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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 15 del 29-1-1999.htm

  
determinazione per l'anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 29/1/1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Primari Medico legali

     

Circolare n. 15

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

La circolare viene inserita in Internet con le correzioni indicate nel messaggio n. 17659 del 3/2/1999.

 

OGGETTO:

determinazione per l'anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

 

 

SOMMARIO:

  1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
  2. lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602;
  3. retribuzioni convenzionali in genere;
  4. rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare;
  5. lavoratori a domicilio;
  6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  7. quota di retribuzione soggetta nell'anno 1999 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438;
  8. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  9. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  10. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314).
  11. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999;
  12. indennità di cassa.

 

 

  1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
  2. Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

    Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30/12/1988, n. 548, entrato in vigore dal 1/1/1989, e nei DD.LL. successivi sino a quello del 5/8/1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma gli effetti e rapporti dei quali sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389/1989.

    Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

    Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

    Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

    "l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996 ).

    La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

    Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,8% (1), nelle tabelle a), b) e c) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/1999 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

    Indice Istat anno 1998

    1,8%

    Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 67.474 (E. 34,85)(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/1999, che sulla base del predetto indice del 1,8% è pari a L. 710.250 mensili, E. 366,81).

     

     

    1999

    Lire

    Euro

    Trattamento minimo mensile

    710.250

    366,81

    Minimale giornaliero (9,5%)

    67.474

    34,85

     

  3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602.
  4. Il c. 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537/1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/1970, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

    Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1999, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat è aumentato nella misura del 1,8%, il predetto minimale, fissato al 1/1/1998 in L. 36.800, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 37.470 (E. 19,35).

    Tale importo risulta superiore al limite di cui al c. 19 dell'art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863 (5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a L. 35.513, E. 18,34).

    Lavoratori soci di cooperative 1999

    Lire

    Euro

    Retribuzione giornaliera

    37.470

    19,35

    A norma dell'art. 22 della legge 3/6/1975, n. 160, il suddetto aumento percentuale va inoltre applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 602/1970, sia a quelle stabilite ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, ove non siano state determinate nell'anno precedente. Dette retribuzioni vanno adeguate al minimale di cui sopra (L. 37.470, E. 19,35), ove dopo l'aumento risultassero di misura inferiore.

    Al riguardo, si rileva che il salario convenzionale ex art. 4, determinato per l'anno 1998 in L. 36.430, per effetto dell'adeguamento in base all'indice 1,8% è pari a L. 37.086 (E. 19,15).

    Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di L. 37.470 (E. 19,35) va adeguato a quest'ultimo valore.

    Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970 è fissata per l'anno 1999 in L. 37.470 (E. 19,35).

    Lavoratori soci di cooperative 1999

    Lire

    Euro

    Salario convenzionale ex art. 4

    37.470

    19,35

    Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della legge n. 537/1981 e dell'art. 22 della legge 3/6/1975, n. 160, si rimanda alle istruzioni impartite al punto 2 della circolare n. 549 R.C.V./11 del 22/1/1981 e circolare n. 80 del 8/3/1994 .

  5. Retribuzioni convenzionali in genere.
  6. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota data dall’indice Istat (anno 1999: 1,8%), fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

    Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26/9/1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.

    Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 1999 è di L. 35.513 (E. 18,34).

    Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160/1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l'anno considerato (vedi tabelle A e B), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati, proprio in virtù del menzionato art. 5 della legge n. 863/1984, a L. 35.513 (E. 18,34).

    Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

    Retribuzioni convenzionali in genere 1999

    Lire

    Euro

    Retribuzione giornaliera minima

    35.513

    18,34

     

  7. Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
  8. Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

    Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

    È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

    Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

    Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

    Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989 .

    In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

    (L. 67.474) x (6) / (40) = (L. 10.121).

    Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997 .

    Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal c. 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1/1/1999 pari a L. 28.410 (E. 14,67). Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 28.410 (E. 14,67) si applicano tali minimi (vedasi tabella c), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare, vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di L. 67.474 (E. 34,85).

    1999

    Lire

    Euro

    Minimo dei minimi

    28.410

    14,67

     

    Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al c. 16 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8/11/1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 1/12/1986 (v. circolare n. 823 R.C.V. del 20/1/1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

  9. Lavoratori a domicilio.
  10. L'art. 1, c. 4, della legge n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della legge 30/4/1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

    Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 1,8%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a L. 36.800 dal 1/1/1998) a decorrere dal periodo di paga in corso al 1/1/1999 è di L. 37.470 (E. 19,35).

    Per effetto dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 67.474 (E. 34,85).

    Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1).

     

  11. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
  12. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

    Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 710.250 (E. 366,81) per l'anno 1999 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 284.100 (E. 146,73).

    1999

    Lire

    Euro

    Limite per l’accredito dei contributi

    284.100

    146,73

     

  13. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1999 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
  14. La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.

    Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30/12/1992 , n. 151 del 7/7/1993 (relativa quest'ultima al settore marittimo) e n. 178 del 12/11/1996 (per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995).

    Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1999 in L. 65.280.000 (E. 33714,30).

    A decorrere dal 1/1/1999 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 65.280.000 (E. 33.714,30) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.440.000 (E. 2.809,53).

    Gli importi relativi all'anno 1998 sono stati comunicati con circolare n. 21 del 30/1/1998 .

    1999

    Lire

    Euro

    Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

    65.280.000

    33.714,31

    Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile

    5.440.000

    2.809,53

     

  15. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
  16. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,8%, è pari, per l'anno 1999, a L. 141.991.000 (E. 73.332,23).

    1999

    Lire

    Euro

    Massimale annuo della base contributiva

    141.991.000

    73.332,23

     

  17. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
  18. Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

    Per il 1999 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997:

    1999

    Lire

    Euro

    Erogazioni liberali (tetto)

    500.000

    258,23

    Valore delle prestazioni e delle

    Indennità sostitutive della mensa

    10.240

    5,29

    Fringe benefit (tetto)

    500.000

    258,23

    Indennità di trasferta intera Italia

    90.000

    46,48

    Indennità di trasferta 2/3 Italia

    60.000

    30,99

    Indennità di trasferta 1/3 Italia

    30.000

    15,49

    Indennità di trasferta intera estero

    150.000

    77,47

    Indennità di trasferta 2/3 estero

    100.000

    51,65

    Indennità di trasferta 1/3 estero

    50.000

    25,82

    Indennità di trasferimento Italia (tetto)

    3.000.000

    1549,37

    Indennità di trasferimento estero (tetto)

    9.000.000

    4648,11

     

    Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997 e, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa alla circolare n. 104 del 14/5/1998 .

  19. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).
  20. Per l'anno 1999 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135 resta invariato al 2% della retribuzione annua, non essendo, a tutt’oggi, intervenuto il previsto decreto ministeriale di adeguamento.

    Per il calcolo del tetto si rimanda alla circolare n. 21 del 30/1/1998 .

     

  21. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999.
  22. Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 , punto 1).

    Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/2/1999 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).

    Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

    Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni:

    regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5). Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

    calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/1999 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

    le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

    Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive a debito (al netto di eventuali agevolazioni contributive) in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. Min." e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate";

    regolarizzazione di cui al precedente punto 8).

    L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992 , in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore e con la circolare n. 178 del 12/11/1996 per i dipendenti di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995;

     

  23. Indennità di cassa.

Al 31/12/1998 è cessato il regime di esclusione, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, previsto dall’art. 6, c. 3 del D. Lgs. n. 314/1997.

Dal 1/1/1999 l’indennità di cassa e di maneggio denaro rientra, quindi, nella previsione dell’art. 3 dello stesso D. Lgs. n. 314/1997.

Vengono, conseguentemente, ad essere superate le disposizioni della circolare 14/4/1995 n. 104.

L’imposizione scatterà sulle indennità di cassa corrisposte dal 1999 e relative ai mesi da gennaio 1999 in poi.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

NOTE.

1) L'indice del 1,8% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

 

Allegato 1

Tabella A.

Qualifiche

Settore

Dirigente

Impiegato

Operaio

   

(1)

(1)

Industria

L. 186.660

E. 96,40

L. 56.380

E. 29,12

L. 52.640

E. 27,19

Amministrazioni dello Stato

   

(1)

ed altre Pubbliche Amministrazioni

L. 141.920

E. 73,30

L. 67.560

E. 34,89

L. 60.070

E. 31,02

   

(1)

(1)

Artigianato

-

L. 60.070

E. 31,02

L. 52.640

E. 27,19

     

(2)

Agricoltura

L. 149.400

E. 77,16

L. 78.760

E. 40,68

L. 60.020

E. 31,00

   

(1)

(1)

Credito assicurazioni e servizi

L. 186.660

E. 96,40

L. 63.830

E. 32,97

L. 60.070

E. 31,02

   

(1)

(1)

Commercio

L. 186.660

E. 96,40

L. 52.640

E. 27,19

L. 52.640

E. 27,19

(1) Da adeguare a L. 67.474 (E. 34,85)

ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

       

 

Tabella B.

     

Qualifiche

Impiegati

Settore

Docenti e

non docenti

con funzioni direttive

Impiegati

Docenti e

non docenti

Operai

Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi

L. 71.340

E. 36,84

L. 32.970

E. 17,03

L. 26.370

E. 13,62

comprese le I.P.A.B.(2)

(1)

(1)

Istruzione ed educazione

L. 73.160

L. 32.970

L. 32.970

scolare non statale

E. 37,78

E. 17,03

E. 17,03

Assist.za sociale svolta da istit.ni sociali assistenziali ivi comprese le Ipab

(1)

 

(1)

L. 71.340

L. 29.620

L. 23.090

E. 36,84

E. 15,30

E. 11,92

Attività di culto, formazione

(1)

(1)

religiosa ed attività similari

L. 71.340

L. 29.620

L. 23.090

E. 36,84

E. 15,30

E. 11,92

Dirigente

Impiegato

Operaio

Spettacolo

L. 153.150

(1)

L. 46.060

(1)

L. 36.220

E. 79,10

E. 23,79

E. 18,71

 

(1)

(1)

Attività circensi e dello

spettacolo viaggiante

L. 128.890

L. 39.510

L. 29.620

E. 66,57

E. 20,41

E. 15,30

Capo Ufficio

Imp. I cat.

Impiegati

2 e 3 cat.

Agenti di assicurazione in gestione libera

(1)

(1)

L. 46.060

L. 32.970

E. 23,79

E. 17,03

Agricoltura (per il solo personale

impiegatizio a prestazione ridotta

Impiegati

concetto

Impiegati

d’ordine

a servizio di più aziende)

(1)

(1)

L. 52.640

L. 42.800

E. 27,19

E. 22,10

Personale docente e non docente

Amministrazione statale

(1)

L. 32.970

E. 17,03

Segue tabella B.

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)

Ispettori di org.ne

Produttiva

Ispettori produzione

Cat. A

Ispettori produzione

Cat. B e C

(1)

(1)

L. 119.550

L. 60.070

L. 39.510

E. 61,74

E. 31,02

E. 20,41

Assistenza domiciliare svolta

(1)

In forma cooperativa

L. 19.810

E. 10,23

Credito (per solo personale

Ausiliario)

Personale fatica, custodia, pulizia

(1)

L. 26.370

E. 13,62

Operai

3 livello

Operai

4 livello

Operai

5 livello

Servizio di pulizia disinfezione e

(1)

(1)

(1)

Disinfestazione

L. 32.970

E. 17,03

L. 29.620

E. 15,30

L. 26.370

E. 13,62

Proprietari di fabbricati (per il

Solo personale addetto alla pulizia

Negli stabili adibiti ad uso di

Pulitori

Abitazione od altro uso)

(1)

L. 26.370

E. 13,62

Collaboratore

Redattore

Praticante

Corrispondente

(1)

Giornalisti

L. 111.000

E. 57,33

L. 78.760

E. 40,68

L. 19.810

E. 10,23

da adeguare a L. 67.474 (E. 34,85)

ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) nel settore dell’istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell’art. 5, c. 20, della legge n. 863/1984, la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l’occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere.

 

Tabella C.

Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale

Settore

Qualifiche

Imp.ti Doc.

Impiegati

E non doc.

Docenti e

con funz.

Non doc.

Istruzione ed educazione scolare non statale

direttive

Operai

L. 73.160

L. 32.970

L. 32.970

E. 37,78

E. 17,03

E. 17,03

Assist.za sociale svolta da ist.ni sociali

L. 71.340

L. 29.620

(1)

L. 23.090

assistenziali ivi comprese le I.P.A.B.

E. 36,84

E. 15,30

E. 11,93

(1)

Attività di culto, formazione religiosa

L. 71.340

L. 29.620

L. 23.090

ed attività similari

E. 36,84

E. 15,30

E. 11,92

(1)

Assistenza domiciliare svolta in forma coop.va

L. 19.810

E. 10,23

Pers. fatica, custodia, pulizia

(1)

Credito (per solo personale ausiliario)

L. 26.370

E. 13,62

Operai

Operai

Operai

3 livello

4 livello

5 livello

Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione

L. 32.970

L 29.620

L. 26.370

E. 17,03

E. 15,30

E. 13,62

Pulitori

Proprietari di fabbricati (per solo personale

(1)

addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad

L. 26.370

Uso di abitazione od altro uso)

E. 13,62

(1)da adeguare a L. 28.410 (E. 14,67) ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 5 del D.L. 30/10/1984, n. 26, convertito in legge 19/12/1984, n. 863.

 

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