951007 Direzione Centrale Contributi Circolare n. 237 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici del Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni d'esami, ecc. Direzione Centrale Contributi Roma, 29 agosto 1995 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 237 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici del Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegato OGGETTO: Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni d'esami, ecc. SOMMARIO: Il Ministero del Tesoro ha emanato la circolare n. 9 del 4.2.1995 al fine di pervenire a una univoca regolamentazione in materia di assog- gettamento a contribuzione per il S.S.N. dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in seno ad organi collegiali, commissioni d'esame, commissioni tecniche, ecc., operanti presso la propria o altre Amministrazioni. Si forniscono le istruzioni operative per quanto concerne il versamento dei contributi su detti compensi, sia nel caso gli stessi siano corrisposti al personale dipendente dalla stessa Amministrazione sia al personale diverso dai propri dipendenti. In materia di assoggettamento a contribuzione dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per incarichi assolti, in costanza di rapporto d'impiego, in seno a comi- tati tecnici, organi di controllo, commissioni di esame, organi consultivi di enti privati e pubblici, consigli di amministrazione e simili, si sono manifestate, da tempo, difficolta' e incertezze interpretative ed operative che hanno determinato comportamenti difformi da parte degli Enti eroganti. Data l'esigenza di pervenire ad una univoca e defini- tiva regolamentazione della materia, il Ministero del Tesoro, alla luce delle considerazioni svolte nella deci- sione assunta dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 1994, ha emanato la circolare n. 9 del 14 febbraio 1995 (allegata) nella quale definitivamente conclude che le ritenute per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale debbono essere effettuate dal soggetto, pubblico o privato, compresi gli enti locali, erogatore dei compensi in premessa individuati, corrisposti ai dipendenti pubblici per attivita' ed incarichi svolti presso la propria o altre amministrazioni, conferiti in relazione alla qualifica rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro, con le modalita' e le aliquote previste per i redditi di lavoro dipendente dall'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, salve le definitive operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro. Tali aliquote - com'e' noto - sono pari al 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dell'amministra- zione e l'1 per cento a carico del dipendente, se la retri- buzione annua di quest'ultimo non supera i 40 milioni; sono, invece, pari al 4,60 per cento, di cui il 3,80 per cento a carico dell'amministrazione e lo 0,80 per cento a carico del dipendente, qualora la retribuzione annua sia compresa tra i 40 e i 150 milioni. Nessun contributo e', infine, dovuto se la retribuzione annua del dipendente supera i 150 milioni. A tale proposito si rileva prioritariamente che i compensi di che trattasi corrisposti al personale dipendente dalla stessa Amministrazione che li eroga, devono essere sottoposti, oltre che alla contribuzione SSN, alle altre contribuzioni previdenziali ed assistenziali che siano dovute a questo Istituto sulle ordinarie competenze. Cio' in quanto detti compensi rientrano nel concetto di retribuzione imponibile definito dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni, ricorrendo l'elemento soggettivo della provenienza dal datore di lavoro e quello oggettivo della dipendenza dal rapporto di lavoro. Per quanto concerne il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario sui compensi erogati al personale diverso dai propri dipendenti, i datori di lavoro pubblici e privati operanti con il sistema DM si atterranno alle seguenti istruzioni. L'importo dei contributi in questione dovra' essere versato mensilmente, distintamente per ciascuna regione interessata in base al domicilio fiscale posseduto dal percettore, con i modelli DM 10/S, utilizzando la posizione contributiva Inps di cui e' titolare il soggetto erogatore del compenso per gli adempimenti contributivi relativi ai propri lavoratori dipendenti ovvero, in mancanza di detta posizione, avvalendosi di un'apposita posizione contributiva da costituire presso la SAP di competenza. Per la compilazione dei suddetti modelli dovranno essere osservate le seguenti modalita': - l'importo dei compensi in questione corrisposto al perso- nale non dipendente dovra' essere sommato a quello delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da indicare nelle caselle "Retribuzioni soggette al contributo per le presta- zioni del Servizio Sanitario" e "Retr. soggette al contri- buto solidarieta'"; - l'importo della quota di contributi a carico del percet- tore del compenso sara' sommata a quello della quota di contributi a carico dei dipendenti, da riportare nella casella "contributo carico lavoratori"; - il numero dei percettori dei compensi stessi deve essere sommato al numero dei lavoratori dipendenti, da riportare nella casella "numero dipendenti"; - l'importo dei contributi complessivamente dovuti sui compensi in questione deve essere sommato a quello dei contributi relativi ai dipendenti, da indicare nella casella "Importo contributi sanitari dovuti". Qualora per la regione di competenza del percettore non ci siano lavoratori dipendenti, la denuncia di mod. DM10/S riguardera' i soli contributi dovuti sui compensi in que- stione. Ai fini della compilazione della denuncia riepilogativa di mod. DM 10/S-R, si precisa che i dati relativi ai com- pensi in questione dovranno essere riportati, in relazione all'aliquota contributiva dovuta, su distinti righi del quadro "B-C". In particolare, nella casella "codici" dovranno essere indicati, rispettivamente, il codice "53" o "54" preceduto dalla dicitura "Contr. ord. 10,60% compensi a terzi" o "Contr. solid. 4,60% compensi a terzi"; nella casella "re- tribuzioni" dovra' essere indicato l'ammontare dei compensi denunciati ciascun mese con il mod. DM10/S; nella casella "numero dipendenti" dovra' essere riportata la sommatoria del numero dei percettori dei compensi denunciati ciascun mese con il mod. DM 10/S; infine, nella casella "somme a debito del datore di lavoro" dovra' essere riportata la sommatoria dei contributi dovuti ciascun mese sui compensi stessi. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO