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940207
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Circolare n. 40.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Organismi cooperativi. DM 6 dicembre 1993:
revisione triennale degli imponibili giornalieri e
dei periodi di occupazione mensile.
Decreto 9 dicembre 1993: nuove tabelle delle classi
di contribuzione.
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Roma, 7 febbraio 1994    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 40.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Organismi cooperativi. DM 6 dicembre 1993:
         revisione triennale degli imponibili giornalieri e
         dei periodi di occupazione mensile.
         Decreto 9 dicembre 1993: nuove tabelle delle classi
         di contribuzione.
     Si trasmette copia del DM 6 dicembre  1993  (pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  18 dicembre 1993),
concernente la revisione triennale degli imponibili  giorna-
lieri  e  dei  periodi  di  occupazione mensile, ai fini del
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza  sociale,
per  i  lavoratori  soci  di societa' e di enti cooperativi,
anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (1).
     In  merito alle disposizioni contenute nel provvedimen-
to, si forniscono le seguenti precisazioni.
1) IMPONIBILI CONTRIBUTIVI E PERIODI DI OCCUPAZIONE MEDIA
   MENSILE
     Il decreto fissa, con decorrenza 1  gennaio 1994, in L.
32.700  il  salario  convenzionale  giornaliero per tutte le
categorie di lavoratori, soci di societa' e di  enti  coope-
rativi,  anche  di fatto, che prestino la loro attivita' per
conto delle societa' ed enti medesimi, cui si  applicano  le
disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
     Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti
lavoratori  e'  rimasto  fissato  in 26 giornate lavorative,
cosi' come restano immutate le 16 giornate lavorative per  i
territori  del  Mezzogiorno di cui al T.U. n. 218/78 e le 14
giornate per le Regioni Basilicata e Campania.
     Le Sedi avranno cura  di  portare  a  conoscenza  degli
organismi  interessati  i  nuovi  imponibili giornalieri che
dovranno essere tenuti presenti agli effetti  degli  adempi-
menti  contributivi  riferentisi  a periodi di lavoro decor-
renti dal 1  gennaio 1994.
     Si coglie l'occasione per rammentare la  rilevanza  dei
nuovi  imponibili  giornalieri  non  soltanto  agli  effetti
dell'art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602,  ma  anche  agli
effetti  del  2   comma  dell'art.  6  dello  stesso  DPR n.
602/1970.
     Infatti, qualora l'importo della  retribuzione  fissata
dagli  appositi  decreti ai sensi del primo comma del citato
art. 6, per i soci con anzianita' inferiore  ad  otto  anni,
risulti  minore  di  quella stabilita dal DM 6 dicembre 1993
(imponibile giornaliero di  categoria  moltiplicato  per  il
periodo  di occupazione mensile), esso dovra' essere automa-
ticamente elevato, a decorrere dal 1  gennaio 1994,  a  tale
ultimo livello.
     S'intende  che,  ove  la  retribuzione  cosi' calcolata
venga a collocarsi in una classe di contribuzione  superiore
a  quella  determinata  dai  decreti  sopra  menzionati,  la
circostanza comportera' lo slittamento  anche  delle  classi
previste  per  i  soci  con anzianita' superiore, secondo la
progressione di cui al  terzo  comma  dello  stesso  art.  6
(circ.  n.  121 del 5 giugno 1989, in "Atti Ufficiali", pag.
1401).
     Si comunica, inoltre, che, con il  Decreto  9  dicembre
1993,  pubblicato  nella  G.U.  n. 5 dell'8 gennaio 1994, e'
stato provveduto alla  sostituzione  delle  tabelle  C  e  D
previste  dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537,
relative  ai  contributi  dovuti  dagli  assicurati  per  le
assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni
mese e settimana di lavoro.
     Le suddette tabelle,  come  previsto  dall'art.  2  del
Decreto stesso, entrano in vigore a decorrere dal 1 febbraio
1994, primo giorno del mese successivo alla data di  pubbli-
cazione del decreto.
     Si fa riserva di ulteriori istruzioni al riguardo.
     Si  ricorda, infine, che la nuova misura delle retribu-
zioni convenzionali ha rilevanza anche nei  confronti  degli
organismi  che  versano  i  contributi sulle retribuzioni di
fatto (ultimo comma del piu' volte citato art. 6) le  quali,
come e' noto, non possono essere inferiori alla retribuzione
imponibile stabilita convenzionalmente per ciascun mese  per
i  soci  con anzianita' inferiore ad 8 anni ex art. 6, primo
comma, ovvero ex art. 4 (se non e' stato emanato decreto  ex
art. 6).
2) VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' INTERESSATE
     Il DM 6 dicembre 1993 ha esteso il  campo  di  applica-
zione  del  DPR  n.  602/1970,  introducendo variazioni alle
attivita' comprese nell'elenco allegato al DPR n. 602/1970 e
modificato  con  DM 4 aprile 1989. Dal 1  gennaio 1994 sono,
quindi, tenuti ad applicare le norme  del  DPR  n.  602/1970
anche  gli  organismi  cooperativi svolgenti attivita' rien-
tranti nelle modifiche apportate ai vari  punti  dell'elenco
citato e che di seguito si indicano.
     Al  punto  1)  - nell'ambito del "Facchinaggio" inseri-
mento, dopo la voce "imballaggio", della "gestione  relativa
agli ordini in arrivo e partenza".
     Al  punto  2) - nell'ambito del "trasporto di merci per
conto terzi", lettera a, inserimento, dopo  la  voce  "l'au-
silio  di  gru", della "rimozione forzata di veicoli a mezzo
carri attrezzi".
     Al punto  4)  -  nell'ambito  delle  "Attivita'  varie"
inserimento,  dopo  la  voce  "pulitori",  della "pulizia di
giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di  mezzi  mecca-
nici,  pulitori di autoveicoli ed autocarri" e, dopo la voce
"servizi di  recapito  fiduciario  e  simili  (servitori  di
piazza)"  di  "ormeggiatori  imbarcati  a bordo di qualsiasi
mezzo navale."
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                      MANZARA
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(1) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 903.
DECRETO 6 dicembre 1993.
     Revisione  triennale degli imponibili giornalieri e dei
periodi di occupazione media mensile per i  lavoratori  soci
di  societa'  e  di  enti  cooperativi,  anche di fatto, che
prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed  enti
medesimi.
                    IL MINISTRO DEL LAVORO
                  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
     Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile  1970,  n. 602, recante il riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di
societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino
la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi;
     Visto  l'art.  1  del  citato decreto presidenziale che
prevede la  possibilita'  di  modificare,  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di  attivita'
lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo;
     Considerata la necessita' di  apportare  talune  varia-
zioni  alle  attivita' indicate nella tabella risultante dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4
aprile 1989;
     Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto  presiden-
ziale  che  prevede,  con  le medesime formalita', che siano
stabiliti imponibili giornalieri e  periodi  di  occupazione
media  mensile  sui  quali  sono  dovuti i contributi per le
varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
     Considerato  che il secondo comma del predetto articolo
consente  che  il  decreto  ministeriale  riguardi   singole
attivita'  lavorative  e  particolari  zone  del  territorio
nazionale nonche' singoli settori di attivita' merceologica;
     Tenuto  conto  che  gli  imponibili  contributivi  ed i
periodi di occupazione mensile  sono  soggetti  a  revisione
triennale;
     Visto il decreto ministeriale 4 aprile  1989  di  revi-
sione  degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupa-
zione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di  previ-
denza e di assistenza sociale, per le categorie di lavori di
cui sopra;
     Considerata  la necessita' di provvedere alla revisione
degli imponibili contributivi e dei periodi  di  occupazione
media mensile;
     Visto il decreto ministeriale 27  maggio  1982  con  il
quale  sono stati determinati i periodi di occupazione media
mensile per i territori del Mezzogiorno;
     Acquisito  il  parere  favorevole  del  Ministero della
marina mercantile in ordine  all'inserimento  nella  tabella
concernente  le  attivita'  lavorative  allegata al presente
decreto degli ormeggiatori imbarcati a  bordo  di  qualsiasi
mezzo navale;
     Acquisito il parere  favorevole  del  comitato  ammini-
stratore  della  gestione  prestazioni temporanee lavoratori
dipendenti;
     Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
                           Decreta
                           Art. 1
     A decorrere dall'entrata in vigore del presente  decre-
to,  l'elenco  delle  attivita' lavorative di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,
modificato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale 4 aprile 1989, e' quello risultante dalla
tabella allegata.
                           Art. 2
     Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia
di  previdenza  e  di  assistenza  sociale,  gli  imponibili
giornalieri  per  tutte  le categorie di lavoratori, soci di
societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino
la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi,
cui si applicano le disposizioni contenute nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  aprile 1970, n. 602, sono
stabiliti in œ. 32.700.
     Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti
lavoratori, e' fissato in ventisei giornate lavorative.
                           Art. 3
     Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo  unico  6
marzo  1978, n. 218, il periodo di occupazione media mensile
e' fissato in giorni sedici e nelle regioni della Basilicata
e Campania in giorni quattordici.
     Nei  suddetti  territori  in  presenza  di   situazioni
occupazionali  piu'  favorevoli  e  relativamente  a singole
attivita' lavorative e particolari zone territoriali nonche'
singoli  settori  merceologici, i lavoratori potranno optare
per le misure dei periodi medi occupazionali in  vigore  per
il restante territorio nazionale.
     Il presente decreto entra in vigore dal  primo  periodo
di  paga  successivo  a  quello in corso alla data della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
     Roma, 6 dicembre 1993         Il Ministro: GIUGNI
ALLEGATO
TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI  ORGANI-
SMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.
     1) Facchinaggio svolto anche  con  l'ausilio  di  mezzi
meccanici  o  diversi  (portabagagli,  facchini  e  pesatori
mercatori agro-alimentari all'ingrosso cui  si  applicano  o
meno  disposizioni  speciali  di legge, facchini degli scali
ferroviari, facchini doganali, facchini  generici,  accompa-
gnatori    di   bestiame)   ed   attivita'   preliminari   e
complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e
disaccatastamento,   pressatura,   imballaggio   e  gestione
relativa agli ordini in arrivo e partenza, pulizia magazzini
e  piazzali,  depositi  colli  e  bagagli, presa e consegna,
recapiti in loco, selezione e cernita con o  senza  incesta-
mento,  insaccamento  od imballaggio di prodotti ortofrutti-
coli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione  e
scuoiatura,  abbattimento  di piante destinate alla trasfor-
mazione in cellulosa o carta e simili con  esclusione  degli
appartenenti  alle  compagnie e gruppi portuali riconosciuti
come tali dall'autorita' marittima ai sensi del codice della
navigazione).
     2)  Trasporto il cui esercizio sia effettuato personal-
mente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi  o  la  loro
cooperativa risultino proprietari od affittuari:
  di persone:
     a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
     b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;
  di merci per conto terzi:
     a)  autotrasportatori,  autosollevatori,   carrellisti,
gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili,
ed attivita' preliminari e complementari (scavo  e  prepara-
zione  materiale  da  trasportare compreso il montaggio e lo
smontaggio quando questo richiede l'ausilio  di  gru,  rimo-
zione  forzata  di  veicoli a mezzo carri attrezzi, guardia-
naggio e simili);
     b)  trasportatori mediante animali e veicoli a trazione
animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e  simili
ed  attivita'  preliminari e complementari (scavo e prepara-
zione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).
     3) Attivita' accessorie delle  precedenti:  addetti  al
posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
     4) Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare
o campestre, polizia ed  investigazioni  private  e  simili,
barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi
compresa la pulizia di giardini  e  spazi  verdi  anche  con
l'ausilio  di  mezzi  meccanici,  pulitori di autoveicoli ed
autocarri, netturbini, spazzacamini  e  simili,  servizi  di
recapito  fiduciario  e  simili (servitori di piazza),  orm-
eggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.
     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                         GIUGNI