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950703
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 183
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.M. 27.5.1995. Esclusione dalla base imponibile
contributiva dell'importo sostitutivo del servizio
di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti
al settore edile ed affini.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 30 giugno 1995     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 183         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All. 1
OGGETTO: D.M. 27.5.1995. Esclusione dalla base imponibile
         contributiva dell'importo sostitutivo del servizio
         di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti
         al settore edile ed affini.
SOMMARIO: Dal mese di giugno 1995 l'importo sostitutivo
          della mensa e' esentato da contribuzione
          previdenziale ed assistenziale entro il valore
          massimo di L. 2.078 giornaliere per le imprese
          edili ed affini anche se non e' stato predisposto
          il servizio di mensa.
     Con D.M. 27.5.1995 (G.U. 22.6.1995), che si allega alla
presente, e' stata disposta l'esclusione dalla base imponi-
bile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale
dell'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai
datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini
previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi
territoriali entro il valore massimo di L. 2.078 giornalie-
re.
     Come emerge dalle premesse del decreto, la portata
innovativa della disposizione risiede nel fatto che - a
differenza di quanto stabilito in via generale - per le
imprese edili ed affini l'esenzione contributiva dell'im-
porto sostitutivo della mensa opera entro il suddetto
importo anche nei casi in cui in ragione delle caratteri-
stiche produttive ed organizzative riscontrabili nelle
aziende di tale comparto non si sia proceduto da parte del
datore di lavoro alla predisposizione del servizio di mensa
previsto in sede contrattuale.
     Il D.M. e' entrato in vigore dal 22.6.1995 e, pertanto,
produce i suoi effetti dalla contribuzione relativa al mese
di giugno 1995.
     Si rammenta che le circolari emanate in materia di
esenzione contributiva di mensa, vitto, trasporto e panatica
in base all'art. 17 del decreto legislativo 30.12.1992, n.
503, modificato dall'art. 11, comma 24, della legge
24.12.1993, n. 537, ed ai relativi decreti attuativi, sono
state richiamate nella circolare 15.2.1995, n. 43.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO