970217 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970130 Circolare n. 23 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 23 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALL. 5 OGGETTO: Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. SOMMARIO: 1. Minimali di retribuzione per la generalita' dei lavoratori. 2. Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. 3. Retribuzioni convenzionali in genere. 4. Tempo parziale, settori di attivita' con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione pre-scolare. 5. Lavoratori a domicilio. 6. Apprendisti. 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi. 8. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1997 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. 9. Aggiornamento dei valori degli importi sostitutivi del servizio di mensa, di vitto, di trasporto e di panatica. 10. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. 11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997. 1) Minimali di retribuzione per la generalita' dei lavoratori. Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge l7.12.1989, n. 389, all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disposizione era gia' contenuta nel D.L. 30.12.1988, n. 548, entrato in vigore dall'1.1.1989, e nei DD.LL. successivi sino a quello del 5.8.1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. l389/1989. Come gia' evidenziato nella circolare n. 14 del l17.1.1989, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assi- stenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, l'art. 2, comma 25 della legge 28.12.1995, n. l549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, ln. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo ldei contributi previdenziali e assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria." (cfr. circ. n. 40 del 20.2.1996). La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che la retribuzione da assoggettare a contribuzione, determinata ai sensi dell'art. - 12 della legge l30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina gia' vigente. Poiche' e' stato accertato dall'ISTAT che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni e' risultata pari al 3,9% (1), nelle tabelle A), lB) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1997 a seguito dell'applicazione di tale aliquota. Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a L. 65.175 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all'1 gennaio 1997, che sulla base del predetto indice del 3,9% risulta pari a L. 686.050 mensili). 2) Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537/1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa', anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del predetto art. l19 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso- Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1997, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT e' aumentato nella misura del 3,9%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1996 in L. 34.820, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 36.180. Tale importo risulta superiore al limite di cui al lcomma 19 dell'art. 5 d A norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, lil suddetto aumen - 4, determinato lper l'anno 1996 in L. 34.470, per effetto dell'adeguamento lin Poiche' lo stesso risulta inferiore al predetto limite ldi retribuzione gi Ne deriva che la misura della retribuzione convenziolnale giornaliera ex a Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. l1 della legge n. 5 3) Retribuzioni convenzionali in genere. Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono lsoggette all'adeguamen Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, lperaltro, essere inferio Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto convenzionali in parola, che per l'anno 1997 risulta essere ldi L. 34.303. Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in lgenere, dopo il calcolo Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti llimiti minimi di retr 4) Tempo parziale, settori di attivita' con orario non l superiore alle quatt Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizionildell'art. 1, comma - ldalle organizzazioni lsindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovver Peraltro, anche in tali settori sono previsti specificilminimali agli effe E', quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di lcui si sta parlan Cio' premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, lsi rammenta quant Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della llegge 19 dicembre 198 Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla lcircolare n. 68 del Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal lcomma 17 dell'art. 5 - dei predetti lsettori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui lse Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui allcomma 16 dell'art. - tiva e' svolta con orario linferiore alle 4 ore giornaliere. 5) Lavoratori a domicilio. L'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981 ha stabilito lche il minimo di ret Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita le' aumentato del Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, ln. 638, modificato Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposilzioni del D.L. 9.10.1 6) Apprendisti. In relazione alla citata variazione percentuale del l3,9% verificatasi neg - contributo settimanale senza quota INAIL: L. 5.020 - contributo settimanale comprensivo della quota INAIL: L. 5.200 La ripartizione delle quote alle varie gestioni e' lcontenuta nell'allegat L'aliquota a carico dell'apprendista resta invariata lnella misura del 6,0 7) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e l figurativi. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contrilbuti obbligatori e fi Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. l686.050 per l'anno 8) Art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438. Quota di l retribuzione soggett La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 lgennaio 1993, in fav Le disposizioni per l'applicazione della norma sono lstate divulgate con l Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la lprima fascia di ret A decorrere dall'1 gennaio 1997 l'aliquota aggiuntiva lpredetta (1%) deve Gli importi relativi all'anno 1996 sono stati comunilcati con circolare n. 9) Importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, l trasporto e panatica, r L'art. 17 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, lmodificato - nlze connesse con ll'attivita' lavorativa, nonche' i relativi importi sostitult I valori dei predetti importi sostitutivi della mensa, ldel vitto, del tra Per l'anno 1996 i relativi importi sono stati resi noti lcon la circolare In relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei lprezzi al consumo dete Si rammenta che in merito all'applicazione dell'art. 17 ldel citato decret - circolare n. 188 del 3.8.1993 - circolare n. 15 del 18.1.1994 - circolare n. 126 del 27.4.1994 - circolare n. 227 del 25.7.1994 (relativa al settore l dell'edilizia) - circolare n. 246 del 25.8.1994 (relativa al settore l marittimo) - circolare n. 43 del 15.2.1995 - circolare n. 183 del 30.6.1995 (relativa al settore l dell'edilizia). - circolare n. 37 del 15.2.1996. 10) Aggiornamento del massimale annuo della base l contributiva e pensionabi Il massimale annuo della base contributiva e pensionalbile previsto dall'a 11) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997 Le aziende, che per il versamento dei contributi lrelativi al mese di genn Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il lgiorno 20 del terz Eventuali regolarizzazioni successive al termine lassegnato ricadranno sot Ai fini della regolarizzazione in questione si imparltiscono le seguenti i a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e lal punto 9) Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le laziende si atterranno al - calcoleranno le differenze in piu' ovvero in meno tra le lretribuzioni imponi - le differenze cosi' determinate saranno portate in aumento lovvero in diminuz Gli organismi cooperativi ex DPR 602/1970, ai fini ldella regolarizzazione - ni pensiolnistici; nessun dato dovra' essere, invece, indicato nelle lcaselle " Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una ldifferenza a credito Tutti i datori di lavoro, ai fini della compilazione ldel mod. DM10/S, b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6 l Per il versamento delle differenze contributive relaltive al contributo fi c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8) L'importo della differenza contributiva a credito ldell'azienda, da restit utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 ldel 30 dicembre 19 d) Versamento degli interessi al tasso legale Come gia' precisato, ove dalle operazioni di conguaglio la credito ovvero - tributi sanitari ldovuti. In sede di compilazione della denuncia riepilogativa lannuale di mod. DM10 l IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) L'indice del 3,9% viene utilizzato agli effetti della l determinazione d TABELLA A !----------------------------!----------------------------! ! ! QUALIFICHE ! ! SETTORE !----------------------------! ! !Dirigente!Impiegato!Operaio ! !----------------------------!---------!---------!--------! ! ! ! (1) ! (1) ! ! Industria ! 180.290 ! 54.450 ! 50.830! !----------------------------!---------!---------!--------! !Amministrazioni dello Stato ! ! ! (1) ! !ed altre Pubbliche Amm.ni ! 137.080 ! 65.250 ! 58.010! !----------------------------!---------!---------!--------! !Artigianato ! ! (1) ! (1) ! ! ! ! 58.010 ! 50.830! !----------------------------!---------!---------!--------! !Agricoltura ! ! ! (2) ! ! ! 144.290 ! 76.060 ! 57.960! !----------------------------!---------!---------!--------! !Credito assicurazioni e ! ! (1) ! (1) ! !servizi tributari appaltati ! 180.290 ! 61.650 ! 58.010! !----------------------------!---------!---------!--------! ! ! ! (1) ! (1) ! ! Commercio ! 180.290 ! 50.830 ! 50.830 ! !----------------------------!----------------------------! (1): Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art.7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989, n. 389. (2): Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. TABELLA B !----------------------------!----------------------------! ! ! QUALIFICHE ! !----------------------------!----------------------------! ! !Impiegati!Impiegati! ! ! SETTORE !Docenti e!Docenti e! Operai! ! !non doc !non docen! ! ! !con funz !ti ! ! ! !direttive! ! ! !---------------------------------------------------------! ! Istruzione pre-scolare ! ! ! ! ! svolta dalle scuole ! ! ! ! ! materne autonome o da ! ! ! ! ! altre istituzioni ivi ! ! ! ! ! comprese le IPAB (2) ! 68.890 ! 31.830 ! 25.460 ! ----------------------------------------------------------! ! Istruzione ed ! ! ! ! ! educazione scolare non ! ! (1) ! (1) ! ! statale ! 70.650 ! 31.830 ! 31.830 ! !----------------------------!---------!---------!--------! ! ! ! (1) ! (1) ! ! Assistenza sociale ! 68.890 ! 28.600 ! 22.300 ! ! svolta da istituzioni ! ! ! ! ! sociali assistenziali ! ! ! ! ! ivi comprese le IPAB ! ! ! ! !----------------------------!---------!---------!--------! ! Attivita' di culto, ! ! ! ! ! formazione religiosa ed ! ! (1) ! (1) ! ! attivita' similari ! 68.890 ! 28.600 ! 22.300 ! !----------------------------!---------!---------!--------! ! !Dirigente!Impiegato!Operaio ! !----------------------------!---------!---------!--------! ! ! ! (1) ! (1) ! !Spettacolo ! 147.920 ! 44.480 ! 34.980 ! !----------------------------!---------!---------!--------! !Attivita' circensi e dello ! ! ! ! !spettacolo viaggiante ! ! (1) ! (1) ! ! !124.490 !38.160 ! 28.600 ! !---------------------------------------------------------! ! ! Capo Ufficio ! Impiegati! ! ! Imp.di I categ.! II e III ! ! ! ! cat. ! ! !----------------!-----------! ! Agenti di assicurazione ! (1) ! (1) ! ! in gestione libera ! 44.480 ! 31.830 ! ----------------------------------------------------------! SEGUE TABELLA B !----------------------------!----------------------------! ! SETTORE ! QUALIFICHE ! !----------------------------!----------------------------! ! !Imp.di concetto!Imp.d'ordine! ! !---------------!------------! ! Agricoltura (per il solo ! (1) ! (1) ! ! personale impiegatizio a ! ! ! ! prestazione ridotta a ! 50.830 ! 41.330 ! ! servizio di piu' aziende) ! ! ! !-------------------------!--!---------------!------------! ! !Personale docente e non docente! !-------------------------!-------------------------------! ! ! (1) ! ! Amministrazione statale ! 31.830 ! !-------------------------!-------------------------------! ! !Ispettori !Ispettori!Ispettori ! ! !di org.ne !produz.ne!produz.ne ! ! !produttiva!categ. A !cat.B e C ! !-------------------------!----------!---------!----------! ! Assicurazioni (per il ! ! ! ! ! solo personale addetto ! ! ! ! ! alla organizzazione pro-! ! (1) ! (1) ! ! duttiva e alla produzio-! 115.460 ! 58.010 ! 38.160 ! ! ne ! ! ! ! !-------------------------!----------!---------!----------! !Assistenza domiciliare ! (1) ! !svolta in forma coop.va ! 19.130 ! !-------------------------!-------------------------------! ! !Personale di fatica, custodia ! ! !e pulizia ! ! !-------------------------------! ! Credito (per il solo ! (1) ! ! personale ausiliario) ! 25.460 ! !-------------------------!-------------------------------! ! ! Operai 3 ! Operai 4 ! Operai 5! ! ! livello ! livello ! livello ! !-------------------------!----------!----------!---------! ! Servizio di pulizia ! (1) ! (1) ! (1) ! ! disinfezione e ! ! ! ! ! disinfestazione ! 31.830 ! 28.600 ! 25.460 ! ----------------------------------------------------------! SEGUE TABELLA B !--------------------------!------------------------------! ! SETTORE ! QUALIFICHE ! ! ! ! !--------------------------!------------------------------! !Proprietari di fabbricati ! Pulitori ! !(per il solo personale ad-!------------------------------! !detto alla pulizia negli ! ! !stabili adibiti ad uso di ! (1) ! !abitazione od altro uso) ! 25.460 ! !-----------------------!--!-------!-----------!----------! ! !Capo Barca! Capo Pesca! Marinaio ! !Pesca costiera !motorista ! ! ! !e mediterranea !----------!-----------!----------! ! ! (1) ! (1) ! (1) ! ! ! 41.330 ! 38.160 ! 31.830 ! !-----------------------!----------!-----------!----------! ! !Comand !I uff. ! II uff !Nostromo !Marin.!Mozzo ! ! !e dir. !coper.e! coper.e!cap. mac-!Cuoco ! ! !Pesca !macchi-!macchi-! macchi-!china !etc. ! ! !oltre !na !na ! na !Capo pe- ! ! ! !gli ! ! ! !sca ! ! ! !stretti !-------!-------!--------!---------!------!------! ! ! ! (1) ! (1) ! (1) ! (1) ! (1) ! ! !79.790 !58.350 !49.140 ! 43.040 !33.820!31.830! !--------!-------!-------!--------!---------!------!------! ! !Redattore ! Praticante !Collaboratore ! ! ! ! !Corrispondente ! ! Giornalisti !----------!------------!---------------! ! ! ! ! (1) ! ! ! 107.200 ! 76.060 ! 19.130 ! !-----------------!----------!------------!---------------! (1):Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638 e della legge 7 Dicembre 1989, n. 389. (2): Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638/83. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere. TABELLA C Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale !------------------------!--------------------------------! ! ! QUALIFICHE ! ! !--------------------------------! ! !Impiegati ! Impiegati ! ! ! S E T T O R E !docenti e ! docenti e ! Operai! ! !non docen-! non docenti! ! ! !ti con fun! ! ! ! !zioni di- ! ! ! ! !rettive ! ! ! !------------------------!----------!-------------!-------! !Istruzione ed educazione! ! ! ! !scolare non statale ! 70.650 ! 31.830 ! 31.830! !------------------------!----------!-------------!-------! ! Assistenza sociale ! ! ! ! ! svolta da istituzioni ! ! ! ! ! sociali assistenziali ! ! ! (1) ! ! ivi comprese le IPAB ! 68.890 ! 28.600 ! 22.300! !------------------------!----------!-------------!-------! ! Attivita' di culto, ! ! ! ! ! formazione religiosa ! ! ! (1) ! ! ed attivita' similari ! 68.890 ! 28.600 ! 22.300! !------------------------!----------!-------------!-------! ! Assistenza domiciliare ! ! ! svolta in forma ! (1) ! ! cooperativa ! 19.130 ! !------------------------!--------------------------------! !Credito (per il solo !Pers. di fatica, custodia pulizia ! !personale ausiliario)!-----------------------------------! ! ! (1) ! ! ! 25.460 ! !---------------------!-----------------------------------! ! !Operaio ! Operaio ! Operaio ! ! !III livello! IV livello ! V livello! !---------------------!-----------!------------!----------! ! Servizio di pulizia ! ! ! ! ! disinfezione e ! ! ! (1) ! ! disinfestazione ! 31.830 ! 28.600 ! 25.460 ! !---------------------!-----------!------------!----------! SEGUE TABELLA C !-----------------------------!---------------------------! ! ! Pulitori ! !-----------------------------!---------------------------! ! Proprietari di fabbricati ! ! ! (per solo personale ad- ! (1) ! ! detto alla pulizia negli ! 25.460 ! ! stabili adibiti ad uso di ! ! ! abitazione od altro uso) ! ! !-----------------------------!---------------------------! (1): Da adeguare a L. 27.442 ai sensi dei commi 16 e 17 ldell'art. 5 del D.L. TABELLA D APPRENDISTI Decorrenza 1 gennaio 1997 F.P.L.D. a) contributo settimanale base L. 138 b) contributo settimanale adeguamento L. 4.420 T.B.C. a) contributo settimanale integrativo L. 130 CUAF a) contributo settimanale L. 60 MALATTIA a) contributo settimanale L. 240 MATERNITA' a) contributo settimanale L. 32 Contributo settimanale complessivo (senza INAIL) L. 5.020 a) contributo settimanale INAIL L. 180 Contributo settimanale complessivo (con INAIL) L. 5.200 TABELLA E VALORI MASSIMI DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI DI MENSA, VITTO, lTRASPORTO, PANATICA !---------------!------------! ! 1996 ! 1997 ! !---------------!------------! ! ! ! ! ! ! Valore massimo dell'importo ! ! ! sostitutivo del servizio di ! ! ! mensa e di vitto previsto in ! Lire 2.190 ! Lire 2.275 ! sede contrattuale o da ac- ! a pasto ! a pasto ! cordi integrativi (DM 3.3.94,! ! ! punto 3) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Valore massimo del buono ! Lire 9.856 ! Lire 10.240! pasto (DM 3.3.1994, punto 4) ! a pasto ! a pasto ! ! ! ! ! ! ! Valore massimo dell'importo ! ! ! sostitutivo del servizio di ! Lire 27.378 !Lire 28.446 ! trasporto predisposto pre- ! mensili ! mensili ! visto in sede contrattuale o ! ! ! da accordi integrativi (DM ! ! ! 3.3.1994, punto 2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Valore massimo dell'importo ! ! ! sostitutivo del servizio di ! Lire 2.190 ! Lire 2.275 ! panatica istituito (DM ! a pasto ! a pasto ! 8.7.1994, punto 2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Valore massimo delle somme ! ! ! in denaro erogate ai marit- ! ! ! timi imbarcati in costanza di! Lire 9.856 !Lire 10.240 ! servizio per la nave ancor- ! giornaliere ! giornaliere! che' operanti in ambito por- ! ! ! tuale in sostituzione del ! ! ! servizio di panatica (DM ! ! ! 8.7.1994, punto 3) ! ! !