940118 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 15. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il trasporto, l'indennita' di mensa e di trasporto. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 18 gennaio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 15. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il trasporto, l'indennita' di mensa e di trasporto. All. 1 Con la circolare n. 188 del 3 agosto 1993 e' stato gia' illustrato il testo dell'art. 17 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 che stabilisce, a decorrere dall'1.1.1994, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto, predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' dei relativi importi sostitutivi. Sull'argomento si forniscono, di seguito, ulteriori istruzioni e precisazioni. 1) MENSA La varieta' delle situazioni contrattuali e normative esistenti rende necessario procedere ad una rapida disamina delle varie fattispecie che possono praticamente realizzar- si. Infatti, i datori di lavoro provvedono a garantire il pasto attraverso: a) l'istituzione di un servizio mensa, con la previsione o meno di una indennita' sostitutiva per i dipendenti che non ne usufruiscono; b) l'adozione dei "buoni pasto". Inoltre, la contrattazione collettiva puo' prevedere l'erogazione ai lavoratori della indennita' di mensa, indipendentemente dalla istituzione del servizio. 1.1) Servizio mensa A decorrere dall'1.1.1994, come gia' precisato, non e' assoggettato a contribuzione il valore convenzionale della mensa, ne' l'importo sostitutivo di essa, previsto dalla contrattazione collettiva per chi non ne usufruisce. Tale servizio ed il relativo importo sostitutivo devono essere previsti per la generalita' dei dipendenti per esigenze legate all'attivita' lavorativa. 1.2) Buoni pasto Con la circolare n. 822 del 27.1.1987 e' stato gia' comunicato che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 195 del 28.11.1986, ha equiparato, ai fini contributivi, l'adozione dei buoni pasto al servizio mensa vero e proprio, ritenendo ininfluente che i datori di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta sul luogo di lavoro, ovvero attraverso i buoni pasto, utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali, pubblici esercizi o terzi ristoratori in genere. L'adozione dei buoni pasto deve, ovviamente, caratterizzarsi di requi- siti omogenei all'utilizzo di una mensa, per cui detti buoni, oltre a non essere spendibili come denaro liquido, devono essere debitamente datati e sottoscritti e rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative e per esigenze connesse all'attivita' lavorativa (1). Nella circolare sopra citata era stato precisato che il valore del buono pasto non deve essere rilevabile in via diretta ed immediata, in quanto non espresso in termini monetari, su alcuna delle facce del supporto cartaceo in cui il buono pasto si sostanzia. Inoltre, i buoni non devono essere cumulabili, ne' cedibili, ne' commerciabili o con- vertibili in denaro. Si e' pero' avuto modo di riscontrare che alcune Sedi hanno addebitato i contributi sul valore commerciale dei buoni-pasto, ogni qualvolta e' stato possibile rilevarlo, decodificando le cifre indicate sui buoni, magari con l'ausilio di accordi sindacali, che ovviamente quantificano detto valore. Tale linea non e' condivisibile dal momento che e' scontato un rapporto monetario, sottostante al diritto incorporato nel buono, il cui valore non e' comunque immediatamente rilevabile, proprio perche' deve essere decodificato. 1.3.) Indennita' di mensa Non rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 503/92 l'indennita' di mensa, previ- sta dai contratti collettivi, laddove il servizio non sia stato istituito. A tale conclusione si perviene non solo sulla base del tenore della norma, che considera essenzialmente il servizio istituito e l'importo sostitutivo di esso, ma anche per il valore sociale attribuito, sia in sede giurisprudenziale che in disegni di legge all'esame del Parlamento, alla necessi- ta' di garantire al lavoratore un pasto caldo, evitandone la monetizzazione. A cio' aggiungasi che spesso le indennita' di mensa, previste dalla contrattazione senza l'istituzione del servizio, rappresentano un elemento vero e proprio della retribuzione, preso a base del calcolo anche di altri emolumenti, quali quelli per ferie e 13 mensilita'. 2) VITTO PER I DIPENDENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEGLI ALBERGHI. Specifica regolamentazione e' prevista per i dipendenti dei pubblici esercizi e degli alberghi, che consumano il pasto in ambito aziendale. Tale fattispecie, non trovando un espresso riferimento nella disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 503/92, deve ritenersi esclusa dal relativo campo di applicazione. Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, potra', peraltro, di- sporre l'esclusione dall'imponibile di tale elemento me- diante il decreto previsto dallo stesso art. 17. Pertanto, allo stato attuale, per tale categoria: - si confermano le disposizioni emanate con messaggio T.P. n. 08781 del 10.11.1988 (che si allega alla presente). - si precisa, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che il valore del vitto, fissato dai DD.MM. convenzionalmente per due pasti, puo' essere diviso per due, qualora il dipendente abbia diritto ad un pasto solo. 3) TRASPORTO Le considerazioni svolte a proposito dell'indennita' di mensa al punto 1.3 valgono anche per il servizio di tra- sporto. Nel rammentare che (cfr. circolare n. 188 del 3 agosto 1993) il controvalore del servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8 ter, della legge n. 236/93 fa parte della retribuzione imponibile solo per l'anno 1993, si precisa che l'importo sostitutivo di esso e' esonerato da contribuzione a decorrere dall'1.1.1994, solo qualora esista un servizio generalizzato per i lavoratori, del quale il singolo non voglia o non possa usufruire. Quindi l'indennita' di trasporto prevista da alcuni contratti quando il relativo servizio non sia stato isti- tuito, continua, come l'indennita' di mensa, a far parte dell'imponibile contributivo. o o o o o Si informa, infine, che il comma 24 dell'art. 11 della legge 24.12.1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica - G.U. n. 303 del 28.12.1993, Supplemento 121) introduce al primo comma dell'art. 17 piu' volte citato, alla fine del primo periodo relativo alla mensa ed al trasporto, la seguente variazione: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro". In merito si fa riserva di ulteriori comunicazioni. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA (1) Ove si rilevi che in passato non era praticata l'apposizione della data e della sottoscrizione, non dovranno essere sollevate contestazioni, qualora dopo l'emanazione della presente circolare il sistema di rilascio dei buoni sia adeguato con la introduzione di tali adempimenti. I.N.P.S. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA REPARTO IV 27/4/4682 MESSAGGIO T.P. N. 08781 DEL 10.11.88 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI OGGETTO: Adempimenti contributivi sul controvalore del vitto somministrato ai dipendenti dei pubblici esercizi e del valore del vitto e dell'alloggio usufruito dai dipendenti degli esercizi alberghieri. Come e' noto, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 9 settembre 1976, delibero' sulla base della pronuncia contenuta nella nota n. 5/PS/35289 del 13.9.1973 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'esclusione dalla contribuzione del controvalore del vitto corrisposto al personale dipendente dai pubblici esercizi della ristorazione dietro pagamento di un prezzo convenuto; era, invece, previsto il pagamento dei contributi sul controvalore del vitto in caso di sommini- strazione gratuita di esso (vedi circ. n. 413 C. e V. del 19.10.1976, circ. n. 421 C. e V. del 21.1.1977 - MSG. T.P. n. 22310 del 30.3.1987). A seguito di cio', la Federazione Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FAIAT) inoltro' all'Istituto analoga richiesta di esclusione dall'obbligo contributivo del controvalore del vitto e dell'alloggio fruito dal personale dipendente degli esercizi alberghieri, sostenendo che il CCNL di categoria del 14.7.1976, nell'intento di unificare la disciplina del rapporto di lavoro nel settore alberghiero e di quello dei pubblici esercizi, non annoverava piu' il vitto e l'alloggio fra gli elementi della retribuzione, analogamente a quanto stabilito nel CCNL del 13.3.1970 per il settore dei pubblici esercizi. Inoltre, anche per i dipendenti degli esercizi alber- ghieri era previsto il pagamento di un prezzo convenuto per fruire delle prestazioni predette. La richiesta della FAIAT, alla quale l'Istituto non ritenne di poter aderire autonomamente, venne, pertanto, sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel frattempo la questione dell'imponibile contributivo sul controvalore del vitto, somministrato al personale dei pubblici esercizi e' stata, peraltro, riconsiderata alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 195 del 28.11.1986. Come e' noto, con detta delibera e' stato risolto il problema, in conformita' agli orientamenti giurisprude- nziali, nel senso dell'assoggettabilita' a contribuzione del valore convenzionale della mensa stabilito con gli appositi decreti ministeriali, anche nel caso in cui i lavoratori concorrano alle spese con apporto uguale ai valori fissati con i predetti decreti, sempre che il concorso dei lavora- tori stessi non sia di entita' tale da costituire totale corrispettivo del servizio. Interpellato al riguardo, il Ministero del Lavoro con lettera n. 6/PS/40259/RI del 13.4.1988, ha affermato, innanzitutto, la sostanziale affinita' del settore alber- ghiero con quello dei pubblici esercizi e, quindi, ha espresso il parere che anche per questi settori gli obblighi contributivi sul valore del vitto e dell'alloggio debbono essere assolti sulla base dell'indirizzo ribadito in tema di erogazione del servizio di mensa. Sulla base della suddetta pronuncia ministeriale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 21 ottobre 1988, ha deliberato che a decorrere dal periodo di paga in corso al primo del mese successivo alla data di adozione della delibera (1 novembre 1988) il valore del vitto somministrato ai dipendenti dei pubblici esercizi nonche' di quello del vitto e dell'alloggio somministrato ai dipendenti degli alberghi debba essere assoggettato ai contributi di previdenza e di assistenza sulla base dei valori stabiliti con i DDMM fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia previsto a carico del dipendente il pagamento di un prezzo pari al valore reale delle prestazioni predette. Le aziende sono, pertanto, tenute ad assolvere agli obblighi contributivi sulle voci di cui trattasi, a partire da quelli che si riferiscono al mese di novembre 1988 (da effettuare entro il 20 dicembre 1988). Le Sedi, dal canto loro, avranno cura di divulgare con tempestivita' ed attraverso i consueti canali quanto stabi- lito dal Consiglio di Amministrazione. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.TO BILLIA