940725 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 227. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Chiarimenti sul regime contributivo del servizio di mensa e di trasporto nel settore edile. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 25 luglio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 227. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Chiarimenti sul regime contributivo del servizio di mensa e di trasporto nel settore edile. All. 1 In relazione a quesiti formulati in merito al regime contributivo del servizio di mensa e di trasporto nel settore dell'edilizia, si trasmette il testo della lettera del 30.6.1994 n.13 PS-8-141025 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito precisazioni al riguardo. Le Sedi sono, pertanto, invitate ad attenersi alle indicazioni ministeriali. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO ALLEGATO 30.6.1994 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIR.GEN. PREV. E ASS. SOC. DIV.XIII N. 13/PS-8-141025 ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI ROMA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI-DIR. CENTR.RAPPORTI SINDACALI Via Guattani, 16/18 ROMA Con nota n.706/D6 del 17 giugno u.s. l'Associa- zione in indirizzo ha richiesto il parere di questo Mini- stero in ordine a piu' questioni sorte nel settore in sede di attuazione della recente disciplina sul regime contribu- tivo dei servizi di mensa e di trasporto e del successivo decreto ministeriale 3 marzo 1994. In particolare si e' chiesto di conoscere se: 1) il nuovo regime contributivo dei servizi di mensa e di trasporto, introdotto, a partire dal 1 gennaio 1994, dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 503/1992, va inteso come nuova disciplina della materia che sostituisce per i servizi in questione i valori convenzionali da ultimo fissati con il D.M. 3 novembre 1989; 2) le convenzioni poste in essere tra aziende e risto- ranti esterni, in relazione alla situazione di mobilita' e localizzazione dei cantieri che non consentono l'utilizza- zione di una mensa aziendale, e che sono caratterizzate da un rapporto diretto tra azienda e ristoratore, dalla fissa- zione del menu' e del prezzo, dalla mancanza di emissione di buoni pasto, possano o meno rientrare nella previsione di cui al punto 1) del decreto 3 marzo 1994; 3) il rimborso della tessera di abbonamento per l'uso del servizio pubblico esistente nel percorso per raggiungere il cantiere, possa essere inteso come importo sostitutivo di cui al punto 2) del decreto 3 marzo 1994; 4) l'approntamento di un locale refettorio, dotato di scaldavivande, unitamente all'erogazione di una somma per l'acquisto di generi alimentari possa essere assimilato alla fattispecie di cui al punto 4) del decreto citato. Al riguardo si ritiene, per quanto concerne la prima questione, che la qualificazione della mensa come servizio e la previsione dell'esclusione dalla base imponibile contri- butiva della stessa entro i tetti fissati dal successivo decreto, costituisce un nuovo regime contributivo in materia che si sostituisce a quello in precedenza in vigore e rende non piu' applicabile alla fattispecie la procedura per la definizione di un valore convenzionale. Ne consegue che il D.M. 3 novembre 1989 esaurisce i suoi effetti al 31.12.1993. In ordine al secondo aspetto, si osserva che le con- venzioni sopra individuate appaiono presentare caratteri- stiche analoghe a quelle di norma poste in essere per la gestione delle mense aziendali ed interaziendali. Trattan- dosi, pertanto, nella sostanza di una forma di predisposi- zione diretta del servizio, non sembra che la mera figura del ristoratore che eroga il servizio stesso possa modifi- carne la natura. Si ritiene, pertanto, che la fattispecie possa rientrare nella previsione di cui al punto 1) del decreto sopra richiamato. Relativamente alla richiesta avanzata circa l'esclu- sione dalla base imponibile del rimborso al lavoratore del costo della tessera di abbonamento al servizio pubblico di trasporto, si osserva, invece, che trattandosi dell'eroga- zione di una somma in assenza del servizio direttamente predisposto dal datore di lavoro, la fattispecie non sembra possa rientrare nei casi di cui al D.M. 3 marzo 1994. Il punto 2), difatti, fa riferimento esclusivamente all'ipotesi di importo sostitutivo del servizio apprestato per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa. Perplessita', inoltre, si manifestano anche in ordine all'ultima questione considerata. L'apprestamento di un locale refettorio dotato di scaldavivande costituisce, difatti, adempimento di un diverso obbligo contrattuale riguardante i profili dell'i- giene e dell'ambiente di lavoro. Poiche', peraltro, l'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di generi alimentari da consumare in locale idoneo consente di assimilare la fattispecie ad una forma di predisposizione indiretta del servizio di mensa, analoga- mente a quanto avviene con fornitura di buoni pasto, detta fattispecie potrebbe rientrare nel punto 4) del decreto piu' volte citato, nel caso in cui la localizzazione dei cantieri non consenta forme diverse di erogazione del servizio. IL DIRETTORE GENERALE BORGIA