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Versione Testuale
970217
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970130
Circolare n. 23
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
        e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo
di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli
altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
assistenza sociale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 30 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 23        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                               e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALL. 5
OGGETTO:  Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo
          di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli
          altri valori per il calcolo di tutte le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
          assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.  Minimali di retribuzione per la generalita' dei
    lavoratori.
2.  Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al
    D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.
3.  Retribuzioni convenzionali in genere.
4.  Tempo parziale, settori di attivita' con orario non
    superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione
    pre-scolare.
5.  Lavoratori a domicilio.
6.  Apprendisti.
7.  Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
    figurativi.
8.  Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1997
    all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
    dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438.
9.  Aggiornamento dei valori degli importi sostitutivi del
     servizio di mensa, di vitto, di trasporto e di
     panatica.
10.  Aggiornamento del massimale annuo della base
     contributiva e pensionabile.
11.  Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997.
1) Minimali di retribuzione per la generalita' dei
   lavoratori.
     Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge l7.12.1989, n.
389, all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne
derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.
     Tale disposizione era gia' contenuta nel D.L. 30.12.1988, n. 548,
entrato in vigore dall'1.1.1989, e nei
DD.LL. successivi sino a quello del 5.8.1989, n. 279, provvedimenti
non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti
salvi dalla citata legge n. l389/1989.
     Come gia' evidenziato nella circolare n. 14 del l17.1.1989, anche
i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina
collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in
forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli
effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assi-
stenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva.
     Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti
dai   vari   istituti   contrattuali   incidenti  sulla  misura  della
retribuzione.
     Inoltre, l'art. 2, comma 25 della legge 28.12.1995, n.  l549,  ha
introdotto una norma interpretativa precisando che:
     "l'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, ln. 389,
si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo ldei contributi previdenziali e
assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati
dalle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative nella categoria." (cfr. circ. n.
40 del 20.2.1996).
     La  norma  di  cui  all'art.  1,  comma  1, del D.L. n. 338/1989,
convertito nella  legge  n.  389/1989,  non  sopprime  i  preesistenti
minimali  di  retribuzione  giornaliera,  che,  come  ogni anno, vanno
rivalutati  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  1  della  legge
26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10  lire  per
eccesso.  Questo  comporta  che  la  retribuzione  da  assoggettare  a
contribuzione, determinata ai sensi dell'art. -
12  della  legge  l30.4.1969,  n. 153 e successive modificazioni, deve
essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile
di  cui  all'art.  1,  comma  1, del D.L. in parola sia ai minimali di
retribuzione giornaliera di cui alla disciplina gia' vigente.
     Poiche'  e'  stato  accertato  dall'ISTAT   che   la   variazione
percentuale  ai fini della  perequazione automatica delle pensioni  e'
risultata pari al 3,9% (1), nelle tabelle A), lB) e C) (v.  allegato),
si  riportano  i  limiti  di  retribuzione  giornaliera, da valere dal
periodo  di   paga   in   corso   all'1   gennaio   1997   a   seguito
dell'applicazione di tale aliquota.
     Tali  limiti,  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2,  del  D.L.  n.
338/1989,   convertito   nella   legge  n.  389/1989,  debbono  essere
ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo  inferiore,  a  L.
65.175 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del  Fondo  Pensioni  Lavoratori  Dipendenti  in  vigore  all'1
gennaio 1997, che sulla base del predetto indice del 3,9% risulta pari
a L. 686.050 mensili).
2) Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al  DPR        30
aprile 1970, n. 602.
     Il  comma  4  dell'art.  1  della  citata  legge  n.  537/1981 ha
stabilito che il limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera  per  i
lavoratori  soci  di  societa',  anche  di  fatto,  e  loro  organismi
associati, soggetti alle norme di cui al DPR 30 aprile 1970,  n.  602,
varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle
variazioni delle  pensioni  che  si  verificano  in  applicazione  del
predetto  art. l19 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni,
con arrotondamento alle 10 lire per eccesso-
     Pertanto,  in  esecuzione  di tale disposizione, per l'anno 1997,
considerato  che  l'indice  medio  del  costo  della  vita   calcolato
dall'ISTAT  e'  aumentato nella misura del 3,9%, il predetto minimale,
fissato all'1 gennaio 1996 in L.  34.820,  incrementato  dell'aliquota
anzidetta, risulta determinato in L. 36.180.
     Tale importo risulta superiore al limite di cui al lcomma 19 dell'art. 5 d
     A norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, lil suddetto aumen
-
4, determinato lper l'anno 1996 in L. 34.470, per effetto dell'adeguamento lin
     Poiche' lo stesso risulta inferiore al predetto limite ldi retribuzione gi
     Ne deriva che la misura della retribuzione convenziolnale giornaliera ex a
     Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. l1 della legge n. 5
3) Retribuzioni convenzionali in genere.
     Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono lsoggette all'adeguamen
     Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, lperaltro, essere inferio
     Inoltre,    occorre    tenere    in    considerazione    il    disposto
convenzionali in parola, che per l'anno 1997 risulta essere ldi L. 34.303.
     Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in lgenere, dopo il calcolo
     Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti llimiti minimi di retr
4) Tempo parziale, settori di attivita' con orario non l   superiore alle quatt
     Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizionildell'art. 1, comma
-
 ldalle organizzazioni lsindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovver
     Peraltro, anche in tali settori sono previsti specificilminimali agli effe
     E', quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di lcui si sta parlan
     Cio' premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, lsi rammenta quant
     Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della llegge 19 dicembre 198
     Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla lcircolare n. 68 del
     Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal lcomma 17 dell'art. 5
-
 dei predetti lsettori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui lse
     Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui allcomma 16 dell'art.
-
tiva e' svolta con orario linferiore alle 4 ore giornaliere.
5) Lavoratori a domicilio.
     L'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981 ha stabilito lche il minimo di ret
     Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita le' aumentato del
     Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, ln. 638, modificato
     Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposilzioni del D.L. 9.10.1
6) Apprendisti.
     In relazione alla citata variazione percentuale del l3,9% verificatasi neg
- contributo settimanale senza quota INAIL: L. 5.020
- contributo settimanale comprensivo della
  quota INAIL:                              L. 5.200
     La ripartizione delle quote alle varie gestioni e' lcontenuta nell'allegat
     L'aliquota a carico dell'apprendista resta invariata lnella misura del 6,0
7) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e l   figurativi.
     Il limite di retribuzione per l'accredito dei contrilbuti obbligatori e fi
     Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. l686.050 per l'anno
8) Art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438. Quota di l   retribuzione soggett
     La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 lgennaio 1993, in fav
     Le disposizioni per l'applicazione della norma sono lstate divulgate con l
     Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la lprima fascia di ret
     A decorrere dall'1 gennaio 1997 l'aliquota aggiuntiva lpredetta (1%) deve
     Gli importi relativi all'anno 1996 sono stati comunilcati con circolare n.
9) Importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, l   trasporto e panatica, r
     L'art.  17  del  decreto  legislativo  30.12.1992,  n.  503,  lmodificato
-
nlze connesse con ll'attivita' lavorativa, nonche' i relativi importi sostitult
     I valori dei predetti importi sostitutivi della mensa, ldel vitto, del tra
     Per l'anno 1996 i relativi importi sono stati resi noti lcon la circolare
     In relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei lprezzi al consumo dete
     Si rammenta che in merito all'applicazione dell'art. 17 ldel citato decret
- circolare n. 188 del 3.8.1993
- circolare n. 15 del 18.1.1994
- circolare n. 126 del 27.4.1994
- circolare n. 227 del 25.7.1994 (relativa al settore l  dell'edilizia)
- circolare n. 246 del 25.8.1994 (relativa al settore l  marittimo)
- circolare n. 43 del 15.2.1995
- circolare n. 183 del 30.6.1995 (relativa al settore l  dell'edilizia).
- circolare n. 37 del 15.2.1996.
10) Aggiornamento del massimale annuo della base l    contributiva e pensionabi
     Il massimale annuo della base contributiva e pensionalbile previsto dall'a
11) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997
     Le aziende, che per il versamento dei contributi lrelativi al mese di genn
     Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il lgiorno 20 del terz
     Eventuali regolarizzazioni successive al termine lassegnato ricadranno sot
     Ai fini della regolarizzazione in questione si imparltiscono le seguenti i
a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e lal punto 9)
     Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le laziende si atterranno al
- calcoleranno le differenze in piu' ovvero in meno tra le lretribuzioni imponi
- le differenze cosi' determinate saranno portate in aumento lovvero in diminuz
     Gli organismi cooperativi ex DPR 602/1970, ai fini ldella regolarizzazione
-
ni pensiolnistici; nessun dato dovra' essere, invece, indicato nelle lcaselle "
     Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una ldifferenza a credito
     Tutti i datori di lavoro,  ai fini della  compilazione ldel mod. DM10/S,
b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6 l
     Per il versamento delle differenze contributive relaltive al contributo fi
c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8)
     L'importo della differenza contributiva a credito ldell'azienda, da restit
utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 ldel 30 dicembre 19
d) Versamento degli interessi al tasso legale
     Come gia' precisato, ove dalle operazioni di conguaglio la credito ovvero
-
tributi sanitari ldovuti.
     In sede di compilazione della denuncia riepilogativa lannuale di mod. DM10
     l
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
(1) L'indice del 3,9% viene utilizzato agli effetti della l    determinazione d
 TABELLA A
!----------------------------!----------------------------!
!                            !         QUALIFICHE         !
!           SETTORE          !----------------------------!
!                            !Dirigente!Impiegato!Operaio !
!----------------------------!---------!---------!--------!
!                            !         !  (1)    !    (1) !
!    Industria               ! 180.290 ! 54.450  !  50.830!
!----------------------------!---------!---------!--------!
!Amministrazioni dello Stato !         !         !    (1) !
!ed altre Pubbliche Amm.ni   ! 137.080 ! 65.250  !  58.010!
!----------------------------!---------!---------!--------!
!Artigianato                 !         !   (1)   !   (1)  !
!                            !         ! 58.010  !  50.830!
!----------------------------!---------!---------!--------!
!Agricoltura                 !         !         !   (2)  !
!                            ! 144.290 !  76.060 !  57.960!
!----------------------------!---------!---------!--------!
!Credito assicurazioni e     !         !   (1)   !   (1)  !
!servizi tributari appaltati ! 180.290 !  61.650 !  58.010!
!----------------------------!---------!---------!--------!
!                            !         !   (1)   !   (1)  !
! Commercio                  ! 180.290 !  50.830 ! 50.830 !
!----------------------------!----------------------------!
(1): Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art.7 della legge
11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989,
n. 389.
(2): Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma
1, della Legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello
stesso articolo.
 TABELLA B
!----------------------------!----------------------------!
!                            !         QUALIFICHE         !
!----------------------------!----------------------------!
!                            !Impiegati!Impiegati!        !
!   SETTORE                  !Docenti e!Docenti e!  Operai!
!                            !non doc  !non docen!        !
!                            !con funz !ti       !        !
!                            !direttive!         !        !
!---------------------------------------------------------!
! Istruzione pre-scolare     !         !         !        !
! svolta dalle scuole        !         !         !        !
! materne autonome o da      !         !         !        !
! altre istituzioni ivi      !         !         !        !
! comprese le IPAB (2)       ! 68.890  ! 31.830  ! 25.460 !
----------------------------------------------------------!
! Istruzione ed              !         !         !        !
! educazione scolare non     !         !  (1)    !   (1)  !
! statale                    ! 70.650  ! 31.830  ! 31.830 !
!----------------------------!---------!---------!--------!
!                            !         !  (1)    !  (1)   !
! Assistenza sociale         ! 68.890  !  28.600 ! 22.300 !
! svolta da istituzioni      !         !         !        !
! sociali assistenziali      !         !         !        !
! ivi comprese le IPAB       !         !         !        !
!----------------------------!---------!---------!--------!
! Attivita' di culto,        !         !         !        !
! formazione religiosa ed    !         !   (1)   !   (1)  !
! attivita' similari         ! 68.890  ! 28.600  ! 22.300 !
!----------------------------!---------!---------!--------!
!                            !Dirigente!Impiegato!Operaio !
!----------------------------!---------!---------!--------!
!                            !         !   (1)   !  (1)   !
!Spettacolo                  ! 147.920 ! 44.480  ! 34.980 !
!----------------------------!---------!---------!--------!
!Attivita' circensi e dello  !         !         !        !
!spettacolo viaggiante       !         !  (1)    !   (1)  !
!                            !124.490  !38.160   ! 28.600 !
!---------------------------------------------------------!
!                            ! Capo Ufficio   !  Impiegati!
!                            ! Imp.di I categ.!  II e III !
!                            !                !  cat.     !
!                            !----------------!-----------!
! Agenti di assicurazione    !      (1)       !    (1)    !
! in gestione libera         !    44.480      !   31.830  !
----------------------------------------------------------!
 SEGUE TABELLA B
!----------------------------!----------------------------!
!      SETTORE               !             QUALIFICHE     !
!----------------------------!----------------------------!
!                            !Imp.di concetto!Imp.d'ordine!
!                            !---------------!------------!
! Agricoltura (per il solo   !     (1)       !      (1)   !
! personale impiegatizio a   !               !            !
! prestazione ridotta a      !    50.830     !    41.330  !
! servizio di piu' aziende)  !               !            !
!-------------------------!--!---------------!------------!
!                         !Personale docente e non docente!
!-------------------------!-------------------------------!
!                         !             (1)               !
! Amministrazione statale !           31.830              !
!-------------------------!-------------------------------!
!                         !Ispettori !Ispettori!Ispettori !
!                         !di org.ne !produz.ne!produz.ne !
!                         !produttiva!categ. A !cat.B e C !
!-------------------------!----------!---------!----------!
! Assicurazioni (per il   !          !         !          !
! solo personale addetto  !          !         !          !
! alla organizzazione pro-!          !  (1)    !  (1)     !
! duttiva e alla produzio-! 115.460  ! 58.010  ! 38.160   !
! ne                      !          !         !          !
!-------------------------!----------!---------!----------!
!Assistenza domiciliare   !              (1)              !
!svolta in forma coop.va  !             19.130            !
!-------------------------!-------------------------------!
!                         !Personale di fatica, custodia  !
!                         !e pulizia                      !
!                         !-------------------------------!
! Credito (per il solo    !              (1)              !
! personale ausiliario)   !             25.460            !
!-------------------------!-------------------------------!
!                         ! Operai 3 ! Operai 4 ! Operai 5!
!                         ! livello  ! livello  ! livello !
!-------------------------!----------!----------!---------!
! Servizio di pulizia     !   (1)    !    (1)   !  (1)    !
! disinfezione e          !          !          !         !
! disinfestazione         !  31.830  !  28.600  ! 25.460  !
----------------------------------------------------------!
 SEGUE TABELLA B
!--------------------------!------------------------------!
!      SETTORE             !             QUALIFICHE       !
!                          !                              !
!--------------------------!------------------------------!
!Proprietari di fabbricati !            Pulitori          !
!(per il solo personale ad-!------------------------------!
!detto alla pulizia negli  !                              !
!stabili adibiti ad uso di !             (1)              !
!abitazione od altro uso)  !           25.460             !
!-----------------------!--!-------!-----------!----------!
!                       !Capo Barca! Capo Pesca! Marinaio !
!Pesca costiera         !motorista !           !          !
!e mediterranea         !----------!-----------!----------!
!                       !    (1)   !     (1)   !   (1)    !
!                       !  41.330  !   38.160  !  31.830  !
!-----------------------!----------!-----------!----------!
!        !Comand !I uff. ! II uff !Nostromo !Marin.!Mozzo !
!        !e dir. !coper.e! coper.e!cap. mac-!Cuoco !      !
!Pesca   !macchi-!macchi-! macchi-!china    !etc.  !      !
!oltre   !na     !na     ! na     !Capo pe- !      !      !
!gli     !       !       !        !sca      !      !      !
!stretti !-------!-------!--------!---------!------!------!
!        !       ! (1)   !  (1)   !  (1)    ! (1)  ! (1)  !
!        !79.790 !58.350 !49.140  ! 43.040  !33.820!31.830!
!--------!-------!-------!--------!---------!------!------!
!                 !Redattore ! Praticante !Collaboratore  !
!                 !          !            !Corrispondente !
! Giornalisti     !----------!------------!---------------!
!                 !          !            !     (1)       !
!                 ! 107.200  !   76.060   !    19.130     !
!-----------------!----------!------------!---------------!
(1):Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della legge
11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989,
n. 389.
(2): Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si
applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n.
863/1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge
n. 638/83.
Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai
sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella,
indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione
superi o meno le 4 ore giornaliere.
 TABELLA C
 Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che
 non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
!------------------------!--------------------------------!
!                        !           QUALIFICHE           !
!                        !--------------------------------!
!                        !Impiegati !  Impiegati  !       !
!   S E T T O R E        !docenti e !  docenti e  ! Operai!
!                        !non docen-!  non docenti!       !
!                        !ti con fun!             !       !
!                        !zioni di- !             !       !
!                        !rettive   !             !       !
!------------------------!----------!-------------!-------!
!Istruzione ed educazione!          !             !       !
!scolare non statale     ! 70.650   !   31.830    ! 31.830!
!------------------------!----------!-------------!-------!
! Assistenza sociale     !          !             !       !
! svolta da istituzioni  !          !             !       !
! sociali assistenziali  !          !             !   (1) !
! ivi comprese le IPAB   ! 68.890   !   28.600    ! 22.300!
!------------------------!----------!-------------!-------!
! Attivita' di culto,    !          !             !       !
! formazione religiosa   !          !             !   (1) !
! ed attivita' similari  ! 68.890   !   28.600    ! 22.300!
!------------------------!----------!-------------!-------!
! Assistenza domiciliare !                                !
! svolta in forma        !              (1)               !
! cooperativa            !             19.130             !
!------------------------!--------------------------------!
!Credito (per il solo !Pers. di fatica, custodia pulizia  !
!personale ausiliario)!-----------------------------------!
!                     !               (1)                 !
!                     !             25.460                !
!---------------------!-----------------------------------!
!                     !Operaio    ! Operaio    ! Operaio  !
!                     !III livello! IV livello ! V livello!
!---------------------!-----------!------------!----------!
! Servizio di pulizia !           !            !          !
! disinfezione e      !           !            !   (1)    !
! disinfestazione     ! 31.830    !  28.600    !  25.460  !
!---------------------!-----------!------------!----------!
SEGUE TABELLA C
!-----------------------------!---------------------------!
!                             !        Pulitori           !
!-----------------------------!---------------------------!
! Proprietari di fabbricati   !                           !
! (per solo personale ad-     !          (1)              !
! detto alla pulizia negli    !        25.460             !
! stabili adibiti ad uso di   !                           !
! abitazione od altro uso)    !                           !
!-----------------------------!---------------------------!
 (1): Da adeguare a L. 27.442 ai sensi dei commi 16 e 17 ldell'art. 5 del D.L.
TABELLA  D
                         APPRENDISTI
                    Decorrenza 1 gennaio 1997
F.P.L.D.
     a) contributo settimanale base          L.     138
     b) contributo settimanale adeguamento   L.   4.420
T.B.C.
     a) contributo settimanale integrativo   L.     130
CUAF
     a) contributo settimanale               L.      60
MALATTIA
     a) contributo settimanale               L.     240
MATERNITA'
     a) contributo settimanale               L.      32
Contributo settimanale complessivo (senza
               INAIL)                        L.   5.020
     a) contributo settimanale  INAIL        L.     180
Contributo settimanale complessivo (con
               INAIL)                        L.   5.200
TABELLA E
VALORI MASSIMI DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI DI MENSA, VITTO, lTRASPORTO, PANATICA
                             !---------------!------------!
                             !   1996        !    1997    !
                             !---------------!------------!
                             !               !            !
                             !               !            !
Valore massimo dell'importo  !               !            !
sostitutivo del servizio di  !               !            !
mensa e di vitto previsto in ! Lire 2.190    ! Lire 2.275 !
sede contrattuale o da ac-   !   a pasto     !   a pasto  !
cordi integrativi (DM 3.3.94,!               !            !
punto 3)                     !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
Valore massimo del buono     ! Lire 9.856    ! Lire 10.240!
pasto (DM 3.3.1994, punto 4) !   a pasto     !   a pasto  !
                             !               !            !
                             !               !            !
Valore massimo dell'importo  !               !            !
sostitutivo del servizio di  ! Lire 27.378   !Lire 28.446 !
trasporto predisposto pre-   !   mensili     !  mensili   !
visto in sede contrattuale o !               !            !
da accordi integrativi (DM   !               !            !
3.3.1994, punto 2)           !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
Valore massimo dell'importo  !               !            !
sostitutivo del servizio di  ! Lire 2.190    ! Lire 2.275 !
panatica istituito (DM       !   a pasto     !   a pasto  !
8.7.1994, punto 2)           !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
                             !               !            !
Valore massimo delle somme   !               !            !
in denaro erogate ai marit-  !               !            !
timi imbarcati in costanza di!  Lire 9.856   !Lire 10.240 !
servizio per la nave ancor-  !  giornaliere  ! giornaliere!
che' operanti in ambito por- !               !            !
tuale in sostituzione del    !               !            !
servizio di panatica (DM     !               !            !
8.7.1994, punto 3)           !               !            !