Trova in INPS

Versione Testuale
940725
DIREZIONE CENTRALE
    CONTRIBUTI
Circolare n. 227.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Chiarimenti sul regime contributivo del servizio di
mensa e di trasporto nel settore edile.
DIREZIONE CENTRALE
    CONTRIBUTI
Roma, 25 luglio 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 227.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Chiarimenti sul regime contributivo del servizio di
         mensa e di trasporto nel settore edile.
All. 1
          In  relazione  a  quesiti  formulati  in merito al
regime contributivo del servizio di mensa e di trasporto nel
settore  dell'edilizia,  si trasmette il testo della lettera
del 30.6.1994 n.13 PS-8-141025 con la quale il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito precisazioni al
riguardo.
          Le Sedi sono, pertanto, invitate ad attenersi alle
indicazioni ministeriali.
                             IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                      TRIZZINO
     ALLEGATO
                                               30.6.1994
       MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
       PREVIDENZA SOCIALE
       DIR.GEN. PREV. E ASS. SOC.
       DIV.XIII
       N. 13/PS-8-141025
                               ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
                                   PREVIDENZA SOCIALE
                                   DIREZIONE CENTRALE PER I
                                   CONTRIBUTI
                                                       ROMA
                               ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
                                   COSTRUTTORI EDILI-DIR.
                                   CENTR.RAPPORTI SINDACALI
                                   Via Guattani, 16/18
                                                       ROMA
          Con  nota  n.706/D6  del 17 giugno u.s. l'Associa-
zione in indirizzo ha richiesto il parere  di  questo  Mini-
stero  in  ordine a piu' questioni sorte nel settore in sede
di attuazione della recente disciplina sul regime  contribu-
tivo  dei  servizi  di mensa e di trasporto e del successivo
decreto ministeriale 3 marzo 1994.
          In particolare si e' chiesto di conoscere se:
     1) il nuovo regime contributivo dei servizi di mensa  e
di  trasporto,  introdotto,  a  partire dal 1  gennaio 1994,
dall'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  503/1992,  va
inteso  come  nuova disciplina della materia che sostituisce
per i servizi in questione i valori convenzionali da  ultimo
fissati con il D.M. 3 novembre 1989;
     2)  le convenzioni poste in essere tra aziende e risto-
ranti esterni, in relazione alla situazione di  mobilita'  e
localizzazione  dei  cantieri che non consentono l'utilizza-
zione di una mensa aziendale, e che sono  caratterizzate  da
un  rapporto diretto tra azienda e ristoratore, dalla fissa-
zione del menu' e del prezzo, dalla mancanza di emissione di
buoni  pasto,  possano  o meno rientrare nella previsione di
cui al punto 1) del decreto 3 marzo 1994;
     3) il rimborso della tessera di abbonamento  per  l'uso
del servizio pubblico esistente nel percorso per raggiungere
il cantiere, possa essere inteso come importo sostitutivo di
cui al punto 2) del decreto 3 marzo 1994;
     4)  l'approntamento  di un locale refettorio, dotato di
scaldavivande, unitamente all'erogazione di  una  somma  per
l'acquisto di generi alimentari possa essere assimilato alla
fattispecie di cui al punto 4) del decreto citato.
     Al riguardo si ritiene, per quanto  concerne  la  prima
questione, che la qualificazione della mensa come servizio e
la previsione dell'esclusione dalla base imponibile  contri-
butiva  della  stessa  entro  i tetti fissati dal successivo
decreto, costituisce un nuovo regime contributivo in materia
che  si sostituisce a quello in precedenza in vigore e rende
non piu' applicabile alla fattispecie la  procedura  per  la
definizione  di  un valore convenzionale. Ne consegue che il
D.M. 3 novembre 1989 esaurisce i suoi effetti al 31.12.1993.
     In ordine al secondo aspetto, si osserva  che  le  con-
venzioni  sopra  individuate  appaiono presentare caratteri-
stiche analoghe a quelle di norma poste  in  essere  per  la
gestione  delle  mense aziendali ed interaziendali. Trattan-
dosi, pertanto, nella sostanza di una forma  di  predisposi-
zione  diretta  del  servizio, non sembra che la mera figura
del ristoratore che eroga il servizio stesso  possa  modifi-
carne  la  natura.  Si ritiene, pertanto, che la fattispecie
possa rientrare nella previsione di  cui  al  punto  1)  del
decreto sopra richiamato.
     Relativamente  alla  richiesta  avanzata circa l'esclu-
sione dalla base imponibile del rimborso al  lavoratore  del
costo  della  tessera di abbonamento al servizio pubblico di
trasporto, si osserva, invece, che  trattandosi  dell'eroga-
zione  di  una  somma  in  assenza del servizio direttamente
predisposto dal datore di lavoro, la fattispecie non  sembra
possa rientrare nei casi di cui al D.M. 3 marzo 1994.
     Il  punto  2),  difatti,  fa riferimento esclusivamente
all'ipotesi di importo sostitutivo del  servizio  apprestato
per  la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con
l'attivita' lavorativa.
     Perplessita', inoltre, si manifestano anche  in  ordine
all'ultima questione considerata.
     L'apprestamento  di  un  locale  refettorio  dotato  di
scaldavivande  costituisce,  difatti,  adempimento   di   un
diverso  obbligo  contrattuale riguardante i profili dell'i-
giene e dell'ambiente di lavoro.
     Poiche', peraltro, l'erogazione di una somma di  denaro
per  l'acquisto  di generi alimentari da consumare in locale
idoneo consente di assimilare la fattispecie ad una forma di
predisposizione  indiretta  del  servizio di mensa, analoga-
mente a quanto avviene con fornitura di buoni  pasto,  detta
fattispecie potrebbe rientrare nel punto 4) del decreto piu'
volte citato, nel caso in cui la localizzazione dei cantieri
non consenta forme diverse di erogazione del servizio.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                         BORGIA