Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 25 del 4-2-2003.htm |
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Studio
e Ricerca per lo Sviluppo
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Attività delle
Convenzioni
Internazionali
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
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Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Dirigenti centrali e periferici |
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Roma, 4 Febbraio 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Circolare n. 25 |
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Commissario Straordinario |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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all’esercizio del controllo |
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di fondi, gestioni e casse |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia firmata il 7 luglio 1997, ratificata con legge n. 199 del 27 maggio 1999 e relativo Accordo amministrativo firmato in data 11 settembre 2001. |
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SOMMARIO: |
Dal 1 agosto 2002 sono in vigore la Convenzione di sicurezza sociale con la Slovenia ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione. La convenzione italo-slovena sostituisce integralmente la convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, già applicata alla Slovenia. Disposizioni in materia di determinazione della legislazione assicurativa applicabile, di prestazioni pensionistiche, familiari e di disoccupazione. |
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1 - Premessa.
A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, dal 1° agosto 2002 è entrata in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999. Con medesima decorrenza, è entrato in vigore anche il relativo Accordo amministrativo di applicazione.
La Convenzione con la Slovenia sostituisce integralmente, a decorrere dal 1 agosto 2002, la Convenzione con la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 4 novembre 1957, applicata alla Slovenia dall’8 ottobre 1991, data della sua indipendenza.
La Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia continua ad essere in vigore tra la Repubblica italiana ed i seguenti Stati: - Repubblica di Bosnia-Erzegovina - Repubblica Federale di Jugoslavia - Repubblica di Croazia - Repubblica di Macedonia.
PARTE PRIMA: CAMPO DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
2- Campo di applicazione soggettivo ed oggettivo.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, la Convenzione con la Slovenia si applica:
a) ai cittadini italiani ed ai cittadini sloveni, assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; b) ai profughi - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione del 28 luglio 1951, concernente lo status dei profughi, e dal relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 - residenti in Italia o in Slovenia, che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; c) agli apolidi - ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi stessi - residenti sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che siano o siano stati assicurati in uno di essi o in entrambi; d) ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate alle lettere a, b, c., a prescindere dalla cittadinanza.
In ambito oggettivo la Convenzione si applica, per l'Italia, alle legislazioni concernenti:
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; - l'assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - le prestazioni familiari.
Sono espressamente escluse dal campo di applicazione (articolo 2, comma 4), le legislazioni concernenti la pensione sociale, le altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 21 in ordine all'integrazione al trattamento minimo per coloro che sono residenti in Italia.
La Convenzione in questione, infine, si applica, in ambito oggettivo, per la Slovenia, alle legislazioni concernenti:
- l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità - l'assicurazione sanitaria - gli assegni per i figli e la tutela della maternità - l’assicurazione per la disoccupazione
3 - Determinazione della legislazione applicabile
Alcune disposizioni della Convenzione italo-slovena e del relativo Accordo amministrativo concernenti la determinazione della legislazione assicurativa applicabile, nel confermare il principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore, cittadino di uno dei due Stati contraenti, è soggetto alla legislazione dello Stato contraente in cui svolge l'attività lavorativa, modificano, a decorrere dal 1 agosto 2002, quanto disposto dalla Convenzione con la Jugoslavia. Si tratta in particolare dell'articolo 6, lettere a, b, c, d, dell'articolo 7 della Convenzione e degli articoli. 4 e 5 dell'Accordo amministrativo di applicazione.
3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi.
L'articolo 6, lettera a, della Convenzione prevede che il lavoratore, cittadino italiano o sloveno, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato nell'altro Stato, può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 36 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un attestato dal quale risulta fino a quale data il lavoratore stesso resta soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. L'attestato è rilasciato dalle Sedi dell'Istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Slovenia e dall'Istituto sloveno per l'assicurazione sanitaria al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Italia.
Se il distacco deve protrarsi oltre 36 mesi, il datore di lavoro, col consenso del lavoratore, può chiedere l'autorizzazione alla proroga per ulteriori 36 mesi all'Autorità dello Stato in cui svolge temporaneamente la sua attività che è: - per l'Italia: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, Via Flavia, 6 - 00100 ROMA; - per la Slovenia: il Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali (Ministrstvo Za Delo, Druzino In Socialne Zadeve Kotnikova, 5 - 1000 LUBIANA, Slovenia).
L'autorizzazione è rilasciata in quattro copie: due sono inviate al datore di lavoro e due all'Autorità dell'altro Stato che ne informa l'Istituzione competente.
Secondo le disposizioni dell'articolo 6, lettera b, anche il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la sua attività in uno Stato contraente e che temporaneamente va ad esercitarla sul territorio dell'altro Stato, continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 24. Anche il lavoratore autonomo deve chiedere l'attestato e l'autorizzazione alla proroga con le medesime modalità precisate per il lavoratore dipendente.
Rispetto alla Convenzione con la Jugoslavia la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è passata da 12 a 36 mesi mentre la durata della proroga, prima non determinata, è ora prevista in ulteriori 36 mesi. Per il lavoratore autonomo la durata è stata aumentata da 12 a 24 mesi di distacco e da 12 a 24 mesi di proroga.
I periodi di distacco e le proroghe che hanno data iniziale precedente al 1 agosto 2002 continuano ad essere disciplinati in base a quanto previsto al punto 4 della circolare 1501 del 31 agosto 1970.
3.2 - Lavoratori dipendenti di imprese di telecomunicazioni e di trasporto.
L'articolo 6, lettera d, prevede che i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni e da imprese di trasporto per ferrovia, strada, via aerea o marittima, aventi la loro sede in uno Stato contraente e la succursale o rappresentanza permanente nell'altro Stato, che siano inviati a lavorare temporaneamente sul territorio dell'altro Stato rimangano soggetti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la Sede principale.
Le disposizioni dell'articolo 6, lettera d, derogano ai principi generali della normativa internazionale in materia di distacchi in quanto non prevedono alcun limite massimo di assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. Le stesse disposizioni potranno inoltre essere applicate ad altre tipologie di imprese individuate con scambio di note tra i due Stati contraenti.
3.3 - Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia.
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa (articolo 6, lettera c).
3.4 - Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti ai ruoli.
Secondo quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione e dall'articolo 5 dell'Accordo amministrativo, coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti ai ruoli ed il personale domestico al servizio dei membri delle predette rappresentanze ed uffici, sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la Rappresentanza o l'Ufficio consolare.
Possono optare per l'assoggettamento alla legislazione dello Stato di invio coloro che sono cittadini del predetto Stato ed a condizione che esercitino l'opzione entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa ovvero dalla data di entrata in vigore della Convenzione dandone comunicazione tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare alle Istituzioni competenti dei due Stati contraenti.
3.5 - Altre categorie di lavoratori.
Restano invariate rispetto alla precedente Convenzione con la Jugoslavia le disposizioni relative:
- ai membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti; - al personale occupato nelle operazioni di verifica, carico e scarico della nave in porto; - al personale degli uffici pubblici e membri delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari.
3.6 - Accordi in deroga al principio di territorialità
L'articolo 8 della Convenzione con la Slovenia conferma la possibilità già prevista dalla convenzione italo-jugoslava, che le Autorità italiane e slovene si accordino sulla deroga al principio della territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori).
3.7 - Prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi.
Il diritto alle prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi, è accertato in base alla legislazione dello Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad essere assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni. Le prestazioni in questione sono corrisposte direttamente dall'Istituzione dello Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse la sua attività sul territorio di questo Stato (articolo 12, 1° comma).
4 - Parità di trattamento.
All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Slovenia ed i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
5 - Esportabilità delle prestazioni
L'articolo 9 prevede che le prestazioni in denaro spettanti al lavoratore a carico di uno Stato siano esportabili nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non potranno diversificarsi, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione, da quelle percepite dai cittadini dello Stato erogante, richiamando così il principio della parità di trattamento
6 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
In base a quanto previsto dall'articolo 10.2 della Convenzione e dall'articolo 6 dell'Accordo amministrativo i periodi assicurativi italiani che siano complessivamente uguali o superiori a 52 settimane sono totalizzati, se necessario, con i periodi sloveni per il perfezionamento dei requisiti assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Quindi, per le domande presentate dal 1° agosto 2002, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è condizionata alla presenza di periodi assicurativi italiani pari ad almeno 52 settimane.
PARTE SECONDA: PENSIONI
7 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione
7.1 - Condizioni generali di totalizzazione per il raggiungimento del diritto a pensione.
I periodi assicurativi italiani che non siano sufficienti al raggiungimento del diritto a pensione, possono essere a tal fine totalizzati con quelli sloveni non sovrapposti. Il periodo di contribuzione minimo per procedere alla totalizzazione è pari a 52 settimane.
Rispetto alla precedente Convenzione italo-jugoslava, il periodo di contribuzione minimo viene modificato da 1 a 52 settimane.
I periodi assicurativi italiani complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione slovena sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. Anche i periodi assicurativi sloveni pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi sloveni complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione (articolo 11, articolo 19.1, articolo 19.5).
Il limite di 52 settimane previsto dalla nuova Convenzione non comporta variazioni sulle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 2002. A queste pensioni continuano ad applicarsi le norme della Convenzione italo-jugoslava.
In relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, in presenza dei requisiti assicurativi per il diritto a pensione nell’ambito del solo regime nazionale, non è possibile procedere alla totalizzazione dei periodi italiani ed esteri a fini pensionistici.
7.2 - Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei regimi speciali
Conformemente a quanto già previsto dalla Convenzione italo – jugoslava l’articolo 19, lettera c, della convenzione con la Slovenia stabilisce che, al fine del raggiungimento del diritto a pensione a carico di un regime speciale italiano rientrante nel campo di applicazione della convenzione, i periodi assicurativi del regime speciale sono totalizzati, se necessario, con i periodi assicurativi del corrispondente regime speciale sloveno oppure - qualora in Slovenia non esista il corrispondente regime speciale - con i periodi assicurativi sloveni relativi ad attività lavorativa analoga a quella prevista dal regime speciale italiano.
Qualora con la totalizzazione dei periodi suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano, i periodi sloveni potranno essere totalizzati con i periodi assicurativi italiani risultanti nel regime generale.
7.3 - Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati terzi.
Nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei soli periodi assicurativi italiani e sloveni è possibile, in applicazione dell'articolo 19, punto 1, lettera c, totalizzare i periodi italiani e sloveni con quelli compiuti negli Stati terzi che siano vincolati all'Italia ed alla Slovenia da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. In relazione a quanto comunicato dall'Istituzione slovena, gli Stati in questione sono: Austria, Belgio, Canada e Québec, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Al fine di consentire la predetta totalizzazione multipla, l'Istituzione che riceve la domanda di pensione è tenuta a trasmettere all'Istituzione dell'altro Stato il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato terzo.
7.4 - Totalizzazione dei periodi assicurativi non collocabili temporalmente.
Secondo quanto previsto dall'articolo 16, punto c, dell'Accordo amministrativo, i periodi assicurativi relativi ad uno Stato contraente non collocabili temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato.
Pertanto le Sedi potranno procedere alla totalizzazione dei periodi in questione soltanto a condizione che si tratti di periodi assicurativi sloveni equiparabili ai fini pensionistici a quelli italiani.
7.5 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per lavoro svolto fino al 4 ottobre 1956 nei territori della ex Zona B.
I periodi di assicurazione obbligatoria compiuti fino al 4 ottobre 1956 nei territori della ex Zona B di Trieste sono totalizzabili per il diritto a pensione con effetto dal 1° agosto 2002, secondo quanto disposto dall’articolo 45, comma 3°.
I periodi in questione non erano totalizzabili in base alla Convenzione italo – jugoslava.
8 - Periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4.10.56 indicati al punto 1 del Protocollo Generale di cui alla Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia (articolo 45, comma 3° della Convenzione).
Coloro che hanno svolto attività lavorativa nei territori ai quali fu estesa definitivamente l'amministrazione jugoslava ai sensi del Memorandum di intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954, (ex Zona B del Territorio Libero di Trieste) che fanno parte attualmente del territorio della Repubblica di Slovenia, sono stati soggetti alla legislazione assicurativa italiana fino al 1 maggio 1945 e, successivamente, a quella jugoslava.
I periodi assicurativi per lavoro svolto nella predetta Zona B fino al 4 ottobre 1956, secondo quanto già indicato al precedente punto 7.5, non potevano essere totalizzati con quelli italiani per l'accertamento del diritto a pensione in applicazione di quanto disposto al punto 1 del Protocollo Generale che è parte integrante della Convenzione con la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Al riguardo la Convenzione italo-slovena, all'articolo 45, comma 3°, prevede che i periodi di assicurazione obbligatoria per lavoro svolto nei territori della suddetta ex Zona B che fanno parte attualmente del territorio della Repubblica di Slovenia, possono essere riconosciuti ed accreditati nell'assicurazione dello Stato di cui il lavoratore era cittadino alla data del 3 aprile 1978. Il riconoscimento ha effetto dal 1 agosto 2002.
Secondo quanto già indicato al precedente punto 7, l'articolo 45 della Convenzione con la Slovenia prevede che i periodi per lavoro svolto nei territori della Zona B fino al 4 ottobre 1956 sono totalizzabili per il diritto a pensione. Tali periodi sono ovviamente totalizzabili sia nel caso in cui restino acquisiti nell’assicurazione originaria, sia nel caso in cui siano riconosciuti nell’assicurazione dell’altro Stato contraente.
I comuni sloveni facenti parte della ex Zona B del Territorio Libero di Trieste sono: Capodistria, Isola d'Istria, Maresego, Monte di Capodistria, Pirano.
Il riconoscimento dei periodi assicurativi in questione può essere inquadrato nelle fattispecie che seguono.
8.1 - Accreditamento dei periodi assicurativi che ancora non siano stati considerati per la pensione.
I periodi assicurativi in oggetto che ancora non siano stati considerati per il diritto o la determinazione dell'importo di una prestazione pensionistica possono essere accreditati, su specifica domanda dell'interessato, nell'assicurazione italiana in favore del lavoratore che era cittadino italiano alla data del 3 aprile 1978 e nell'assicurazione slovena in favore del lavoratore che era cittadino jugoslavo alla stessa data.
Le Sedi dell’Istituto, dopo aver esaminato le domande di accreditamento nell’assicurazione italiana dei periodi assicurativi sloveni in oggetto e dopo aver accertato il requisito della cittadinanza italiana al 3 aprile 1978, devono chiedere all'Istituzione slovena:
- il prospetto dei periodi assicurativi; - l’indicazione delle corrispondenti località di lavoro; - la dichiarazione dell'Istituzione slovena stessa attestante che i periodi assicurativi in questione non siano stati utilizzati per il raggiungimento del diritto o per la determinazione della misura della pensione slovena.
Se pervengono da parte dell’Istituzione slovena domande di accreditamento nell’assicurazione slovena dei periodi italiani precedenti al 1° maggio 1945 le Sedi dell’Istituto trasmettono all’Istituzione slovena i dati da questa richiesti e, accertato l’avvenuto accreditamento nell’assicurazione slovena, provvedono a cancellare dalla posizione assicurativa i periodi italiani.
8.2 - Periodi assicurativi che siano stati considerati per la pensione ovvero siano stati coperti da versamenti volontari o abbiano formato oggetto di riscatto.
La contribuzione relativa a periodi assicurativi che abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione ovvero abbiano formato oggetto di riscatto o derivino da versamenti volontari, resta acquisita nell'assicurazione nella quale è stata liquidata la pensione o nella quale sono stati versati i contributi volontari o da riscatto e non può essere riconosciuta nell'assicurazione dell'altro Stato.
8.3 - Periodi assicurativi riconosciuti al pensionato deceduto
I periodi assicurativi in questione che siano stati considerati per il diritto o per la determinazione dell'importo di una prestazione pensionistica diretta a carico di uno Stato in favore di un pensionato deceduto possono essere riconosciuti nell'assicurazione dell'altro Stato di cui il lavoratore deceduto era cittadino alla data del 3 aprile 1978 con effetto dal 1 agosto 2002 o da data successiva, su specifica domanda del superstite.
Pertanto le Sedi possono, su domanda del superstite, accreditare i periodi assicurativi sloveni per lavoro svolto nella ex Zona B del Territorio di Trieste compresi tra il 1° maggio 1945 ed il 4 ottobre 1956 sulla posizione del pensionato deceduto che era cittadino italiano al 3.4.1978. Il riconoscimento di tali contributi non può avere effetto da data precedente al 1.8.2002 ed opera soltanto sulle pensioni di reversibilità che hanno decorrenza dal 1 agosto 2002 o da data successiva.
Anche in questo caso le Sedi, dopo aver accertato la cittadinanza italiana al 3 aprile 1978 del pensionato deceduto, devono chiedere all'Istituzione slovena:
- il prospetto dei periodi assicurativi; - l’indicazione delle corrispondenti località di lavoro - la dichiarazione che i periodi di cui è il superstite ha chiesto il riconoscimento nell’assicurazione italiana non hanno dato luogo a pensione di reversibilità slovena.
Se pervengono da parte dell’Istituzione slovena domande di accreditamento nell’assicurazione slovena dei periodi italiani precedenti al 1° maggio 1945 le Sedi dell’Istituto trasmettono all’Istituzione slovena i dati da questa richiesti e, accertato l’avvenuto accreditamento nell’assicurazione slovena, provvedono a cancellare dalla posizione assicurativa del pensionato deceduto i periodi italiani.
I periodi di assicurazione di cui trattasi non possono essere considerati in favore di superstiti di persone che alla data del 3 aprile 1978 erano decedute oppure avevano acquisito cittadinanza diversa da quella italiana o jugoslava.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, l'articolo 33 dell'Accordo amministrativo impegna le Istituzioni competenti allo scambio delle necessarie informazioni.
9 - Integrazione al trattamento minimo
In base all'articolo 21.1 della Convenzione con la Slovenia la pensione il cui diritto sia stato raggiunto con il cumulo dei contributi è integrabile al trattamento minimo previsto dallo Stato di residenza, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza.
Pertanto le pensioni spettanti in applicazione della Convenzione italo – slovena al beneficiario che è residente in Italia sono integrabili al trattamento minimo qualora risultino soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi previsti dalla legislazione italiana.
L'importo dell'integrazione, diversamente da quanto stabiliva la convenzione con la Jugoslavia, è totalmente a carico dello Stato di residenza (articolo 21, comma 2). L'integrazione stessa è, inoltre inesportabile e non può quindi essere corrisposta a coloro che risiedono in un altro Stato.
La convenzione italo-slovena, quindi, modifica sostanzialmente quanto già previsto dalla convenzione italo-jugoslava che, all'articolo 21, disponeva l'integrabilità nello Stato di residenza e la ripartizione del carico finanziario dell'importo dell'integrazione stessa tra i due Stati contraenti, proporzionalizzando le due quote alle entità dei periodi assicurativi dei singoli Stati.
10 - Pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1.8.2002
Alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1.8.2002 devono applicarsi le norme della convenzione con la Jugoslavia.
11 - Trattazione delle domande di pensione
Secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1° e 4°, dell'Accordo amministrativo, le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all'Istituzione dello Stato di residenza oppure all'Istituzione dell'altro Stato. La data di presentazione della domanda all'Istituzione di uno Stato deve considerarsi come data di presentazione della domanda all'Istituzione dell'altro Stato (articolo 41, comma 1).
Le attestazioni rilasciate dalle Autorità, dalle Istituzioni assicurative e pensionistiche e dagli Organismi di collegamento di uno Stato concernenti l'autenticità di un certificato o di un documento debbono essere considerate valide dalle Istituzioni, Autorità ed Organismi corrispondenti dell'altro Stato. Inoltre gli atti, i documenti e le scritture da presentare in allegato alle domande sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 39 punti n. 2 e 3).
Le domande di pensione presentate dal 1 agosto 2002 alle quali debba attribuirsi decorrenza originaria non anteriore al 1 agosto stesso vanno esaminate applicando le norme della convenzione italo - slovena.
Le domande di pensione presentate dal 1 agosto 2002 alle quali debba attribuirsi decorrenza originaria anteriore a tale data vanno esaminate continuando ad applicare le norme della convenzione italo - jugoslava e non subiscono alcuna variazione alla data del 1° agosto 2002.
Tale disposizione costituisce una deroga ai principi generali della normativa internazionale secondo i quali sarebbe possibile attribuire, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione autonoma italiana, un trattamento pensionistico in regime convenzionale qualora questo sia più favorevole per l’interessato.
PARTE TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE
12 - Prestazioni per disoccupazione
12.1 - Stato debitore, totalizzazione dei periodi assicurativi, durata dell'erogazione.
Le prestazioni per disoccupazione sono a carico dell'assicurazione dello Stato nella quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l'accertamento dei requisiti si totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e sloveni (articolo 31, punti 1 e 2).
L'Istituzione che eroga l'indennità di disoccupazione determina il periodo di erogazione della prestazione in base alla legislazione che essa applica tenendo conto anche del periodo durante il quale l'indennità è stata già erogata dall'Istituzione dell'altro Stato nel corso dell'anno precedente la data della domanda (articolo 31.3)
12.2 - Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore, che ha diritto all'indennità di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato di ultima occupazione, si trasferisca sul territorio dell'altro Stato contraente, l'indennità continua ad essere erogata per un periodo non superiore a sei mesi, ridotto del periodo in cui il lavoratore ha percepito le prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato in cui si è trasferito.
12.3 - Regolazione finanziaria tra le Istituzioni.
Le prestazioni sono corrisposte al lavoratore dall'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si è trasferito e vengono rimborsate dall'Istituzione dell'altro Stato (articolo31.4).
La regolazione finanziaria relativa ai rimborsi di quanto ciascuna Istituzione ha corrisposto per conto dell'altra, seguirà il medesimo iter procedurale previsto dai Regolamenti comunitari. Pertanto gli adempimenti delle Sedi sono riportati nella circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, che dispone il trasferimento degli adempimenti stessi dalla Direzione Generale alla Sede Regionale per il Lazio e nella circolare n. 151 del 29 agosto 2000, che riepiloga le modalità di compilazione dei formulari e l'iter delle operazioni di rendicontazione.
12.4 - Lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato di residenza abituale, in base alla legislazione che questo applica. Per accertare il diritto all'indennità di disoccupazione si totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e sloveni (v. articolo n. 32, comma 1°, della Convenzione). Tale disposizione è conforme al principio ampiamente applicato per cui le prestazioni a sostegno del reddito sono a carico dello Stato di residenza del lavoratore
12.5 - Lavoratori frontalieri in disoccupazione parziale
I lavoratori frontalieri che sono parzialmente occupati alle dipendenze di un'impresa hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione parziale come se fossero residenti nello Stato in cui svolgono la loro attività soltanto a condizione che la legislazione dell'altro Stato preveda questo tipo di prestazione (v. articolo 32, comma 2).
Sull’argomento si fa riserva di fornire le relative disposizioni applicative dopo aver chiarito, anche con la parte slovena, alcuni punti relativi alla sussistenza ed ai contenuti delle legislazioni nazionali in materia di disoccupazione parziale.
13 - Prestazioni familiari.
13.1 Prestazioni familiari per i lavoratori
L'articolo 33 della Convenzione prevede che i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto, a ricevere le prestazioni per i familiari anche se questi risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
La disposizione dell’articolo 33 non è applicabile ai disoccupati ed ai pensionati.
I lavoratori debbono presentare domanda di prestazioni familiari all'Istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari residenti nell'altro Stato. I lavoratori sono tenuti, altresì, a presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano influire sul diritto alle prestazioni (articolo 27 dell'Accordo amministrativo).
E' sospeso il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nell'altro Stato contraente qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, in applicazione della legislazione dello Stato di residenza dei familiari.
Pertanto l'Istituzione dello Stato di residenza dei familiari è tenuta a comunicare all'Istituzione dell'altro Stato le informazioni relative alle prestazioni familiari che essa eroga (articolo 34 della Convenzione e articolo 28 dell'Accordo amministrativo).
13.2 Prestazioni familiari ai pensionati
In assenza di norme convenzionali specifiche il diritto alle prestazioni familiari in favore di colui che è beneficiario di pensione in convenzione italo – slovena e risiede in Italia viene attribuito secondo la normativa comune, tenendo presente che il diritto non sussiste qualora i familiari del pensionato siano residenti in Slovenia (v. articolo 33 della Convenzione).
Non sussiste il diritto alle prestazioni familiari in favore del titolare di pensione italiana in convenzione italo – slovena che sia residente in Slovenia.
14 - Formulari di collegamento.
Poiché i formulari necessari all'applicazione delle disposizioni della presente circolare sono in corso di definizione di concerto con l'Istituzione slovena ed in attesa, quindi, che i relativi esemplari vengano resi disponibili, le Sedi continueranno ad utilizzare quelli relativi alla precedente Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f. PRAUSCELLO
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