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961112
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 213
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi di secondo livello (D.L.
28.3.1996, n. 166 e successive reiterazioni).
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 6 novembre 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 213       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Regime contributivo delle erogazioni previste dai
          contratti collettivi di secondo livello (D.L.
          28.3.1996, n. 166 e successive reiterazioni).
SOMMARIO: Chiarimenti sull'applicazione del regime di
decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello.
     A seguito della circolare n. 152 del 22.7.1996, si
forniscono ulteriori precisazioni in merito alla normativa
in materia di parziale decontribuzione prevista dall'art. 5
del D.L. 28.3.1996, n. 166, del D.L. 27.5.1966, n. 295, del
D.L. 26.7.1996, n. 396 e del D.L. 24.9.1996 , n. 499 (G.U.
25.9.1996, n. 225).
1. Determinazione del "tetto" di decontribuzione
     Il regime di "decontribuzione", nei termini gia' chia-
riti nella citata circolare, si applica sull'ammontare annuo
delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali
ovvero di secondo livello entro il limite di un "tetto"
stabilito nella misura del 3 per cento (in fase di prima
applicazione dell'1 per cento) della retribuzione del
lavoratore percepita nell'anno di riferimento.
     Una serie di precisazioni si forniscono pertanto agli
effetti dell'applicazione del particolare meccanismo del
"tetto".
     1.1. Computo nella retribuzione imponibile della
erogazione non soggetta a decontribuzione.
     Posto che come gia' detto nella circolare n. 152, la
percentuale che individua il tetto si applica sulla retri-
buzione imponibile contrattuale dell'anno di riferimento,
intendendosi come tale l'anno (1  gennaio - 31 dicembre) in
cui avvengono le erogazioni, si chiarisce che nella retri-
buzione imponibile e' da comprendere anche la parte annuale
di erogazione non soggetta a decontribuzione.
     In particolare, ove la percentuale di calcolo del tetto
(1% in fase di prima applicazione) applicata sulla retribu-
zione annua (escluso l'ammontare complessivo dell'erogazione
prevista dal contratto aziendale o di secondo livello)
risulti pari o superiore all'ammontare della erogazione
stessa, nessun accorgimento operativo si rende necessario
risultando gia' l'intera erogazione soggetta a decont-
ribuzione (e cioe' assoggettabile al 10% ovvero esente da
ogni prelievo se destinata a previdenza complementare).
     Nel caso in cui tale percentuale applicata come sopra
detto risulti inferiore all'ammontare dell'erogazione
complessiva, la somma soggetta a decontribuzione sara'
determinata sommando alla retribuzione dell'anno di riferi-
mento l'ammontare complessivo dell'erogazione stessa e
dividendo il risultato per 101 (1).
     1.2.  Percentuale applicabile per la determinazione del
tetto.
     La percentuale per la determinazione del tetto e'
definita sul piano programmatico nella misura del 3% della
retribuzione e nella fase di prima applicazione dell'1%.
     La percentuale dell'1% trova applicazione sino a quando
verra' elevata con apposito provvedimento legislativo. Cio'
e' quanto viene esplicitato nella relazione tecnica che
accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. n.
499/1996 presentato il 25.9.1996 dal Governo alla Camera dei
Deputati.
     1.3. Erogazioni in piu' soluzioni.
     E' stata prospettata la casistica del frazionamento
dell'erogazione sotto forma di anticipi e di conguagli o del
pagamento della stessa in quote mensili.
     Una prima considerazione sull'argomento e' che le
erogazioni di cui trattasi devono connotarsi per l'incer-
tezza della loro corresponsione o ammontare e per la loro
correlazione ai parametri aziendali di produttivita',
qualita' e competitivita'.
     E' da escludere, quindi, che possano ricondursi al
regime di decontribuzione erogazioni o parte di esse che
siano garantite in assenza delle citate condizioni o che
assumano caratteristiche di indennita' o premio di presenza
individuale. Da cio' consegue che eventuali anticipazioni
effettuate prima della verifica dei parametri posti a base
dell'erogazione contrattuale intanto sono riconducibili alla
previsione normativa in esame in quanto tale verifica sia
stabilita ed intervenga sia pure in un momento successivo.
     Con riguardo alla questione del frazionamento in due
anni distinti dell'erogazione, si osserva che nella richia-
mata circolare l'anno di riferimento, ai fini dell'applica-
zione del meccanismo del "tetto", e' stato identificato con
quello in cui avviene l'erogazione.
     Il significato della locuzione "anno solare di riferi-
mento", reso altrimenti aleatorio dalla difficolta' ogget-
tiva di essere ricondotto ad un unico e razionale criterio
ricavabile da un materiale contrattuale quanto mai composi-
to, trova un piu' sicuro ancoraggio nella finalita' stessa
dell'istituto del "tetto" volto alla realizzazione di un
rapporto di equilibrio tra retribuzione complessiva con-
trattuale annua utile ai fini previdenziali e l'ammontare
delle erogazioni soggette a decontribuzione.
     Dal momento che il regime impositivo di queste segue il
mese di corresponsione, questo comporta che il predetto
rapporto vada riferito ad emolumenti che insistono contribu-
tivamente nello stesso anno.
     Si conferma, pertanto, che le singole quote di eroga-
zione, comunque, corrisposte in ciascun anno vanno sommate
tra di loro e costituiscono l'ammontare dell'erogazione da
considerare ai fini dell'applicazione dell'istituto della
decontribuzione nell'anno considerato.
     In caso di corresponsione in rate mensili, la quota
mensile soggetta a decontribuzione verra' predeterminata in
rapporto a quella complessiva salvo conguaglio annuale.
     1.4. Determinazione della retribuzione imponibile
dell'anno in cui avviene l'erogazione ai fini del "tetto".
     Come gia' precisato al punto 8) della circolare n. 152
del 22.7.1996, poiche' all'atto delle erogazioni interessate
dalla decontribuzione in corso d'anno non e' generalmente
noto l'ammontare esatto della retribuzione imponibile dello
stesso anno, i datori di lavoro provvederanno a calcolare il
"tetto" dell'1% sulla retribuzione contrattuale dell'anno
determinata in via previsionale salvo successivo conguaglio
di fine anno.
     A tal fine prenderanno in considerazione i seguenti
elementi:
- la retribuzione gia' maturata e corrisposta sino al mese
  dell'erogazione;
- gli elementi fissi e continuativi che compongono la
  retribuzione relativa ai mesi dell'anno non ancora
  maturati;
- l'ammontare della stessa erogazione gia' avvenuta e le
  eventuali rate mensili future se gia' predeterminate (ved.
  procedimento di cui al punto 1.1.).
     Per quanto riguarda il concetto di retribuzione con-
trattuale e' stato gia' precisato che esso comprende sia
quanto previsto da contratti ed accordi collettivi sia dal
contratto individuale.
     A proposito degli emolumenti corrisposti per prassi
aziendale - caratterizzata da ripetuti comportamenti del
datore di lavoro con uguale contenuto - la giurisprudenza ha
ripetutamente affermato che essa e' riconducibile ad uso
negoziale o di fatto per concludere che, ai sensi dell'art.
1340 c.c. e salva contraria volonta' delle parti, si inse-
risce nel contratto individuale. Detti emolumenti sono,
pertanto, inclusi nella retribuzione utile ai fini del
"tetto".
     Il calcolo del tetto va operato sulla retribuzione
imponibile senza tenere conto di massimali e minimali
retributivi previsti dalle norme in vigore.
     1.5. Retribuzione da prendere a base per il calcolo del
tetto in caso di imponibile differenziato nelle varie
gestioni.
     Per le ipotesi in cui la retribuzione contrattuale
imponibile risulti diversificata nell'ambito delle varie
gestioni di previdenza e di assistenza sociale, la percen-
tuale per la determinazione del tetto va applicata sulla
retribuzione imponibile valevole ai fini pensionistici.
     L'ipotesi e' riferibile: alla differenza di base
imponibile scaturente dalla diversita' di computo
dell'indennita' di trasferta; nei Fondi speciali sostitutivi
gestiti dall'Istituto che presentano una base imponibile
diversificata rispetto alle altre gestioni.
     Nel settore del credito, assicurazione e servizi
tributari appaltati, nell'ambito del quale per determinati
periodi di inattivita' lavorativa nell'anno e' dovuta la
sola contribuzione per i trattamenti di famiglia (art. 73
T.U. D.P.R. 30.5.1955, n. 797), agli effetti del "tetto" si
fara' analogamente riferimento alla sola parte della retri-
buzione che per lo stesso anno e' assoggettata a contribu-
zione pensionistica.
1.6.  Altri rapporti di lavoro nell'anno e mutamenti nel
      rapporto di lavoro.
     La retribuzione cui va riferito il calcolo del tetto e'
quella corrisposta dal datore di lavoro che effettua l'ero-
gazione trascurandosi la retribuzione percepita in dipen-
denza di rapporto di lavoro (simultaneo, anteriore o suc-
cessivo) intercorso nell'anno con datore di lavoro diverso.
     In caso di eventi che modificano il rapporto di lavoro
nel corso dell'anno con lo stesso datore di lavoro (tra-
sformazione di contratto, cessazione del rapporto di lavoro
e riassunzione, cambiamento di qualifica) si prende in
considerazione la retribuzione relativa all'intero anno.
     Ove intervenga un cambiamento determinante l'iscrizione
ad altra gestione pensionistica (ad esempio iscrizione
all'INPDAI) ai fini del calcolo del "tetto" si considera,
invece, la sola retribuzione inerente l'attivita' di lavoro
che comporta iscrizione dell'assicurazione IVS e, comunque,
nella stessa gestione pensionistica.
2. Contributo di solidarieta' del 10% nei casi di riduzione
della ordinaria contribuzione.
     Il contributo del 10% alla gestione pensionistica
previsto dalla norma, attesa la sua natura solidaristica ed
in mancanza di espresse deroghe, e' integralmente dovuto
anche nei casi in cui si applichino agevolazioni alla
ordinaria contribuzione sotto di forma pagamento del con-
tributo per apprendisti o di riduzione della ordinaria
contribuzione a carico del datore di lavoro o di azzeramento
della stessa (ipotesi quest'ultima art. 8, comma 9, seconda
parte, legge 29.12.1990, n. 407) ovvero di sgravio totale
per le aziende del Mezzogiorno.
3. Deposito dei contratti.
     Ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 499/1996 i
contratti aziendali o di secondo livello che prevedono le
erogazioni soggette al regime di decontribuzione sono
depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione entro trenta giorni dalla data della
loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'asso-
ciazione alla quale egli aderisce. Per i contratti stipulati
anteriormente al 1.10.1996 la norma citata ne ha previsto il
deposito entro il 31.10.1996. Sull'argomento il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la circo-
lare n. 139/1996 del 24 ottobre 1996.
4. Conguaglio annuale in dipendenza della variazione del
   "tetto"
     Il conguaglio contributivo di fine anno, da operare in
dipendenza dell'intervento delle variabili retributive che
hanno concorso a determinare una diversa misura del "tetto"
rispetto alla sua quantificazione in via previsionale, deve
essere applicato all'ammontare dell'erogazione.
     In altri termini, una volta stabilito in via definitiva
l'ammontare dell'erogazione soggetta a decontribuzione,
l'operazione di conguaglio deve essere definita applicando
l'aliquota o piu' in generale il regime contributivo cui e'
soggetta l'erogazione medesima in base al mese di corre-
sponsione.
     Il conguaglio va eseguito prendendo a base  la retri-
buzione imponibile contrattuale da denunciare per l'anno di
riferimento attraverso il Mod. O1/M (a proposito della
retribuzione contrattuale vedere quanto specificato al punto
1.4) e valutando l'erogazione oggetto della disciplina della
decontribuzione avvenuta nell'anno secondo i criteri illu-
strati al punto 1.1.
5. Operazioni di conguaglio
     Come precisato con la circolare n. 152 del 22 luglio
1996, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate
al termine dell'anno o, precedentemente, in caso di cessa-
zione del rapporto di lavoro.
     Per effetto del meccanismo del "tetto" sopra illustra-
to,  l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione
e' strettamente correlato all'imponibile contributivo
dell'anno in cui e' avvenuta l'erogazione, imponibile il cui
ammontare, a causa delle componenti variabili della
retribuzione, e' incerto fino al termine del periodo di
riferimento.
     Pertanto, considerato che sulla base della delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo
1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n.
292 del 23 dicembre 1996, punto 2) la sistemazione contri-
butiva delle variabili retributive relative al mese di
dicembre contemplate dalla stessa delibera puo' trovare
definizione con la denuncia del mese di gennaio successivo,
come gia' anticipato con la citata circolare n. 152, le
operazioni di conguaglio di fine anno connesse con il
definitivo assolvimento degli obblighi contributivi sulla
erogazione in questione potranno essere effettuate, senza
aggravio di oneri accessori, con la denuncia relativa al
mese di gennaio dell'anno successivo da presentare entro il
20 febbraio.
     In sede di conguaglio  i datori di lavoro si atterran-
no, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, alle se-
guenti istruzioni:
a) ove per effetto di variazione in aumento del "tetto"
l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione
risulti superiore  rispetto a quanto gia' operato:
- porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore
quota dell'erogazione soggetta a decontribuzione  rispetto a
quanto gia' operato;
- assoggetteranno al contributo di solidarieta' del 10 per
cento la quota stessa, riportando il relativo importo in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dici-
tura "CONG. CONTR. 10%" e dal codice "M931". Nessun dato
dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
b) ove per effetto di variazione in diminuzione del "tetto"
l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione
risulti inferiore rispetto a quanto gia' operato:
- sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia l'importo della quota dell'erogazione
non soggetta a decontribuzione (da assoggettare quindi a
contribuzione ordinaria) rispetto a quanto gia' operato:
- provvederanno a recuperare il contributo di solidarieta'
gia' versato sulla quota stessa  riportando il relativo
importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" preceduto
dalla dicitura "REC. CONTR. 10%" e dal codice di nuova
istituzione "L931".
     Va tenuto presente che, ove il conguaglio di fine anno
venga effettuato con la denuncia di mod. DM10/2 relativa al
mese di gennaio, dovranno essere osservate le particolari
istruzioni previste al punto 2 della circolare n. 292 del 23
dicembre 1993 riguardanti l'indicazione nella denuncia
stessa delle partite che hanno determinato l'aumento o la
diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di gen-
naio. Tali partite, come e' noto, devono trovare rappresen-
tazione nel mod. O1/M relativo all'anno solare precedente.
     Ai fini delle operazioni di conguaglio  occorre,
altresi', tenere presente che, ove l'aliquota o piu' in
generale il regime contributivo del mese in cui viene
effettuato il conguaglio risulti diverso da quello vigente
nel mese in cui e' avvenuta l'erogazione, il datore di lavoro
dovra' provvedere anche alla regolarizzazione delle conse-
guenti differenze con le modalita' di seguito esposte.
     Le differenze relative agli sgravi per il Mezzogiorno
ovvero alle agevolazioni contributive da restituire dovranno
essere riportate in uno dei righi i bianco dei quadri B-C
del mod. DM10/2 con uno dei seguenti codici:
- COD. M183  "Rest. sgr. unico DM 5.8.94"
-  "   M184  "Rest. sgr. totale DM 5.8.94"
-  "   M185  "Rest. sgr. tot. L. 183/76
-  "   M186  "Diff. agevolaz. contrib." (per le erogazioni
              relative ai lavoratori assunti con contratto
              di formazione e lavoro ovvero per i lavoratori
              per i quali sono previste altre agevolazioni
              contributive).
-  "   M187  "Diff. ctr. (per eventuali differenze
              contributive diverse dai casi sopra
              ipotizzati)
     Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "Retribuzioni"
     Nel caso in cui dalle  operazioni di conguaglio scatu-
riscano differenze a credito delle aziende per i titoli di
cui sopra, le stesse dovranno essere indicate in uno dei
righi in bianco del quadro "D" con uno dei seguenti codici
di nuova istituzione:
- COD. L317  "Cong. sgr. unico DM 5.8.94"
-  "   L318  "Cong. sgr. totale DM 5.8.94"
-  "   L319  "Cong. sgr. tot. L. 183/76
-  "   L320  "Cong. agevolaz. contrib."
-  "   L321  "Cong. ctr. (per eventuali differenze
              contributive diverse dai casi sopraindicati)
     Ai fini della compilazione del mod. DM10/S i datori di
lavoro porteranno in diminuzione ovvero in aumento della
retribuzione imponibile la quota della erogazione in que-
stione soggetta o non soggetta a decontribuzione.
     Ove l'aliquota contributiva del mese in cui viene
effettuato il conguaglio - per effetto del diverso regime di
contribuzione - risulti diversa da quella vigente nel mese
in cui e' avvenuta l'erogazione, ai fini delle operazioni di
conguaglio si dovra' tener conto, come sopra precisato, di
quest'ultima.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
(1) La formula matematica da adottare e' la seguente:
X = R + E
    -----      dove:
     101
X = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello
    da assoggettare a decontribuzione
E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al
    contratto aziendale o di secondo livello.
R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno esclusa
    l'erogazione E.
     La formula indicata costituisce il risultato dello
sviluppo della seguente espressione:
X =  1 ( (R + E) - X )                 100 X = R + E - X
    ---
    100
100 X + X = R + E                 X (100 + 1) = R + E
X = R + E
    -----
     101
     Esempio:
     Retribuzione imponibile annua
     contrattuale:                      L. 20.000.000
     Erogazione (da contratto aziendale
     o di secondo livello):             L.    500.000
     Somma soggetta a decontribuzione
     nei limiti dell'1 per cento:
                         L. 20.500.000
                            ----------= L.    202.970
                                101