901212 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 266 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi. Fiscalizzazione degli oneri sociali. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 12 dicembre 1990 Circolare n. 266 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi. Fiscalizzazione degli oneri sociali. Con messaggio n. 27043 del 5.9.1985 e' stato precisato - su conforme parere dei Ministeri del lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro - che la concessione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese di auto- trasporto di cose per conto terzi era subordinata alla sola verifica dell'iscrizione delle stesse imprese all'Albo Nazionale istituito con legge 6.6.1974, n. 298, fermi restando gli altri requisiti di carattere generale pre- scritti dalle leggi in materia di fiscalizzazione. In relazione a detta disposizione molte Sedi hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che, sulla base del criterio della sola verifica dell'iscrizione all'Albo suddetto, spesso usufruivano della fiscalizzazione aziende che operavano in settori di attivita' diversi da quelli dell'autotrasporto, ma comunque iscritte all'Albo, o che esercitavano questo in modo del tutto occasionale o margi- nale. Tale problematica e' stata portata a conoscenza, per una eventuale revisione del parere a suo tempo dato, dei citati Dicasteri. Questi, in rapporto all'entrata in vigore della legge 7.12.1989, n. 389 - la quale riconosce il beneficio, per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, nel limite di 2 cinque dipendenti per ogni autista - ritengono che, avendo l'anzidetta legge eliminato all'origine il problema della prevalenza o meno dell'autotrasporto rispetto al resto dell'attivita' dell'impresa, non sia opportuno risollevare, per i periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge, un problema a suo tempo gia' risolto. In relazione al parere ministeriale si invitano, quindi, le Sedi ad applicare il richiamato messaggio n. 27043 riconoscendo la fiscalizzazione alle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo citato, per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 389, senza ulteriori verifiche circa la prevalenza dell'attivita' di autotrasporto o di altre attivita'. In tal senso, pertanto, devono intendersi definiti i quesiti proposti in merito dalle Sedi a questa Direzione Generale, la quale provvedera' anche a restituire i ricorsi in materia giacenti presso di essa affinche' vengano risolti d'ufficio secondo i criteri del gia' nominato messaggio n. 27043. Si coglie l'occasione per sciogliere la riserva, contenuta nella circ. n. 97 del 9 maggio 1988, circa l'e- ventuale ripetizione di somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione dai soggetti esercenti attivita' di auto- trasporto individuati dall'art. 6 del D.L. 6.2.1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.3.1987, n. 132. Nella richiamata circ. n. 97 e' stato puntualizzato che erano in corso approfondimenti con i Ministeri vigilanti circa il comportamento che l'Istituto doveva tenere nei confronti di detti soggetti relativamente ai quali gli Uffici provinciali della motorizzazione civile non avevano un comportamento omogeneo in materia di iscrizione all'Albo Nazionale di cui alla legge n. 298/74. Sull'argomento hanno di recente espresso il proprio avviso il Ministero del Lavoro ed il Ministero dei Traspor- ti. Detti Dicasteri concordemente affermano che "l'art. 6 della legge n. 132/1987 deve essere interpretato come una norma che si limita a dichiarare che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano nel trasporto di cose su strada effettuato con i veicoli di peso non superiore a 35 quintali; e tuttavia non dispone la cancel- lazione dall'Albo di coloro che sono ad esso iscritti alla data di entrata in vigore della legge predetta. Fino ad ora infatti il Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi non ha ritenuto di procedere a cancellazioni, nel presupposto che sussista un diritto quesito all'iscrizione all'Albo. L'esenzione suddetta comporta che le predette imprese non risultano piu' soggette al regime vincolistico imposto dalla legge n. 298/74 - e in particolare all'obbligo di iscrizione all'Albo - pur tuttavia mantenendo la capacita' a svolgere l'autotrasporto di merci per conto terzi". Tenuto conto del sopra riportato parere si osserva, quindi, che - nei confronti dei soggetti di cui sopra i quali abbiano conservato l'iscrizione all'Albo in argomento dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 16/1987 convertito nella legge n. 132/1987 - ovviamente nessuna ripetizione di somme, conguagliate a titolo di fiscalizzazione, deve essere effettuata dalle Sedi. Invece, nei confronti di quei soggetti i quali - a seguito dell'entrata in vigore degli anzidetti provvedimenti - non risultino iscritti all'Albo di cui alla legge n. 298, non potra' procedersi al riconoscimento della fiscalizza- zione ai sensi delle leggi 29.2.1988, n. 48; 7.12.1989, n. 389, 21.3.1990, n. 52 e 3.8.1990, n. 210. Cio' in quanto le predetti leggi concedono, come le precedenti, il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alle "imprese iscritte nell'Albo degli Autotraspor- tatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6.6.1974, n. 298. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA