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951007
Direzione Centrale
Contributi
Circolare n. 237
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici del Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
   e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
   di Indirizzo e Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai
lavoratori dipendenti per la partecipazione a
comitati tecnici, organi collegiali, commissioni
d'esami, ecc.
Direzione Centrale
Contributi
Roma, 29 agosto 1995   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 237       Ai Coordinatori generali, centrali e
                          periferici del Rami professionali
                       Ai Primari Coordinatori generali e
                          primari Medico legali
                          e, per conoscenza,
                       Al Presidente
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Al Presidente e ai Membri del Consiglio
                          di Indirizzo e Vigilanza
                       Ai Presidenti dei Comitati regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegato
   OGGETTO: Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            Contributo per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai
            lavoratori dipendenti per la partecipazione a
            comitati tecnici, organi collegiali, commissioni
            d'esami, ecc.
   SOMMARIO: Il Ministero del Tesoro ha emanato la circolare
             n. 9 del 4.2.1995 al fine di pervenire a una
             univoca regolamentazione in materia di assog-
             gettamento a contribuzione per il S.S.N. dei
             compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti
             per incarichi svolti in seno ad organi
             collegiali, commissioni d'esame, commissioni
             tecniche, ecc., operanti presso la propria o
             altre Amministrazioni. Si forniscono le
             istruzioni operative per quanto concerne il
             versamento dei contributi su detti compensi,
             sia nel caso gli stessi siano corrisposti al
             personale dipendente dalla stessa
             Amministrazione sia al personale diverso dai
             propri dipendenti.
     In materia di assoggettamento a contribuzione dei
compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per incarichi
assolti, in costanza di rapporto d'impiego, in seno a comi-
tati tecnici, organi di controllo, commissioni di esame,
organi consultivi di enti privati e pubblici, consigli di
amministrazione e simili, si sono manifestate, da tempo,
difficolta' e incertezze interpretative ed operative che
hanno determinato comportamenti difformi da parte degli Enti
eroganti.
      Data l'esigenza di pervenire ad una univoca e defini-
tiva regolamentazione della materia, il Ministero del
Tesoro, alla luce delle considerazioni svolte nella deci-
sione assunta dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6
ottobre 1994, ha emanato la circolare n. 9 del 14 febbraio
1995 (allegata) nella quale definitivamente conclude che le
ritenute per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
debbono essere effettuate dal soggetto, pubblico o privato,
compresi gli enti locali, erogatore dei compensi in premessa
individuati, corrisposti ai dipendenti pubblici per
attivita' ed incarichi svolti presso la propria o altre
amministrazioni, conferiti in relazione alla qualifica
rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro, con le
modalita' e le aliquote previste per i redditi di lavoro
dipendente dall'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 e successive modificazioni, salve le definitive
operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro.
     Tali aliquote - com'e' noto - sono pari al 10,60 per
cento, di cui il 9,60 per cento a carico dell'amministra-
zione e l'1 per cento a carico del dipendente, se la retri-
buzione annua di quest'ultimo non supera i 40 milioni; sono,
invece, pari al 4,60 per cento, di cui il 3,80 per cento a
carico dell'amministrazione e lo 0,80 per cento a carico del
dipendente, qualora la retribuzione annua sia compresa tra i
40 e i 150 milioni. Nessun contributo e', infine, dovuto se
la retribuzione annua del dipendente supera i 150 milioni.
     A tale proposito si rileva prioritariamente che i
compensi di che trattasi corrisposti al personale dipendente
dalla stessa Amministrazione che li  eroga, devono essere
sottoposti, oltre che alla contribuzione SSN, alle altre
contribuzioni previdenziali ed assistenziali che siano
dovute a questo Istituto sulle ordinarie competenze. Cio' in
quanto detti compensi rientrano nel concetto di retribuzione
imponibile definito dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n.
153 e successive modificazioni, ricorrendo l'elemento
soggettivo della provenienza dal datore di lavoro e quello
oggettivo della dipendenza dal rapporto di lavoro.
     Per quanto concerne il versamento dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario sui compensi erogati al
personale diverso dai propri dipendenti, i datori di lavoro
pubblici e privati operanti con il sistema DM si atterranno
alle seguenti istruzioni.
     L'importo dei contributi in questione  dovra' essere
versato mensilmente, distintamente per ciascuna regione
interessata in base al domicilio fiscale posseduto dal
percettore, con i modelli DM 10/S, utilizzando la posizione
contributiva Inps di cui e' titolare il soggetto erogatore
del compenso per gli adempimenti contributivi relativi ai
propri lavoratori dipendenti ovvero, in mancanza di detta
posizione, avvalendosi di un'apposita posizione contributiva
da costituire presso la SAP di competenza.
      Per la compilazione dei suddetti modelli dovranno
essere osservate le seguenti modalita':
- l'importo dei compensi in questione corrisposto al perso-
nale non dipendente dovra' essere sommato a quello delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da indicare nelle
caselle "Retribuzioni soggette al contributo per le presta-
zioni del Servizio Sanitario" e "Retr. soggette al contri-
buto solidarieta'";
- l'importo della quota di contributi a carico del percet-
tore del compenso sara' sommata a quello della quota di
contributi a carico dei dipendenti, da riportare nella
casella "contributo carico lavoratori";
- il numero dei percettori dei compensi stessi deve essere
sommato al numero dei lavoratori dipendenti, da riportare
nella casella "numero dipendenti";
- l'importo dei contributi complessivamente dovuti sui
compensi in questione deve essere sommato a quello dei
contributi relativi ai dipendenti,  da indicare nella
casella "Importo contributi sanitari dovuti".
     Qualora per la regione di competenza del percettore non
ci siano lavoratori dipendenti, la denuncia di mod. DM10/S
riguardera' i soli contributi dovuti sui compensi in que-
stione.
     Ai fini della compilazione della denuncia riepilogativa
di mod. DM 10/S-R, si precisa che i dati relativi ai com-
pensi in questione dovranno essere riportati, in relazione
all'aliquota contributiva dovuta, su distinti righi del
quadro "B-C".
     In particolare, nella casella "codici" dovranno essere
indicati, rispettivamente, il codice "53" o "54" preceduto
dalla dicitura "Contr. ord. 10,60% compensi a terzi" o
"Contr. solid. 4,60% compensi a terzi"; nella casella "re-
tribuzioni" dovra' essere indicato l'ammontare dei compensi
denunciati ciascun mese con il mod. DM10/S; nella casella
"numero dipendenti" dovra' essere riportata la sommatoria
del numero dei percettori dei compensi denunciati ciascun
mese con il mod. DM 10/S; infine, nella casella "somme a
debito del datore di lavoro" dovra' essere riportata la
sommatoria dei contributi dovuti ciascun mese sui compensi
stessi.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                       TRIZZINO