960614
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INTERNAZIONALI
Circolare n. 118
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente ed ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
1996. - Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550. -
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11
aprile 1996.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
giugno 1997. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
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INTERNAZIONALI
Roma, 8 giugno 1996 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 118 Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente ed ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO: Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
1996. - Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550. -
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11
aprile 1996.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
giugno 1997. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
SOMMARIO: Dal 1' gennaio 1996 l'importo dell'assegno per il nucleo
familiare e' aumentato per i nuclei con figli minori ed e'
ulteriormente maggiorato del 25 per cento per i nuclei
monoparentali. Dalla stessa data sono ammessi al beneficio della
prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre
componenti, con reddito compreso nelle due fasce successive a
quelle finora previste. E' altresi' confermata la maggiorazione
della prestazione nella misura di L.84.000 per ogni figlio con
esclusione dei primi due.
Sono stati infine rivalutati i livelli reddituali per la
corresponsione dell'assegno per il periodo 1' luglio 1996- 30
giugno 1997.
L'art.3, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n.550, ha
stabilito, dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei
familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto
ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito
familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu'
basso reddito e con almeno quattro componenti.
L'assegno e' stato, altresi', maggiorato del 25 per cento per i
nuclei con un solo genitore.
Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e
delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con
reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.
L'art.2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale dell'11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 30 maggio 1996 (all. 1), ha fissato le misure degli aumenti
di cui trattasi.
L'art.1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di
L.84.000, con effetto dal 1' gennaio 1996, la maggiorazione
dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione
dei primi due, introdotta con l'art.47 quinquies del decreto legge 23
febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85. .
Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L.20.000 per
ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art.12, c.8,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito dalla legge 19
luglio 1994, n.451.
In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti
chiarimenti ed istruzioni.
1) NUCLEI BENEFICIARI DEGLI AUMENTI
1.1) NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI: MAGGIORAZIONE DI L.84.000
PER OGNI FIGLIO CON ESCLUSIONE DEI PRIMI DUE
L'art.1 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale dell'11 aprile 1996 ha confermato, con decorrenza 1' gennaio
1996, l'aumento di L.84.000 mensili dell'assegno per il nucleo
familiare per ogni figlio compreso nel nucleo stesso, con esclusione
dei primi due.
Come e' noto, l'aumento, introdotto dall'art.47 quinquies del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo
1995, n.85, era stato determinato nella stessa misura di L.84.000,
limitatamente al periodo 1' luglio-31 dicembre 1995, dal decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1' agosto 1995
(v. circolare n.265 del 24 ottobre 1995).
L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai
sensi dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818 (ad eccezione,
quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile,
con esclusione dei primi due.
1.2) NUCLEI CON FIGLI MINORI
L'art.2 del citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 ha
stabilito, a decorrere dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno
per i nuclei familiari con uno o piu' figli minori, fissandone la
misura nelle tabelle A, B e C allegate al decreto stesso.
Il nucleo cui si applica l'aumento e' quello previsto
dall'art.2, c.6, della legge 153/88, istitutiva della prestazione, in
cui siano presenti uno o piu' figli minori.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi
dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
nonche' i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma
di legge.
1.3) NUCLEI CON UN SOLO GENITORE
Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a
decorrere dal 1' gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento
dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.
La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioe' ai
nuclei nei quali il genitore richiedente l'assegno si trova nelle
condizioni di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o
nubile o in stato di abbandono dal coniuge, purche' in essi sia
presente almeno un figlio minore.
Per tali nuclei continuano, altresi, ad applicarsi gli aumenti
dei livelli reddituali previsti dalla legge n.153/88 per i nuclei
monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).
1.4) NUCLEI CON ALMENO TRE COMPONENTI E CON REDDITO COMPRESO
NELLE DUE FASCE DI REDDITO SUCCESSIVE A QUELLE FINORA PREVISTE
Lo stesso decreto,sempre con decorrenza 1' gennaio 1996, ha
infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A, B
e C, ai nuclei costituiti da tre o piu' componenti (secondo quanto
previsto dall'art.2, c.6, L.153/88), con reddito compreso nelle due
fasce di reddito successive a quelle finora previste, purche' in essi
sia presente almeno un figlio minore.
A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che
disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.
1.5) NUCLEI ESCLUSI DALL'AUMENTO
Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si
applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore,
e precisamente:
- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;
- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e
all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o
fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e
non titolari di pensione ai superstiti.
La maggiorazione del 25 per cento di cui al paragrafo 1.3) non
si applica ai nuclei orfanili. Agli stessi continuano, peraltro, ad
applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge
n.153/88 per i nuclei monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e
IV).
Le maggiorazioni di L.20.000 per ogni figlio con esclusione del
primo e di L.84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si
applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.
2) MISURA DEGLI AUMENTI. NUOVI LIVELLI REDDITUALI
La misura degli aumenti decorrenti dal 1' gennaio 1996 e'
fissata nelle tabelle A-B-C allegate al citato decreto ministeriale.
In particolare:
- la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
- la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
cui e' presente un solo genitore e almeno un figlio minore;
- la tabella C riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo degli
orfani costituito dal titolare o dai contitolari di pensione ai
superstiti, purche' sia presente almeno un minore.
I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli
fissati fino al 30 giugno 1996.
Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art. 2, comma
12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1
luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995 che
e' risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati
arrotondati alle lire 1000 superiori.
I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1 luglio 1996 al 30
giugno 1997 sono riportati nell'allegato n. 3.
Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del
richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L.20.000
per ogni figlio con esclusione del primo (L.451/94) e di L.84.000 per
ogni figlio con esclusione dei primi due (L.85/95).
Gli importi complessivi mensili spettanti per le tre tipologie
(nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con
un solo genitore e almeno un figlio minore; nuclei orfanili con
almeno un minore), risultanti dall'applicazione delle norme in esame,
sono riportati negli allegati 4-5-6.
Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e
i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente
l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della
corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L.20.000 e di
L.84.000.
Pertanto, per ogni fratello, sorella o nipote presente nel
nucleo, gli importi delle tabelle riportate negli allegati 4-5-6
dovranno essere ridotti di L.20.000
nel caso di quattro componenti (tre per i nuclei monoparent
ali, due per i nuclei orfanili) e di L.104.000 nel caso di piu' d
i quattro componenti (piu' di tre per i nuclei monoparentali, piu' d
i due per i nuclei orfanili).
Inoltre, per i nuclei
familiari composti da piu' di sette componenti, ferme restando l
e predette riduzioni per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle
e nipoti, l'assegno andra' maggiorato di
L.104.000 per ogni componente oltre il settimo.
Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrera', altresi,
fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art. 2,
comma 2 della legge n.153/88 (v. allegati 2 e 3, colonne III e IV). .
Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni
inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti
orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai
superstiti, si applicano invece le tabelle D - E - F (allegati 7-8-9),
in cui sono stati compattati gli importi mensili della
prestazione base e quelli delle maggiorazioni di L.20.000 e di
L.84.000.
Anche in questi casi occorrera' operare le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le
maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.
Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente
e all'eventuale coniuge, solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di
entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti,
continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (vedi le
tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1'
luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n.182 del 28
giugno 1995, nonche' i nuovi livelli di reddito per il periodo 1
luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati nell'all. 3 alla presente
circolare).
Con circolare a parte saranno trasmesse le tabelle con gli
importi complessivi giornalieri,settimanali, quattordicinali e
quindicinali, riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - C
- D - E ed F.
3) COESISTENZA DI UN DIRITTO A PRESTAZIONI FAMILIARI ESTERE IN
REGIME DI CONVENZIONE E COMUNICAZIONE ALLE ISTITUZIONI DEI PAESI
C.E.E. DEGLI IMPORTI INDIVIDUALI DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI
ITALIANE
Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare
cui attribuire gli aumenti previsti dalle disposizioni di legge in
oggetto, si richiamano le istruzioni gia' impartite al punto 4 della
circolare n. 190 del 18 giugno 1994 (v. Atti Ufficiali 1994, pag.
4267) e punto 4 della circolare n. 265 del 24 ottobre 1995 (trasmessa
con messaggio n. 30818 in pari data).
Inoltre, per quanto concerne la comunicazione agli Organismi
esteri, ai sensi della normativa comunitaria, degli importi delle
prestazioni familiari italiane spettanti per ciascun membro della
famiglia, si conferma di attenersi al criterio di ripartizione gia'
illustrato con la citata circolare n. 265/95, e cioe' di dividere
l'importo dell'assegno corrisposto al nucleo familiare, comprensivo
delle maggiorazioni spettanti, per il numero dei componenti il nucleo
familiare medesimo.
Al riguardo si sottolinea la necessita' che le Sedi comunichino
tempestivamente agli Organismi esteri l'importo delle prestazioni
familiari corrisposte in Italia, al fine di permettere a questi
ultimi il calcolo del complemento. Ovviamente, qualora il complemento
sia dovuto da parte italiana, le Sedi avranno cura di chiedere ai
competenti Organismi esteri, con il previsto mod. E411, l'importo
delle prestazioni familiari pagate, al fine di corrispondere
l'eventuale differenza, come gia' precisato con le circolari n. 118
del 5 giugno 1989 e n. 228 del 20 settembre 1991.
4) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro
possesso e dei dati contenuti nelle domande gia' presentate e in
quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1'gennaio 1996 in
poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la
misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1' gennaio 1996,
corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito
familiare, sulla base delle tabelle allegate.
Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
erogazioni in corso.
I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e
matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno
complessivamente corrisposto, nonche', separatamente, il numero dei
figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo. .
Non sara' invece piu' necessario registrare ne' riportare
sull'apposito quadro del mod. ANF/dip il numero dei figli destinatari
delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle " numero figli
escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' indicare separatamente
gli importi dovuti ai sensi delle leggi n.451/94 e 85/95(casella "
Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L. 85/95") : cio' in
quanto l'art.3, c.23, della L. 8 agosto 1995, n.335 ha stabilito che,
a decorrere dal 1' gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a
carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti. Di conseguenza non e' piu' necessario evidenziare il
numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L.20.000 e
L.84.000, ne' il relativo importo, che era stato posto dalle
rispettive leggi a carico dello Stato.
In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
secondo" , indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
5) OPERAZIONI A CONGUAGLIO
A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo
familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova
normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di
L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalita':
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro
"D" del mod DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi
precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2,
utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF
ARR.";
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo
familiare connessi all'indennita' di malattia ex L. n. 88/87,
utilizzando il previsto codice H301.
Pertanto, non dovranno essere piu' utilizzati i codici LO37 e
LO38 (gia' previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000
mensili) e i codici LO39 e LO40 (gia' previsti per il conguaglio
dell'aumento di L. 84.000 mensili).
B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo
familiare relative ai periodi decorsi dal 1 gennaio 1996, i datori
di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in
bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF.ANF DM.04/96".
Si precisa che, in attesa della ristampa del mod DM10/3, i
datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al
mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori
percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di
reddito superiore alla undicesima fascia, in corrispondenza del rigo
12.
6) LAVORATORI AI QUALI L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE VIENE
CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO. ADEMPIMENTI DELLE SEDI
A) LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno,
utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione e
dei dati contenuti nelle domande che saranno presentate con
decorrenza dal 1' gennaio 1996 in poi.
Anche per tali lavoratori non sara' piu' necessario indicare
negli appositi quadri del mod. ANF/agr. il numero dei figli per i
quali spettano gli aumenti di L.20.000 e L.84.000 ( caselle " numero
figli escluso il primo ed escluso il secondo").
In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
B) LAVORATORI DOMESTICI. LAVORATORI CHE PERCEPISCONO
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA. LAVORATORI CHE
PERCEPISCONO PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI
Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, spettante
a far tempo dal 1' gennaio 1996, utilizzando le tabelle allegate,
sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti
nelle domande gia' presentate e in quelle che saranno presentate con
decorrenza 1' gennaio 1996 o successiva dai lavoratori aventi diritto
ai nuovi importi.
Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
erogazioni in corso.
Anche per tali lavoratori non sara' piu' necessario indicare
negli appositi quadri del mod. ANF/prest il numero dei figli per i
quali spettano gli aumenti di L.20.000 e L.84.000 (caselle " numero
dei figli escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' i relativi
importi ( casella " Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L.
85/95").
In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed escluso il
secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
C) PENSIONATI A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI
DIPENDENTI E DEI FONDI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI E
INTEGRATIVI
L'aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni, in
applicazione delle nuove disposizioni, sara reso noto con successive
comunicazioni.
7) ISTRUZIONI CONTABILI
In considerazione del fatto che gli assegni per il nucleo
familiare sono stati rimodulati secondo i criteri indicati nei punti
precedenti della presente circolare e che i relativi oneri sono posti
a carico della "Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti", si precisa che la rilevazione degli stessi deve essere
effettuata ai conti esistenti, riportati nell'allegato n.10, ai quali
e' stata opportunamente adeguata la denominazione.
Eventuali recuperi ed eventuali interessi passivi su dette
prestazioni devono essere imputati, rispettivamente, ai conti
esistenti PTD 24/30, PTZ 24/30 (per i recuperi degli ANF connessi con
le prestazioni economiche per la tubercolosi) e PTR 34/20.
Si coglie l'occasione per precisare che al conto PTD 24/30
devono essere rilevati i recuperi e/o i reintroiti dei trattamenti di
famiglia gia' imputati ai conti contraddistinti dal codice "GAT" e
soppressi con il messaggio n. 01505 del 15 dicembre 1995 (GAT 24/24,
GAT 24/25, GAT 24/26, GAT 24/28, GAT 24/31, GAT 24/33 e GAT 24/50).
Per quanto sopra, i conti di cui al messaggio n. 09136 del
5.2.1996, istituiti per la contabilizzazione delle maggiorazioni
previste dalle relative disposizioni legislative, hanno cessato la
loro funzione e pertanto s'intendono soppressi.
Conseguentemente, qualora siano state effettuate, nell'esercizio
1996, contabilizzazioni per maggiorazioni di assegni per il nucleo
familiare ai conti di cui al suddetto messaggio, devono essere
eseguite le opportune scritture di storno a seguito delle quali i
predetti conti devono presentare saldo a pareggio.
A tal fine si fornisce la seguente tabella di raccordo tra i
conti contenuti nel messaggio n. 09136 citato ed i conti
corrispondenti da interessare per le suddette operazioni di storno:
CONTI MSG. N.09136 DEL 5.2.96 CONTI CORRISPONDENTI
PTD 30/12 PTD 30/10
PTD 30/72 PTD 30/70
PTD 30/25 PTD 30/11
PTD 30/85 PTD 30/71
PTD 30/26 PTD 30/13
PTD 30/76 PTD 30/73
PTD 30/27 PTD 30/14
PTD 30/77 PTD 30/74
PTD 30/28 PTD 30/15
PTD 30/78 PTD 30/75
PTD 30/32 PTD 30/16
PTD 30/33 PTD 30/17
PTD 30/34 PTD 30/24
PTZ 30/05 PTZ 30/04
Per gli adempimenti connessi con la rilevazione contabile degli
assegni per il nucleo familiare a favore dei pensionati provvedera',
come di consueto, direttamente questa Direzione Generale.
==========
Questa Sede Centrale ha predisposto la circolare per i datori di
lavoro (allegato n. 11). Le Sedi dovranno distribuirla con ogni
possibile sollecitudine, unitamente alle relative tabelle ( all. 2 -
3 - 4 - 5 - 7 - 8).
La presente circolare viene trasmessa con messaggio T.P. per
consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Le tabelle ( all.
da 2 a 9) vengono contestualmente inoltrate tramite posta elettronica
( POEL) alle caselle dei Direttori di Sede.
Copia della presente circolare dovra' essere inviata alle
Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di
Patronato, ai fini di una piu' rapida divulgazione della stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
all. 1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 11 APRILE 1996
Aumento dell'assegno per il nucleo familiare.
Vedi Gazzetta Ufficiale n. 125 - serie generale
parte I - del 30 maggio 1996 .
Allegato n.10
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/10
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti ai dipendenti delle aziende
ammesse a conguaglio con il sistema di
annuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
di competenza degli anni precedenti -
art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.P.-L.153/88 E
SUCC.DISP. .
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/70
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti ai dipendenti delle aziende
ammesse a conguaglio con il sistema di
annucia di cui al DM 5 febbraio 1969,
di competenza dell'anno in corso - Art.
2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.C.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/11
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
connessi con i trattamenti sostitutivi
della retribuzione ai lavoratori
dell'agricoltura, di competenza degli
anni precedenti - Art. 2 del
decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF T.SOST.RETR.LAV.AGR.AP.-L.153/88 E
SUCC.DISP. Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/71
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
connessi con i trattamenti sostitutivi
della retribuzione ai lavoratori
dell'agricoltura, di competenza
dell'anno in corso - Art. 2 del
decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF T.SOST.RETR.LAV.AGR.AC.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/13
Denominazione completa :assegni per il nucleo familiare
corrisposti direttamente agli operai
dipendenti da aziende agricole, di
competenza degli anni precedenti - Art.
2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF CORR.DIRETT.DIP.AGR.AP.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/73
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti direttamente agli operai
dipendenti da aziende agricole, di
competenza dell'anno in corso - Art. 2
del decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF CORR.DIRETT.DIP.AGR.AC.-L.153/88 E
SUCC.DISP. Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/14
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti direttamente ai lavoratori
non agricoli o rimborsati ad aziende
sospese o cessate, di competenza degli
anni precedenti - Art. 2 del
decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.O RIMB.AZ.AP.-L.153/88
E SUCC.DISP. .
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/74
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti direttamente ai lavoratori
non agricoli o rimborsati ad aziende
sospese o cessate, di competenza
dell'anno in corso - Art. 2 del
decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.O RIMB.AZ.AC.-L.153/88
E SUCC.DISP. .
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/15
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari ex D.P.R. 1403/1971, di
competenza degli anni precedenti - Art.
2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.DOMESTICI A.P.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/75
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari ex D.P.R. 1403/1971, di
competenza dell'anno in corso - Art. 2
del decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.DOMESTICI A.C.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/16
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori non agricoli disoccupati -
Art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.NON AGR.DISOCCUPATI-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/17
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori agricoli disoccupati - Art.
2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAV.AGR.DISOCCUPATI -L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTD 30/24
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori posti in mobilita'- Art. 2
del decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF LAVOR.IN MOBILITA'-L.153/88 E SUCC.
DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTZ 30/04
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare erogati
direttamente ai beneficiari - Art. 2
del decreto-legge n. 69/1988 convertito
nella legge n. 153/1988 e successive
disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF PREST.TBC EROG.DIRETT.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
Tipo variazione : V
Codice conto : PTZ 30/11
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti ai dipendenti delle aziende
ammesse a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
di competenza degli anni precedenti -
Art. 2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.P.-L.153/88 E
SUCC.DISP. .
Tipo variazione : V
Codice conto : PTZ 30/71
Denominazione completa :Assegni per il nucleo familiare
corrisposti ai dipendenti delle aziende
ammesse a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969,
di competenza dell'anno in corso - Art.
2 del decreto-legge n. 69/1988
convertito nella legge n. 153/1988 e
successive disposizioni
Denominazione abbreviata: ANF DIP.AZ.EX DM 5.2.69 A.C.-L.153/88 E
SUCC.DISP.
I.N.P.S. All. n. 11
Sede di.....................
Ai datori di lavoro della provincia di . . .
OGGETTO: Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1' gennaio
1996. Conferma della maggiorazione di L.84.000.
-Art.3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.550.
-Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
dell'11 aprile 1996.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1' luglio 1996-30
giugno 1997.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
L'art.3, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n.550, ha
stabilito, dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei
familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto
ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito
familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu'
basso reddito e con almeno quattro componenti.
L'assegno e' stato, altresi', maggiorato del 25 per cento per i
nuclei con un solo genitore.
Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e
delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con
reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.
L'art.2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale dell'11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.125 del 30 maggio 1996, ha fissato le misure degli aumenti di cui
trattasi.
L'art.1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di
L.84.000, con effetto dal 1' gennaio 1996, la maggiorazione
dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione
dei primi due, introdotta con l'art.47 quinquies del decreto legge 23
febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L.20.000 per
ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art.12, c.8,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito dalla legge 19
luglio 1994, n.451.
In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti
chiarimenti ed istruzioni.
1) NUCLEI BENEFICIARI DEGLI AUMENTI
1.1) NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI: MAGGIORAZIONE DI L.84.000 PER OGNI
FIGLIO CON ESCLUSIONE DEI PRIMI DUE. L'art.1 del decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'11 aprile 1996
ha confermato, con decorrenza 1' gennaio 1996, l'aumento di L.84.000
mensili dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio compreso
nel nucleo stesso, con esclusione dei primi due.
Come e' noto, l'aumento, introdotto dall'art.47 quinquies del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo
1995, n.85, era stato determinato nella stessa misura di L.84.000,
limitatamente al periodo 1' luglio-31 dicembre 1995, dal decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1' agosto 1995
(v. circolare n.265 del 24 ottobre 1995).
L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai
sensi dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818 (ad eccezione,
quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile,
con esclusione dei primi due.
1.2) NUCLEI CON FIGLI MINORI
L'art.2 del citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, ha
stabilito, a decorrere dal 1' gennaio 1996, l'aumento dell'assegno
per i nuclei familiari con uno o piu' figli minori, fissandone la
misura nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso.
Il nucleo cui si applica l'aumento e' quello previsto
dall'art.2, c.6, della legge 153/88, istitutiva della prestazione, in
cui siano presenti uno o piu' figli minori.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi
dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
nonche' i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma
di legge.
1.3) NUCLEI CON UN SOLO GENITORE
Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a
decorrere dal 1' gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento
dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.
La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioe' ai
nuclei nei quali il genitore richiedente si trova nelle condizioni di
vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in
stato di abbandono dal coniuge, purche' in essi sia presente almeno
un figlio minore.
Per tali nuclei continuano, altresi', ad applicarsi gli aumenti
dei livelli reddituali previsti dalla legge n.153/88 per i nuclei
monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).
1.4) NUCLEI CON ALMENO TRE COMPONENTI E CON REDDITO COMPRESO
NELLE DUE FASCE DI REDDITO SUCCESSIVE A QUELLE FINORA
PREVISTE .
Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1996, ha
infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A e
B, ai nuclei costituiti da tre o piu' componenti (secondo quanto
previsto dall'art.2, c.6, L.153/88), con reddito compreso nelle due
fasce di reddito successive a quelle finora previste, purche' in essi
sia presente almeno un figlio minore.
A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che
disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.
1.5) NUCLEI ESCLUSI DALL'AUMENTO
Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si
applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore,
e precisamente:
- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;
- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e
all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli,
sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di
pensione ai superstiti.
Le maggiorazioni di L.20.000 per ogni figlio con esclusione del
primo e di L.84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si
applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.
2) MISURA DEGLI AUMENTI. NUOVI LIVELLI REDDITUALI
La misura degli aumenti decorrenti dal 1' gennaio 1996 e'
fissata nelle tabelle A e B allegate al citato decreto ministeriale.
In particolare:
- la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
- la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in
cui e' presente un solo genitore e almeno un figlio minore;
I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli
fissati fino al 30 giugno 1996.
Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art.2, comma
12, del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1
luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995, che
e' risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati
arrotondati alle lire 1000 superiori.
I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1 luglio 1996 al 30
giugno 1997 sono riportati nell'allegato n. 3.
Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del
richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L.20.000
per ogni figlio con esclusione del primo (L.451/94) e di L.84.000 per
ogni figlio con esclusione dei primi due (L.85/95).
Gli importi complessivi mensili spettanti per le due tipologie
(nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con
un solo genitore e almeno un figlio minore), risultanti
dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati negli allegati
4 e 5.
Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e
i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente
l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della
corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L.20.000 e di
L.84.000.
Pertanto, gli importi dele tabelle riportate negli allegati 4 e
5 dovranno essere ridotti di L.20.000 nel caso di quattro componenti
(tre per i nuclei monoparentali) e di L.104.000 nel caso di piu' di
quattro componenti (piu' di tre per i nuclei monoparentali) per ogni
fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
Inoltre, per i nuclei familiari composti da piu' di sette
componenti, ferme restando le predette riduzioni per la presenza nel
nucleo di fratelli, sorelle e nipoti, l'assegno andra' maggiorato di
L.104.000 per ogni componente oltre il settimo.
Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrera',altresi,
fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art.2,
comma 2 della legge n.153/88 (v.allegati 2 e 3, colonne III e IV).
Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni
inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti
orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai
superstiti, si applicano invece le tabelle D ed E (allegati 7 e 8),
in cui sono stati compattati gli importi della prestazione base e
quelli delle maggiorazioni di L.20.000 e di L.84.000.
Anche in questi casi occorrera' operare le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le
maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.
Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente
e all'eventuale coniuge, solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di
entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti,
continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (v. le
tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1'
luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n.182 del 28
giugno 1995, nonche' i nuovi livelli di reddito per il periodo 1
luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati nell'all.3 alla presente
circolare).
Saranno successivamente inoltrate le tabelle con gli importi
complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali,
riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - D ed E.
3) COESISTENZA DI UN DIRITTO A PRESTAZIONI FAMILIARI ESTERE IN
REGIME DI CONVENZIONE E INTERNAZIONALE
Per l'attribuzione degli aumenti di cui alle disposizioni di
legge in oggetto, non debbono essere annoverati, fra i componenti il
nucleo familiare, quei membri della famiglia che abbiano diritto a
prestazioni in base alla legislazione di uno Stato estero
convenzionato.
In proposito si richiamano i chiarimenti e le istruzioni gia'
fornite in occasione dei precedenti aumenti dell'ANF (L. 20.000 a far
tempo dal 1.7.94 e L. 84.000 dal 1.7.95) e si rinvia a quanto gia'
disposto, in materia di autorizzazione alla corresponsione
dell'assegno al nucleo familiare, ai punti 14.3 e 15.3 della
circolare n. 12 del 12.1.90.
4) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro
possesso e dei dati contenuti nelle domande gia' presentate e in
quelle che saranno presentate con decorenza dal 1' gennaio 1996 in
poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la
misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1' gennaio 1996,
corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito
familiare, sulla base delle tabelle allegate.
Tale importo sara' erogato per intero in caso di nuove domande,
e limitatamente alla differenza con quanto gia' corrisposto per le
erogazioni in corso.
I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e
matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno
complessivamente corrisposto, nonche', separatamente, il numero dei
figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo. .
Non sara' invece piu' necessario registrare ne' riportare
sull'apposito quadro del mod. ANF/dip il numero dei figli destinatari
delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "numero figli
escluso il primo ed escluso il secondo"), ne' indicare separatamente
gli importi dovuti ai sensi delle leggi n.451/94 e 85/95 (casella "
Importo da corrispondere: aumento L. 451/94 e L. 85/95"): cio' in
quanto l'art.3, c.23, della L. 8 agosto 1995, n.335 ha stabilito che,
a decorrere dal 1' gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a
carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti. Di conseguenza non e' piu' necessario evidenziare il
numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L.20.000 e
L.84.000, ne' il relativo importo, che era stato posto dalle
rispettive leggi a carico dello Stato.
In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sara' invece
necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di
quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno
utilizzate le caselle " numero figli escluso il primo ed esculso il
secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella
seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.
5) OPERAZIONI A CONGUAGLIO
A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo
familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova
normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di
L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalita':
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro
"D" del mod. DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai
lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi
precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2,
utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF
ARR.";
- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo
familiare connessi all'indennita' di malattia ex L.n. 88/87,
utilizzando il previsto codice H301.
Pertanto, non dovranno essere piu' utilizzati i codici LO37 e
LO38 (gia' previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000
mensili) e i codici LO39 e LO40 (gia' previsti per il conguaglio
dell'aumento di L. 84.000 mensili).
B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo
familiare relative ai periodi decorsi dal 1 gennaio 1996, i datori
di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in
bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova
istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF. ANF DM.04/96".
Si precisa che, in attesa della ristampa del mod DM10/3, i
datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al
mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori
percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di
reddito superiore alla undicesima fascia in corrispondenza del rigo
12.
IL DIRIGENTE LA SEDE