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3. Tale legge, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, non ha apportato alcuna innovazione rispetto al Decreto legge convertito. Pertanto, restano confermate le precisazioni precedentemente date. Tuttavia, per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia (art. 1), si ritiene di fornire ulteriori chiarimenti. 1.1- Comma 1, lett. a) Con la circ. n. 153 del 17 luglio 1989, punto 1. 1 (1), e' stato previsto per le imprese che, inquadrate nel settore commercio (oggi terziario) in base all'attivita' prevalentemente esercitata (ad es. attivita' di spedizione, attivita' di esportatore abituale), svolgano anche, in via sussidiaria e funzionale alla prima, attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi e siano, come tali, iscritte nel relativo Albo Nazionale che le Sedi attribuissero, alle stesse imprese, sempre nel settore commercio, una duplice posizione contributiva: una per il personale occupato nell'attivita' considerata prevalente e l'altra per i dipendenti adibiti all'attivita' di autotrasporto. Cio' allo scopo di consentire alle imprese in argomento iscritte nell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974 ed inquadrate nel commercio di fruire della fiscalizzazione prevista per le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali, per il personale rientrante nella prima posizione, e della fiscalizzazione delle imprese di autotrasporto (secondo il rapporto 1 a 5), per il personale rientrante nella seconda posizione. Tale duplice posizione deve, naturalmente, essere attribuita dal momento in cui e' stata stabilita la nuova normativa concernente la concessione della fiscalizzazione alle imprese di autotrasporto per conto terzi secondo il suddetto rapporto di 1 a 5: cioe' a decorrere dal 1.12.1988. Con tale specificazione e'stata, pertanto, superata la disposizione di cui al messaggio n. 01011 del 26.4.1982, punto A). A proposito, comunque, dell'attribuzione della duplice posizione si sottolinea la non opportunita' di procedere in tal senso nei casi in cui - per le piccole dimensioni dell'impresa ovvero della filiale di impresa - non sia possibile distinguere i dipendenti specificatamente addetti all'una o all'altra posizione. In tali casi, fermo restando l'inquadramento nel settore commercio (oggi terziario), sara' riconosciuta la fiscalizzazione nella misura prevista a favore delle imprese di autotrasporto secondo il predetto rapporto di 1 a 5 e, per l'eventuale restante personale, la fiscalizzazione stabilita a favore delle imprese considerate commerciali. Per quanto riguarda, poi, il chiarimento richiesto da alcune Sedi circa la conferma del criterio dell'inquadramento nel ramo commercio degli spedizionieri vettori quando fosse prevalente l'attivita' di spedizioniere - contenuto nella circ. n. 30 del 10.2.1988 - si precisa che al riguardo nulla e' modificato. 1.2- Commi 3 e 4 Il comma 3, nel prevedere la concessione della riduzione di L. 56.000 per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data - disposizione che e' riportata anche nel comma 4 in relazione all'analogo beneficio per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni - usa la semplice dizione "riduzione" e fa riferimento agli assunti dalle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 30.12.1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.1988, n. 48. La dizione ed il riferimento di cui sopra erano contenuti anche nell'art. 6, commi 3 e 4 della legge 7.12.1989, n. 389. Cio', differentemente dall'art. 1, comma 3 della citata legge n. 48 che usava la dizione "ulteriore riduzione" concessa, per le sole donne, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 7. Pertanto, considerato che sia la legge n. 389/89 che la legge n. 52/90 usano la semplice dizione "riduzione" e si riferiscono alle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7 della legge n. 48/88, se ne deduce che la riduzione di L. 56.000 mensili - sussistendone le condizioni - va riconosciuta, a decorrere dal 1.12.1988, anche alle imprese non piu' destinatarie della fiscalizzazione ai sensi delle nominate leggi n. 389 e n. 52. 1.3- Comma 7 Il comma 7 recita "Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7,8,9,10,11,12, e 13 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito, con modificazioni, della legge 7.12.1989, n. 389". In relazione a richieste di chiarimenti poste dalle Sedi in rapporto al comma 10 della legge n. 389 si ricorda - premesso che la disposizione del comma opera dal 1.12.1988 - che, con la circ. n. 33 dell'8.2.1990, e' stato, tra l'altro, specificato che "la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione non esclude, ovviamente, l'applicazione delle sanzioni civili sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze di legge per effetto della indebita fiscalizzazione". Al riguardo occorre considerare che i fatti omissivi che comportano un minor versamento di contributi sono due: - il primo e' costituito dal mancato rispetto delle condizioni per beneficiare della fiscalizzazione; - il secondo, che, in pratica, e' in rapporto di causalita' col primo, e' costituito dal conguaglio di somme a titolo di fiscalizzazione in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Tutte e due le fattispecie sopracitate rientrano, ai fini dell'applicazione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili, nella lettera c) dell'art. 4 del D.L. 536/87 convertito nella legge 48/88 in quanto mentre il primo fatto consiste, in via generale, in una omessa registrazione o denuncia obbligatoria di imponibile contributivo, il secondo fatto, discendendo dal primo, fa si' che la denuncia presentata non sia conforme al vero. Per quanto concerne l'estensione del disconoscimento della fiscalizzazione all'ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente, le SAP si limiteranno, al momento, ad addebitare e recuperare i maggiori importi fiscalizzati per quei lavoratori oggetto della inosservanza delle previste condizioni, formulando riserva circa l'addebito delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili, per tale ulteriore periodo. Ovviamente, si applica la misura di cui alla lettera a) della citata norma, qualora la ditta spontaneamente, senza alcun intervento da parte della Sede, provvede alla denuncia delle inadempienze entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, e al versamento di quanto dovuto entro i termini che verranno fissati dall'Istituto, sia per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla legge per il godimento del beneficio della fiscalizzazione, versando conseguentemente, i contributi omessi, sia per quanto riguarda la restituzione dei maggiori importi fiscalizzati (v. circ. n.9 del 16.1.1988). Per completezza di trattazione occorre considerare anche l'ipotesi in cui i periodi ai quali deve essere esteso il disconoscimento non sono ancora scaduti al momento conclusivo dell'accertamento o anche dell'avvenuta denuncia dell'inadempienza spontaneamente rilevata dall'azienda. In tal caso la ditta deve essere diffidata dall'operarsi la fiscalizzazione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma di legge piu' volte citata, e per i lavoratori nei cui confronti si e' verificata l'inosservanza della norma, fornendo opportune istruzioni circa la documentazione da approntare e quindi da esibire, a richiesta degli uffici, per dimostrare l'avvenuto adempimento a quanto fatto oggetto della specifica diffida. Le SAP, quindi, adotteranno opportuni accorgimenti, in sintonia con quanto gia' in atto, per poter seguire con la necessaria tempestivita', le pratiche di che trattasi. Per quanto riguarda la sanzionabilita' delle somme che vengono disconosciute a titolo di sgravio degli oneri sociali per il mezzogiorno verranno fornite disposizioni a parte. IL DIRETTORE GENERALE (1) V. Atti Ufficiali 1989, pag. 1734