DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 10.4.2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 86 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Lavoratori all’estero. A) Precisazioni in materia di regime previdenziale dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero nei Paesi CEE e nei Paesi legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale in seguito all’entrata in vigore dell’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342.
B) Determinazione per l’anno 2001 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
C) Regolarizzazioni contributive.
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SOMMARIO : |
A) L’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 ha introdotto un co. 8bis nell’art. 48 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 22.12.1986, n. 917, sostituendo al precedente regime di esclusione dall’imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali. Tale disposizione non esplica i suoi effetti ai fini degli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001.
B) Pubblicazione, in allegato, del DM 23.1.2001 (G.U. 30.1.2001, n. 24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative.
C) Istruzioni per la regolarizzazione dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2001.
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A) REGIME PREVIDENZIALE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL’ESTERO NEI PAESI CEE E LEGATI ALL’ITALIA DA ACCORDI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
La legge 21.11.2000, n. 342, art. 36 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2000) ha modificato la disciplina della imponibilità fiscale dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, sostituendo al precedente regime di esclusione dalla base imponibile fiscale un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali.
L’art. 3, co.3, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, prevedeva infatti, come noto, l’esclusione dalla base imponibile dei redditi soggetti ad IRPEF dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. L’art.5, co.1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 2.9.1997, n. 314 ha soppresso la predetta norma con effetto differito all’1.1.2001.
L’art. 36 del citato collegato fiscale, intervenuto a disciplinare la materia, ha inserito un comma 8bis nell’art. 48 del TUIR, stabilendo che il reddito derivante dall’attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi ivi soggiornino per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze, ai sensi dell’art.4, co.1, del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987.
Tali innovazioni hanno reso necessario, in considerazione dell’armonizzazione degli imponibili fiscali e previdenziali operata dallo stesso D.Lgs. n. 314/1997, riesaminare l’intero quadro delle disposizioni normative ad amministrative vigenti sulla materia del trattamento previdenziale dei lavoratori operanti all’estero, a fini di coordinamento con gli effetti della innovazione normativa introdotta dall’art. 36 citato.
Si richiama sull’argomento, in via preliminare, la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, illustrativa del generale regime di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale operato dal D.Lgs. n. 314/1997, nella quale sono state date istruzioni in via transitoria per il regime degli adempimenti previdenziali concernente i lavoratori occupati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia nell’attesa delle future determinazioni legislative, intervenute appunto con la disposizione dettata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in oggetto.
Nella predetta circolare è stato richiamato il principio secondo il quale il regime previdenziale per i lavoratori all’estero risulta diverso a seconda che si tratti di lavoratori occupati in Paesi esteri convenzionati o meno con l’Italia e, per quelli operanti nei Paesi convenzionati, a seconda che si tratti di prestazioni all’estero effettuate con carattere di esclusività e continuità o meno.
Mentre, infatti, per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri non convenzionati con l’Italia, ovvero con convenzioni limitate ad alcune forme di tutela previdenziale o assunti per prestare lavoro in detti Paesi, devono essere applicate le previsioni della legge n. 398/1987, che stabiliscono sostanzialmente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali vigenti in Italia a partire dal 9.1.1986, mediante versamento di contribuzione sulla base di retribuzioni convenzionali (vedi il paragrafo seguente), il regime previdenziale applicabile ai lavoratori occupati all’estero in Paesi Cee o assimilati o in Paesi extracomunitari ma legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale risultava differenziato secondo le seguenti modalità:
1) per i lavoratori che prestano lavoro all’estero senza caratteristiche di continuità ed esclusività la base imponibile ai fini contributivi doveva essere determinata secondo l’art. 6 del D.Lgs. 314/1997;
2) per i lavoratori con prestazione continuativa all’estero costituente oggetto esclusivo del rapporto, nell’attesa delle disposizioni riformatrici previste dal citato art.5, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 314/1997, ha continuato ad applicarsi il previdente regime di imponibilità basato sul riferimento alle retribuzioni effettivamente percepite (art. 12 della legge n. 153/1969 nel testo previdente la riforma operata con l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).
Infatti, quando le convenzioni in materia di sicurezza sociale prevedono una deroga al principio di territorialità ai fini degli adempimenti previdenziali, per il personale che rimane conseguentemente assoggettato al regime previdenziale italiano, le contribuzioni relative alle forme di tutela contemplate dalle norme di convenzione internazionale vengono ordinariamente calcolate in base alla retribuzione imponibile determinata secondo le norme comuni interne vigenti in Italia.
In tale quadro di generale rivisitazione della materia sono state valutate le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma recata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in tema di imponibilità ai fini previdenziali dei redditi contemplati dal nuovo co. 8bis dell’art. 48 del TUIR.
Tale problematica è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il quale, con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza, Div. II^, all’esito di una conferenza di servizi appositamente convocata , ha sottolineato che:
"… il principio ispiratore della legge n. 342/2000 è lo stesso della legge n. 398/1987. Entrambe le normative, cioè, si applicano nei casi in cui vi sia doppia imposizione, in Italia e all’estero, come viene confermato anche dalle disposizioni applicative del Ministero delle Finanze." Inoltre bisogna tenere conto che "… le convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e le convenzioni di sicurezza sociale seguono regole diverse. Mentre nelle prime è prevista, di norma, la competenza concorrente dell’Italia e del Paese estero, nelle seconde è previsto l’esonero dall’obbligo contributivo nel Paese di occupazione con l’applicazione del solo regime previdenziale italiano. L’interpretazione "estensiva" sarebbe, infine, penalizzante per il finanziamento del sistema previdenziale, con una riduzione delle entrate, ancorché parzialmente compensata da una riduzione delle corrispondenti prestazioni, ma soprattutto per il lavoratore che, in virtù del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, vedrebbe ridotto l’importo del trattamento pensionistico… Comunque la riduzione della copertura previdenziale esporrebbe l’Italia nella Unione Europea sul piano della responsabilità per la violazione del principio della libera circolazione. Infine, tra gli effetti distorsivi può essere segnalata anche la disparità di trattamento che, per gli aspetti previdenziali, si verrebbe a creare tra i lavoratori che soggiornano all’estero per periodi inferiori o superiori ai 183 giorni. Tale discrimine, se ha la sua ragion d’essere nel campo fiscale, in quanto legato al concetto di "residenza fiscale", perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale, ove il concetto di "residenza" non rileva". In conclusione … le disposizioni contenute nell’art. 48, co.8bis del TUIR approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, introdotte dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342, vanno interpretate nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale".
Sulla base di quanto precede, pertanto, al personale distaccato all’estero in Paesi Cee o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969, nel nuovo testo dettato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, escludendo però dal generale riferimento all’art.48 del TUIR il disposto del nuovo co.8bis, che per quanto sopra illustrato esplica i suoi effetti unicamente ai fini degli adempimenti fiscali.
Allo stesso modo si deve procedere per quelle forme assicurative coperte dalle c.d. "convenzioni parziali", che devono essere versate in Italia per i lavoratori distaccati sempre sulla base delle retribuzioni effettive predette, mentre per quelle forme non contemplate dalla convenzione si applicano le previsioni della legge n. 398/1987 per le quali si veda al par. successivo (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
B) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2001.
Con D.M. 23 gennaio 2001 (in G.U. 30 gennaio 2001, n. 24), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2001 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
Campo di applicazione
Si ricorda per comodità che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CEE.
Si tratta, come noto, di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa CEE.
Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti la Turchia.
Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex)Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela.
Retribuzioni convenzionali.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame.
In merito all’applicazione di tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990.
C) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui ai punti A) e B) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) .
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale del 3,5% computati dalla data delle rispettive scadenze dei periodi di cui sopra fino alla data del versamento.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1.1.2001 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga;
- indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l’importo relativo agli interessi al tasso legale del 3,5 per cento sulle differenze contributive utilizzando il previsto codice "Q900", preceduto dalla dicitura "oneri accessori".
Si riporta di seguito il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2001, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità..
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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Allegato 1
ALLEGATO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 23 gennaio 2001
Determinazione per l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita' concertante; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000; Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita'; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2001 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
Decreta:
Art. 1. Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nelle misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3. Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. l va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro delle finanze
Del Turco