961112 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 213 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (D.L. 28.3.1996, n. 166 e successive reiterazioni). DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 6 novembre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 213 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (D.L. 28.3.1996, n. 166 e successive reiterazioni). SOMMARIO: Chiarimenti sull'applicazione del regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. A seguito della circolare n. 152 del 22.7.1996, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla normativa in materia di parziale decontribuzione prevista dall'art. 5 del D.L. 28.3.1996, n. 166, del D.L. 27.5.1966, n. 295, del D.L. 26.7.1996, n. 396 e del D.L. 24.9.1996 , n. 499 (G.U. 25.9.1996, n. 225). 1. Determinazione del "tetto" di decontribuzione Il regime di "decontribuzione", nei termini gia' chia- riti nella citata circolare, si applica sull'ammontare annuo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello entro il limite di un "tetto" stabilito nella misura del 3 per cento (in fase di prima applicazione dell'1 per cento) della retribuzione del lavoratore percepita nell'anno di riferimento. Una serie di precisazioni si forniscono pertanto agli effetti dell'applicazione del particolare meccanismo del "tetto". 1.1. Computo nella retribuzione imponibile della erogazione non soggetta a decontribuzione. Posto che come gia' detto nella circolare n. 152, la percentuale che individua il tetto si applica sulla retri- buzione imponibile contrattuale dell'anno di riferimento, intendendosi come tale l'anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui avvengono le erogazioni, si chiarisce che nella retri- buzione imponibile e' da comprendere anche la parte annuale di erogazione non soggetta a decontribuzione. In particolare, ove la percentuale di calcolo del tetto (1% in fase di prima applicazione) applicata sulla retribu- zione annua (escluso l'ammontare complessivo dell'erogazione prevista dal contratto aziendale o di secondo livello) risulti pari o superiore all'ammontare della erogazione stessa, nessun accorgimento operativo si rende necessario risultando gia' l'intera erogazione soggetta a decont- ribuzione (e cioe' assoggettabile al 10% ovvero esente da ogni prelievo se destinata a previdenza complementare). Nel caso in cui tale percentuale applicata come sopra detto risulti inferiore all'ammontare dell'erogazione complessiva, la somma soggetta a decontribuzione sara' determinata sommando alla retribuzione dell'anno di riferi- mento l'ammontare complessivo dell'erogazione stessa e dividendo il risultato per 101 (1). 1.2. Percentuale applicabile per la determinazione del tetto. La percentuale per la determinazione del tetto e' definita sul piano programmatico nella misura del 3% della retribuzione e nella fase di prima applicazione dell'1%. La percentuale dell'1% trova applicazione sino a quando verra' elevata con apposito provvedimento legislativo. Cio' e' quanto viene esplicitato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. n. 499/1996 presentato il 25.9.1996 dal Governo alla Camera dei Deputati. 1.3. Erogazioni in piu' soluzioni. E' stata prospettata la casistica del frazionamento dell'erogazione sotto forma di anticipi e di conguagli o del pagamento della stessa in quote mensili. Una prima considerazione sull'argomento e' che le erogazioni di cui trattasi devono connotarsi per l'incer- tezza della loro corresponsione o ammontare e per la loro correlazione ai parametri aziendali di produttivita', qualita' e competitivita'. E' da escludere, quindi, che possano ricondursi al regime di decontribuzione erogazioni o parte di esse che siano garantite in assenza delle citate condizioni o che assumano caratteristiche di indennita' o premio di presenza individuale. Da cio' consegue che eventuali anticipazioni effettuate prima della verifica dei parametri posti a base dell'erogazione contrattuale intanto sono riconducibili alla previsione normativa in esame in quanto tale verifica sia stabilita ed intervenga sia pure in un momento successivo. Con riguardo alla questione del frazionamento in due anni distinti dell'erogazione, si osserva che nella richia- mata circolare l'anno di riferimento, ai fini dell'applica- zione del meccanismo del "tetto", e' stato identificato con quello in cui avviene l'erogazione. Il significato della locuzione "anno solare di riferi- mento", reso altrimenti aleatorio dalla difficolta' ogget- tiva di essere ricondotto ad un unico e razionale criterio ricavabile da un materiale contrattuale quanto mai composi- to, trova un piu' sicuro ancoraggio nella finalita' stessa dell'istituto del "tetto" volto alla realizzazione di un rapporto di equilibrio tra retribuzione complessiva con- trattuale annua utile ai fini previdenziali e l'ammontare delle erogazioni soggette a decontribuzione. Dal momento che il regime impositivo di queste segue il mese di corresponsione, questo comporta che il predetto rapporto vada riferito ad emolumenti che insistono contribu- tivamente nello stesso anno. Si conferma, pertanto, che le singole quote di eroga- zione, comunque, corrisposte in ciascun anno vanno sommate tra di loro e costituiscono l'ammontare dell'erogazione da considerare ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato. In caso di corresponsione in rate mensili, la quota mensile soggetta a decontribuzione verra' predeterminata in rapporto a quella complessiva salvo conguaglio annuale. 1.4. Determinazione della retribuzione imponibile dell'anno in cui avviene l'erogazione ai fini del "tetto". Come gia' precisato al punto 8) della circolare n. 152 del 22.7.1996, poiche' all'atto delle erogazioni interessate dalla decontribuzione in corso d'anno non e' generalmente noto l'ammontare esatto della retribuzione imponibile dello stesso anno, i datori di lavoro provvederanno a calcolare il "tetto" dell'1% sulla retribuzione contrattuale dell'anno determinata in via previsionale salvo successivo conguaglio di fine anno. A tal fine prenderanno in considerazione i seguenti elementi: - la retribuzione gia' maturata e corrisposta sino al mese dell'erogazione; - gli elementi fissi e continuativi che compongono la retribuzione relativa ai mesi dell'anno non ancora maturati; - l'ammontare della stessa erogazione gia' avvenuta e le eventuali rate mensili future se gia' predeterminate (ved. procedimento di cui al punto 1.1.). Per quanto riguarda il concetto di retribuzione con- trattuale e' stato gia' precisato che esso comprende sia quanto previsto da contratti ed accordi collettivi sia dal contratto individuale. A proposito degli emolumenti corrisposti per prassi aziendale - caratterizzata da ripetuti comportamenti del datore di lavoro con uguale contenuto - la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che essa e' riconducibile ad uso negoziale o di fatto per concludere che, ai sensi dell'art. 1340 c.c. e salva contraria volonta' delle parti, si inse- risce nel contratto individuale. Detti emolumenti sono, pertanto, inclusi nella retribuzione utile ai fini del "tetto". Il calcolo del tetto va operato sulla retribuzione imponibile senza tenere conto di massimali e minimali retributivi previsti dalle norme in vigore. 1.5. Retribuzione da prendere a base per il calcolo del tetto in caso di imponibile differenziato nelle varie gestioni. Per le ipotesi in cui la retribuzione contrattuale imponibile risulti diversificata nell'ambito delle varie gestioni di previdenza e di assistenza sociale, la percen- tuale per la determinazione del tetto va applicata sulla retribuzione imponibile valevole ai fini pensionistici. L'ipotesi e' riferibile: alla differenza di base imponibile scaturente dalla diversita' di computo dell'indennita' di trasferta; nei Fondi speciali sostitutivi gestiti dall'Istituto che presentano una base imponibile diversificata rispetto alle altre gestioni. Nel settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, nell'ambito del quale per determinati periodi di inattivita' lavorativa nell'anno e' dovuta la sola contribuzione per i trattamenti di famiglia (art. 73 T.U. D.P.R. 30.5.1955, n. 797), agli effetti del "tetto" si fara' analogamente riferimento alla sola parte della retri- buzione che per lo stesso anno e' assoggettata a contribu- zione pensionistica. 1.6. Altri rapporti di lavoro nell'anno e mutamenti nel rapporto di lavoro. La retribuzione cui va riferito il calcolo del tetto e' quella corrisposta dal datore di lavoro che effettua l'ero- gazione trascurandosi la retribuzione percepita in dipen- denza di rapporto di lavoro (simultaneo, anteriore o suc- cessivo) intercorso nell'anno con datore di lavoro diverso. In caso di eventi che modificano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno con lo stesso datore di lavoro (tra- sformazione di contratto, cessazione del rapporto di lavoro e riassunzione, cambiamento di qualifica) si prende in considerazione la retribuzione relativa all'intero anno. Ove intervenga un cambiamento determinante l'iscrizione ad altra gestione pensionistica (ad esempio iscrizione all'INPDAI) ai fini del calcolo del "tetto" si considera, invece, la sola retribuzione inerente l'attivita' di lavoro che comporta iscrizione dell'assicurazione IVS e, comunque, nella stessa gestione pensionistica. 2. Contributo di solidarieta' del 10% nei casi di riduzione della ordinaria contribuzione. Il contributo del 10% alla gestione pensionistica previsto dalla norma, attesa la sua natura solidaristica ed in mancanza di espresse deroghe, e' integralmente dovuto anche nei casi in cui si applichino agevolazioni alla ordinaria contribuzione sotto di forma pagamento del con- tributo per apprendisti o di riduzione della ordinaria contribuzione a carico del datore di lavoro o di azzeramento della stessa (ipotesi quest'ultima art. 8, comma 9, seconda parte, legge 29.12.1990, n. 407) ovvero di sgravio totale per le aziende del Mezzogiorno. 3. Deposito dei contratti. Ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 499/1996 i contratti aziendali o di secondo livello che prevedono le erogazioni soggette al regime di decontribuzione sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'asso- ciazione alla quale egli aderisce. Per i contratti stipulati anteriormente al 1.10.1996 la norma citata ne ha previsto il deposito entro il 31.10.1996. Sull'argomento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la circo- lare n. 139/1996 del 24 ottobre 1996. 4. Conguaglio annuale in dipendenza della variazione del "tetto" Il conguaglio contributivo di fine anno, da operare in dipendenza dell'intervento delle variabili retributive che hanno concorso a determinare una diversa misura del "tetto" rispetto alla sua quantificazione in via previsionale, deve essere applicato all'ammontare dell'erogazione. In altri termini, una volta stabilito in via definitiva l'ammontare dell'erogazione soggetta a decontribuzione, l'operazione di conguaglio deve essere definita applicando l'aliquota o piu' in generale il regime contributivo cui e' soggetta l'erogazione medesima in base al mese di corre- sponsione. Il conguaglio va eseguito prendendo a base la retri- buzione imponibile contrattuale da denunciare per l'anno di riferimento attraverso il Mod. O1/M (a proposito della retribuzione contrattuale vedere quanto specificato al punto 1.4) e valutando l'erogazione oggetto della disciplina della decontribuzione avvenuta nell'anno secondo i criteri illu- strati al punto 1.1. 5. Operazioni di conguaglio Come precisato con la circolare n. 152 del 22 luglio 1996, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate al termine dell'anno o, precedentemente, in caso di cessa- zione del rapporto di lavoro. Per effetto del meccanismo del "tetto" sopra illustra- to, l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione e' strettamente correlato all'imponibile contributivo dell'anno in cui e' avvenuta l'erogazione, imponibile il cui ammontare, a causa delle componenti variabili della retribuzione, e' incerto fino al termine del periodo di riferimento. Pertanto, considerato che sulla base della delibera- zione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1996, punto 2) la sistemazione contri- butiva delle variabili retributive relative al mese di dicembre contemplate dalla stessa delibera puo' trovare definizione con la denuncia del mese di gennaio successivo, come gia' anticipato con la citata circolare n. 152, le operazioni di conguaglio di fine anno connesse con il definitivo assolvimento degli obblighi contributivi sulla erogazione in questione potranno essere effettuate, senza aggravio di oneri accessori, con la denuncia relativa al mese di gennaio dell'anno successivo da presentare entro il 20 febbraio. In sede di conguaglio i datori di lavoro si atterran- no, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, alle se- guenti istruzioni: a) ove per effetto di variazione in aumento del "tetto" l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione risulti superiore rispetto a quanto gia' operato: - porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore quota dell'erogazione soggetta a decontribuzione rispetto a quanto gia' operato; - assoggetteranno al contributo di solidarieta' del 10 per cento la quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dici- tura "CONG. CONTR. 10%" e dal codice "M931". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; b) ove per effetto di variazione in diminuzione del "tetto" l'importo della erogazione soggetta a decontribuzione risulti inferiore rispetto a quanto gia' operato: - sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della quota dell'erogazione non soggetta a decontribuzione (da assoggettare quindi a contribuzione ordinaria) rispetto a quanto gia' operato: - provvederanno a recuperare il contributo di solidarieta' gia' versato sulla quota stessa riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. 10%" e dal codice di nuova istituzione "L931". Va tenuto presente che, ove il conguaglio di fine anno venga effettuato con la denuncia di mod. DM10/2 relativa al mese di gennaio, dovranno essere osservate le particolari istruzioni previste al punto 2 della circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 riguardanti l'indicazione nella denuncia stessa delle partite che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di gen- naio. Tali partite, come e' noto, devono trovare rappresen- tazione nel mod. O1/M relativo all'anno solare precedente. Ai fini delle operazioni di conguaglio occorre, altresi', tenere presente che, ove l'aliquota o piu' in generale il regime contributivo del mese in cui viene effettuato il conguaglio risulti diverso da quello vigente nel mese in cui e' avvenuta l'erogazione, il datore di lavoro dovra' provvedere anche alla regolarizzazione delle conse- guenti differenze con le modalita' di seguito esposte. Le differenze relative agli sgravi per il Mezzogiorno ovvero alle agevolazioni contributive da restituire dovranno essere riportate in uno dei righi i bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con uno dei seguenti codici: - COD. M183 "Rest. sgr. unico DM 5.8.94" - " M184 "Rest. sgr. totale DM 5.8.94" - " M185 "Rest. sgr. tot. L. 183/76 - " M186 "Diff. agevolaz. contrib." (per le erogazioni relative ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ovvero per i lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive). - " M187 "Diff. ctr. (per eventuali differenze contributive diverse dai casi sopra ipotizzati) Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "Retribuzioni" Nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio scatu- riscano differenze a credito delle aziende per i titoli di cui sopra, le stesse dovranno essere indicate in uno dei righi in bianco del quadro "D" con uno dei seguenti codici di nuova istituzione: - COD. L317 "Cong. sgr. unico DM 5.8.94" - " L318 "Cong. sgr. totale DM 5.8.94" - " L319 "Cong. sgr. tot. L. 183/76 - " L320 "Cong. agevolaz. contrib." - " L321 "Cong. ctr. (per eventuali differenze contributive diverse dai casi sopraindicati) Ai fini della compilazione del mod. DM10/S i datori di lavoro porteranno in diminuzione ovvero in aumento della retribuzione imponibile la quota della erogazione in que- stione soggetta o non soggetta a decontribuzione. Ove l'aliquota contributiva del mese in cui viene effettuato il conguaglio - per effetto del diverso regime di contribuzione - risulti diversa da quella vigente nel mese in cui e' avvenuta l'erogazione, ai fini delle operazioni di conguaglio si dovra' tener conto, come sopra precisato, di quest'ultima. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) La formula matematica da adottare e' la seguente: X = R + E ----- dove: 101 X = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo livello. R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E. La formula indicata costituisce il risultato dello sviluppo della seguente espressione: X = 1 ( (R + E) - X ) 100 X = R + E - X --- 100 100 X + X = R + E X (100 + 1) = R + E X = R + E ----- 101 Esempio: Retribuzione imponibile annua contrattuale: L. 20.000.000 Erogazione (da contratto aziendale o di secondo livello): L. 500.000 Somma soggetta a decontribuzione nei limiti dell'1 per cento: L. 20.500.000 ----------= L. 202.970 101