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940311
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 80.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decreto 9 dicembre 1993: sostituzione delle
tabelle C e D di cui alla legge 26
settembre 1981, n. 537, relative ai contributi
dovuti dagli assicurati per le assicurazioni
sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni
mese e settimana di lavoro.
Contribuzione per gli organismi cooperativi ex
D.P.R. 30.4.1970, n. 602.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 8 marzo 1994       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 80.         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Decreto 9 dicembre 1993: sostituzione delle
          tabelle C e D di cui alla legge 26
          settembre 1981, n. 537, relative ai contributi
          dovuti dagli assicurati per le assicurazioni
          sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni
          mese e settimana di lavoro.
          Contribuzione per gli organismi cooperativi ex
          D.P.R. 30.4.1970, n. 602.
     Si fa seguito a quanto gia' reso noto al punto 1 della
circolare n. 40 del 7.2.1994, per trasmettere copia del D.M.
9 dicembre 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1994) con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha provveduto alla sostituzione
delle tabelle C e D, previste dall'art. 1 della legge
26.9.1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli
assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie,
rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro.
     Le suddette tabelle, che hanno elevato a 70 il numero
delle classi di contribuzione, entrano in vigore dal 1
febbraio 1994, primo giorno del mese successivo alla data di
pubblicazione del decreto, come previsto dall'art. 2 del
decreto stesso.
     L'introduzione delle nuove tabelle esplica effetti sul
sistema della contribuzione vigente nel settore degli
organismi cooperativi disciplinato dal DPR n. 602/19709.
     Infatti, a decorrere dall'1.2.94 il meccanismo di
scorrimento delle classi di contribuzione non e' piu'
bloccato alla 52  classe ma puo' svilupparsi dalla 53  in
poi e collocare alcune posizioni, rimaste ferme sulla 52
classe fino a gennaio 1994, in classi superiori a questa.
     Cio' puo' avvenire specialmente nel caso di decreti
emessi da tempo ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/70, in
quanto la rivalutazione della prima classe, determinata dal
DM stesso, effettuata in base al combinato disposto
dell'art. 1 della legge n. 537/81 e dell'art. 22 della legge
n. 160/1975, puo' aver portato ad una lievitazione delle
retribuzioni della prima classe stessa e/o delle successive
per le quali si e' prodotta fino a gennaio 1994 una com-
pressione nella 52  classe di contribuzione, vanificando il
meccanismo stesso di rideterminazione delle classi di
partenza e di quelle successive secondo i criteri di cui al
terzo comma dell'art. 6 del DPR n. 602/70 (cfr. circ. n. 435
del 29 giugno 1977 e n. 549 del 22 gennaio 1981).
     In sintesi a decorrere dal mese di febbraio 1994 agli
effetti della determinazione della retribuzione imponibile
ai sensi dell'art. 6 (commi da 1 a 4) del DPR n. 602/1970
dovra' operarsi secondo i seguenti criteri:
- assumere la retribuzione della classe iniziale stabilita
con il DM provinciale incrementata degli aumenti intervenuti
nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento annuale
(art. 1 legge 537/1981 e art. 22 legge 160/1975) (1);
- individuare la corrispondente classe di contribuzione
nella tabella C del DM 9.12.1993;
- determinare per i soci con anzianita' da 8 anni in poi le
4 classi successive secondo il procedimento stabilito dal
terzo comma dell'art. 6 del DPR 602/1970 (2).
     Si precisa, infine, che a decorrere dal mese di feb-
braio 1994 la retribuzione convenzionale massima imponibile
e' quella corrispondente alla 70  classe ed e' fissata in ..
2.622.375 mensili (3) arrotondata a .. 2.622.000:
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                     TRIZZINO
(1) Si ramenta che detta retribuzione non puo' essere
    inferiore a quella stabilita ex art. 4 del DPR 602/1970.
(2) Ad esempio, se per una categoria la classe iniziale di
    contribuzione annualmente adeguata risulta pari a
    .. 1.880.000 mensili nel gennaio 1994 la contribuzione
    e' stata versata sulla classe massima della precedente
    tabella ( .. 1.503.000 mensili, cfr. circolare 26.5.1988
    punto 1.4).
    A decorrere del mese di febbraio 1994 la contribuzione
    IVS sara' versata per i soci inseriti nella classe
    iniziale su .. 1.880.000 mensili (classe 60 ), per i
    soci con anzianita' tra 8 e 16 anni sulla classe 61  (..
    1.949.000), per i soci con anzianita' superiore sulle
    tre successive rispettive classi.
(3) Il dato e' il risultato della seguente operazione: ..
    2.600.700 + 21.675 (che rappresenta il 25% di ..
    86.700). L'importo 86.700 e' costituito dalla differenza
    tra il valore massimo della 70  classe ricavato sulla
    base della tecnica di costruzione della tabella ed il
    valore minimo.