930422 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 93. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto Legge 10 marzo 1993, n. 57. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Adempimenti contributivi. Decreto Legge 5 aprile 1993, n. 94. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 20 aprile 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 93. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decreto Legge 10 marzo 1993, n. 57. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Adempimenti contributivi. Decreto Legge 5 aprile 1993, n. 94. La Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11.3.1993 ha pubbli- cato il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, avente per oggetto "In- terventi urgenti a sostegno dell'occupazione". Il decreto legge in questione si caratterizza come una riedizione delle norme contenute in tre decreti, ormai decaduti: il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, che ha reiterato il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398; il D.L. 5 gennaio 1993,n. 1; il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31. Il D.L. n. 57/93 non si presenta quindi come una semplice rielaborazione delle norme contenute nei tre decreti, in quanto esso si articola in norme riprese dai tre decreti decaduti ed in norme di nuova introduzione, mentre alcune disposizioni contenute nei DD.LL. n. 478/92, n. 1/93 e n. 31/93 non sono state riprodotte. Le presenti istruzioni hanno per oggetto gli effetti contributivi delle norme contenute nel D.L. n. 57/93, che dispongono l'inclusione di alcuni settori economici nel campo di intervento straordinario di integrazione salariale, nonche' le modifiche intervenute sulla contribuzione di mobilita'. Altri aspetti in materia contributiva della normativa contenuta nel D.L. verranno illustrati con separate circo- lari. A) Estensione della disciplina dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione - Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/90 Il D.L. n. 57/93 prevede (art. 7, comma 7) l'estensione fino al 31.12.1995 dei trattamenti straordinari di integra- zione straordinaria alle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti; inoltre (art. 7, comma 4) dispone che, sempre fino al 31 dicembre 1995, il trattamento di integra- zione salariale, previsto per l'editoria dall'art. 35 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni, si applica anche al settore dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private, nonche' alle aziende funzionalmente collegate, purche' applichino alla data dell'11 marzo 1993 - data di entrata in vigore del D.L. n. 57/93 - il medesimo contratto collettivo di lavoro. Il D.L. n. 57/93 non ha invece riproposto la norma, di cui all'art. 1, secondo comma, del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, reiterata dall'art. 1, secondo comma, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, che estendeva, fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilita' e di riduzione del personale di cui alla legge n. 223/91 alle imprese industriali che occupano da 5 a 15 dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88, nonche' nelle aree di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e succes- sive modificazioni. Conseguentemente, dal periodo di paga relativo a marzo 1993 non sono piu' dovute le contribuzioni di CIG e mobili- ta' per dette imprese, illustrate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della circolare n. 260 del 12 novembre 1992, ed oggetto di ulteriori precisazioni al punto 1, lett. a) della circolare n. 18 del 25 gennaio 1993. Tali disposizioni cessano quindi di avere efficacia dal periodo di paga di marzo 1993 in poi; per i periodi di paga dall'1.10.1992 al 28.2.1993 e' presumibile che la legge di conversione del D.L. n. 57/93 faccia salvi, come e' prassi, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. decaduti; pertanto si fa riserva di comuni- cazioni al riguardo. Come gia' accennato in premessa, nuovi settori entrano dal marzo 1993 nella disciplina della CIG. Va rilevato, peraltro, che l'art. 7 del D.L. 57/93, ne' nella formulazione letterale del comma 7 (estensione alle imprese commerciali con dipendenti da 51 a 200) e del comma 4 (estensione ai periodici ed alla emittenza privata), ne' nella previsione della copertura finanziaria e neanche nella quantificazione degli oneri, contenuta nella relazione tecnica di accompagno al D.L., fa alcun riferimento alla estensione ai trattamenti di mobilita', a differenza di quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992, reiterato dal D.L. n. 478/92, per le imprese industriali, da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle zone economico-territoriali gia' precisate. In considerazione di cio', fatti salvi gli ulteriori interventi chiarificatori che potranno intervenire in prosieguo di tempo, per il momento, a decorrere dal 1 marzo 1993 fino al 31 dicembre 1995, le imprese dei settori inte- ressati provvederanno al versamento del solo contributo dello 0,90 (di cui lo 0,60 a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico dei lavoratori interessati) previsto dall'art. 9 della legge n. 407/90 per il finanziamento della CIG straordinaria. Le imprese interessate sono: a) le imprese commerciali in senso stretto, vale a dire le imprese contraddistinte dai codici statistico-contribu- tivi 7.01.XX e 7.02.XX che occupino da 51 a 200 dipendenti. Si rammenta, a tale proposito, che le imprese commer- ciali con piu' di 200 dipendenti sono gia' tenute a tale contributo in base all'art. 12, terzo comma, della legge n. 223/91; si richiamano inoltre le disposizioni, contenute al punto 2 lett. e) della circolare n. 211 del 9.8.1991, che valgono anche per la determinazione del requisito occupa- zionale da 51 a 200 dipendenti. Pertanto l'obbligo contributivo si determina per ogni mese nel quale siano occupati piu' di 50 dipendenti, fra i quali non vanno computati gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro. b) Imprese radiotelevisive private, inquadrate con c.s.c. "1.18.08" e pertanto escluse finora, in quanto aziende dello spettacolo, dall'obbligo del contributo CIG. c) Aziende funzionalmente collegate al settore dei giornali periodici ed al settore dell'emittenza privata, che applichino, alla data dell'11 marzo 1993, il contratto collettivo nazionale di detti settori e che siano state, ovviamente, finora escluse dal campo di intervento straor- dinario della cassa integrazione. L'art. 7, comma 4, non richiama espressamente, ai fini dell'applicazione del limite occupazionale di 15 dipendenti nel semestre precedente, l'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91; si ritiene tuttavia che le imprese di cui alle lettere b) e c) siano tenute al versamento del contributo dello 0,90 al superamento di detto limite occupazionale, secondo le istruzioni gia' fornite al punto 2 della circ. n. 211 del 9.8.1991, in base al combinato disposto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91, dell'art. 35 della legge n. 416/81 e dell'art. 7, comma 4, del D.L. 57/93. Al tale riguardo si osserva che la norma di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 e' ricettizia della delibera CIPI del 24 marzo 1988, che ha confermato il precedente orientamento di tale organo sulla irrilevanza della crisi di imprese che occupano meno di 15 dipendenti, ai fini della concessione dell'intervento straordinario della CIG. Si precisa infine che nessuna variazione contributiva interviene per i settori dei giornali periodici, inquadrati nell'industria e, pertanto, gia' destinatari dell'imposi- zione contributiva dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/90. Si annota solo che l'art. 7, comma 4, estende a tale settore il trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 35 della legge n. 416/81, in termini piu' ampi di quanto gia' previsto dall'art. 24 della legge n. 67/87. ADEMPIMENTI PROCEDURALI Ai fini dell'individuazione delle imprese di cui alle lettere b) e c) e' necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede una dichiarazione di appartenenza al settore. 1. Codifica delle imprese di cui all'art.7, c. 7, del D.L. 57/93 Alle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti deve essere attribuito, con effetto dal 1 marzo 1993, il codice di autorizzazione "3X". In presenza del predetto codice, peraltro assegnato anche alle imprese commerciali con oltre 200 dipendenti, il controllo del requisito occupazionale viene effettuato dalla procedura automatizzata, con riferimento a ciascun mese, sulla base del numero di dipendenti indicati nel quadro "A" del mod. DM10/2 ridotto del numero di lavoratori con qualifica di apprendista, e di lavoratori assunti con contratto di formazione, indicati nei quadri "B-C" dello stesso modello. Ove nel mese il numero dei dipendenti risulti compreso tra 51 e 200 dipendenti sara' richiesto il contributo dello 0,90% per CIG straordinaria; ove risulti superiore a 200 sara' richiesto anche il contributo di mobilita' dello 0,30%. Qualora il requisito occupazionale introdotto dal DL 57/93 (superiore a 51 e fino a 200 dipendenti) si realizzi computando lavoratori denunciati su piu' posizioni, alle posizioni con un numero di dipendenti inferiore a 51 sara' attribuito, oltre al codice di autorizzazione "3X", anche il codice di autorizzazione di nuova istituzione "3J" avente il significato di "Impresa commerciale soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 7, c. 7 D.L. 57/93)". Resta ferma l'attribuzione del codice di autorizzazione "3Y", in aggiunta al codice "3X" nella ipotesi in cui il requisito occupazionale di oltre 200 dipendenti venga raggiunto computando lavoratori denunciati su piu' posizio- ni. 2. Codifica delle imprese di cui all'art.7, c. 4, del D.L. 57/93 Alle imprese radiotelevisive private, nonche' alle imprese ad esse ed al settore dei giornali periodici fun- zionalmente collegate che applichino il medesimo contratto collettivo del settore deve essere attribuito, con effetto dal 1 marzo 1993, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5J" avente il significato di "Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 7, c. 4 D.L. 57/93)". In presenza del predetto codice di autorizzazione il controllo del requisito occupazionale (piu' di 15 dipendenti nel semestre) sara' effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalita' previste al punto 4) della circolare n. 211 del 9 agosto 1991. Alle aziende in questione che operano con piu' posi- zioni contributive sara' attribuito, ove necessario, il codice di autorizzazione "3Y". In tal caso verra' escluso, da parte della procedura, il controllo sul limite occupa- zionale. 3. Istruzioni per il versamento del contributo per la Cassa integrazione straordinaria Le imprese alle quali e' stato esteso il campo di intervento della CIG straordinaria che non avranno potuto adeguarsi per il mese di marzo 1993 (denunce scadute il 20 aprile) alla nuova normativa dovranno effettuare il versa- mento del contributo dello 0,90% con la denuncia contribu- tiva relativa al mese di aprile 1993 (da presentare entro il 20 maggio) maggiorando il relativo importo degli interessi al tasso legale del 10% annuo computati dal 21 aprile 1993 sino alla data del versamento. A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle differenze dovute per il mese di marzo a titolo di contri- buto CIG straordinaria e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. DL 57/93" e dal codice di nuova caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribu- zioni". L'importo degli interessi deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900". Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti. 4. Imprese industriali che occupano da cinque a 15 dipen- denti costituite ed operanti nelle aree di declino industriale e nei territori del Mezzogiorno. Dal momento che la norma di cui all'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 478/92 non e' stata ripresentata nel D.L. n. 57/93, a partire dalle denunce relative al mese di marzo 1993, la procedura automatizzata effettuera' il controllo occupazionale gia' previsto per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 398/92. Pertanto, ai fini dell'assoggettamento alle norme in materia di Cassa integrazione straordinaria e di mobilita', effettuera' il controllo del requisito occupazionale di piu' di 15 dipendenti, anche per le aziende operanti nei terri- tori del Mezzogiorno e per quelle codificate con il codice di autorizzazione "0N". Detto codice, peraltro, dovra' continuare ad essere mantenuto sulle posizioni alle quali e' stato attributo, in base alle istruzioni di cui alla circo- lare n. 260 del 12 novembre 1992. B) Contributo di ingresso alla mobilita' Come e' noto, l'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91 dispone che, per ciascun lavoratore posto in mobilita', l'impresa e' tenuta a versare in trenta rate mensili una somma pari a sei volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta', qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale. L'art. 4, comma 3, prevede il versamento di una anti- cipazione pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Sull'argomento, in attesa dell'emanazione del DM di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223/91 sono state impartite istruzioni con le circolari n. 212 del 9.8.1991, n. 36 del 10.2.1992 e n. 197 del 30.7.1992. Il gia' citato DM interministeriale non e' stato emanato, ma sia il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 che il D.L. 10 marzo 1993, n. 57 hanno introdotto alcune modifiche alla tassa di ingresso alla mobilita'. Infatti l'art. 3, quinto comma, del D.L. n. 31/93, contiene una norma, integralmente ripetuta nell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 57/93 che recita: "Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale". Tale norma, al di la' della duplicazione contenuta in due decreti, dispone, in pratica, che, nei casi di licen- ziamenti collettivi per riduzione di personale, dal 13 febbraio 1993, data di entrata in vigore del primo decreto, il contributo a carico dell'impresa per ogni lavoratore collocato in mobilita' e' rapportato a 9 mensilita', invece che alle 6 previste dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91, qualora la procedura di declaratoria di esubero sia conclusa senza accordo sindacale. Nulla invece e' modificato per le procedure di mobili- ta' di cui all'art. 4, comma 1. In relazione poi a specifici quesiti pervenuti atti- nenti l'esonero dal pagamento del contributo di ingresso di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 223/91, si precisa che possono essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali, che attivano le procedure di mobilita', qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. In nessun caso e' possibile l'esonero, qualora sia l'imprenditore ad attivare tali procedure. Si rammenta inoltre che l'art. 8, comma 4, ha stabilito che il mancato inoltro della copia della ricevuta del versamento dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91, non comporta la sospensione della procedura di mobilita'. Sull'argomento sono state fornite istruzioni con messaggio n. 23750 del 7.4.1993. C) Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali. Il D.L. 1 febbraio 1993, n. 24, contenente gli inter- venti in epigrafe e' decaduto ed e' stato reiterato con il D.L. 5 aprile 1993, n. 94. Si confermano pertanto le disposizioni contenute nella circolare n. 64 del 13.3.1993. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.to Dr.ssa MANZARA