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950603
DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 155
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
         e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art 6, comma 1, lett.c    della  legge  7  dicembre
1989,  n.  389, art. 2,3 comma della legge 20 maggio 1993,n.
151, art. 18, c. 1 della  legge  19  luglio  1994,  n.  451.
Fiscalizzazione  degli  oneri sociali. Dipendenti da imprese
commerciali con contratti di lavoro a  part-time  verticale.
Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Roma, 3 giugno 1995   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 155      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                         E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                      AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO-LEGALI
                               e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Art 6, comma 1, lett.c    della  legge  7  dicembre
1989,  n.  389, art. 2,3 comma della legge 20 maggio 1993,n.
151, art. 18, c. 1 della  legge  19  luglio  1994,  n.  451.
Fiscalizzazione  degli  oneri sociali. Dipendenti da imprese
commerciali con contratti di lavoro a  part-time  verticale.
Chiarimenti.
SOMMARIO:  Il  requisito occupazionale, stabilito in piu' di
15 dipendenti dall'art. 6, comma 1 lett. c  della  legge  n.
389/1989,  tra gli 8 e i 15 dall'art. 2, comma 3 della legge
151/93,  successivamente  confermato  dall'art.  18,comma  1
della  legge  n. 451/1994, affinche' le aziende, considerate
commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali,  possano
accedere   alla  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  si
intende  perfezionato  ancorche'  la  richiesta  consistenza
numerica  venga  raggiunta  con  il  computo  dei dipendenti
assunti  con  regolare  contratto  a  part-time   verticale,
caratterizzato da periodi a zero ore di retribuzione.
                         *******
Pervengono, da parte  delle  SAP,  quesiti  in  merito  alla
valutazione   del   requisito   occupazionale  posseduto  da
imprese, considerate commerciali    agli  effetti  previden-
ziali  e  assistenziali,  ai fini del godimento dei benefici
della fiscalizzazione degli oneri sociali di  malattia,  nei
casi in cui la consistenza numerica, stabilita in piu' di
15 dipendenti o tra gli 8 e i 15 a seconda  del  periodo  di
validita'  della  norme  cui  si fa riferimento, e'la risul-
tante di uno organico  costituito  da  unita'impiegatizie  a
tempo pieno e da dipendenti  assunti,  rispettivamente,  con
contratti  di  lavoro  a  part-time orizzontale  e/o a part-
time verticale.
Con le circolari n. 70 del 17. 4. 1989 e n. 153 del  17.  7.
1989,  sono state impartite istruzioni circa le modalita' di
computo dei dipendenti  per  il  raggiungimento  del  numero
minimo,  ai fini dell' applicazione dell'art 6,comma 1,lett.
c del d. l. 9. 10.  1989,  n.  338,convertito,  con  modifi-
cazioni,  nella  legge  n. 389 del 7. 12. 1989, senza disci-
plinare  la  fattispecie  particolare  della   presenza   di
lavoratori con contratto di lavoro a part-time verticale.
La ricorrenza,tuttavia, di situazioni segnalate  dalle  SAP,
di    aziende  commerciali,  che  hanno  in forza dipendenti
assunti con regolari contratti di lavoro part-time    verti-
cale  che  prevedono   periodi di lavoro non retribuiti, con
possibile  perdita,  durante  tali  periodi  medesimi,   del
diritto  alla  fiscalizzazione    rende  necessario un esame
della questione.
In proposito, considerato che la  legge  dispone,  generica-
mente,  che  la fiscalizzazione spetta ad imprese " con piu'
di quindici dipendenti  considerate  commerciali    ai  fini
previdenziali  e  assistenziali"   si ritiene, che  la veri-
fica del requisito occupazionale, ai fini di  cui  trattasi,
possa  essere  fatta  con  riferimento al personale in forza
presso l'azienda  e non a quello effettivamente presente   e
indicato  sui  modelli  DM  10/1  e  DM  10/2,  che potrebbe
risultare  inferiore  per  l'assenza,  nel  periodo  cui  si
riferisce  la  denuncia,    dei lavoratori con contratto  di
part time verticale a zero ore retribuite.
Di  conseguenza,  ai  fini dell'accesso alle predette agevo-
lazioni, la condizione occupazionale richiesta  deve  consi-
derarsi  raggiunta  computando  come  personale presente, in
quanto comunque in forza  all'azienda,  quello  a  part-time
verticale,  proprio  per  il  carattere continuativo di tale
prestazione  di  lavoro,  anche  se  ovviamente  non  avente
titolo ai benefici nei periodi retribuiti a zero ore.
Le  disposizioni  a suo tempo  impartite con le circ. n. 826
R. C. V.- n. 1132 E. A.  D.del  30  gennaio  1987,  parte  1
comma  6 e n. 834 R. C. V. - n. 1143 E. A. D., parte 1 comma
7  del  17  marzo  1987,  relativamente  alle   denunzie   e
modalita'  di computo dell'importo della fiscalizzazione per
lavoratori a part- time orizzontale,  si  devono  intendere,
pertanto,  estese  anche  a quelli con contratto di lavoro a
part-time di tipo verticale.
In relazione a quanto sopra precisato, si  conferma  che  il
numero  dei  dipendenti  da  indicare  nella  casella  "  N.
DIPEND. OCCUPATI"  del  quadro  "A"  del  Mod.  DM10/2  deve
comprendere  anche  il numero dei dipendenti in forza all'a-
zienda con contratto di lavoro part-time verticale.
                           IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO