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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 21 del 30-1-1998.htm

  
Determinazione per l'anno 1998 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

 

Roma, 30 gennaio 1998

Circolare n. 21

All. 5

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO:

98.21 Determinazione per l’anno 1998 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

SOMMARIO:

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

2. Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

4. Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

5. Lavoratori a domicilio.

6. Apprendisti.

7. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

8. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 1998 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art.3-ter della legge 14.11.1992, n. 438.

9. Valore degli importi sostitutivi del servizio di mensa.

10. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

11. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.6, lettera e) del D.Lvo n. 314/1997).

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1998.

1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, all’art.1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30.12.1988, n. 548, entrato in vigore dall’1.1.1989, e nei DD.LL. successivi sino a quello del 5.8.1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389/1989.

Come già’ evidenziato nella circolare n. 14 del 17.1.1989, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l’art.2, comma 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l’articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circ. n. 40 del 20.2.1996 .

La norma di cui all’art.1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell’art.1 della legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del D.Lvo 2.9.1997, n. 314, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all’art.1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall’ISTAT che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è risultata pari al 1,7% (1), nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1998 a seguito dell’applicazione di tale aliquota.

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell’art.7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’art.1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d’importo inferiore, a L. 66.282 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all’1 gennaio 1998, che sulla base del predetto indice del 1,7% risulta pari a L. 697.700 mensili).

2) Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602.

Il comma 4 dell’art.1 della citata legge n. 537/1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art.19 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l’anno 1998, considerato che l’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT è aumentato nella misura del 1,7%, il predetto minimale, fissato all’1 gennaio 1997 in L. 36.180, incrementato dell’aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 36.800.

Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell’art.5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a L. 34.885).

A norma dell’art.22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il suddetto aumento percentuale va inoltre applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell’art.4 del DPR n. 602/1970, sia a quelle stabilite ai sensi dell’art.6 del decreto stesso, ove non siano state determinate nell’anno precedente. Dette retribuzioni vanno adeguate al minimale di cui sopra (L. 36.800), ove dopo l’aumento risultassero di misura inferiore. Al riguardo, si rileva che il salario convenzionale ex art.4, determinato per l’anno 1997 in L. 35.820, per effetto dell’adeguamento in base all’indice 1,7% è pari a L. 36.430.

Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di L. 36.800 va adeguato a quest’ultimo valore.

Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art.4 del D.P.R. n. 602/1970 è fissata per l’anno 1998 in L. 36.800.

Per quanto concerne gli effetti del disposto dell’art.1 della legge n. 537/1981 e dell’art.22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istruzioni impartite al punto 2 della circ. n. 549 RCV/11 del 22 gennaio 1981 e circolare n. 80 dell’8.3.1994.

3) Retribuzioni convenzionali in genere.

Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all’adeguamento periodico mediante l’applicazione dell’aliquota del 1,7% ai sensi dell’art.22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell’anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.

Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell’art.7 della legge n. 638/1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall’art.5, comma 19, della legge n. 863/1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l’anno 1998 risulta essere di L. 34.885.

Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160/1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l’anno considerato (v. tabella A e B sub. all.), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati - proprio in virtù del menzionato art.5 della legge n. 863/1984 - a L. 34.885.

Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall’adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell’anno precedente a quello preso in considerazione.

4) Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell’art.1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza - ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile ora definita dall’art.6 del D.Lvo n. 314/1997 - non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato articolo 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art.1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell’art.1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue. Per i contratti di lavoro part-time ex art.5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il comma 4, art.1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce, con decorrenza 1.1.1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l’illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29.11.1997

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell’art.5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall’art.7 della legge n. 638/1983 modificato dall’art.1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dall’1 gennaio 1998 pari a L. 27.908. Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 27.908 si applicano tali minimi (vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell’attività prescolare - vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di L. 66.282.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell’art.5 della L. n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 dell’1 dicembre 1986 (v. circ. n. 823 RCV del 20 gennaio 1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

5) Lavoratori a domicilio.

L’art.1, comma 4, della L. n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita in applicazione dell’art.19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con l’arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Pertanto, considerato che l’indice del costo della vita è aumentato del 1,7 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a L. 36.180 dall’1 gennaio 1997) a decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1998 è di L. 36.800.

Per effetto dell’art.7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’art.1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 66.282.

Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art.1, comma 1).

6) Apprendisti.

In relazione alla citata variazione percentuale del 1,7% verificatasi negli indici ISTAT nell’anno 1997, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1.1.1998, che a seguito dell’introduzione dell’IRAP, per la generalità dei datori di lavoro, non sono più comprensivi della quota di L. 240 già dovuta al S.S.N.

La ripartizione delle quote alle varie gestioni è contenuta nell’allegata tabella D.

L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54% non essendo più dovuta la quota al S.S.N.

Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima dell’1.10.1997 i valori dei contributi settimanali vanno incrementati di L. 240 per S.S.N. e risultano pertanto i seguenti: L. 5.090 (senza INAIL) L. 5.270 (con INAIL).

Peraltro, anche per gli apprendisti di tali imprese la aliquota a carico del lavoratore non comprende la quota S.S.N. (cfr. circolare n. 1 del 5.1.1998 e risulta quindi pari a 5,54%.

7) Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all’art.7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’art.1, comma 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 697.700 per l’anno 1998 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 279.080.

8) Art.3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 1998 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art.21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le disposizioni per l’applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30 dicembre 1992 n. 151 del 7 luglio 1993 (relativa quest’ultima al settore marittimo) e n. 178 del 12.11.1996 (per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo successivamente al 31.12.1995).

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 1998 in L. 64.126.000.

A decorrere dall’1 gennaio 1998 l’aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 64.126.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in L. 5.343.833, arrotondato a L. 5.344.000.

Gli importi relativi all’anno 1997 sono stati comunicati con circolare n. 23 del 30 gennaio 1997

9) Importi sostitutivi del servizio di mensa.

Sono entrate in vigore dal 1.1.1998 le disposizioni dettate dal decreto legislativo 2.9.1997, n. 314 per allineare la base imponibile previdenziale con quella fiscale, che sostituiscono integralmente le disposizioni di cui all’art.12 della legge 30.4.69, n. 153 e successive modificazioni.

Il comma 1 dell’art.3 del predetto decreto legislativo (che sostituisce l’art.48 del TUIR 917/1986)ha previsto una diversa indicizzazione dell’ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fra i quali è ricompreso il valore sostitutivo di mensa che pertanto non è più soggetto ad automatico aggiornamento annuale.

La rivalutazione degli importi relativi alle predette voci può essere deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo nel caso in cui la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi, che termina il 31 agosto, superi il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Pertanto nel 1998 il valore del ticket-restaurant e degli importi sostitutivi di mensa esente da imposizione contributiva è stabilito in L. 10.240 giornaliere come fissato dal D.Lvo n. 314/1997.

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23.12.1997.

10) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art.2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo - rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,7% - è pari, per l’anno 1998, a L. 139.480.000.

11) Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.6, lettera e) del D.Lvo n. 314/1997).

Per l’anno 1998 l’importo massimo della decontribuzione ai sensi dell’articolo 6, lettera e) del DPR 314/1997 e della legge 23.5.1997, n. 135 è pari al 2% della retribuzione annua.

Agli effetti del calcolo del tetto si computa anche la parte annuale dell’erogazione non soggetta a decontribuzione, così come stabilito con la circolare n. 213 del 6.11.1996 (punto 1.1.). Conseguentemente ove la percentuale di calcolo del tetto pari al 2% applicata sulla retribuzione annua (escluso l’ammontare complessivo dell’erogazione prevista dal contratto aziendale o di secondo livello) risulti pari o superiore all’ammontare della erogazione stessa, nessun accorgimento operativo si rende necessario risultando già l’intera erogazione soggetta a decontribuzione (e cioè assoggettabile al 10% ovvero esente da ogni prelievo se destinata a previdenza complementare).

Nel caso in cui tale percentuale applicata come sopra detto risulti inferiore all’ammontare dell’erogazione complessiva, la somma soggetta a decontribuzione sarà determinata attraverso la seguente formula (2):

x = R + E

dove

x = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione

E = erogazione complessiva avvenuta nell’anno in base al contratto aziendale o di secondo livello

R = retribuzione contrattuale imponibile dell’anno esclusa l’erogazione E.

12) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1998

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1998 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio 1998 e fino alla data di versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e al punto 9)

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex DPR 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l’importo delle differenze contributive a debito (al netto di eventuali agevolazioni contributive) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "DIFF. MIN" e dal codice di nuova istituzione "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l’importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una differenza a credito, gli organismi cooperativi indicheranno l’importo della differenza da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R205" e dalla dicitura "DIFF. CONTR."

I datori di lavoro con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 1.10.1997, ai fini della compilazione del mod. DM10/S, porteranno le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione in questione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la sistemazione, calcolando i contributi sanitari sul totale ottenuto.

b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6.

Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendo precedere l’importo da versare dal codice di nuova istituzione "M189" e dalla dicitura "DIFF. APPR.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8)

L’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore e con la circolare n. 178 del 12.11.1996 per i dipendenti di pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo successivamente al 31.12.1995.

d) Versamento degli interessi al tasso legale

Come già precisato, ove dalle operazioni di conguaglio a credito ovvero a debito della azienda sopra descritte scaturisca una differenza da versare, sulla stessa dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale del 5 per cento; il relativo importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". L’importo degli interessi legali riferito ai contributi sanitari, per i datori di lavoro ancora tenuti al relativo versamento, dovrà essere sommato all’importo dei contributi sanitari dovuti.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

(1) L’indice del 1,7% viene utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all’emanazione del previsto D.M.

(2) La formula indicata costituisce il risultato dello sviluppo della seguente espressione:

X = 2 (R + E - X ) / 100 100 X = 2 R + 2 E - 2 x

100 X =2 R + 2 E – 2 X 102 X = 2 ( R +E )

X = 2 ( R + E ) / 102 X = ( R + E ) / 51

Esempio:

Retribuzione imponibile annua contrattuale

Erogazione (da contratto aziendale o di secondo livello

Somma soggetta a decontribuzione nei limiti del 2%:

L. 20.000.000

L. 500.000

L. 20.500.000

------------------

51

 

 

= L. 401.960

 

TABELLA A

SETTORE

QUALIFICHE

Dirigente

Impiegato

Operaio

Industria

183.360

(1)

55.380

(1)

51.700

Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni

139.410

66.360

(1)

59.000

Artigianato

 

(1)

59.000

(1)

51.700

Agricoltura

146.750

77.360

58.950

Credito assicurazioni e servizi tributari appaltati

183.360

(1)

62.700

(1)

59.000

Commercio

183.360

(1)

51.700

(1)

51.700

 

(1): Da adeguare a L. 66.282 ai sensi dell’art.7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989, n. 389.

(2): Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della Legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

TABELLA B

SETTORE

QUALIFICHE

Impiegati, docenti e non docenti con funz direttive

Impiegati, docenti e non docenti

Operai

Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB (2)

70.070

32.380

25.900

Istruzione ed educazione scolare non statale

71.860

(1)

32.380

(1)

32.380

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IPAB

70.070

(1)

29.090

(1)

22.680

Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari

70.070

(1)

29.090

(1)

22.680

 

dirigente

impiegato

operaio

Spettacolo

150.440

(1)

45.240

(1)

35.580

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

126.610

(1)

38.810

(1)

29.090

Agenti di assicurazione in gestione libera

Capo ufficio impiegati

di I categoria

Impiegati II e III categoria

(1)

45.240

(1)

32.380

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)

Impiegati di concetto

Impiegati d’ordine

(1)

51.700

(1)

42.040

 

Personale docente e non docente

Amministrazione statale

(1)

32.380

 

Ispettori di org.ne produttiva

Ispettori produz.ne categoria A

Ispettori produz.ne categ. B e C

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)

117.430

(1)

59.000

(1)

38.810

Assistenza domiciliare svolta in forma coop.va

(1)

19.460

Credito (per il solo personale ausiliario)

Personale di fatica, custodia e pulizia

(1)

25.900

 

Operai 3 livello

Operai 4 livello

Operai 5 livello

Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione

(1)

32.380

(1)

29.090

(1)

25.900

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)

Pulitori

(1)

25.900

Pesca costiera e mediterranea

Capo barca motorista

Capo pesca

Marinaio

(1)

42.040

(1)

38.810

(1)

32.380

Pesca oltre gli stretti

Comand e dir.

Macchina

I uff. coper.

Macchina

II uff. coper.

Macchina

Nostromo cap. macchina capo pesca

Marinaio cuoco

Ecc..

Mozzo

81.150

(1)

59.350

(1)

49.980

(1)

43.780

(1)

34.400

(1)

32.380

Giornalisti

Redattore

Praticante

Collaboratore corrispondente

109.030

77.360

(1)

19.460

(1):Da adeguare a L. 66.282 ai sensi dell’art.7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989, n. 389.

(2): Nel settore dell’istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell’art.5, comma 20, della legge n. 863/1984, la disposizione di cui all’art.7 della legge n. 638/83. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l’occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere.

TABELLA C

Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale

SETTORE

QUALIFICHE

Impiegati docenti e non con funz. direttive

ImpiegatI docenti e non

Operai

Istruzione ed educazione scolare non statale

71.860

32.380

32.380

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi compresi IPAB

70.070

29.090

(1)

22.680

Attività di culto, formazione religiosa ed attività similare

70.070

29.090

(1)

22.680

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa

(1)

19.460

Credito (per il solo personale ausiliario)

Pers. di fatica, custodia pulizia

(1)

25.900

 

Operaio III livello

Operaio IV livello

Operaio V livello

Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione

32.380

29.090

(1)

25.900

 

Pulitori

Proprietari di fabbricati (per solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso)

(1)

25.900

 

(1): Da adeguare a L. 27.908 ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art.5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 Dicembre 1984, n. 863.

TABELLA D

APPRENDISTI

Decorrenza 1 gennaio 1998

F.P.L.D.

a) contributo settimanale base

b) contributo settimanale adeguamento

L. 138

L. 4.490

T.B.C.

a) contributo settimanale integrativo

L. 130

CUAF

a) contributo settimanale

L. 60

MATERNITA’

a) contributo settimanale

L. 32

CONTRIBUTO SETTIMANALE COMPLESSIVO (SENZA INAIL)

L. 4.850 (1)

INAIL

a) contributo settimanale

L. 180

CONTRIBUTO SETTIMANALE COMPLESSIVO (CON INAIL)

L. 5.030 (1)

(1) Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima dell’1.10.1997 l’importo deve essere incrementato di L. 240 S.S.N.